martedì 20 aprile 2021

 

Vaccino Johnson & Johnson, arriva il verdetto dell'Ema

È arrivato il verdetto dell'Ema sul vaccino Johnson & Johnson, la cui distribuzione potrebbe partire già domani

Si è sbloccata la situazione di stallo in cui si trovava il vaccino di Johnson & Johnson. L’Ema, l’agenzia europea del farmaco, ha riconosciuto un possibile collegamento tra la somministrazione del farmaco e alcuni casi molto rari di trombosi. Ma non ha imposto limitazioni all’uso del vaccino Janssen, in quanto “il rapporto rischio-beneficio complessivo rimane positivo”.

“Tutti i casi – ha annunciato l’Ema – si sono verificati in persone di età inferiore a 60 anni entro tre settimane dalla vaccinazione, la maggioranza nelle donne. Sulla base delle prove attualmente disponibili, i fattori di rischio specifici non sono stati confermati“.

Dopo aver esaminato tutti i dati disponibili, il comitato per la sicurezza (Prac) dell’ente regolatore ha concluso che questi eventi di coaguli di sangue insoliti con piastrine basse dovrebbero essere inseriti nel bugiardino come effetti collaterali molto rari del vaccino.

Vaccino J&J, una settimana fa la sospensione

In Europa era stata disposta la sospensione della distribuzione del siero monodose la scorsa settimana, dopo che la Food and Drug Administration americana aveva bloccato il vaccino negli Stati Uniti in seguito ad alcuni casi di trombosi.

Con l’ok dell’Ema al vaccino Johnson & Johnson, la distribuzione del farmaco potrebbe avvenire già da domani. È quanto l’Ansa apprende dalla struttura commissariale per l’emergenza, che farebbe partire subito le consegne delle 184mila dosi bloccate a Pratica di Mare.

Il commissario per l’emergenza Figliuolo, inoltre, definirà un obiettivo di somministrazioni da rispettare in ogni regione, su base giornaliera e settimanale, per imprimere una spinta ulteriore alla campagna vaccinale e raggiungere finalmente il traguardo delle 500mila somministrazioni quotidiane.

All’inizio di aprile, il New York Times aveva dato notizia che ben 15 milioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson erano state rovinate in seguito a un errore umano, nello stabilimento di Baltimora di proprietà di Emergent BioSolutions. È delle scorse ore la notizia che la Fda ha chiesto allo stabilimento di Baltimora di interrompere la produzione del vaccino in attesa di un’ispezione.

domenica 11 aprile 2021

Caffè Spagnuolo - Bar Napoli...

 L’antico Caffè Spagnuolo

( a cura del prof. Giuseppe D’Angelo, testo tratto da: “Rivivi la Città” )

Caffè Spagnuolo

Caffè Spagnuolo (opera del m° Umberto Cesino)

 Il canonico don Agnello Spagnuolo, avendo comprato l’antica torre del Quartuccio, che, trasformata sin dal 1824 dai fratelli Luigi e Baldassarre Parisi per loro residenza, dopo varie rifazioni aveva acquistata una strana forma ottagonale nel 1872 vi inizia radicali lavori per ridurre l’immobile allo stato attuale. Vi impianta un Caffè al pianterreno ed un piccolo albergo al primo piano. Col tempo il Caffè diventerà celebre in tutto il circondario, per le specialità dolciarie e per la presenza in esso di personaggi che caratterizzeranno un’epoca: da Scarfoglio a Matilde Serao, dall’ammiraglio Acton a Emilia Cito principessa di Santobono, da Eugenio e Giuseppe Cosenza a Ciro e Luigi Denza, dal principe di Marsiconovo al marchese Pellicano, dal barone Toscano al principe di Sant’Antimo, dal conte Coppola al comm. Eduardo de Martino, da Vincenzo Migliaro a Vincenzo D’Angelo, da Piero Girace a Michele Prisco.

About 

Nato a Castellammare il 21 gennaio 1943, ha avuto Il grande merito di aver avviato il riordino dell’Archivio Storico del Comune di Castellammare di Stabia di cui è stato Soprintendente Archivistico Onorario fino dal 1979. Caporedattore della rivista Cultura & Società nonché autore di numerosi ed apprezzati saggi storici. E’ morto nella sua Castellammare, il 22 febbraio 2017.


