Manifestazioni pubbliche
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)
Art. 68. - Senza licenza del Questore (dal ‘77 del Comune) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, spettacoli o pubblici tratteni- menti
Anche per le manifestazioni temporanee è necessaria la licenza del comune (Art. 69 ) Quindi per organizzare uno spettacolo in piazza, un concerto all’aperto, una feste di quartiere, una notte bianca ecc., è necessario acquisire la licenza del comune.
Art. 141 bis del Regolamento per l’esecuzione del TULPS (635/1940)
Sono istituite le commissioni di vigilanza che esprimo un parere tecnico sull’agibilità di un locale, anche per le aree all’aperto dove si organizzano manifestazione temporanee (Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo CCVLPS)
Manifestazioni pubbliche NORMATIVA DI RIFERIMENTO
manifestazione di pubblico spettacolo in area non delimitata con strutture specificatamente destinate allo stazionamento di spettatori (sedie, panchine, tribune, ecc.);
manifestazione di pubblico spettacolo in un'area delimita, transennata o recintata, (cortile) indipendentemente dall'utilizzo di strutture destinate allo stazionamento del pubblico (concerti negli stadi)
parchi giochi, luna park (non per singole giostre di spettacolo viaggiante), teatri tenda, circhi, karaoke con predisposizione di apposite sale attrezzate, locali multiuso, competizioni motoristiche ecc (no spettacoli pirotecnici)
Manifestazioni temporanee all'aperto non rientranti nel campo di applicazione della Commissione Le sagre, i mercati, le fiere di paese, le esposizioni dei prodotti tipici, le castagnate e altre manifestazione simili non rientrano tra le attività di competenza della commissione comunale di pubblico spettacolo
manifestazioni fino a 200 persone sedute, è sufficiente la relazione tecnica (asseverazione) di un professionista abilitato che attesti la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con DM 19 agosto 1996 Fino a 200 persone è quindi sufficiente la SCIA, (Art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 222/2016)
Non occorre una nuova verifica per i quali la commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
Casi in cui è possibile non convocare la Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo
Per le manifestazioni pubbliche all’aperto per le quali non è prevista la commissione di Pubblico Spettacolo in quanto l’area è priva di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, il comune rilascia la licenza di pubblico spettacolo ai sensi dell’art. 69 TULPS.
Questo concetto è stato ribadito anche dalla circolare del 18/07/2018 “nelle altre ipotesi (quando non è prevista la commissione), il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure da adottarsi.
Rilascio della licenza senza la commissione TITOLO IX del DM 19 agosto 1996:
LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO
Per i luoghi e spazi all’aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio.
Quando non è possibile convocare la Commissione di Pubblico Spettacolo, il comune rilascia l’agibilità di pubblico spettacolo art. 69 TULPS
Questo concetto è stato ribadito anche dalla circolare del 18/07/2018 “nelle altre ipotesi (quando non è prevista la commissione), il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure da adottarsi. Attivazione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica Nei casi in cui il sindaco o il presidente della Commissione rilevino peculiari condizioni di criticità (tipologia dell’evento, conformazione del luogo o numero di partecipanti) dovranno darne comunicazione al Prefetto che valuterà l’eventuale attivazione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica (o del tavolo tecnico dove previsto) Comitato organizzatore di un evento PROGETTO Comune (licenza) Parere favorevole Diretto (Feste di Paese) Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Pubblici spettacoli (CCVLPS) Prefettura (dal 2017) Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (tavolo tecnico) Misure di Security e di Safety D.M. 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo Art. 1 Campo di Applicazione Ai fini del rilascio del parere, la Commissione di Pubblico Spettacolo deve far riferimento al presente decreto. Il Comitato Ordine e sicurezza Pubblica o il tavolo tecnico devono invece far riferimento alla circolare del 18/07/2018, anche se il DM 19/08/1996 rimane come riferimento normativo 2.1.3 ACCESSO ALL’AREA Dei mezzi di soccorso (altezza 4m, larghezza 3,5m ecc.) Distanza tra file ≥ 1,1 m. Sedie collegate rigidamente tra loro in file Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file. Settori separati ≥ 1,2 m 2.3 REAZIONE AL FUOCO I sedili e i materiali di copertura classe non superiore a 2 3.2 SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI A SEDERE Applicazione del D.M. 19 agosto 1996 4.1 AFFOLLAMENTO e CAPACITÀ DI DEFLUSSO (Nota Prot. n. 9925 del 20/07/2017 della Dir. Cent dei VV.F. Sicurezza Tecnica) 4.3 SISTEMA DELLE VIE DI USCITA Dimensionato in base al massimo affollamento previsto ed alle capacità di deflusso non inferiore a tre. (2 fino a 150 persone) sistema a semplice spinta. multipla del modulo di uscita (0,6 m) e comunque non inferiore a due moduli (1,2 m). 