DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012
, n. 57
Disposizioni
urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.
Entrata in vigore del
provvedimento: 14/05/2012
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni tese ad evitare
il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in
materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo
e portuale prevista dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e dall'espressa esclusione dell'applicabilita' ai
suddetti settori di alcuni titoli del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81,
come quello sui luoghi di lavoro, prevista dall'articolo 62, comma 2, del
citato decreto;
Ritenuta,
altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di scongiurare il rischio di
una sospensione delle attivita' operative nei settori ferroviario, marittimo e
portuale, determinata dall'impossibilita' di applicare le disposizioni tecniche
previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, incompatibili con gli attuali
standard tecnici di esercizio applicati ai citati settori;
Ritenuta,
infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare, nelle more della
definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione
dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali
entro il 30 giugno 2012 possono autocertificare l'effettuazione della
valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare
il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11
maggio 2012;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
Emana
il
seguente decreto-legge:
Art.
1
1.
All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le
parole: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2," sono
sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione dei decreti di cui al
comma 2,";
b) le
parole da:" ; decorso" a : " decreto" sono soppresse.
2.
Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei
rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole:
"Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata
in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera
f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti:
"Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera
f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".
Art.
2
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi' 12 maggio 2012
NAPOLITANO
Monti,
Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e
delle
finanze
Passera,
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Fornero,
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Severino,
Ministro della giustizia
Visto,
il Guardasigilli: Severino
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