Il rischio di incendio nei cantieri edili
Non mandare in fumo i tuoi progetti!
Ultimo aggiornamento: 18/07/2019 - Ing. Graziella Campagna, Servizio di Assistenza Tecnica Logical Soft
Riproduzione riservata
Riproduzione riservata
Il rischio di incendio nei cantieri edili viene molte volte sottovalutato eppure è tra i rischi più temibili sia per l'elevata probabilità di accadimento che per l'importante danno che è ragionevole attendersi. E' ancora vivo il ricordo dell'incendio che è divampato a Parigi nella Cattedrale di Notre-Dame. Probabilmente causato da fiamme utilizzate per lavori di saldatura, ha provocato danni di inestimabile valore al patrimonio culturale mettendo altresì in pericolo i lavoratori che operavano all'interno del cantiere di restauro dell'edificio storico.
D'altra parte è noto che in cantiere siano presenti ingenti quantità di materiale facilmente infiammabile utilizzato nelle lavorazioni o stoccato per la futura posa e sono numerose le fonti di innesco che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorirne la propagazione. Si pensi alle operazioni di taglio e saldatura, all'utilizzo di fiamme libere per i lavori di posa in opera di guaine impermeabili o alla presenza di cavi elettrici non adeguatamente isolati.
È proprio dalla combinazione di questi fattori di pericolo, che emerge un rischio di incendio elevato che richiede un'attenta gestione delle attività per la sicurezza antincendio.
Come valutare dunque il rischio di incendio in un cantiere? Quali responsabilità sono in gioco e quali misure adottare per rispondere ai requisiti normativi?
In questo focus rispondiamo a questi quesiti mostrando gli strumenti utili offerti da SCHEDULOG per l'analisi dei rischi di cantiere.
D'altra parte è noto che in cantiere siano presenti ingenti quantità di materiale facilmente infiammabile utilizzato nelle lavorazioni o stoccato per la futura posa e sono numerose le fonti di innesco che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorirne la propagazione. Si pensi alle operazioni di taglio e saldatura, all'utilizzo di fiamme libere per i lavori di posa in opera di guaine impermeabili o alla presenza di cavi elettrici non adeguatamente isolati.
È proprio dalla combinazione di questi fattori di pericolo, che emerge un rischio di incendio elevato che richiede un'attenta gestione delle attività per la sicurezza antincendio.
Come valutare dunque il rischio di incendio in un cantiere? Quali responsabilità sono in gioco e quali misure adottare per rispondere ai requisiti normativi?
In questo focus rispondiamo a questi quesiti mostrando gli strumenti utili offerti da SCHEDULOG per l'analisi dei rischi di cantiere.
Incendio di Notre Dame di Parigi durante i lavori di restauro
Quali indicazioni sono fornite dalla normativa? Requisiti e responsabilità
La normativa di riferimento in materia di prevenzione incendi è il D.Lgs 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" che nell'art. 46 specifica:
Articolo 46 - Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori
1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori
Per quanto riguarda tutti gli aspetti della gestione del rischio di incendio, il TU 81/08 fa riferimento ai contenuti del Decreto Ministeriale 10/03/1998 e del successivo D.M. 139 del 08/03/06 in materia di organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il D.M. 10 marzo 1998 nell'Allegato I stabilisce i criteri generali per eseguire la valutazione dei rischi di incendio con l'obiettivo di consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.
Questi provvedimenti comprendono principalmente la prevenzione dei rischi, l'informazione e formazione dei lavoratori e le misure necessarie e la redazione del piano di emergenza.
Nel prossimo paragrafo entriamo nel dettaglio delle Linee Guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro proposte nell'Allegato I del DM 10/03/98. Approfondiamo intanto quali indicazioni specifiche sono previste nel caso di cantieri temporanei e mobili.
In questo caso il DM 10/03/1998 specifica che per attuare il piano di emergenza definito a seguito della valutazione dei rischi d'incendio è necessario incaricare uno o più lavoratori all'attuazione delle misure di prevenzione antincendio e della gestione delle emergenze. Fondamentale è la formazione dei lavoratori incaricati.
