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La Direttiva
Apparecchi a Pressione, comunemente detta PED dalla denominazione inglese Pressure Equipment Directive, è
una direttiva di prodotto (97/23/CE) emanata dalla Comunità Europea, e recepita in Italia con
il Decreto Legislativo n° 93/2000. Fino al 30 maggio 2002 è
stato possibile continuare ad applicare la normativa italiana preesistente
mentre, da tale data, la PED è divenuta cogente e ha sostituito le precedenti
disposizioni.
Essa disciplina la progettazione,
la costruzione,
l'equipaggiamento e l'installazione in sicurezza di apparecchi in pressione.
Rientrano nel campo di applicabilità della direttiva ad esempio le tubazioni, le valvole idrauliche, e recipienti soggetti ad una pressione relativa maggiore di 0,5 bar, escluse le macchine.
Le apparecchiature in pressione, con pressione uguale o inferiore
a 0,5 bar sono quindi comunque escluse dalla applicazione della normativa. Se
invece con pressione superiore occorre valutare se queste rientrano nel campo
di applicazione della norma, ovvero se non vi rientrano.
Nel caso rientrino nel campo di applicazione, le attrezzature in
pressione devono soddisfare i requisiti essenziali enunciati nell’Allegato I
della Direttiva e devono poi riportare la marcatura CE,
seguita dal numero di notifica dell’Organismo Notificato.
La PED riguarda solo l’immissione sul mercato comunitario delle
attrezzature in pressione, ma non dà indicazioni in merito ai requisiti
relativi all'esercizio e manutenzione delle stesse, tali requisiti sono
definiti dai regolamenti nazionali.
Tutte le installazioni degli impianti a pressione assoggettati
alla direttiva PED devono essere comunicate all'ISPESL (D.M. n. 329/04)
Principali
novità introdotte [modifica]
La normativa ha introdotto il concetto di Organismo Notificato, assente nel settore
degli apparecchi a pressione, quale ente certificante per le attività di
costruzione delle apparecchiature a pressione. La nomenclatura è stata,
inoltre, ulteriormente arricchita da termini quali "attrezzature a pressione", intendendo
ogni parte soggetta a una pressione interna (tubazioni, apparecchi a
pressione, etc), accessori a pressione ed accessori di sicurezza, cioè mezzi volti a
limitare la pressione in determinate circostanze.
La PED identifica come responsabile unico del processo produttivo
il fabbricante, coadiuvato per alcune attività dall'Organismo Notificato. Ultima importante
innovazione è stata la previsione di una procedura dedicata per i fabbricanti
che operano in sistema di
gestione qualità.
tipologia
di apparecchiature in pressione [modifica]
Rientrano nelle apparecchiature in pressione soggette alla PED le
seguenti singole attrezzature e insiemi da queste composti:
§
i recipienti: alloggiamenti progettati e costruiti per contenere
fluidi pressurizzati quali compressori, autoclavi, condensatori, recipienti a
gas o a vapore, reattori, scambiatori, sfere GPL, ecc.
§
tubazioni intese come tubo o insieme di tubi in pressione
destinati al trasporto dei fluidi compresi gli eventuali componenti sottoposti
a pressione quali giunti di smontaggio, giunti di dilatazione, flangie,
raccordi, ecc.. Non sono comprese ad esempio le condotte idriche, per petrolio
o gas (si veda punti seguenti);
§
accessori in pressione: le valvole idrauliche come le
saracinesche, le valvole a farfalla, le valvole a fuso, gli sfiati, le valovole
di non ritorno, ecc.
§
accessori di sicurezza: i dispositivi destinati alla protezione
delle attrezzature in pressione contro il superamento dei limiti ammissibili;
questi comprendono;
§
dispositivi di limitazione diretta della pressione: valvole di
sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispsositivi di
sicurezza pilotati per lo scarico pressione (CSPRS);
§
dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o
che chiudono e disattivano l'attrezzatura: pressostati, termostati,
interruttori di livello del fluido, dispositivi di misurazione, controllo e
regolazione per la sicurezza (SRMCR);
§
insiemi: sono costituiti da varie attrezzature in pressione
assemblati da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale;
Classificazione
per livello di pericolosità [modifica]
La PED impone ai fornitori di identificare il livello di pericolosità
dell’apparecchiatura costruita. Essi sono tenuti a riconoscere i pericoli
dovuti alla pressione e quindi a progettare e costruire l’apparecchiatura
tenendo conto di tale analisi. Il livello di pericolosità è legato al concetto
di energia immagazzinata nell’apparecchiatura.
L’energia immagazzinata è valutata sulla base dei seguenti
parametri:
§
dimensioni dell’apparecchiatura (volume V in litri nel caso di
recipienti, diametro DN in mm nel caso di tubazioni);
§
pressione massima ammissibile (PS): pressione massima in bar per
la quale l’attrezzatura è progettata, secondo specifica del fabbricante;
§
temeperatura minina/massima ammissibile (TS): temperature
minime/massime per le quali l'attrezzatura è stata progettata, secondo
specifica dal fabbricante
§
fluido: gas, liquidi, vapori allo stato puro o loro miscele. si
distinguono in
§
fluidi di gruppo 1: pericolosi. Rientrano in questo gruppo i
fluidi:
§
esplosivi
§
tossici
§
infiammabili
§
comburenti
§
fluidi del gruppo 2: non pericolosi. Fanno parte di questo gruppo
tutti quelli che non rientrano nel gruppo 1.
§
condizioni di esercizio e installazione
in base all’Allegato II della Direttiva, in funzione della
tipologia dell'attrezzatura in pressione (tubazione, recipiente, accessori),
del gruppo di appartenenza del fluido (fluido pericoloso o non), dello stato
fisico del fluido (gas, liquido) e del risultato del calcolo PS x V, nel caso
di recipienti, e PS x DN, nel caso di tubazioni, esistono 9 tabelle attraverso
le quali è possibile definire la categoria di rischio (I,II, III, IV) del
componente, dell’attrezzatura o dell’insieme.
