sabato 17 settembre 2016

Modifiche contenuti allegati 3A e 3B,el Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.

Modifiche contenuti allegati 3A e 3B, il decreto in GU 8 agosto

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ROMA – Allegati 3A e 3B trasmissione dati aggregati sanitari e di rischio. È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n.184 8 agosto 2016 il decreto 12 luglio 2016 del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro che riporta Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.
Firma lavoratore, utilizzo piattaforma e nuovo allegato 3B. Tre sono sostanzialmente le integrazioni più significative apportate dal decreto, tutte in vigore dal 9 agosto 2016, giorno successivo a quello della pubblicazione in GU. La prima chiarisce sull’invio delle comunicazioni e lo fa attraverso la modifica del comma 1 dell’articolo 4 del decrero del 9 luglio 2012:
“all’art. 4, comma 1, dopo le parole: «esclusivamente per via telematica,» sono inserite le seguenti: «utilizzando unicamente la predetta piattaforma“. Il riferimento è ovviamente alla piattaforma Inail.
Per quanto riguarda la seconda integrazione, riguarda in questo caso l’allegato 3A dal quale viene eliminata la“firma de lavoratore e la relativa nota 13. “All’allegato I (Allegato 3A, decreto legislativo n. 81/2008)
nella parte denominata «Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneita’ alla mansione» sono soppresse le parole «Firma del lavoratore» e la nota 13”;
Infine l’allegato 3B, che viene sostituito integralmente dal nuovo che riporta alcune variazioni riguardanti il medico competente, le inidoneità e i rischi lavorativi.

norme tecniche di prevenzione incendi per alberghi oltre 25 posti letto

In GU le norme tecniche prevenzione incendi alberghi oltre 25 posti letto


SCRITTO DA  IL

ROMA – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2016 il decreto del Ministero dell’Interno del 9 agosto 2016 che introduce norme tecniche per lestrutture con oltre 25 posti letto, per tutte le attività indicate dal n.66 dell’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ad esclusione di quelle all’aria aperta e dei rifugi alpini.

Applicazione

Le norme tecniche possono essere applicate alle realtà esistenti e a quelle di nuova realizzazione, e posso essere applicate “in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell’interno del 14 luglio 2015”.
Riguardano in dettaglio: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, studentati, alloggi turistici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie. Attività ricordiamo che dovranno avere più di 25 posti letto.
Il decreto che le riporta entra in vigore nel trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione in GU avvenuta il 23 agosto. Con la sua introduzione viene modificata la sezione V Regole tecniche verticalidell’allegato 1 del Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 Approvazione norme tecniche di prevenzione incendi, e ancora per quanto riguarda il decreto 3 agosto 2015 viene implementato il richiamo al n.66 nell’art. 2, comma 1, e vengono integrati i richiami al Decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, al Decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003, e al Decreto del Ministro dell’interno 14 luglio 2015.

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giovedì 15 settembre 2016

Formazione: Lavoratori, preposti e dirigenti: più spazio all'e-learning ma con nuove incognite.




Formazione: al via la mini riforma dell’accordo stato - regioni

Dopo una lunghissima attesa e un iter alquanto tormentato è giunto finalmente ai nastri di partenza l'Accordo Stato - Regioni 7 luglio 2016, n. 128/CSR (in Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2016, n. 193) che ridisegna la disciplina regolamentare sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro delle diverse figure della prevenzione; come ormai di pessima abitudine di questi ultimi tempi, però, anche questo nuovo provvedimento reca un titolo fuorviante in quanto non corrisponde esattamente al suo effettivo contenuto.