Na vota

ce steva 'a folla dint' a stu cafè,

però te si scurdatao ê me

ca ȃ sempe so’ stato uno ê chille

ca trase, se piglia 'o cafè,

pave, ringrazia e se ne và

c''a vocca ca resta sempe bbona.

 

P'arricurdarce d''o paese nuosto

parlammo sule ê chille

c''a ggente va dicenno so' mpurtante.

 

'O santo nuosto 'o tenimmo già !

Sta dint''o Viscuvato !

Chille 'e passaggio

'e vide, si 'e vide, sulo 'o mese 'e maggio

c''o tiempo bbuono...

 

Veneno, fanno assaggio e se ne vanno...

e chi 'e vede cchiù ?!

Ne so passate tante, ȃ faccia lloro

ca nun me n'arricordo uno bbuono

c'avesse ditto e fatto qualche cosa

pe stu paese nuosto. 

Io stongo fore ormaie ȃ cinquant’anne...

Songo io ca m'arricodo sempe ê vuie

nun sulo quanno chiove e 'o malamente,

ma pure 'e quanno io nun ero niente,

ancora nu guaglione

'nmiez'ȃ tanta ggente

ca cunzumava 'o corso, 'o lungomare...

 

Mò stanno luntano

sto piglianno nota

ê tanta figlie 'e mamma

ca comme a me se ne stanno fore

e soffreno vedenno chi è rimasto

ca se cumporta 

ancora malamente

facenno 'e guappe

'mmiez'a ggente ca soffre

ogne mumento ȃ tanta mise ormaie

ca nun ce 'a fanno cchiù....

Chi è n'anema 'nnucente

pare nun tene voce

c'ancora n'ata vota

sulo certe ggente pò parlà.

                                                

                                                 Gioacchino Ruocco 

                                                 Ostia Lido  11.04.2021

venerdì 9 aprile 2021

 Covid, contagio da superfici: nuova scoperta ribalta tutto

Un nuovo report ha fatto chiarezza su qual è il rischio di contrarre il coronavirus a partire da superfici contaminate.

Contrarre il coronavirus dalle superfici è un rischio che riguarda “solo un caso su 10mila”: è questo il dato emerso dal rapporto dei CDC. Il nuovo studio, quindi, ha ribadito che la principale modalità con cui si verifica il contagio da Sars-CoV-2 è attraverso l’esposizione a goccioline respiratorie, ovvero i droplet.

Nel nuovo studio, i CDC hanno approfondito e fatto chiarezza sul tema, dando anche alcune informazioni pratiche: “I risultati di queste ricerche suggeriscono che il rischio di infezione da Sars-Cov-2 attraverso la via di trasmissione dei fomiti – ovvero oggetti inanimati come le superfici – è basso e in genere inferiore a 1 su 10 mila, il che significa che ogni contatto con una superficie contaminata ha meno di 1 su 10 mila possibilità di causare un’infezione“.

Con questi risultati, si potrebbe mettere in dubbio l’effettiva utilità dei disinfettanti per l’igiene delle superfici. Ebbene, i ricercatori hanno specificato che queste pratiche hanno dimostrato di essere efficaci “nel prevenire la trasmissione secondaria di Sars-Cov-2 tra una persona infetta e altre persone all’interno della famiglia“.

Al contrario, “c’è poco supporto scientifico per l’uso di routine dei disinfettanti in contesti comunitari, sia interni sia esterni, per prevenire la trasmissione da Sars-Cov-2 da fomiti. Nella maggior parte delle situazioni, per ridurre il rischio di contagio è sufficiente la pulizia delle superfici utilizzando sapone o detergente“.

In particolare, disinfettare le superfici è utile “solo negli ambienti interni della comunità in cui si è verificato un caso sospetto o confermato di Covid-19 nelle ultime 24 ore”, hanno specificato i ricercatori.

Quindi, hanno concluso gli studiosi, via libera alla disinfezione in ambito domestico e laddove si sia verificato un caso positivo in luoghi pubblici. Sufficiente una normale pulizia con acqua e sapone, invece, in tutti gli altri casi.