Il D.M. 10 marzo 1998 nell'Allegato I stabilisce i criteri generali per eseguire la valutazione dei rischi di incendio con l'obiettivo di consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.
Questi provvedimenti comprendono principalmente la prevenzione dei rischi, l'informazione e formazione dei lavoratori e le misure necessarie e la redazione del piano di emergenza.
Nel prossimo paragrafo entriamo nel dettaglio delle Linee Guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro proposte nell'Allegato I del DM 10/03/98. Approfondiamo intanto quali indicazioni specifiche sono previste nel caso di cantieri temporanei e mobili.
In questo caso il DM 10/03/1998 specifica che per attuare il piano di emergenza definito a seguito della valutazione dei rischi d'incendio è necessario incaricare uno o più lavoratori all'attuazione delle misure di prevenzione antincendio e della gestione delle emergenze. Fondamentale è la formazione dei lavoratori incaricati.
D.M. 10 marzo 1998 - Art. 1 - Oggetto - campo di applicazione
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494,(aggiornato al TU 81/08) e per le attività industriali […], le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.
Art. 6 - Designazione degli addetti al servizio antincendio
1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze […].
2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 7. […]
Art. 7 - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494,(aggiornato al TU 81/08) e per le attività industriali […], le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.
Art. 6 - Designazione degli addetti al servizio antincendio
1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze […].
2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 7. […]
Art. 7 - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.
Nei cantieri temporanei o mobili la valutazione dei rischi rientra nelle responsabilità del committente, del datore di lavorodelle imprese esecutrici e del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nel caso in cui siano presenti più imprese. I piani di sicurezza sono i documenti che sintetizzano l'organizzazione della sicurezza in cantiere e riportano tutte le misure atte a prevenire o attenuare i rischi cui potrebbero essere esposti i lavoratori.
Tra questi naturalmente deve essere preso in considerazione il rischio di incendio che viene trattato in modo specifico sia nella redazione del Piano Operativo della Sicurezza che nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
In particolare per quest'ultimo, il TU 81/08 indica nell'Allegato XV che deve essere previsto un piano specifico per la gestione delle emergenze e deve essere condotta per ciascuna lavorazione l'analisi di rischio di incendio con la definizione delle misure preventive e protettive necessarie a rimuoverlo o attenuarne gli effetti.
Tra questi naturalmente deve essere preso in considerazione il rischio di incendio che viene trattato in modo specifico sia nella redazione del Piano Operativo della Sicurezza che nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
In particolare per quest'ultimo, il TU 81/08 indica nell'Allegato XV che deve essere previsto un piano specifico per la gestione delle emergenze e deve essere condotta per ciascuna lavorazione l'analisi di rischio di incendio con la definizione delle misure preventive e protettive necessarie a rimuoverlo o attenuarne gli effetti.
Allegato XV al D.Lgs. 81/08, al punto 2.1.2
h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi.
Allegato XV al D.Lgs. 81/08, punto 2.2.3 – 2.2.4
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:
g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, il PSC contiene: a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi; b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).
h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi.
Allegato XV al D.Lgs. 81/08, punto 2.2.3 – 2.2.4
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:
g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, il PSC contiene: a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi; b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).
SCHEDULOG è il software dedicato alla gestione della sicurezza nei cantieri edili, scritto appositamente per il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08) offre tutti gli strumenti per la gestione rapida e sicura delle emergenze:
Gestione delle emergenze nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di SCHEDULOG
La valutazione del rischio di incendio in 5 punti
Prima di entrare nel merito della valutazione del rischio di incendio, è utile ricordare la distinzione tra pericolo e rischio di incendio, come definiti nell'Allegato I del D.M. 10/03/1998. Per "pericolo di incendio" si intende la proprietà potenziale di determinati materiali, attrezzature, oppure di metodologie di lavoro di causare un incendio; il "rischio di incendio" rappresenta invece la probabilità che l'incendio si inneschi e che persone e attrezzature ne subiscano i danni che ne derivano.