Lavoratori, preposti e dirigenti: più spazio all'e-learning ma con nuove incognite.
Per quanto, invece, riguarda la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, l'elemento che spicca maggiormente è l'orientamento assunto dalla Conferenza Stato - Regioni circa la possibilità di ricorrere alla tanto discussa e-learning; il nuovo Accordo del 7 luglio 2016, infatti, se da un lato ha mantenuto in piedi il modello formativo tracciato con l'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011, dall'altro ha sostituito integralmente proprio l'allegato I relativo ai requisiti obbligatori per erogare la formazione in modalità in e-learning, definendo un regime che appare ben più severo rispetto a quello previgente in quanto sono stati introdotti vincoli più stringenti e non sempre chiari sul piano interpetrativo.
Al tempo stesso, però, è stata introdotta una nuova disposizione - la quale certamente alimenterà molte polemiche tra i fautori dell'e-learning e coloro che, invece, sono contrari - che consente il ricorso a tale modalità non solo come accadeva precedentemente per la sola formazione generale (almeno 4 ore) ma anche per quella specifica per le aziende inserite nel rischio basso (almeno 4 ore), così come riportato nella tabella di cui all'allegato II del già citato Accordo del 21 dicembre 2011, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II e a condizione che i discenti abbiano la possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.
Tale “agevolazione” è prevista anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, cosi come indicato al primo periodo del par. 4 “Condizioni particolari” dell'Accordo del 21 dicembre 2011.

Formazione degli RSPP e dei ASPP: nuove regole per i corsi e l'aggiornamento.


Formazione: al via la mini riforma dell’accordo stato - regioni


Formazione degli RSPP e dei ASPP: nuove regole per i corsi e l'aggiornamento.
Concentrando l'attenzione su alcuni dei punti più significativi di questo nuovo Accordo, in vigore dal 3 settembre 2016, occorre subito rilevare che nell'allegato A sono stati rivisitati i contenuti minimi dei percorsi formativi per gli RSPP e gli ASPP, ossia del Responsabile e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (articoli 31 e ss. del Dlgs n. 81/2008), con la conseguente abrogazione dei precedenti Accordi Stato - Regioni del 26 gennaio 2006 e dell'8 ottobre 2006.
Per non stravolgere il percorso formativo già collaudato ormai da circa un decennio nell'Accordo del 7 luglio 2016 è stato previsto il mantenimento dei tre moduli canonici, ossia A (normativo), B (tecnico prevenzionale) e C (capacità gestionali), con l'estensione ai docenti di tali corsi dell'obbligo del possesso dei requisiti prescritti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013.
L'elemento innovativo è che, a differenza di quanto previsto dall'Accordo 26 gennaio 2006, l'articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del modulo “B” ora è strutturata prevedendo un percorso comune a tutti i settori produttivi della durata minima di 48 ore, con il vincolo però di dover frequentare dei sub moduli di specializzazione per operare in settori particolari.
Si tratta dei sub moduli SP1 Agricoltura - Pesca (12 ore), SP2 Cave - Costruzioni (16 ore), SP3 Sanità residenziale (12 ore) e SP4 Chimico - Petrolchimico (16 ore).
Resta fermo, poi, l'obbligo dell'aggiornamento della formazione ma le ore minime complessive previste nell'arco temporale di un quinquennio sono ora di 20 ore per gli ASPP e di 40 per gli RSPP (precedentemente la soglia era di 60 ore), indipendentemente dal settore in cui gli stessi operino o intendano operare; si osservi che nell'Accordo, inoltre, è indicata come via preferenziale che tali ore siano spalmate nei cinque anni, evitando pertanto la classica corsa dell'ultimo momento alla ricerca dei crediti.


Formazione: al via la mini riforma dell’accordo stato - regioni


Formazione: al via la mini riforma dell’accordo stato - regioni

Dopo una lunghissima attesa e un iter alquanto tormentato è giunto finalmente ai nastri di partenza l'Accordo Stato - Regioni 7 luglio 2016, n. 128/CSR (in Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2016, n. 193) che ridisegna la disciplina regolamentare sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro delle diverse figure della prevenzione; come ormai di pessima abitudine di questi ultimi tempi, però, anche questo nuovo provvedimento reca un titolo fuorviante in quanto non corrisponde esattamente al suo effettivo contenuto.
Si consideri, infatti, che nel titolo è riportato “Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”; ciò lascerebbe intendere che si tratti di un Accordo che interessa la sola formazione di RSPP e ASPP, ma in realtà non è così in quanto scorrendo il testo del provvedimento si rilevano numerose disposizioni che riguardano anche la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, degli addetti alle emergenze – antincendio e primo soccorso – nonché dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione ai sensi dell'articolo 34 del Dlgs n. 81/2008 e i coordinatori nei cantieri temporanei e mobili.

