Formazione: al via la mini riforma dell’accordo stato - regioni
Formazione degli RSPP e dei ASPP: nuove regole per i corsi e l'aggiornamento.
Concentrando l'attenzione su alcuni dei punti più significativi di questo nuovo Accordo, in vigore dal 3 settembre 2016, occorre subito rilevare che nell'allegato A sono stati rivisitati i contenuti minimi dei percorsi formativi per gli RSPP e gli ASPP, ossia del Responsabile e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (articoli 31 e ss. del Dlgs n. 81/2008), con la conseguente abrogazione dei precedenti Accordi Stato - Regioni del 26 gennaio 2006 e dell'8 ottobre 2006.
Per non stravolgere il percorso formativo già collaudato ormai da circa un decennio nell'Accordo del 7 luglio 2016 è stato previsto il mantenimento dei tre moduli canonici, ossia A (normativo), B (tecnico prevenzionale) e C (capacità gestionali), con l'estensione ai docenti di tali corsi dell'obbligo del possesso dei requisiti prescritti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013.
L'elemento innovativo è che, a differenza di quanto previsto dall'Accordo 26 gennaio 2006, l'articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del modulo “B” ora è strutturata prevedendo un percorso comune a tutti i settori produttivi della durata minima di 48 ore, con il vincolo però di dover frequentare dei sub moduli di specializzazione per operare in settori particolari.
Si tratta dei sub moduli SP1 Agricoltura - Pesca (12 ore), SP2 Cave - Costruzioni (16 ore), SP3 Sanità residenziale (12 ore) e SP4 Chimico - Petrolchimico (16 ore).
Resta fermo, poi, l'obbligo dell'aggiornamento della formazione ma le ore minime complessive previste nell'arco temporale di un quinquennio sono ora di 20 ore per gli ASPP e di 40 per gli RSPP (precedentemente la soglia era di 60 ore), indipendentemente dal settore in cui gli stessi operino o intendano operare; si osservi che nell'Accordo, inoltre, è indicata come via preferenziale che tali ore siano spalmate nei cinque anni, evitando pertanto la classica corsa dell'ultimo momento alla ricerca dei crediti.
Concentrando l'attenzione su alcuni dei punti più significativi di questo nuovo Accordo, in vigore dal 3 settembre 2016, occorre subito rilevare che nell'allegato A sono stati rivisitati i contenuti minimi dei percorsi formativi per gli RSPP e gli ASPP, ossia del Responsabile e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (articoli 31 e ss. del Dlgs n. 81/2008), con la conseguente abrogazione dei precedenti Accordi Stato - Regioni del 26 gennaio 2006 e dell'8 ottobre 2006.
Per non stravolgere il percorso formativo già collaudato ormai da circa un decennio nell'Accordo del 7 luglio 2016 è stato previsto il mantenimento dei tre moduli canonici, ossia A (normativo), B (tecnico prevenzionale) e C (capacità gestionali), con l'estensione ai docenti di tali corsi dell'obbligo del possesso dei requisiti prescritti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013.
L'elemento innovativo è che, a differenza di quanto previsto dall'Accordo 26 gennaio 2006, l'articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del modulo “B” ora è strutturata prevedendo un percorso comune a tutti i settori produttivi della durata minima di 48 ore, con il vincolo però di dover frequentare dei sub moduli di specializzazione per operare in settori particolari.
Si tratta dei sub moduli SP1 Agricoltura - Pesca (12 ore), SP2 Cave - Costruzioni (16 ore), SP3 Sanità residenziale (12 ore) e SP4 Chimico - Petrolchimico (16 ore).
Resta fermo, poi, l'obbligo dell'aggiornamento della formazione ma le ore minime complessive previste nell'arco temporale di un quinquennio sono ora di 20 ore per gli ASPP e di 40 per gli RSPP (precedentemente la soglia era di 60 ore), indipendentemente dal settore in cui gli stessi operino o intendano operare; si osservi che nell'Accordo, inoltre, è indicata come via preferenziale che tali ore siano spalmate nei cinque anni, evitando pertanto la classica corsa dell'ultimo momento alla ricerca dei crediti.
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