La
Cartella Sanitaria e di Rischio del Lavoratore e dell'Azienda.
Quello della medicina
del lavoro è forse l'unico caso nel nostro ordinamento in cui il contenuto
minimo di una cartella sanitaria è stabilito per legge.
Non
a caso ho utilizzato, nel titolo, il termine lavoratore e azienda in quanto
sicuramente la cartella sanitaria non è del medico o del centro medico ma è, di
fatto, proprietà del datore di lavoro che la gestisce, attraverso il medico
competente e di cui il lavoratore può averne copia in qualsiasi momento.
Vediamo come è regolamentata.
Quello della medicina del lavoro è forse l'unico caso nel nostro
ordinamento in cui il contenuto minimo di una cartella sanitaria è stabilito
per legge.
I riferimenti normativi
Art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lvo 81/08
Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria
responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con
salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente
necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei
relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della
nomina del medico competente.
In caso di omissione del sovracitato punto è prevista la sanzione per il
medico: arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro (Art. 58,
co. 1, lett. b).
Art.
41, comma 5 del D.Lvo 81/08
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella
sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i
requisiti minimi contenuti nell’ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o
informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.
In caso di omissione del sovracitato punto è prevista la sanzione:sanzione
amministrativa pecuniaria per il medico competente da 1.096.00 a 4.384,00 euro
(Art. 58, co. 1, lett. e).
La cartella, se informatizzata, deve rispettare quanto indicato dall'art.
53 del D.Lvo 81/08 e quindi, nel caso della cartella informatizzata, l'azienda
deve verificare e garantire che il medico provveda ad attuare quanto riportato
di seguito:
1. È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati
per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente
decreto legislativo.
2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di
gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:
a) l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a
ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle
persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano
univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate
mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli
stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle
generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a
quelle già memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli
documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni
contenute nei supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti
informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di
controllo del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui
siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del
sistema medesimo.
Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
La tenuta della cartella sanitaria e di rischio
La
cartella cartacea quindi può essere conservata in azienda con salvaguardia del
segreto professionale (buste sigillate dal medico, archivio dedicato al quale
abbia accesso solo il medico) oppure presso lo studio medico.
L'importante
è stabilire all'atto della nomina del medico il luogo di tenuta della cartella.
Meglio ancora inserirlo nella lettera di incarico/contratto
La cartella informatizzata può essere gestita da un programma aziendale,
salvaguardando il segreto professionale oppure da un programma del medico
competente. In entrambi i casi occorre garantire le modalità di tenuta previste
dall'art. 53 del Testo Unico.
Il
contenuto della cartella sanitaria e di rischio.
Essa
deve contenere almeno il contenuto minimo previsto dall'All. 3A del D.Lvo 81/08
e
quindi
ANAGRAFICA DEL LAVORATORE: Cognome e Nome Sesso Luogo di nascita Data di
nascita Domicilio1 Nazionalità Codice Fiscale
DATI RELATIVI ALL’AZIENDA: Ragione Sociale o codice conto (nel caso di
natanti) Unità Produttiva sede di lavoro / numero certificato unità navale
Indirizzo Unità produttiva Attività svolta
VISITA PREVENTIVA
REPARTO E MANSIONE SPECIFICA DI DESTINAZIONE
FATTORI DI RISCHIO
ANAMNESI LAVORATIVA
ANAMNESI FAMILIARE
ANAMNESI FISIOLOGICA
ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA
ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA
PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA (protocollo sanitario)
ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio)
ACCERTAMENTI INTEGRATIVI
EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE
GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA
SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA
DATA FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE
VISITE SUCCESSIVE
REPARTO E MANSIONE SPECIFICA
FATTORI DI RISCHIO (se diversi o variati rispetto ai precedenti
controlli1)
RACCORDO ANAMNESTICO
VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA
ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio)
ACCERTAMENTI INTEGRATIVI
EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE
GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA
SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA
DATA FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE
Deve quindi contenere i fattori di rischio lavorativi per i quali è
attivata la sorveglianza sanitaria (meglio ancora specificare anche i livelli
di rischio) e l'esame obiettivo: ciò significa che occorre visitare il
lavoratore. Occorre inoltre elencare gli accertamenti eseguiti riportando in
forma sintetica i risultati e allegando alla cartella i relativi referti.
Il
Lavoratore e la sua cartella sanitaria e di rischio
Il lavoratore ha il diritto di ricevere una copia della cartella sanitaria
e di rischio in qualsiasi momento. E' sufficiente inviare una richiesta al
medico competente o al centro medico che la gestisce.