Formazione degli RSPP e dei ASPP: nuove regole per i corsi e l'aggiornamento.
Concentrando l'attenzione su alcuni dei punti più significativi di questo nuovo Accordo, in vigore dal 3 settembre 2016, occorre subito rilevare che nell'allegato A sono stati rivisitati i contenuti minimi dei percorsi formativi per gli RSPP e gli ASPP, ossia del Responsabile e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (articoli 31 e ss. del Dlgs n. 81/2008), con la conseguente abrogazione dei precedenti Accordi Stato - Regioni del 26 gennaio 2006 e dell'8 ottobre 2006.
Per non stravolgere il percorso formativo già collaudato ormai da circa un decennio nell'Accordo del 7 luglio 2016 è stato previsto il mantenimento dei tre moduli canonici, ossia A (normativo), B (tecnico prevenzionale) e C (capacità gestionali), con l'estensione ai docenti di tali corsi dell'obbligo del possesso dei requisiti prescritti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013.
L'elemento innovativo è che, a differenza di quanto previsto dall'Accordo 26 gennaio 2006, l'articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del modulo “B” ora è strutturata prevedendo un percorso comune a tutti i settori produttivi della durata minima di 48 ore, con il vincolo però di dover frequentare dei sub moduli di specializzazione per operare in settori particolari.
Si tratta dei sub moduli SP1 Agricoltura - Pesca (12 ore), SP2 Cave - Costruzioni (16 ore), SP3 Sanità residenziale (12 ore) e SP4 Chimico - Petrolchimico (16 ore).
Resta fermo, poi, l'obbligo dell'aggiornamento della formazione ma le ore minime complessive previste nell'arco temporale di un quinquennio sono ora di 20 ore per gli ASPP e di 40 per gli RSPP (precedentemente la soglia era di 60 ore), indipendentemente dal settore in cui gli stessi operino o intendano operare; si osservi che nell'Accordo, inoltre, è indicata come via preferenziale che tali ore siano spalmate nei cinque anni, evitando pertanto la classica corsa dell'ultimo momento alla ricerca dei crediti.
Lavoratori, preposti e dirigenti: più spazio all'e-learning ma con nuove incognite.
Per quanto, invece, riguarda la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, l'elemento che spicca maggiormente è l'orientamento assunto dalla Conferenza Stato - Regioni circa la possibilità di ricorrere alla tanto discussa e-learning; il nuovo Accordo del 7 luglio 2016, infatti, se da un lato ha mantenuto in piedi il modello formativo tracciato con l'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011, dall'altro ha sostituito integralmente proprio l'allegato I relativo ai requisiti obbligatori per erogare la formazione in modalità in e-learning, definendo un regime che appare ben più severo rispetto a quello previgente in quanto sono stati introdotti vincoli più stringenti e non sempre chiari sul piano interpetrativo.
Al tempo stesso, però, è stata introdotta una nuova disposizione - la quale certamente alimenterà molte polemiche tra i fautori dell'e-learning e coloro che, invece, sono contrari - che consente il ricorso a tale modalità non solo come accadeva precedentemente per la sola formazione generale (almeno 4 ore) ma anche per quella specifica per le aziende inserite nel rischio basso (almeno 4 ore), così come riportato nella tabella di cui all'allegato II del già citato Accordo del 21 dicembre 2011, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II e a condizione che i discenti abbiano la possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.
Tale “agevolazione” è prevista anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, cosi come indicato al primo periodo del par. 4 “Condizioni particolari” dell'Accordo del 21 dicembre 2011.

Trasporti transfrontalieri di rifiuti, nuovo modello per le variazioni dell'iscrizione all'Albo


