martedì 23 aprile 2013

Per chi vuole andare a lavorare in Germania.


per chi decide di recarsi in Germania per lavoro servono i seguenti documenti :

Primo passo: Anmeldung e A.I.R.E. La prima cosa da fare, appena arrivati in Germania, è quella di recarsi al più vicino Burger Service, (in pratica, il nostro ufficio circoscrizionale), e farsi preparare l’Anmeldung, il certificato comprovante il nuovo domicilio. Per chi avesse deciso di restare in Germania a tempo indeterminato può iscriversi all’A.I.R.E. , comunicando ufficialmente la propria variazione di residenza: per fare ciò, bisognerà portare con sè il contratto d'affitto comprovante il nuovo domicilio.

Secondo passo: Steueridintetifikationsnummer. Si tratta dell' equivalente del nostro codice fiscale. Una volta ottenuti questi documenti, possiamo essere assunti da qualsiasi ditta che ci propone un lavoro.

Terzo passo:  L'aspetto previdenziale e copertura sanitaria. Una volta in mano questi documenti, occorre regolarizzarsi per quanto riguarda la previdenza sociale e la copertura sanitaria. Bisogna andare in un ufficio fiscale (Finanzamt) con Anmeldung e Steueridintetifikationsnummer e compilare un modulo: dopo alcuni giorni si riceve, tramite posta, la tessera per la previdenza sociale e un codice di identificazione al fine di ricevere i contributi tedeschi.

In fin dei conti, si tratta di una procedura molto meno burocratica rispetto all'Italia. Ecco perchè molti italiani ci provano considerando che in Germania c’è un’economia piuttosto sana, in grado anche di premiare i giovani con stipendi e contratti interessanti.

Ultimo aspetto: le tasse. Le legge tedesca prevede l'esenzione fino a ottomila euro e, inoltre, vi sono alcune deduzioni collegate ai premi assicurativi, alle donazioni e alle spese sostenute per la formazione professionale e il mantenimento dei coniugi. Il sistema fiscale tedesco è strutturato su tre livelli: accanto alle tasse federali, ci sono quelle regionali e comunali. 

Da Cervelliamo

lunedì 22 aprile 2013

Aggiornamento professionale art. 7 DM 05/08/2011




Posta elettronica certificata: quale rilevanza nel processo civile?


Da ALTALEX





Posta elettronica certificata: quale rilevanza nel processo civile?
Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 18.03.2013 n° 6752 (Michele Iaselli)

L’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione (24 gennaio-18 marzo 2013, n. 6752) chiarisce in maniera inequivocabile quale sia l’attuale rilevanza giuridica della PEC nell’ambito del processo civile riconoscendo ormai la piena operatività dello strumento telematico.

Nel caso di specie, la Suprema Corte rinvia a nuovo ruolo il processo poiché avendo la ricorrente indicato, come previsto dalla legge, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il relativo decreto di fissazione dell’udienza con la relazione del giudice relatore doveva essere notificato, ai sensi dell'art. 366 comma secondo c.p.c., a mezzo PEC così come previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la legge n. 53/1994 introducendo espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati. In caso di impossibilità la notifica doveva comunque essere effettuata a mezzo fax, come previsto dall'art. 136, comma 3, c.p.c.

Si ricorda, inoltre, che già il D.M. n. 44/2011 aveva disciplinato con maggiore attenzione l’invio delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli ausiliari del giudice nel processo civile, in attuazione dell’art. 51 della Legge 6 agosto 2008, n. 133. In tale contesto assume rilevanza la disposizione di cui all'art. 4 che prevede l'adozione di un servizio di posta elettronica certificata da parte del Ministero della Giustizia in quanto ai sensi di quanto disposto dalla legge 24/2010 nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica devono effettuarsi, mediante posta elettronica certificata.

Quest’ultima disposizione è stata rinnovata anche dal recente DL 179/2012 (Decreto crescitalia 2.0) dove all’art. 16 viene sancito che ”………nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
(Altalex, 4 aprile 2013. Nota di Michele Iaselli)



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE
Ordinanza interlocutoria 24 gennaio – 18 marzo 2013, n. 6752
(Presidente Goldoni – Relatore Proto)
Considerato

Che il decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del giudice relatore non è stato ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., all'avvocato del ricorrente;

che, infatti, decreto e relazione sono stati notificati presso la cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 366 comma secondo c.p.c., ma nella specie la ricorrente aveva indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata come previsto dalla richiamata norma a seguito della modifica introdotta dall'art. 25 legge n. 183 del 2011; ciò imponeva, a seguito della richiamata modifica normativa, la notifica a mezzo posta elettronica certificata o, nell'impossibilità di eseguire tale notifica, a mezzo fax ai sensi dell'art. 136 comma 3 c.p.c.;


che pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo per consentire la rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del consigliere relatore.

