Con l’entrata in vigore del D.P.R. 462/01, il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere agli Organismi abilitati*:
  • La verifica periodica;
  • la responsabilità che questa venga effettuata secondo periodicità definite in relazione;
  • alla tipologia degli impianti.
Verifica ogni 2 anni per:
  1. Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti nei locali medici, scuole, nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, nei cantieri;
  2. impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;
  3. per i condomini a rischio incendio medio o alto ai sensi del D.M.10/03/98 (altezza di gronda superiore a 24m e/o centrale termica non compartimentata).
Verifica ogni 5 anni per:
  1. Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti in tutti gli altri ambienti.
In caso di inadempienza sono previste sanzioni penali e/o civili.
Eseguita la verifica, l’Organismo abilitato rilascia il relativo verbale al Datore di lavoro/ Amministratore che deve conservare ed esibire su richiesta agli Organi di Vigilanza.
Se la verifica dà esito negativo, si indicano al committente gli adeguamenti necessari per mettere in sicurezza l’impianto e quindi per tutelare i lavoratori. Secondo una opinione largamente condivisa, anche  i condomini sono obbligati alla verifica dell’impianto di terra, in quanto gli stessi si considerano ambienti di lavoro (D.P.R. 462/01) a prescindere dall’esistenza di rapporti di lavoro dipendente come, ad es. il portierato. Tant’è che l’obbligo dell’adempimento viene imposto allo scopo di tutelare l’incolumità di chi svolge, a vario titolo, l’attività lavorativa presso un luogo, il condominio, ove è installato un impianto elettrico (es. ditta per la manutenzione degli impianti, ditta delle pulizie, etc).  E sarà il proprietario e/o l’amministratore del condominio che risponderà per gli  incidenti causati da cattivo funzionamento dell’impianto   elettrico.
* Gli organismi abilitati devono soddisfare i requisiti individuati dalla direttiva dell’11 marzo 2002 “Procedure per l’individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo A”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2002, n. 108. L’abilitazione di un organismo all’effettuazione delle verifiche di cui al Dpr 462/2001 viene resa pubblica con un apposito comunicato del Ministero delle Attività produttive, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
L’elenco degli organismi è articolato per queste aree di abilitazione:
  1. Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
  2. impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
  3. impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V;
  4. impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

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