Con delibera n. 4 del 13 luglio 2016 il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha approvato il modello di variazione dell’iscrizione nella categoria 6 riguardante le imprese che effettuano il solo trasporto transfrontaliero di rifiuti (Allegato A) nonché il modello sostitutivo dell’atto notorio (Allegato B) ed il modello di accettazione della stessa da parte della Sezione Regionale (Allegato C).
La delibera dà attuazione all’articolo 18 del DM 120/14 che prevede che le imprese sono tenute a comunicare alla Sezione competente ogni atto o fatto che comporti una modifica dell’iscrizione.Si ricorda, in proposito, che la domanda d'iscrizione all'Albo è presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente. Per le imprese e gli enti con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo è presentata alla sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio.
La domanda d'iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti di ordine generale:

a) nomina del responsabile tecnico e dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico;

b) autocertificazione che dimostri che i soggetti interessati rispettino i seguenti requisiti, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio ivi previsti, nonché documentazione comprovante l'idoneità tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacità finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale:
– siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
– siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
– non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
– non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi. (Per entrambi i punti non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione);
– siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
– non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
– non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
– siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria;
– non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

c) un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attività, i mezzi, il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti e ogni altra notizia utile;

d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria.
In aggiunta ai requisiti di ordine generale, le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione con la seguente, ulteriore, documentazione:

a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

b) copia conforme all'originale della carta di circolazione dei veicoli. Nel caso di intestatario della carta di circolazione diverso dal richiedente l'iscrizione, deve essere presentata la documentazione, prevista dalla vigente normativa in materia di autotrasporto, che attesti la piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli;

c) documentazione attestante l'iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, oppure, per le imprese e gli enti la cui attività di trasporto non rientra nel campo di applicazione dello stesso Regolamento, il possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa.
Imprese e gli enti che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada
In aggiunta requisiti di ordine generale sopra descritti, le imprese e gli enti che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada corredano la domanda d'iscrizione con la seguente, ulteriore documentazione redatta in lingua italiana:

a. dichiarazione di elezione di domicilio in Italia;

b. attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

c. attestazione del possesso della licenza comunitaria o dell'autorizzazione internazionale all'autotrasporto di merci ove previste;

d. disponibilità dei veicoli ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;

e. copia conforme all'originale della carta di circolazione dei veicoli;

f. documentazione, prodotta con traduzione asseverata, equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo al legale rappresentante e al responsabile tecnico.
Le imprese e gli enti che intendono effettuare l'attività di trasporto dei rifiuti per ferrovia
In aggiunta requisiti di ordine generale sopra descritti, le imprese e gli enti che intendono effettuare l'attività di trasporto dei rifiuti per ferrovia devono corredare la domanda d'iscrizione con la seguente, ulteriore, documentazione:
a. copia conforme della licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

b. copia conforme del certificato di sicurezza rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
Le imprese e gli enti che intendono effettuare l'attività di trasporto dei rifiuti per via marittima e per via navigabile interna
Ad ulteriore integrazione rispetto ai requisiti di ordine generale, le imprese e gli enti che intendono effettuare l'attività di trasporto dei rifiuti per via marittima e per via navigabile interna presentano idonea documentazione attestante la conformità delle navi che trasportano rifiuti al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, alle norme che disciplinano il trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1991, n. 240, S.O., in relazione ai tipi di rifiuti che si intendono trasportare.
Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.
Il termine di cui sopra può essere interrotto, per non più di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla sezione regionale o provinciale gli elementi e la documentazione richiesti.
Qualora le imprese e gli enti non provvedano all'invio di quanto richiesto entro il termine di trenta giorni, la sezione regionale o provinciale rigetta la domanda di iscrizione.
Ove la domanda sia accolta la sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione.
Qualora l'iscrizione sia sottoposta a garanzia finanziaria, l'interessato, entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, è tenuto a presentare alla sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato. La sezione regionale o provinciale accetta la garanzia finanziaria entro trenta giorni dalla ricezione della stessa e formalizza il provvedimento d'iscrizione.