P.Q.M.
La Corte di cassazione rinvia a nuovo ruolo.

venerdì 19 aprile 2013

Consulta Interistituzionale per la Prevenzioni Incendi - Napoli - 18/03 - 09/

18 marzo -   9 aprile 2013
Basilica San Giovanni Maggiore
Rampe San Giovanni n°14 - Napoli






la “Consulta Interistituzionale per la Prevenzioni Incendi” ha organizzato il Seminario Informativo “Adempimenti e nuove procedure di prevenzione incendi” che si terrà, nella Basilica di San Giovanni Maggiore, lunedì 18 marzo e martedì 9 aprile 2013 e di cui si allega il programma.
Se interessato alla partecipazione La preghiamo di voler inoltrare alla Segreteria dell’Ordine a mezzo fax (0815522126) o e-mail segreteria@ordineingegnerinapoli.it l’allegato modulo di adesione evidenziando a quale delle tre giornate informative intende partecipare.
L'incontro è valido per 4 ore formative ai fini dell’aggiornamento per la prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art 7 del D.M. 05/08/2011.
N.B. Il modulo di adesione in formato pdf può essere compilato direttamente dal pc, salvato ed inviato a mezzo mail.
Il numero massimo di professionisti ammessi al seminario è di 600 unità per ogni giornata formativa.








 ARRIVEDERCI AL PROSSIMO APPUNTAMENTO










CIPI (Consulta Interprofessionale Prevenzione Incendi) - Rassegna stampa


RASSEGNA STAMPA

  • (ANSA) - NAPOLI, 27 DIC -
    ansa-logo-copertina
    NASCE CONSULTA INTERPROFESSIONALE PER PREVENZIONE
      
    (ANSA) - NAPOLI, 27 DIC - Una consulta interprofessionale e interistituzionale per la prevenzione incendi. A dar vita all'organismo destinato a migliorare i livelli di sicurezza antincendio negli ambienti di vita e di lavoro, il Cipi, sono state, la Direzione Regionale e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli e tutti gli Ordini e Collegi Professionali dell'area tecnica della provincia di Napoli (Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti industriali, Agronomi e Periti Agrari) 
    che, appena prima della pausa natalizia, nella sede della Prefettura di Napoli, hanno sottoscritto alla presenza del Prefetto di Napoli, Francesco Antonio Musolino, un Protocollo d'intesa che individua ''idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumita' dei lavoratori cosi' come previsto dalla normativa vigente. Tra gli strumenti di riferimento, il potenziamento di tutte le forme di collaborazione tra le istituzioni e gli Ordini e i Collegi per valorizzare e qualificare l'attivita' professionale anche attraverso la realizzazione di una compiuta programmazione della formazione permanente e di auditing delle attivita' svolte. Tra le attivita' della Consulta c'e' l'organizzazione di iniziative di approfondimento, mediante seminari, convegni e conferenze rivolte agli iscritti degli Ordini e dei Collegi professionali, con la trattazione di argomenti tecnico-amministrativi in materia di prevenzione incendi. Prevista anche la realizzazione di una piattaforma web che sara' messa a disposizione grazie al contributo degli ordini e dei collegi professionali per la gestione delle diverse iniziative. La filosofia di fondo di questa iniziativa, ha spiegato il presidente del Collegio dei Periti Industriali di Napoli, Maurizio Sansone, ''sta nel fatto che una corretta gestione degli adempimenti in materia di sicurezza antincendi, oltre ad affermare un principio di legalita' e sicurezza in un territorio particolarmente vulnerabile come quello napoletano, contribuira' ad offrire soprattutto agli imprenditori quel contesto di certezza normativa, stimolando la propensione all'investimento in nuove attivita' produttive con positive ricadute anche sul fronte occupazione. Il che, in questo periodo di particolare crisi , non guasta''.(ANSA). 

mercoledì 17 aprile 2013

Riparte il SISTRI


SISTRI pubblicato decreto, riparte 1° ottobre, no contributi 2013 enti iscritti

di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)" prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
ROMA – Pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente il decreto datato 20 marzo 2013 con il quale vengono definite le nuove modalità operative del SISTRI.

