GU Serie Generale n.193 del 19-8-2016
ACCORDO 7 luglio 2016 Pubblicazione
in vigore il 3 Settembre 2016
Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (Rep. Atti n. 128/CSR). (16A06077) (GU Serie Generale n.193 del 19-8-2016)
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 7 luglio 2016;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante:
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e, in particolare, l'art. 32, il quale detta disposizioni relative alla individuazione delle capacita' e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP);
Vista la nota n. 29700033137P del 24 maggio 2016, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, ha trasmesso l'Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art.32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che e' stato diramato alle Regioni il successivo 27 maggio 2016;
Considerato che, per l'esame del documento in parola e' stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 15 giugno 2016, nel corso della quale sono state condivisi alcuni perfezionamenti del testo riferiti, tra l'altro, alla sostituzione del nuovo Allegato IV, concernente le «Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi», specificamente: 1. Profili di competenza degli ASPP/RSPP; 2. Bisogni formativi di ASPP E RSPP; 3. Il Progetto formativo; 4. Verifiche in itinere e finale;
Considerato che, al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, a seguito di quanto condiviso nel corso della citata riunione tecnica del 15 giugno 2016, ha trasmesso con nota n. 29/0003824/L del 16 giugno 2016, la nuova formulazione dello schema di accordo in argomento, che e' stata diramata, il 21 giugno 2016, alle Regioni ed alle Province autonome;
Considerato che, nella seduta di questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole sull'accordo in parola, con le modifiche condivise nella formulazione diramata il 21 giugno 2016;
Acquisito, pertanto, nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;
Sancisce accordo
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Roma, 7 luglio 2016
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 7 luglio 2016;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante:
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e, in particolare, l'art. 32, il quale detta disposizioni relative alla individuazione delle capacita' e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP);
Vista la nota n. 29700033137P del 24 maggio 2016, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, ha trasmesso l'Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art.32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che e' stato diramato alle Regioni il successivo 27 maggio 2016;
Considerato che, per l'esame del documento in parola e' stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 15 giugno 2016, nel corso della quale sono state condivisi alcuni perfezionamenti del testo riferiti, tra l'altro, alla sostituzione del nuovo Allegato IV, concernente le «Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi», specificamente: 1. Profili di competenza degli ASPP/RSPP; 2. Bisogni formativi di ASPP E RSPP; 3. Il Progetto formativo; 4. Verifiche in itinere e finale;
Considerato che, al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, a seguito di quanto condiviso nel corso della citata riunione tecnica del 15 giugno 2016, ha trasmesso con nota n. 29/0003824/L del 16 giugno 2016, la nuova formulazione dello schema di accordo in argomento, che e' stata diramata, il 21 giugno 2016, alle Regioni ed alle Province autonome;
Considerato che, nella seduta di questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole sull'accordo in parola, con le modifiche condivise nella formulazione diramata il 21 giugno 2016;
Acquisito, pertanto, nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;
Sancisce accordo
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Roma, 7 luglio 2016
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