mercoledì 14 settembre 2016

Prevenzione cadute dall’alto lavori elettrodotti aerei, volume Inail

Prevenzione cadute dall’alto lavori elettrodotti aerei, volume Inail


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ROMA – Prevenzione cadute dall’alto nei lavori sugli elettrodotti aerei non configurabili come lavori sotto tensione. Pubblicato da Inail una volume realizzato dal Commissione interministeriale per i lavori sotto Tensione (LST) e dalla Commissione tecnica per i lavori sotto tensione (CT-LST) dell’Inail, che riporta Indirizzi operativi per la redazione di specifiche procedure per la scalata, l’accesso, lo spostamento, il posizionamento, nonché per il recupero del lavoratore non più autosufficiente. Un volume che affronta i rischi derivanti dalle attività riguardanti la costruzione degli impianti, la demolizione, l’esercizio e la manutenzione delle linee elettriche.
Il documento presenta indicazioni per la prevenzione del rischio cadute dall’alto e le affianca alla descrizione di un metodo di calata per lavoratori non più autosufficienti. Inail negli obiettivi che aprono e presentano il testo ricorda come gli esempi e i casi trattati riguardino lavori non configurabili come “sotto tensione” (EN 50110-1 e CEI 11-27) e come di conseguenza non vengano esaminati nella trattazione i rischi di natura elettrica.
“Si evidenzia che i lavori sotto tensione vengono definiti in relazione alle distanze dalle parti attive, che in generale possono essere in tensione. Pertanto le attività non configurabili come lavori sotto tensione non implicano necessariamente che l’elettrodotto sia fuori tensione”.
Scopo del volume è fornire indicazioni per le procedure aziendali, per pianificare scalate e spostamenti, per i Dpi, per il recupero dei lavoratori, che possano essere utili nella prevenzione e nella gestione del rischio a professionisti, imprese e vigilanza.
Si ricorda che il volume presenta atti di indirizzo e che l’applicazione delle misure riportate “assume carattere volontario, non si sostituisce a quanto disposto dalla legislazione vigente, con particolare riguardo al Titolo
IV del decreto legislativo n. 81 del 2008”.
Questo l’indice del documento:
  1. “Obiettivo;
  2. Generalità;
  3. Definizioni;
  4. Metodologie per la scalata, lo spostamento sui sostegni, l’accesso e lo spostamento in campata e la calata al suolo del lavoratore non più autosufficiente;
  5. Principali cause e conseguenze del rischio di caduta a cui sono soggetti i lavoratori che
    svolgono la loro attività in quota;
  6. Posizionamento in quota tramite piattaforme di lavoro elevabili (PLE);
  7. Scalata e relativa discesa ai sostegni, piantane, pali, falconi e strutture in genere (nel
    seguito tutti denominati “sostegno”);
  8. Spostamenti sui sostegni o sugli attrezzi di accesso;
  9. Accesso e spostamento in campata;
  10. Calata al suolo del lavoratore non più autosufficiente”.

giovedì 1 settembre 2016

GU Serie Generale n.193 del 19-8-2016

ACCORDO 7 luglio 2016 Pubblicazione

Sicurezza    by AmministratoreCommenti chiusi

GU Serie Generale n.193 del 19-8-2016

ACCORDO 7 luglio 2016 Pubblicazione

in vigore il 3 Settembre 2016
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (Rep. Atti n. 128/CSR). (16A06077) (GU Serie Generale n.193 del 19-8-2016) 
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
Nella odierna seduta del 7 luglio 2016; 
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
Visto il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante:
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e, in particolare, l'art. 32, il quale  detta  disposizioni  relative  alla individuazione delle capacita'  e  dei  requisiti  professionali  dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e  protezione (RSPP e ASPP); 
Vista la nota n. 29700033137P del 24 maggio 2016, con la  quale  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio  legislativo, ha trasmesso l'Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e  gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai  sensi  dell'art.32 del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e  successive modificazioni, che e' stato diramato alle Regioni  il  successivo  27 maggio 2016; 
Considerato che, per l'esame  del  documento  in  parola  e'  stata convocata una riunione, a livello tecnico, il  15  giugno  2016,  nel corso della quale sono state  condivisi  alcuni  perfezionamenti  del testo riferiti, tra l'altro, alla sostituzione del nuovo Allegato IV, concernente le «Indicazioni metodologiche  per  la  progettazione  ed erogazione dei corsi», specificamente: 1. Profili di competenza degli ASPP/RSPP; 2. Bisogni formativi  di  ASPP  E  RSPP;  3.  Il  Progetto formativo; 4. Verifiche in itinere e finale; 
Considerato che, al riguardo,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, Ufficio legislativo, a seguito di quanto condiviso nel corso della citata  riunione  tecnica  del  15  giugno  2016,  ha trasmesso con nota n. 29/0003824/L  del  16  giugno  2016,  la  nuova formulazione dello schema di  accordo  in  argomento,  che e'  stata diramata, il 21 giugno 2016, alle Regioni ed alle Province autonome; 
Considerato che, nella seduta di questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole sull'accordo in parola, con  le  modifiche condivise nella formulazione diramata il 21 giugno 2016; 
Acquisito, pertanto, nel corso dell'odierna  seduta  l'assenso  del Governo, delle Regioni e delle Province autonome; 
Sancisce accordo 
tra il Governo, le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e Bolzano, sul documento, Allegato A)  parte  integrante  del  presente atto, relativo alla  individuazione  della  durata  e  dei  contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e  gli  addetti  dei servizi di prevenzione  e  protezione,  ai  sensi  dell'art.  32  del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 
Roma, 7 luglio 2016