Le modalità erano già state annunciate da un comunicato dello stesso Ministero lo scorso 20 marzo e ora provvediamo anche noi a ricordarle.

Operatività del SISTRI. Il sistema entrerà in vigore il 1° ottobre 2013 per produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti enti e imprese che gestiscono rifiuti speciali.
Il 3 marzo 2014 il sistema entrerà in vigore per tutti gli altri enti e imprese obbligati all’iscrizione.

Gli stessi però potranno avvalersi del’uso dei SISTRI volontariamente dal 1° ottobre.

Dati. L’allineamento di dati e informazioni dovrà avvenire in tali scadenze:
  • 30 settembre 2012 con avvio da aprile 2013 pere imprese interessate dalla scadenza del 1° ottobre;
  • 28 febbraio 2014 con avvio dal 30 settembre 2013 per le altre.
  •  
Gli enti non ancora iscritti al SISTRI debbono provvedere all’iscrizione entro la scadenza indicata per l’entrata in vigore del sistema nella rispettiva categoria.
Pagamenti. Il versamento del contributo per l’anno 2013 per enti e imprese già iscritte alla data del 30 aprile 2013 è sospeso.


Ddl responsabile penalmente degli infortuni anche dopo nomina RSPP


Scritto il  da Enzo Gonano


Il legale rappresentante di un’azienda presso la quale si è verificato un infortunio ai danni di un dipendente, è stato condannato  perchè ritenuto responsabile dell’inosservanza, fra le altre, delle norme degli artt. 122 e 148 del TU 81/08 per non aver adottato le misure necessarie ad evitare l’infortunio

Alla condanna si era eccepito che l’interessato, allo scopo, aveva delegato il RSPP.
Questo il fatto di cui si è occupata  nel dicembre scorso la Corte di Cassazione (Sez. 4, sent. n. 49031) che ha ritenuto infondata la condanna (*). Per la Cassazione la responsabilità del Ddl non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il RSPP, perché quest’ultimo:

1)       non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica;
2)       opera, piuttosto, quale consulente del Ddl nella materia.

Al RSPP  rimane sì e direttamente l’obbligo di “assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio”, ma come tutti gli altri componenti del Servizio aziendale di prevenzione e protezione va “considerato un semplice ausiliario del datore di lavoro, e non può venire chiamato a rispondere direttamente del suo operato, proprio perchè difetta di un effettivo potere decisionale”.

Cosicché, i risultati della sua attività in funzione della sicurezza “vengono fatti propri dal vertice che lo ha incaricato sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della sua opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario”.
Ne deriva che, conclude la pronuncia della Corte, “la designazione del RSPP… non equivale ad alcuna delega di funzioni (**) utile ai fini dell’esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché gli consentirebbe di trasferire ad altri – il delegato – la posizione di garanzia che  ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori”.

(*) La Corte ha confermato il precedente orientamento (Cass., sez. 4, n. 32357/2010)


(**) Di delega delle funzioni si parla nel TU 81/08, art. 16.


DPI, in Gazzetta europea titoli e riferimenti norme armonizzate



Scritto il  da Daria De Nesiazzetta Unione Europea 13 marzo 2013.

BRUXELLES – Pubblicata in data 13 marzo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente  il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
La comunicazione, identificata con il numero 2013/C74/02, contiene l’elenco di pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate, ai sensi della normativa dell’Unione Europea.
Il documento contiene per ogni riferimento il nome della norma, la data di prima pubblicazione in GU e le successive date riguardanti modifiche e sostituzioni.
Per approfondire: norme armonizzate DPI (PDF).

Sono datori di lavoro nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri


Datori di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in decreto i nuovi ruoli


Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono datori di lavoro:
“a) per il Dipartimento per la protezione civile, il capo del Dipartimento;
b) per i commissariati di Governo nelle regioni a statuto speciale, i rispettivi commissari di governo;
c) per la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il dirigente amministrativo di cui all’art. 8 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178;
d) per tutte le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per quanto riguarda il medico competente il riferimento per tutti i datori di lavoro elencati è nell’ufficio istituito presso il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali.
Il provvedimento ha efficacia dal 1° gennaio 2013 e sostituisce quanto previsto finora dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 – Datori di lavoro.