Art. 25, comma 1, lettera h) del D.Lvo 81/08
Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati
della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello
stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.
In caso di mancato rilascio è prevista una sanzione per il medico: sanzione
amministrativa pecuniaria da 657,60 a 2.192,00 euro (Art. 58, co. 1, lett. d).
Il
medico ha l'obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria e di rischio
al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore e di
consegnare all'azienda l'originale che verrà conservata per almeno 10 anni. Dopo tale
termine la cartella può essere anche distrutta.
Inutile
dire che la conservazione deve avvenire con salvaguardia del segreto
professionale.
L'esposizione
a cancerogeni comporta la spedizione della cartella all'INAIL e la relativa
conservazione per almeno 40 anni, oltre ad informare il lavoratore sulla
necessità di sottoporsi ad una sorveglianza sanitaria mirata anche dopo la
cessazione dell'esposizione.
Art. 25, comma 1, lettera e) del D.Lvo 81/08
Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto
di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le
informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale
della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto
disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di
lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre
disposizioni del presente decreto.
Nel caso di mancata consegna della cartella è prevista una sanzione per il
medico: arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro (Art. 58, co.
1, lett. a).
La
cessazione dell'incarico di medico competente.
Quando il medico cessa l'incarico non deve consegnare le cartelle sanitarie
e di rischio al collega che subentra ma deve consegnarle al suo proprietario:
il datore di lavoro.
Art. 25, comma 1, lettera d) del D.Lvo 81/08
Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione
dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con
salvaguardia del segreto professionale.
In caso di mancata consegna è prevista una sanzione per il medico
competente: arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro (Art.
58, co. 1, lett. a).
Appare quindi evidente che il medico competente cessante possa dimostrare
di aver consegnato al datore di lavoro tutte le cartelle sanitarie e di rischio
attraverso la compilazione di un documento scritto
sottoscritto da entrambi.
Qualora il medico competente subentrante non dovesse trovare le cartelle
sanitarie e di rischio dei lavoratori deve avvertire il datore di lavoro,
l'R.L.S. e il Lavoratore interessato. Il Datore di Lavoro dovrà
sollecitare il medico cessante affinchè adempia all'obbligo di consegna delle
cartelle. Qualora ciò non avvenisse il datore di lavoro provvede a segnalare la
violazione dell'art. 25, comma 1, lettera d) del D.Lvo 81/08 al Servizio Tutela
della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro della ASL territorialmente
competente.
La
perdita di una cartella sanitaria e di rischio del Lavoratore.
La perdita di una cartella è un problema che tocca anche il Codice della
Privacy in quanto si tratta di dati sensibili la cui responsabilità cade sul
datore di lavoro.
Pertanto quando il medico competente si accorge della perdita di una
cartella sanitaria e di rischio ha l'obbligo di informare il Titolare del
Trattamento dei Dati Personali (il datore di lavoro), l'R.L.S. ed il lavoratore
interessato, i quali effettueranno le loro considerazioni e si muoveranno come
meglio credono. A questo punto, informati i soggetti interessati, il medico
competente provvede ad istituirne una nuova. La perdita può essere
responsabilità del datore di lavoro o del medico nella tenuta materiale, nella
sottrazione, nella distruzione, ecc.
La
tutela dei dati personali
La compilazione della cartella sanitaria e di rischio non comporta il
consenso del lavoratore in quanto è un atto previsto dalla legge ed è
autorizzato periodicamente, in automatico, dall'Autorità Garante della
Privacy.
Tuttavia occorre, almeno per soddisfare un obbligo etico, fornire al
lavoratore tutte le informazioni del caso in merito alla tenuta ed alla
conservazione della cartella sanitaria (Medico Competente:
autorizzazioni per il trattamento dei dati)
Fonte: medicocompetente.blogspot.it
Inoltre sulla cartella oltre a riportare il nome del
DIPENDENTE ed apporre il timbro del medico
sui lembi apribili, occorre bisogna indicare l’anno di riferimento del
contenuto e la data entro la quale la
cartella può essere distrutta
I__I Dieci anni
I__I Quarant’anni (per esposizione a cancerogeni)
Nota da concordare col Medico
Stabilire un luogo di tenuta delle Cartelle.
Una data nella quale perviene in azienda obbligatoriamente (art.
25 DLgs 81/2008)
Apporre sulla Busta che la documentazione deve essere
esibita ad Ufficiali di polizia giudiziaria su incarico scritto della Procura
della Repubblica accompagnato da un medico del lavoro indicato nell’ordine che
sarà il solo a prenderne visione e a riferire per iscritto al magistrato in
regime di segreto istruttorio.
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