Decreto 2016 campi elettromagnetici

Decreto 2016 campi elettromagnetici

Sicurezza    by Matteo PuppoCommenti chiusi

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2016, n. 159  Attuazione della direttiva 2013/35/UE

Decreto 2016 campi elettromagnetici

Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle  disposizioni  minime  di sicurezza e di salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai rischi derivanti dagli agenti fisici DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2016, n. 159 Attuazione della direttiva 2013/35/UEsulle  disposizioni  minime  di sicurezza e di salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)  e  che abroga la direttiva 2004/40/CE. (16G00172)
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le seguenti modificazioni:  
a) l'articolo 206 e' sostituito dal seguente:  
«Art. 206 (Campo di applicazione). - 1. Il presente capo  determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro  i  rischi per la salute e la  sicurezza  derivanti  dall'esposizione  ai  campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300  GHz),  come  definiti  dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione  dai rischi per la salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori  dovuti  agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.  
2. I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo riguardano  soltanto  le  relazioni  scientificamente  accertate  tra effetti biofisici diretti a breve termine  ed  esposizione  ai  campi elettromagnetici.  
3. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con  i  conduttori in tensione.  
4. Per il personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa  ad  attivita'  militari,  ivi  comprese  esercitazioni militari internazionali congiunte, in applicazione degli articoli  3, comma 2, e 13, comma 1-bis, ferme restando  le  disposizioni  di  cui agli  articoli  182  e  210  del  presente  decreto,  il  sistema  di protezione equivalente di cui all'articolo 10, paragrafo  1,  lettera b), della direttiva 2013/35/UE e' costituito dalle particolari  norme di  tutela  tecnico-militare  per  la  sicurezza  e  la  salute   del personale, di cui agli articoli 245 e 253 del decreto del  Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel rispetto dei  criteri  ivi previsti.»;  
b) l'articolo 207 e' sostituito dal seguente:  
«Art. 207  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente  capo  si  intendono per:  
a) "campi  elettromagnetici",  campi  elettrici  statici,  campi magnetici statici e campi elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;  
b) "effetti biofisici diretti",  effetti  provocati  direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all'interno  di  un  campo elettromagnetico, che comprendono:  
1) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a  causa dell'assorbimento di energia dai campi elettromagnetici  nei  tessuti medesimi;  
2) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento per la salute  mentale  e  fisica  dei  lavoratori  esposti.   Inoltre,   la stimolazione  degli  organi  sensoriali   puo'   comportare   sintomi transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali  effetti  possono generare disturbi temporanei e influenzare le capacita'  cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e  possono,  pertanto,  influire negativamente sulla capacita' di un lavoratore  di operare  in  modo sicuro;  
3) correnti negli arti;  
c) "effetti indiretti", effetti provocati dalla  presenza  di  un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza, quali:  
1) interferenza  con   attrezzature   e   dispositivi   medici elettronici,  compresi  stimolatori  cardiaci  e  altri  impianti  o dispositivi medici portati sul corpo;  
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all'interno  di campi magnetici statici;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni  dovuti  all'accensione  di  materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; ............
E' possibile scaricare una pubblicazione interessante OMS e Elettra 2000 sui campi elettromagnetici :
Cosa sono i campi elettromagnetici?
Il concetto di lunghezza d’onda e frequenza
Quali sono le principali sorgenti di campi elettromagnetici a frequenze basse, intermedie ed alte?
Sintesi degli effetti sanitari
Sviluppi della ricerca
Tipici livelli di esposizione in casa e nell’ambiente
Approcci cautelativi