Formazione Lavoratori


Schema della Formazione Lavoratori


 FASE
 Formazione già effettuata
Formazione da fare ex novo
 Aggiornamento 6 ore

4 ore formazione generale

4/8/12 in  funzione del rischio
Già assunti
Già effettuata.
Il CCNL non specifica nulla in merito a durata, modalità e svolgimento dei corsi.
 Esonero
Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.

Per i corsi fatti da >5 anni (alla data 26/1/2012) vanno conclusi entro26/1/2013
Neoassunti o già assunti
 Nessuna
Conforme all’accordo. Da fare entro 60 giorni
Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
Neoassunti
In altra azienda ma non documentati
Vedi sopra
Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
Neoassunti provenienti da altra azienda
In altra azienda
Documentati correttamente. Stesso settore merceologico e stessa mansione
 Esonero sia per la parte Generale che per la parte Specifica
Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
Neoassunti provenienti da altra azienda
In altra azienda documentati correttamente.
Diverso settore merceologico o  diversa mansione
Esonero solo per la per la parte Generale. Parte Specifica da fare
Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
Cambio mansione stessa azienda
 Documentata correttamente.
Esonero solo per la per la Parte Generale. Parte Specifica da fare per i rischi non coperti da formazione già fatta
 Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
Cambio processo, introduzione macchinari, prodotti ecc
 Documentata correttamente.
Parte Specifica da fare solamente per i rischi introdotti
 Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
Impiegati che  non si rechino nei reparti operativi
 Non fatta
Da fare parte generale e parte specifica per basso rischio (8 ore in totale)
 Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
Impiegati che si rechino nei reparti operativi
 Non Fatta
Da fare parte generale e parte specifica in funzione dei rischi di comparto e del DVR
 Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
Regime transitorio prima applicazione
Iscrizione documentata prima 25/1/2012 e da completare entro 12 mesi
 Esonero
 Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso

lavoratori stagionali del settore agricolo


Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo


Pubblicato il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013

Con il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 sono emanate, ai sensi dell’art.3, comma 13 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le disposizioni per la semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, previsti dal medesimo decreto, da applicare in relazione alla specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo e limitatamente alle imprese che impieghino lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali.

Se ne da avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013.

In relazione alle lavorazioni di cui al comma 1 dell’articolo 1, ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.

La visita medica preventiva di cui al comma 1 ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l’anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.


L’effettuazione e l’esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione.


Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al comma 3.


Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione di cui al precedente capoverso, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

decretoScarica Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013

martedì 16 aprile 2013

Lavori agricoli e infortunio responsabilità di un datore di lavor


Lavori agricoli e infortunio responsabilità di un datore di lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 marzo 2013, n. 7400

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2291-2009 proposto da:

*** ***, già elettivamente domiciliato in ***, presso lo studio dell'avvocato ***, rappresentato e difeso dall'avvocato ***, giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente - contro

*** ***;

- intimato -

Nonché da:

*** ***, elettivamente domiciliato in ***, presso lo studio dell'avvocato ***, rappresentato e difeso dall'avvocato ***, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale - contro

*** ***, già elettivamente domiciliato in ***, presso lo studio dell'avvocato ***, rappresentato e difeso dall'avvocato ***,

giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 407/2007 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 25/01/2008 r.g.n. 322/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l'Avvocato ***;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del principale e accoglimento dell'incidentale.


Fatto

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Campobasso, ***, premesso che in data *** aveva subito un infortunio sul lavoro mentre era addetto a lavori agricoli alle dipendenze di *** e che aveva riportato lesioni personali da cui era residuata inabilità parziale del 35%, chiedeva la condanna di detto datore al risarcimento del danno biologico (all'epoca non riconosciuto dall'INAIL). Costituitosi il *** e chiamato in causa il suo assicuratore *** a titolo di garanzia, il Tribunale condannava il datore di lavoro a risarcire il danno nella misura di euro 82.432,00 e rigettava la domanda di garanzia.

2.- Proposto appello dal ***, la Corte d'appello di Campobasso con sentenza del 25.01.08 accoglieva parzialmente l'impugnazione, ravvisando il concorso di colpa dell'infortunato del 50%, e riduceva in pari misura la soccombenza dell'appellante.

3.- La Corte, ricostruite le modalità dell'incidente, rilevava che l'infortunato, intento ai lavori di trebbiatura, per verificare la qualità del grano, aveva aperto uno sportello laterale della macchina trebbiatrice. L'incidente era dovuto alla mancanza della rete di protezione del meccanismo operatore e, allo stesso tempo, dell'imprudenza del lavoratore, il quale, invece di attendere che i semi del cereale schizzassero direttamente dallo sportello, aveva imprudentemente inserito la mano destra (o quantomeno le dita) all'interno dello stesso per attingere il prodotto ed era rimasto mutilato del dito pollice.