VirgilioNotizie | 10-04-2021 07:29

Penso che si era già capito per le precauzioni fatte adottare fin qui

con gli igienizzanti delle mani  messi a disposizione negli ambiti commerciali. 

G.Ruocco

mercoledì 7 aprile 2021

Covid, vaccino AstraZeneca e trombosi: il verdetto dell'Ema

L'Ema si è espressa sul legame tra i casi rari di trombosi e il vaccino AstraZenecaio: le farmacie lanciano il test fai-da-ton 1:47

Un nesso di causalità tra i rari casi di trombosi e la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca è possibile. È la conclusione alla quale è arrivata l’Ema durante la riunione plenaria della commissione di farmacovigilanza sulla valutazione del rischio (Prac). L’Agenzia europea del farmaco era chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla sicurezza del preparato dell’azienda anglo-svedese dopo ulteriori decessi sospetti per trombosi associate a un basso numero di piastrine.

Fino ad oggi l’Ema aveva ribadito più volte la mancanza di un legame di causa-effetto tra l’iniezione del vaccino AstraZeneca, adesso apre a questa possibilità, nonostante si continui a sottolineare come i benefici siano maggiori dei rischi.

“I coaguli sono effetti collaterali molto rari del vaccino AstraZeneca” ha detto la direttrice dell’Ema Emer Cook, che ha inoltre aggiunto che “età e genere non rappresentano dei fattori di rischio“, assicurando in conferenza stampa che “le nuove scoperte saranno aggiunte alle informazioni sul prodotto“.

“Finora, la maggior parte dei casi segnalati si è verificata in donne di età inferiore a 60 anni entro 2 settimane dalla vaccinazione. Sulla base delle prove attualmente disponibili, i fattori di rischio specifici non sono stati confermati” afferma l’agenzia in una nota riguardo il vaccino AstraZeneca.

Al momento l’Ente regolatorio non ha ritenuto di dover esprimere limitazioni alle inoculazioni per specifiche categorie o fasce d’età. La decisione spetterà alle autorità nazionali.

“Non ci sono rischi generalizzati nella somministrazione del vaccino, quindi non abbiamo ritenuto necessario raccomandare misure specifiche per ridurre il rischio” hanno affermato i responsabili dell’Ema in conferenza stampa.

Lala direttrice dell’Ema, Emer Cooke ha provato inoltre a fornire una ragione per il manifestarsi degli effetti avversi:”Una spiegazione plausibile per i rari eventi collaterali” verificatisi dopo la somministrazione di AstraZeneca “è una risposta immunitaria al vaccino che porta a una condizione simile a quella osservata a volte nei pazienti trattati con eparina, definita trombocitopenia indotta dall’eparina”.

La valutazione finale del Prac, come riporta l’Ansa, è il risultato di un’analisi approfondita di 62 casi di trombosi del seno venoso cerebrale e 24 casi di trombosi venosa dell’addome riportati nel database sulla sicurezza dei farmaci dell’Ue (EudraVigilance) al 22 marzo 2021, 18 dei quali fatali. Nella nota riferita al vaccino AstraZeneca, l’Ema sottolinea che “i casi provenivano principalmente da sistemi di segnalazione spontanea dell’AEA e del Regno Unito, dove circa 25 milioni di persone avevano ricevuto il vaccino”.

Il terzo rapporto del Prac, il Comitato sulla sicurezza dei farmaci composto dai rappresentanti dei governi Ue, delle autorità nazionali e da personale Ema, su AstraZeneca, è stato reso necessario dalle decisioni prese in direzioni diverse dai Paesi Ue: la Germania, ad esempio, ha autorizzato il vaccino anglo-svedese soltanto per gli over 60, mentre la Francia a chi ha più di 55 anni.


martedì 6 aprile 2021

La Cartella Sanitaria e di Rischio del Lavoratore e dell'Azienda.

 

La Cartella Sanitaria e di Rischio del Lavoratore e dell'Azienda.

Quello della medicina del lavoro è forse l'unico caso nel nostro ordinamento in cui il contenuto minimo di una cartella sanitaria è stabilito per legge.