Le proprietà di infiammabilità di materiali o sostanze presenti in cantiere costituiscono dunque il "pericolo" mentre il "rischio" è dato dalla modalità di utilizzo o esposizione a fonti di innesco che di fatto causano lo sviluppo dell' incendio.
La valutazione dei rischi è quel procedimento di analisi che consente di valutare l'effettiva entità del rischio di incendio derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio. L'obiettivo principale della valutazione dei rischi di incendio è consentire al datore di lavoro di definire le misure preventive e protettive necessarie per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. La valutazione dei rischi di incendio può essere articolata nelle seguenti 5 fasi.
1. INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO
Si tratta di definire materiali, attrezzature o procedure che costituiscano un potenziale pericolo di incendio e la causa principale dell'innesco o propagazione delle fiamme.
Le proprietà di infiammabilità di materiali o sostanze presenti in cantiere costituiscono dunque il "pericolo" mentre il "rischio" è dato dalla modalità di utilizzo o esposizione a fonti di innesco che di fatto causano lo sviluppo dell' incendio.
La valutazione dei rischi è quel procedimento di analisi che consente di valutare l'effettiva entità del rischio di incendio derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio. L'obiettivo principale della valutazione dei rischi di incendio è consentire al datore di lavoro di definire le misure preventive e protettive necessarie per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. La valutazione dei rischi di incendio può essere articolata nelle seguenti 5 fasi.
1. INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO
Si tratta di definire materiali, attrezzature o procedure che costituiscano un potenziale pericolo di incendio e la causa principale dell'innesco o propagazione delle fiamme.
2. INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI E ALTRE PERSONE ESPOSTE A RISCHIO DI INCENDIO
È necessario identificare lavoratori e persone all'interno del cantiere che possono essere esposte al rischio d'incendio a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività che svolgono. È opportuno tenere in considerazione anche le seguenti condizioni di pericolo specifiche per i cantieri:
È necessario identificare lavoratori e persone all'interno del cantiere che possono essere esposte al rischio d'incendio a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività che svolgono. È opportuno tenere in considerazione anche le seguenti condizioni di pericolo specifiche per i cantieri:
- la presenza di aree di riposo o permanenza di più persone, quali baracche di cantiere per il personale e per la direzione tecnico-amministrativa;
- la presenza di persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative procedure di emergenza;
- la presenza di lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
- la presenza di persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché operano in aree isolate e le relative vie di fuga sono lunghe e di non facile praticabilità.
3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO
L'entità di un generico rischio R può essere valutata come prodotto di due fattori: la probabilità P che si verifichi un evento avverso e la magnitudo M del danno atteso.
L'entità di un generico rischio R può essere valutata come prodotto di due fattori: la probabilità P che si verifichi un evento avverso e la magnitudo M del danno atteso.
R = P x M
Nel nostro caso, la Probabilità P rappresenta la possibilità che divampi un incendio ed è correlata ai fattori di pericolo e di innesco presentati precedentemente nel punto 1; la Magnitudo M rappresenta la severità del danno o degli effetti del'incendio sui lavoratori, le infrastrutture e gli edifici coinvolti.
Sia per la probabilità P che per la magnitudo M è possibile definire una scala numerica graduata su 4 valori (1, 2, 3 e 4): si tratta delle scale di probabilità e danno.
La prima è legata a considerazioni statistiche riguardanti la possibilità che sul luogo di lavoro considerato possa concretizzarsi l'evento; la seconda fa riferimento alla reversibilità o meno del danno conseguente.
Sia per la probabilità P che per la magnitudo M è possibile definire una scala numerica graduata su 4 valori (1, 2, 3 e 4): si tratta delle scale di probabilità e danno.
La prima è legata a considerazioni statistiche riguardanti la possibilità che sul luogo di lavoro considerato possa concretizzarsi l'evento; la seconda fa riferimento alla reversibilità o meno del danno conseguente.