4.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione datore di lavoro ***. Risponde il lavoratore di *** con controricorso e ricorso incidentale.


Diritto


5.- Il controricorrente preliminarmente deduce la nullità della procura speciale di parte ricorrente, assumendo che dal suo testo non sarebbe desumibile la volontà del *** di conferire al suo difensore l'incarico defensionale. Dal contesto della procura, posta a margine del ricorso per cassazione, tuttavia emerge chiara la volontà del ricorrente principale di nominare proprio difensore l'Avv. ***, sottoscrittore del ricorso, il che rende infondata l'eccezione di nullità.

6.- Analogamente è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dallo stesso controricorrente per una pretesa carente formulazione dei motivi e per l'insufficienza dei quesiti proposti ex articolo 366 bis c.p.c. La formulazione dei motivi e dei quesiti è sufficientemente chiara; degli stessi il Collegio enuclea la sintesi di seguito indicata (v. n. 8).

7.- Sono, invece, del tutto irrilevanti le doglianze dello stesso controricorrente circa le modalità di comunicazione della sentenza impugnata alla parte appellata, non essendo le stesse oggetto di uno specifico motivo di impugnazione.

8.- Tanto premesso e riuniti i ricorsi ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., i motivi del ricorrente principale possono riassumersi come segue.

8.1.- Primo e secondo motivo: violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1955, n. 547, articoli 4 e 115 e dell'articolo 2087 c.c., nonché carenza di motivazione e violazione dell'articolo 2697 c.c. Il giudice ha ritenuto la responsabilità del datore per l'inosservanza dell'obbligo di adottare le misure di sicurezza previste nell'uso delle macchine, di rendere edotti i lavoratori dei rischi e di imporre agli stessi l'uso dei mezzi di protezione (articolo 4) e dell'obbligo di dotare i macchinali di dispositivi idonei ad evitare il contatto delle mani o di altre parti del corpo con le parti mobili del meccanismo stesso (Decreto del Presidente della Repubblica n. 547, articolo 115), senza considerare che al riguardo, per il tipo di macchinario in uso, non esiste alcuna norma esplicita. In ogni caso, quando è entrato nella specificità dell'evento, il giudice non ha considerato che lo sportello in questione costituiva esso stesso un dispositivo di sicurezza, ed ha indicato come necessario un requisito (la rete protettiva) tecnicamente impraticabile e non ha preso in considerazione che volontariamente il lavoratore non aveva utilizzato i guanti protettivi, costituenti dispositivo di sicurezza individuale.

8.2.- Terzo e quarto motivo: violazione degli articoli 1227, 2087 e 2697 c.c., nonché carenza di motivazione. Il comportamento del lavoratore era stato tanto anomalo ed imprevedibile da assurgere a causa esclusiva dell'evento, di modo che la condotta del datore (ove anche caratterizzata da colpa) risultò priva del carattere dell'efficienza rispetto alla verificazione dell'evento. Il giudice avrebbe dovuto considerare che il lavoratore aveva posto in essere un comportamento stravagante in riferimento alle specifiche mansioni assegnate.

9.- Il lavoratore, ricorrente incidentale, deduce due motivi.

9.1.- Primo motivo: violazione dell'articolo 415 c.p.c., comma 2, e carenza di motivazione, non avendo il giudice dichiarato l'improcedibilità dell'appello in ragione della violazione del termine di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza indicati dalla norma (dieci giorni dalla emissione del decreto).

9.2.- Secondo motivo: carenza di motivazione e violazione dell'articolo 416 c.p.c., comma 2, sostenendosi che la circostanza affermata dal giudice, che l'infortunato introdusse la mano nel vano dello sportello della mietitrice, non emergerebbe da nessun riscontro processuale, ma sarebbe solo frutto di una argomentazione dell'appellante ***.

10.- Per evidente consequenzialità logica deve essere esaminato preliminarmente il primo motivo del ricorso incidentale, con cui si lamenta l'omesso esame dell'eccezione di improcedibilità dell'appello in ragione della notifica dello stesso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza oltre il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 435 c.p.c., comma 2, (dieci giorni successivi al deposito del decreto).

