il parere del Consiglio
di Stato sulla bozza di regolamento
Consiglio di Stato parere 05.07.2012 n° 3126
Ok del Consiglio
di Stato, con Parere 21 giugno 2012, n. 3126, allo schema di decreto
ministeriale concernente il regolamento per la determinazionedei parametri per
la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le
professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia.
In particolare, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi ha
espresso parere favorevole indicando alcuni suggerimenti e modifiche
auspicabili:
- si ravvisa l'opportunità di inserire nell'art. 1 un nuovo comma che preveda l'obbligo per il professionista di produrre in giudizio il preventivo di massima reso al cliente, stabilendo che la mancata produzione, o comunque l'assenza di prova sull'aver fornito il preventivo di massima, costituisca elemento di valutazione negativa da parte del giudice al fine della riduzione del compenso da liquidare;
- appare preferibile, anche per
maggiore trasparenza nei confronti del cliente, modificare il comma 2
dell'art. 1 nel senso che il compenso è unitario e omnicomprensivo e
comprende anche le spese, ferma restando la possibilità di indicarle in
modo distinto come componente del compenso stesso;
- si suggerisce, vista anche la
particolare situazione economica, di non adeguare necessariamente le
tariffe all'incremento Istat per le professioni liberali:"l'adeguamento può anche avvenire in misura
inferiore all'indice Istat soprattutto in un momento in cui gran parte del
Paese è stata chiamata a sostenere sacrifici per far fronte alla
contingenza economica e finanziaria. Tali considerazioni sono ancor più
valide oggi con l'aggravarsi della crisi finanziaria, e inducono a
suggerire di contenere l'adeguamento rispetto alle precedenti tariffe in
misura inferiore a quello indicato dall'amministrazione".;
- nelle tabelle si deve "evitare l'utilizzo di forcelle numeriche o percentuali e
indicare solo il valore numerico o percentuale medio, sul quale opereranno
gli eventuali aumenti fino alla misura massima (anche se non vincolante) e
le eventuali diminuzioni, mai predeterminate nel minimo";
- anche se la maggiore o
minore durata del processo non è elemento nella piena disponibilità del
professionista, dipendendo in gran parte dall'autorità giudiziaria, il
radicale cambiamento derivante dalla eliminazione del sistema tariffario
impone di superare anche tale inconveniente e lo strumento è l'inserimento
nell'art. 4 dello schema di una disposizione di carattere premiale
(aumento del compenso) in caso di rapidità del giudizio, dipendente da scelte
processuali dell'avvocato (ad esempio, consenso o richiesta di riti
accelerati o rispetto del principio di sinteticità nella redazione degli
atti) e di una disposizione penalizzante, in caso di condotta opposta di
ostacolo alla accelerazione del giudizio.
(Altalex, 11 luglio 2012)
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