La manutenzione e il controllo di efficienza energetica degli impianti termici
I controlli periodici degli impianti termici hanno il duplice scopo di: garantire una maggiore sicurezza; mantenere efficiente l’impianto per limitarne i costi di gestione.
Le operazioni di controllo, spiega la Guida dell’Enea, sono a cura del responsabile dell’impianto e devono essere eseguite da imprese abilitate (DMSE 22 gennaio 2008, n. 37). Semplici manutenzioni, quali la pulizia dei filtri aria dei sistemi split, possono essere eseguiti dal responsabile stesso o da un suo incaricato.
La manutenzione.
“È l’insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni degli apparecchi e/o dei componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi di energia”.
“È l’insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni degli apparecchi e/o dei componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi di energia”.
Le tempistiche per la manutenzione di ciascun apparecchio/componente sono riportate dai fabbricanti di apparecchi e componenti dell’impianto termico nei libretti d’uso e manutenzione.
La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con laperiodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi.
Gli installatori e i manutentori devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo sempre riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a) quali sono le operazioni di manutenzione di cui necessita l’impianto;
b) con quale frequenza le operazioni vanno eseguite.
b) con quale frequenza le operazioni vanno eseguite.
Concluse le operazioni, il manutentore rilascia un report della manutenzione e compila il libretto di impianto nelle parti pertinenti.
La manutenzione non coincide con il controllo di efficienza energetica. Quest’ultimo, compresa la redazione del rapporto di controllo, è obbligatorio per legge e deve essere eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione, ma con la cadenza indicata nella tabella a suo tempo adottata e attualmente in vigore.
Sono soggetti a controllo efficienza energetica questi impianti:
- quelli per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale superiore a 10 kW;
- quelli per impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore di potenza termica utile nominale superiore a 12 kW.
Il controllo dell’efficienza energetica deve essere effettuato, a cura dell’installatore, all’atto della prima messa in servizio dell’impianto.
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