Da ALTALEX
Posta elettronica certificata: quale rilevanza
nel processo civile?
Cassazione civile , sez. VI, ordinanza
18.03.2013 n° 6752 (Michele Iaselli)
L’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione (24
gennaio-18 marzo 2013, n. 6752) chiarisce in maniera inequivocabile quale sia
l’attuale rilevanza giuridica della PEC nell’ambito del processo civile
riconoscendo ormai la piena operatività dello strumento telematico.
Nel caso di specie, la Suprema Corte rinvia a nuovo ruolo il
processo poiché avendo la ricorrente indicato, come previsto dalla legge, il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il relativo decreto di
fissazione dell’udienza con la relazione del giudice relatore doveva essere
notificato, ai sensi dell'art. 366 comma secondo c.p.c., a mezzo PEC
così come previsto dalla legge
12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la legge
n. 53/1994 introducendo
espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati
autorizzati. In caso di impossibilità la notifica doveva comunque essere
effettuata a mezzo fax, come previsto dall'art. 136, comma 3, c.p.c.
Si ricorda, inoltre, che già il D.M.
n. 44/2011 aveva
disciplinato con maggiore attenzione l’invio delle comunicazioni e delle
notifiche in via telematica dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli
ausiliari del giudice nel processo civile, in attuazione dell’art. 51 della Legge
6 agosto 2008, n. 133. In tale contesto assume rilevanza la
disposizione di cui all'art. 4 che prevede l'adozione di un servizio di posta
elettronica certificata da parte del Ministero della Giustizia in quanto ai sensi
di quanto disposto dalla legge
24/2010 nel
processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni
per via telematica devono effettuarsi, mediante posta elettronica certificata.
Quest’ultima disposizione è stata rinnovata anche dal recente DL
179/2012 (Decreto
crescitalia 2.0) dove all’art. 16 viene sancito che ”………nei procedimenti
civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono
effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica
certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici”.
(Altalex, 4 aprile 2013. Nota di Michele Iaselli)
SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE
Ordinanza
interlocutoria 24 gennaio – 18 marzo 2013, n. 6752
(Presidente Goldoni –
Relatore Proto)
Considerato
Che il decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del
giudice relatore non è stato ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., all'avvocato del ricorrente;
che, infatti, decreto e relazione sono stati notificati presso
la cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 366 comma secondo
c.p.c., ma nella specie la ricorrente aveva indicato l'indirizzo di posta
elettronica certificata come previsto dalla richiamata norma a seguito della
modifica introdotta dall'art. 25 legge n. 183 del 2011; ciò imponeva, a seguito
della richiamata modifica normativa, la notifica a mezzo posta elettronica
certificata o, nell'impossibilità di eseguire tale notifica, a mezzo fax ai
sensi dell'art. 136 comma 3 c.p.c.;
che pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo per
consentire la rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza con la
relazione del consigliere relatore.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rinvia a nuovo ruolo.
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