Presenza di anidride carbonica e idrogeno solforato in ambienti Indoor

Presenza di anidride carbonica e idrogeno solforato in ambienti Indoor

Sicurezza    by Secondo MartinoCommenti chiusi

Gruppo di Studio nazionale Inquinamento Indoor

Presenza di anidride carbonica e idrogeno solforato in ambienti Indoor

la qualità degli ambienti indoorNel nostro Paese, non esiste una specifica regolamentazione legislativa per gli ambienti indoor (scuole, uffici, abitazioni, ospedali, banche, aeroporti, mezzi di trasporto, ecc.). Per quanto riguarda gli aspetti dell’inquinamento dell’ aria in particolare non si hanno, per detti ambienti, indicazioni normative o linee guida che definiscano in maniera puntuale e omogenea procedure di rilevazione di inquinanti di natura chimica, fisica, biologica e relativi limiti o valori di riferimento. Per superare tale assenza, di fatto, per alcuni inquinanti, si fa spesso riferimento a normative di altri Paesi europei, alla letteratura scientifica o ad altri standard quali, ad esempio, quelli relativi all’aria ambiente. Al fine di colmare tale lacuna, nel 2010 fu istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) il Gruppo di Studio (GdS) nazionale “Inquinamento Indoor ” composto da esperti dello stesso ISS, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), delle Regioni, e di altri Enti e Istituti di Ricerca (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA e Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR). Detto GdS, dalla sua costituzione, si riunisce presso l’ISS per esaminare problematiche inerenti alle tematiche in oggetto, esaminando – su specifiche richieste formulate da Comuni, Regioni, Protezione Civile e altri Enti interessati – specifici “casi studio”. Inoltre il GdS, nell’ambito dei suoi lavori, attiva “gruppi ad hoc ” che affrontano ed elaborano documenti su determinate tematiche , che poi vengono discusse nel gruppo allargato e che costituiscono la base per la redazione di specifici rapporti tecnici ( Rapporti ISTISAN ). All’interno di tali gruppi vengono invitati a partecipare di volta in volta anche altri esperti competenti e interessati a contribuire su aspetti peculiari. Il presente documento, elaborato da un gruppo ad hoc costituito da esperti dell’ISS, dell’ISPRA, del Ministero della Salute e del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio, su specifica richiesta del Dipartimento Istituzionale e Territorio Direzione Generale di Protezione Civile del Lazio, a seguito dei pareri espressi dal Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria dell’ISS. Il gruppo di studio ad hoc , in assenza di specifici valori di riferimento nazionali (limiti o standard), ha predisposto un documento con i valori di CO2 e H2S riportati nella normativa di altri Paesi o comunque reperiti nella letteratura scientifica internazionale. Questo con la finalità di agevolar e il processo decisionale o la messa a punto di procedure e raccomandazioni in aree in cui la qualità degli ambienti indoor può essere influenzata dalla presenza di detti inquinanti. Pertanto il documento è da ritenersi un valido strumento di lavoro per gli operatori del settore, in attesa di una specifica e opportuna normativa in merito. A questo riguardo nel documento vengono riportati i valori guida della CO2 in ambiente indoor e i valori guida dell’H2S in aria ambiente presi a riferimento da diversi Paesi, oltre a quelli raccomandati dalla Organizzazione Mondiale della Sanità e da altre istituzioni internazionali.
Gli autori sono presenti nel documento scaricabile