L'entità del rischio si misura mediante l'Indice di attenzione R derivante dal prodotto del valore attribuito a ciascuno dei 2 fattori. Utilizzando la matrice 4x4 è facile assegnare un valore all'indice di attenzione R e risalire all'entità del rischio che può essere alto, medio, basso o irrilevante.
Con SCHEDULOG è possibile valutare l'entità dei rischi durante le attività utilizzando la matrice 4x4. Nell'immagine che segue si propone l'analisi del rischio di incendio per l'attività di "applicazione guaina bituminosa con cannello":
Valutazione del rischio di incendio con la matrice 4x4 nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di SCHEDULOG
Nell'ambito dei lavori di un cantiere edile, la valutazione del rischio deve tener in conto delle situazioni di pericolo connesse sia alle attività di cantiere che all'opera in costruzione.
In particolar modo nel caso di cantieri di ristrutturazione o restauro di edifici esistenti, il rischio di incendio è amplificato dalla presenza di fattori di pericolosità specifici quali la presenza di materiali combustibili non certificati ai fini della reazione e resistenza al fuoco o la scarsa accessibilità ai luoghi di lavoro per le misure di sicurezza antincendio.
In particolar modo nel caso di cantieri di ristrutturazione o restauro di edifici esistenti, il rischio di incendio è amplificato dalla presenza di fattori di pericolosità specifici quali la presenza di materiali combustibili non certificati ai fini della reazione e resistenza al fuoco o la scarsa accessibilità ai luoghi di lavoro per le misure di sicurezza antincendio.
Con SCHEDULOG si mantengono sotto controllo i rischi delle attività: analizzando i grafici interattivi e consultando le tabelle riassuntive si determinano facilmente le fasi lavorative che presentano rischi di elevata entità per stabilire le misure preventive e protettive più adeguate.
I report di SCHEDULOG per mantenere sotto controllo i rischi delle attività di cantiere
4. MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
A seguito della valutazione dei rischi devono essere adottate una o più misure atte a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi o a contenerne gli effetti.
Si tratta di definire misure preventive e protettive adeguate al livello di rischio rilevato:
A seguito della valutazione dei rischi devono essere adottate una o più misure atte a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi o a contenerne gli effetti.
Si tratta di definire misure preventive e protettive adeguate al livello di rischio rilevato:
- Misure preventive: sono azioni volte a ridurre la probabilità che si verifichi un incendio e quindi l'esposizione dei lavoratori ai rischi (attività di formazione e informazione, addestramento nell'utilizzo delle attrezzature di cantiere).
- Misure protettive: sono misure attive e passive che contengono gli effetti negativi sulla salute e sicurezza nel momento in cui il lavoratore sia effettivamente esposto al rischio. Sono misure protettive attive i DPI e sistemi di emergenza da attivare manualmente, mentre le misure passive sono quelle che proteggono i lavoratori indipendentemente dalla loro messa in opera (dispositivi di protezione collettiva, sistema automatico di estinzione di incendi,ecc).
5. MISURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE
A seguito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro o il CSP hanno la responsabilità di:
A seguito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro o il CSP hanno la responsabilità di:
- adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio;
- riportare nel piano di sicurezza le misure di gestione delle emergenze;
- incaricare uno o più lavoratori all'attuazione delle misure di prevenzione antincendio.
In cantiere devono essere indicati con la relativa segnaletica i punti di raduno, le vie di fuga, l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica e delle valvole delle condutture di adduzione del gas e di altri fluidi combustibili. Devono essere presenti mezzi per contrastare la propagazione dell'incendio, quali estintori portatili e sistemi automatici di spegnimento, e di dispositivi di allarme quali sirene o avvisatori acustici.
Tutti i lavoratori che operano in cantiere devono essere informati rispetto ai rischi cui sono soggetti ed istruiti riguardo alle disposizioni previste in materia di protezione ed evacuazione.
Tutti i lavoratori che operano in cantiere devono essere informati rispetto ai rischi cui sono soggetti ed istruiti riguardo alle disposizioni previste in materia di protezione ed evacuazione.
Nessun commento:
Posta un commento