Non a caso ho utilizzato, nel titolo, il termine lavoratore e azienda in quanto sicuramente la cartella sanitaria non è del medico o del centro medico ma è, di fatto, proprietà del datore di lavoro che la gestisce, attraverso il medico competente e di cui il lavoratore può averne copia in qualsiasi momento.

Vediamo come è regolamentata.

Quello della medicina del lavoro è forse l'unico caso nel nostro ordinamento in cui il contenuto minimo di una cartella sanitaria è stabilito per legge.

 

I riferimenti normativi

Art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lvo 81/08

Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.

In caso di omissione del sovracitato punto è prevista la sanzione per il medico: arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro (Art. 58, co. 1, lett. b).

 

Art. 41, comma 5 del D.Lvo 81/08

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.

In caso di omissione del sovracitato punto è prevista la sanzione:sanzione amministrativa pecuniaria per il medico competente da 1.096.00 a 4.384,00 euro (Art. 58, co. 1, lett. e).

 

La cartella, se informatizzata, deve rispettare quanto indicato dall'art. 53 del D.Lvo 81/08 e quindi, nel caso della cartella informatizzata, l'azienda deve verificare e garantire che il medico provveda ad attuare quanto riportato di seguito:

1. È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo. 

2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:

a) l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro; 

b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati; 

c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi; 

d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate; 

e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria; 

f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;

g) sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo.

 

Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.

 

La tenuta della cartella sanitaria e di rischio

La cartella cartacea quindi può essere conservata in azienda con salvaguardia del segreto professionale (buste sigillate dal medico, archivio dedicato al quale abbia accesso solo il medico) oppure presso lo studio medico.

 

L'importante è stabilire all'atto della nomina del medico il luogo di tenuta della cartella. Meglio ancora inserirlo nella lettera di incarico/contratto 

 

La cartella informatizzata può essere gestita da un programma aziendale, salvaguardando il segreto professionale oppure da un programma del medico competente. In entrambi i casi occorre garantire le modalità di tenuta previste dall'art. 53 del Testo Unico. 

 

Il contenuto della cartella sanitaria e di rischio.

 

Essa deve contenere almeno il contenuto minimo previsto dall'All. 3A del D.Lvo 81/08 

 

e quindi

ANAGRAFICA DEL LAVORATORE: Cognome e Nome Sesso Luogo di nascita Data di nascita Domicilio1 Nazionalità Codice Fiscale 

DATI RELATIVI ALL’AZIENDA: Ragione Sociale o codice conto (nel caso di natanti) Unità Produttiva sede di lavoro / numero certificato unità navale Indirizzo Unità produttiva Attività svolta 

VISITA PREVENTIVA 

REPARTO E MANSIONE SPECIFICA DI DESTINAZIONE 

FATTORI DI RISCHIO 

ANAMNESI LAVORATIVA 

ANAMNESI FAMILIARE 

ANAMNESI FISIOLOGICA 

ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA

ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA

PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA (protocollo sanitario) 

ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio) 

ACCERTAMENTI INTEGRATIVI 

EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA

SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA

DATA FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE 

VISITE SUCCESSIVE

REPARTO E MANSIONE SPECIFICA 

FATTORI DI RISCHIO (se diversi o variati rispetto ai precedenti controlli1) 

RACCORDO ANAMNESTICO 

VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio) 

ACCERTAMENTI INTEGRATIVI 

EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA

SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA

DATA FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE

Deve quindi contenere i fattori di rischio lavorativi per i quali è attivata la sorveglianza sanitaria (meglio ancora specificare anche i livelli di rischio) e l'esame obiettivo: ciò significa che occorre visitare il lavoratore. Occorre inoltre elencare gli accertamenti eseguiti riportando in forma sintetica i risultati e allegando alla cartella i relativi referti. 

 

 

Il Lavoratore e la sua cartella sanitaria e di rischio

Il lavoratore ha il diritto di ricevere una copia della cartella sanitaria e di rischio in qualsiasi momento. E' sufficiente inviare una richiesta al medico competente o al centro medico che la gestisce.

Art. 25, comma 1, lettera h) del D.Lvo 81/08

Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.