L'attrezzatura o l’insieme acquisiscono la categoria di rischio
più severa tra le categorie di rischio delle attrezzature a pressione che ne
fanno parte ad eccezione degli accessori di sicurezza i quali sono
automaticamente classificati in IV categoria, che è quella di rischio massimo.
Per i recipineti e per le tubazioni risulta:
Fluidi
|
Recipienti
|
Tubazioni
|
gas gruppo 1
|
tabella 1
|
tabella 6
|
gas gruppo 2
|
tabella 2
|
tabella 7
|
liquidi gruppo 1
|
tabella 3
|
tabella 8
|
liquidi gruppo 2
|
tabella 4
|
tabella 9
|
per le caldaie si fa riferimento alla tabella 5, per gli accessori
di sicurezza alla tabella 4, e per gli altri la tabella pertinente.
A seconda della categoria di rischio della generica attrezzatura
in pressione variano le procedure di certificazione CE per la Direttiva PED:
§
nel caso di provati bassi limiti di pericolosità dell’attrezzatura
(come previsto nell’articolo 3, comma 3 della Direttiva), non si deve apporre
alcuna marcatura CE, perciò si può mettere il prodotto sul mercato accompagnato
dalle sole informazioni necessarie all’acquirente per un uso corretto
dell’apparecchiatura stessa;
§
corretta prassi costruttiva sufficiente (art.3 comma 3)
§
per le categorie I, II, III o IV, è obbligatorio emettere la Dichiarazione di Conformità ed apporre il Marchio CE, operazione
che, per le classi II, III e IV viene autorizzata dall'organismo notificato. Per poterla apporre
il fabbricante deve seguire, in ogni fase
realizzativa, prescrizioni sempre più impegnative al crescere della classe.
Tali prescrizioni variano sulla base del prodotto fornito.
Per la categoria I, nella quale ricadono le apparecchiature meno
pericolose, è obbligatoria la certificazione CE senza richiedere l’intervento
dell’Organismo Notificato, infatti la PED ammette quella che si usa definire
“auto-certificazione", cioè la marcatura CE dell’oggetto in base alla
preparazione di un fascicolo tecnico - che dimostri come sono soddisfatti i
requisiti essenziali di cui all’Allegato I della Direttiva e giustifichi anche
l’appartenenza del prodotto alla I categoria, accompagnata da una Dichiarazione
CE di Conformità emessa dal fabbricante e destinata all’acquirente.
Le richieste sono più onerose nelle classi superiori, fino alla
classe IV infatti
§
per la categoria II è obbligatoria la certificazione CE tramite un
organismo notificato, che senza entrare nel merito della progettazione,
provvede anche ad effettuare la sorveglianza della produzione, nelle modalità
scelte dal fabbricante;
§
per la categoria III è obbligatoria la certificazione CE tramite
un organismo notificato. Quando il fabbricante non ha certificato anche il suo
sistema qualità, inclusa la progettazione, è prevista anche l’esecuzione di
prove approfondite sul prototipo da certificare CE;
§
per la IV categoria di rischio si richiede il massimo livello di
controllo della progettazione e della produzione. Si fa riferimento agli
accessori di sicurezza (in automatico), e agli insiemi costituiti da recipienti
+ tubazioni con l’utilizzo di fluidi pericolosi a pressioni elevate. La IV
categoria non viene mai raggiunta in caso di fluidi di Gruppo 2 con tensione di
vapore inferiore a 0,5 bar (es.: acqua con temperatura inferiore a 110 °C ), qualsiasi sia la
dimensione dell’apparecchiatura.
Utilizzo dei prodotti
PED [modifica]
La direttiva 97/23/CE riguarda solamente le attività produttive
dell'attrezzatura a pressione e la sua libera vendita. L'utilizzo
dell'attrezzatura non rientra direttamente nella direttiva europea ma ogni
stato ha emanato specifiche normative per questo scopo. In Italia la norma che
riguarda l'utilizzo delle attrezzature a pressione è il DM n°329 del 1-12-2004
Esclusione
dal campo di applicazione del PED [modifica]
L'art. 1 del D.Lgs n.93/2000 riporta il campo di applicazione del
D.Lgs.; il comma 3 elenca le attrezzature in pressione escluse dal campo di
applicazione del PED; tra queste alla lett. a):
§
le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di
tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un
impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall'ultimo organo di
isolamento situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le attrezzature
progettate e collegate specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le
atterzzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di
pressione e delle centrali di spinta.
Da quanto sopra si evince che nel caso ad esempio di una condotta
premente di un acquedotto, le tubazioni e apparecchiature interne all'impianto
di sollevamento sono soggette a PED.
Normativa [modifica]
§
Direttiva PED - Direttiva 97/23/CE (pubblicata su Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee N.L.181/1 del 9.7.97 DL n°93 del 25-02-2000
Pubblicato su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°91 del 18-04-2000 DL n°329 del 1-12-2004
Pubblicato su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°22 del 28-01-2005) -
certificazione di attrezzature a pressione ed insiemi immessi sul mercato
comunitario europeo
§
Direttiva T-PED - Direttiva 2010/35/UE (D. Lgs. n° 78 del 12
giugno 2012) - in materia di attrezzature a pressione trasportabili
§
Decreto Legislativo 25.02.2000 n. 93 - Attuazione della direttiva
92/23/CE in materia di atterzzatura in pressione
Voci correlate [modifica]
§
Direttiva Macchine (MD)
Collegamenti esterni [modifica]
§
ISPESL
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