1,2/2 pers./m2 250 pers./modulo 7.7 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE Progetto: relazione tecnica, planimetrie in scala e piano di emergenza Corretto montaggio e collaudo di tutte le strutture (palchi, tribune, americane ecc.) Per le attrazioni e i giochi è previsto anche il codice identificativo Dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti (elettrico, di adduzione del gas metano, GPL ecc). Per installazioni complesse è necessario anche il progetto dell’impianto elettrico. Attestati di idoneità tecnica degli addetti antincendio “rischio elevato” ai sensi dell’Art. 3 della Legge 609/1996 Valutazione impatto acustico Documentazione attinente il rispetto delle norme igienico sanitarie Ogni comune e commissione può richiedere la documentazione integrativa che ritiene utile TITOLO IX: TRIBUNE No Posti in piedi UNI 9217 Il numero dei posti: metri lineari/0,48 (10 persone ogni 4,8 m) (D.M. 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) 13.2 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA Installazione dei gruppi elettrogeni conforme. Livello di illuminazione 5 lux uscite e 2 lux negli altri ambienti Lampade con alimentazione autonoma (almeno 1 ora) (Da valutare l’affidabilità dell’illuminazione pubblica e/o dei generatori degli autonegozi e delle bancarelle) Quadro elettrico facilmente accessibile, segnalato e protetto dall’incendio.
TITOLO XIV: SISTEMA DI ALLARME Allarme acustico per avvertire le persone presenti di una condizioni di pericolo in caso di incendio 15.2 ESTINTORI Posizione facilmente accessibile e visibile appositi cartelli segnalatori Uno ogni 200 m2 Capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC Estintori idonei per aree specifiche 15.3.4 IMPIANTO IDRICO ESTERNO Un idrante DN 70 > 2000 spettatori (con idonei raccordi) 460 l/min, 60 min, pressione 3 bar.
TITOLO XVII: SEGNALETICA DI SICUREZZA Segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa DM 261 del 22/02/1996: la vigilanza antincendio dei VV.F. è obbligatoria per manifestazioni pubbliche sopra 10.000 persone o per ferie e quartieri fieristici sopra i 10.000 mq (Norma da applicare sempre dalla commissione di pubblico spettacolo)
Altre normative di riferimento
DPR 151/2011
Le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si
effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico, non rientrano tra le
attività soggette
Non bisogna attivare una pratica di prevenzione incendiNormativa di riferimento per le sagre con la presenza di autonegozi utilizzanti apparecchi di cottura alimentati a GPL
Circolare Prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi (Dip. dei Vigili del Fuoco)
Locali non soggetti al rilascio del parere della commissione comunale
La circolare del 2014 è composta da
Documento (indicazioni di prevenzione incendi) e due allegati Allegato A: Installazione e utilizzo di bombole di GPL a bordo di auto negozi Allegato B: Utilizzo di impianti a GPL installati temporaneamente per la manifestazioni (UNI TR 11426) Posizionamento dei banchi che limitino la propagazione di un incendio Massimo 75 kg (4 bombole di GPL) Per strutture provvisorie all’aperto massimo 125 kg Bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l’utenza Vie di transito per l’evacuazione e per i mezzi di soccorso. Installatori di bombole di GPL: attestato specifico previsto dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 128/2006 (Slide del Corso sul sito http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno/sezione Formazione Dlgs. 1/2008
Normativa 2017
Circolare del 7 giugno 2017 n. 555/op/0001991/2017/1 del (Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza)
Attivazione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica Mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento di manifestazioni che non garantiscono adeguate misure di safety
