Impianti termici, una guida dell’Enea, il “terzo responsabile”
L’Enea*, nell’ambito delle attività di info-formazione del Ministero per lo Sviluppo economico, ha realizzato una guida per l’esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici. Ce ne occuperemo per alcuni aspetti ritenuti più rilevanti
Quali sono gli impianti gli termici? Quelli di riscaldamento dotati di generatori di calore alimentati a gas, a gasolio, a biomassa, energia elettrica, (altri, come le caldaie, i condizionatori, le pompe di calore).
Non sono impianti termici i singoli scaldabagni, i sistemi di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria se sono al servizio della singola unità immobiliare, gli apparecchi mobili per il riscaldamento o il raffrescamento, (non sono installati in modo fisso alle pareti o al soffitto), i condizionatori da finestra anche se fissati alla parete o alla finestra.
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto termico.
In generale il responsabile dell’impianto termico è il proprietario dell’impianto. Vi sono però delle situazioni particolari come quella che ci interessa, gli edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, per i quali il responsabile è il proprietario o l’amministratore delegato.
Questi, a sua volta, può delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile” che deve possedere i requisiti previsti dal decreto del Mse 22 gennaio 2008, n. 37. Il tecnico, dipendente di una impresa specializzata nell’installazione e manutenzione degli impianti termici:
- riceve l’incarico dal proprietario dell’impianto;
- diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzione ordinaria, straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica;
- ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto;
- risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza.
Spetta al responsabile, insomma, attivarsi perché l’impianto sia ben tenuto (perché, quindi, esso sia più sicuro, inquini di meno, emetta nell’atmosfera una minore quantità di gas che hanno effetti negativi sull’ambiente e sulla salute delle persone).
Perciò, il tecnico deve anche impegnarsi a far rispettare le disposizioni – in continua evoluzione**– e a rendere disponibili in azienda le tecnologie sempre più efficienti per la regolazione dell’esercizio, del controllo e della manutenzione degli impianti.
* Dal 2009 è l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.
** Gli ultimi aggiornamenti in materia, sono:
- il Dpr 16 aprile 2013, n.74 – entrato in vigore il 12 luglio 2013 – che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari;
- il Dm 10 febbraio 2014 che introduce e definisce il nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione degli ambienti e il rapporto di controllo di efficienza energetica.
Continua giovedì 10 dicembre 2015: Dm 10 febbraio 2014
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