CONTROLLO DEL RISCHIO INCENDIO

Protezione attiva e passiva

Sicurezza    by Marcello ParrellaCommenti chiusi

OBIETTIVI DELLA PREVENZIONE INCENDI – CONTROLLO DEL RISCHIO INCENDIO

Protezione attiva e passiva

Uno strumento di lavoro indispensabile per i datori di lavoro e i responsabili antincendio di attività industriali, commerciali e di servizi; di enti militari, civili, pubblici, aziende municipalizzate; studi tecnici, progettisti e consulenti; Vigili del fuocoIl progetto formativo, rivolto specificatamente alle professioni deputate alla sicurezza nelle strutture sanitarie, nasce dalla collaborazione tra l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e l’Università degli Studi Roma Tre, coinvolgendo tra i propri partner Enti ed Istituzioni di prestigio quali: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Luiss Business School. Intervento di Ing. Massimo Babudri Presidente Commissione Antincendio: Edili
OBIETTIVI DELLA PREVENZIONE INCENDI – CONTROLLO DEL RISCHIO INCENDIO
riducendo la probabilità di accadimento
limitando la produzione di fumo e di fiamme nella fase iniziale
garantendo lo sfollamento ordinato e sicuro degli occupanti
impedendo la propagazione del fuoco a zone o edifici adiacenti
evitando collassi strutturali
predisponendo sistemi di difesa attiva (impianti, attrezzature, piani di emergenza, squadre antincendio)
garantendo la sicurezza dei soccorritori 


PROTEZIONE INCENDI PASSIVA
Muri tagliafuoco
Via di esodo
Scale protette e scale a prova di fumo
Uscite di sicurezza
Distanza di sicurezza
Resistenza al fuoco delle strutture
Reazione al fuoco dei materiali

PROTEZIONE INCENDI ATTIVA
Sistemi protettivi chiamati anche «presidi antincendio»
Impianti fissi manuali od automatici per affrontare un incendio
Impianti di rilevazione automatica di incendio
Impianti di spegnimento automatici
Impianti di spegnimento manuali
Impianti automatici di controllo e scarico del fumo e del calore e di sovrappressioni da esplosioni
Mezzi di estinzione carrellati e portatili
Squadre di antincendio aziendali

Distanze di sicurezza secondo le norme EN 349 e EN ISO 13857

Distanze di sicurezza secondo le norme EN 349 e EN ISO 13857

Distanze di sicurezza e prevenzione degli infortuni

Contro  il  rischio  di  schiacciamento  (vedi  2.2.4.1F)   è  inoltre  possibile  garantire  l’integrità  degli  operatori  ri - spettando  distanze  minime,  tra  elementi  mobili  in  avvicinamento,  definite  in  relazione  a  parti  del  corpo  umano che possono essere introdotte nelle zone con tale rischioL’uso delle distanze di sicurezza rappresenta un modo per garantire l’integrità fisica dei lavoratori in presenza di organi pericolosi. Questa misura ha lo scopo di impedire il contatto con questi organi tenendo a distanza di sicurezza i lavoratori attraverso barriere distanziatrici. La scelta della distanza di sicurezza, cioè la minima distanza alla quale una struttura di protezione deve essere collocata rispetto ad una zona pericolosa, deve tener conto delle parti del corpo che possono raggiungere gli elementi pericolosi e in alcuni casi del livello di rischio. Presentiamo un documento SUVA Agosto 2016 sulle distanze di sicurezza e prevenzione degli infortuni secondo le norme EN 349 e EN ISO 13857.
Distanze di sicurezza relative all’accesso attraverso aperture
La misura e della tabella 1 si riferisce:
alla dimensione più piccola di un’apertura a feritoia
alla lunghezza del lato di un’apertura quadrata
al diametro di un’apertura circolare
 Protez Ione D egl I A rt I Su Per Ior I, I n rel AzIone A ll A ACC eSSI bIlItà  AlDIS oPrA DI S trutture DI P rotez Ione

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Quiz sulle scale a pioli portatili

Quiz sulle scale a pioli portatili

Sicurezza    by Ing. A RuggieroCommenti chiusi

Dopo essere stati istruiti sull’uso delle scale a pioli portatili, dovreste essere in grado di rispondere alle seguenti domande. Bastano 10 – 15 minuti.

Quiz sulle scale a pioli portatili

scaleLa scala è un'attrezzatura di lavoro La scala è utilizzata nei cantieri In particolare l'Art. 69 Comma 1 d lgs 81 (Definizioni) 
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; 
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro , quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; 
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; 
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro. 
Qualora gli Organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che una scala, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto.
SUVA mette a disposizione un Quiz sulle scale a pioli portatili con relative risposte, il tutto presente nel file zip da scaricare.
Per approfondire il discorso sulle scale portatile è interessante l'articolo: Uso in sicurezza delle scale portatili semplici e doppie. Clicca Qui
Ricordiamo che il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori scale conformi ai requisiti previsti, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. All'atto della scelta della scala, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego della scala stessa; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

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