mercoledì 17 aprile 2013

lavoratori stagionali del settore agricolo


Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo


Pubblicato il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013

Con il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 sono emanate, ai sensi dell’art.3, comma 13 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le disposizioni per la semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, previsti dal medesimo decreto, da applicare in relazione alla specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo e limitatamente alle imprese che impieghino lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali.

Se ne da avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013.

In relazione alle lavorazioni di cui al comma 1 dell’articolo 1, ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.

La visita medica preventiva di cui al comma 1 ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l’anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.


L’effettuazione e l’esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione.


Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al comma 3.


Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione di cui al precedente capoverso, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

decretoScarica Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013

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