La giurisprudenza di questa Sezione ritiene che detto termine abbia carattere ordinatorio e che la sua inosservanza non produca conseguenze pregiudizievoli per la parte, dato che non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, a condizione che sia rispettato il termine di comparizione che per il medesimo articolo 435 c.p.c., commi 3 - 4, deve intercorrere tra la notifica dell'appello e l'udienza di discussione (v., tra le altre, Cass. 30.12.10 n. 26489 e 15.10.10 n. 21358).

Parte ricorrente, pur ribadendo con convinzione il carattere ordinatorio del termine, intende far derivare dalla sua violazione la decadenza dall'impugnazione e la nullità del relativo giudizio. Si tratta con tutta evidenza di affermazioni errate e comunque contraddittorie, in quanto per giungersi a detta conclusione avrebbe dovuto affermarsi la natura perentoria del termine, in conformità di altro orientamento giurisprudenziale, non condiviso da questo Collegio e derivante da un obiter dictum di S.u. 30.07.08 n. 20604, che tuttavia neppure è richiamato dal ricorrente incidentale.

Il motivo è, pertanto, infondato.

In ogni caso deve qui rilevarsi che, pur avendo il giudice omesso di pronunziare sull'eccezione di improcedibilità, risultando nella specie concesso il termine di comparizione, deve ritenersi correttamente instaurato il giudizio di appello.

11.- Procedendo all'esame dei due primi motivi del ricorso principale in unico contesto, deve rilevarsi che la responsabilità dell'imprenditore delineata dall'articolo 2087 c.c. è diretta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio. Tale norma, come noto, avendo carattere di norma di chiusura del sistema antinfortunistico, non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (v., tra le tante, Cass. 23.09.10 n. 20142,1.02.08 n. 2491e 14.01.05 n. 644).

Nel caso di specie il giudice di merito ha individuato l'omissione del datore nella violazione di due disposizioni antinfortunistiche indicate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 4, lettera c) (obbligo di esigere il rispetto delle norme di sicurezza e dei mezzi di protezione), e l'articolo 115 (obbligo di munire le presse, le trance e le macchine simili di ripari e dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori siano offese da parti mobili della macchina in funzione). Parte ricorrente ha contestato tale accertamento di responsabilità solo con considerazioni di fatto, del tutto incongrue sul piano logico e comunque inidonee a contrastare la logicità della motivazione fornita dal giudice a proposito della necessità del dispositivo previsto dall'articolo 115 e della sua idoneità ad evitare l'infortunio.

12.- Passando al terzo ed al quarto motivo del ricorso principale, da trattare in unico contesto con il secondo motivo del ricorso incidentale, deve rilevarsi che la responsabilità del datore di lavoro di cui all'articolo 2087 è di natura contrattuale, per cui, ai fini del relativo accertamento, sul lavoratore che lamenti di aver subito a causa dell'attività lavorativa svolta un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza del danno e la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (giurisprudenza costante, v. da ultimo Cass. 17.02.09 n. 3788).

Quanto all'incidenza del rapporto di causalità, nel caso di specie trova applicazione la regola dell'articolo 41 c.p., per la quale il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso articolo 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass. 9.09.05 n. 17959).

Circa la partecipazione del lavoratore alla causazione dell'evento, deve rilevarsi che le norme sulla prevenzione degli infortuni, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Il datore di lavoro è, pertanto, responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. In particolare non assume effetto esimente il concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta comporta, invece, l'esonero totale da responsabilità quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (v. per tutte Cass. 10.09.09 n. 19494).

Circa il comportamento tenuto dal lavoratore deve disattendersi il secondo motivo del ricorso incidentale, in cui si sostiene che non risulterebbe agli atti la circostanza che il *** introdusse la mano nel vano dello sportello laterale della mietitrice, in quanto il giudice avrebbe male interpretato la testimonianza del teste *** resa a verbale del ***. Nella realtà la Corte d'appello dalle dette dichiarazioni trae la conclusione che il lavoratore attuò la manovra pericolosa "introducendo la mano o almeno le dita" nel vano aperto dello sportello, così assegnando una rappresentazione dell'infortunio meccanicamente credibile e logicamente articolata sul piano eziologico.

13.- Sulla base di queste considerazioni, deve rilevarsi che la Corte d'appello abbia fatto corretta applicazione dei principi in materia di causalità ed abbia congruamente individuato il comportamento concausale del lavoratore. Sono pertanto da disattendere i motivi terzo e quarto del ricorso principale ed il motivo secondo dell'incidentale.

14.- In conclusione entrambi i ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.


La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando tra le parti le spese del giudizio di legittimità.