Circolare del 19 giugno 2017 n. 11464 del Ministero dell’Interno (Dip. dei VV.F., del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile) MISURE DI SAFETY Campo di applicazione: tutte le manifestazioni di qualunque natura o finalità, indipendentemente dalla tipologia e dall’affollamento e a prescindere se la manifestazione ricada o meno tra quelle previste dagli art. 68, 69 e 80 del TULPS Le condizioni da verificare e da attuare non costituiscono un corpus unico di misure. Bisogna attuare un’analisi selettiva e adattativa. Approccio flessibile
Nota Prot. n. 9925 del 20/07/2017 (Direzione Centrale dei VV.F. per la prevenzione e la Sic. Tecnica) Evitare di installare transenne, barriere e ostacoli pericolosi al regolare flusso delle persone (anche New Jersey) Nomina di un responsabile della sicurezza Riferimento normativo: D.M. 19 agosto 1996 Presentazione del progetto e del Piano di Emergenza (almeno 20 gg prima) Circolare del 28 luglio 2017 n. 11001/110 Ministero dell’Interno (Gabinetto del Ministro – Prefettura di Ascoli Piceno) Abrogata dalla circolare del 28/07/2018
Normativa 2018 Circolare del 18 luglio 2018 n. 11001/1/110 (Gabinetto del Ministro dell’Interno) Deve essere applicata dal Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica 2. ACCESSO ALL’AREA: uguale al DM 19 agosto 1996 Inoltre: Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso e viabilità dedicata 3. Eventuali percorsi di accesso all’area e di esodo diversificati
4. CAPIENZA DELL’AREA: uguale al DM 19 agosto 1996 (affollamento massimo 2 perso/mq, capacità di deflusso 250 pers/modulo, almeno tre uscite) Inoltre: larghezza minima delle uscite 2,40 m e ingressi controllati 5. SUDDIVISIONE DELL’AREA IN SETTORI Per affollamento sopra a 10.000 persone 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO Congruo numero di estintori (eventualmente anche carrellati), rete idranti o automezzo antincendio e sopra 20.000 persone vigilanza antincendio dei VV.F.
7. GESTIONE DELL’EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA valutazione dei rischi e relativo piano di emergenza che preveda comunicazione con il pubblico diffusione sonora centro di coordinamento delle emergenze segnaletica di sicurezza 8. OPERATORI DELLA SICUREZZA assistenza all’esodo monitoraggio dell’evento (volontari della protezione civile, personale in quiescenza delle forze dell’ordine, dei vigili urbani e dei VV.F., per i quali sia stata attestata l’idoneità psico-fisica e in possesso di adeguata formazione in materia. Almeno 1 ogni 250 persone) lotta antincendio (in possesso dell’attestato di idoneità tecnica ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96. Il numero è individuato dal tecnico in base alla valutazione rischi) 9. MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI (sagre, manifestazioni itineranti, feste di paese) Bombole di GPL massimo 75 kg per banchi e gli autonegozi almeno 3m tra i banchi o autonegozi che utilizzano GPL dichiarazioni di conformità (già previste dal DM 19/08/1996) un estintore ogni 100 mq (ci sono anche quelli degli autonegozi) 8. CASI PARTICOLARI per le manifestazioni storiche per le quali non si riesce ad adottare completamente la presente linea guida, si potrà adottare l’ingegneria della sicurezza
Il piano di sicurezza antincendio o piano di emergenza Il piano di emergenza deve esaminare i possibili rischi realisticamente prevedibili con la manifestazione. Inoltre, le attività di soccorso possono prevedere l’impiego delle squadre di protezione civile eventualmente presenti, nei limiti dei corsi effettuati, ricordando che nessuno di loro è Vigili del Fuoco o agente di polizia giudiziaria
Possibilmente da evitare
Non inserire frasi inutili (mantenere la calma o defluire in maniera ordinata). Non siete voi a decidere come le persone decidono di reagire ad un’emergenza
Non trattare eventi catastrofici inverosimili e non gestibili in condizioni ordinarie (esplosioni catastrofiche, atti terroristici o eventi naturali fuori dall’ordinario) in quanto non è un piano di emergenza di una manifestazione pubblica che può risolvere scenari simili.
Non servono le introduzioni, le premesse e le descrizioni varie, la relazione tecnica indica già tutto
Non riferirsi ai piani di emergenza comunali o all’assistenza della popolazione
È possibile eseguire anche un’analisi storica degli incidenti accorsi in manifestazioni analoghe
Non classificare le emergenze (attenzione alle pianificazioni della gestione delle emergenze inutili ed inappropriate, valutare invece attentamente le modalità di evacuazione delle persone)
Non riportare parti integrali delle norme.
Normalmente gli enti di controllo le conoscono già
Non superare le 7/8 facciate
Attenzione alle contromisure di security
Non devono inficiare le misure di safety
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