In caso di mancato rilascio è prevista una sanzione per il medico: sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 2.192,00 euro (Art. 58, co. 1, lett. d).

Il medico ha l'obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore e di consegnare all'azienda l'originale che verrà conservata per almeno 10 anni. Dopo tale termine la cartella può essere anche distrutta.

 

Inutile dire che la conservazione deve avvenire con salvaguardia del segreto professionale. 

 

L'esposizione a cancerogeni comporta la spedizione della cartella all'INAIL e la relativa conservazione per almeno 40 anni, oltre ad informare il lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad una sorveglianza sanitaria mirata anche dopo la cessazione dell'esposizione.

 

Art. 25, comma 1, lettera e) del D.Lvo 81/08

Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.

Nel caso di mancata consegna della cartella è prevista una sanzione per il medico: arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro (Art. 58, co. 1, lett. a).

 

La cessazione dell'incarico di medico competente.

Quando il medico cessa l'incarico non deve consegnare le cartelle sanitarie e di rischio al collega che subentra ma deve consegnarle al suo proprietario: il datore di lavoro.

Art. 25, comma 1, lettera d) del D.Lvo 81/08

Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale.

In caso di mancata consegna è prevista una sanzione per il medico competente: arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro (Art. 58, co. 1, lett. a).

Appare quindi evidente che il medico competente cessante possa dimostrare di aver consegnato al datore di lavoro tutte le cartelle sanitarie e di rischio attraverso la compilazione di un documento scritto sottoscritto da entrambi.

 

Qualora il medico competente subentrante non dovesse trovare le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori deve avvertire il datore di lavoro,  l'R.L.S. e il Lavoratore interessato. Il Datore di Lavoro dovrà sollecitare il medico cessante affinchè adempia all'obbligo di consegna delle cartelle. Qualora ciò non avvenisse il datore di lavoro provvede a segnalare la violazione dell'art. 25, comma 1, lettera d) del D.Lvo 81/08 al Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro della ASL territorialmente competente. 

 

La perdita di una cartella sanitaria e di rischio del Lavoratore.

La perdita di una cartella è un problema che tocca anche il Codice della Privacy in quanto si tratta di dati sensibili la cui responsabilità cade sul datore di lavoro.

Pertanto quando il medico competente si accorge della perdita di una cartella sanitaria e di rischio ha l'obbligo di informare il Titolare del Trattamento dei Dati Personali (il datore di lavoro), l'R.L.S. ed il lavoratore interessato, i quali effettueranno le loro considerazioni e si muoveranno come meglio credono. A questo punto, informati i soggetti interessati, il medico competente provvede ad istituirne una nuova. La perdita può essere responsabilità del datore di lavoro o del medico nella tenuta materiale, nella sottrazione, nella distruzione, ecc.

 

La tutela dei dati personali

La compilazione della cartella sanitaria e di rischio non comporta il consenso del lavoratore in quanto è un atto previsto dalla legge ed è autorizzato periodicamente, in automatico, dall'Autorità Garante della Privacy. 

Tuttavia occorre, almeno per soddisfare un obbligo etico, fornire al lavoratore tutte le informazioni del caso in merito alla tenuta ed alla conservazione della cartella sanitaria (Medico Competente: autorizzazioni per il trattamento dei dati)

 

 

 

Fonte: medicocompetente.blogspot.it

 

 

Inoltre sulla cartella oltre a riportare il nome del DIPENDENTE ed apporre il timbro del medico  sui lembi apribili, occorre bisogna indicare l’anno di riferimento del contenuto e la data entro la quale la

cartella può essere distrutta

 

I__I Dieci anni

 

I__I Quarant’anni (per esposizione a cancerogeni)

 

 

Nota da concordare col Medico

Stabilire un luogo di tenuta delle Cartelle.

Una data nella quale perviene in azienda obbligatoriamente (art. 25 DLgs 81/2008)

 

Apporre sulla Busta che la documentazione deve essere esibita ad Ufficiali di polizia giudiziaria su incarico scritto della Procura della Repubblica accompagnato da un medico del lavoro indicato nell’ordine che sarà il solo a prenderne visione e a riferire per iscritto al magistrato in regime di segreto istruttorio.