Raccolta di normative italiane ed europee, storia della prevenzione nel mondo, fatti e misfatti del settore, Esperienze e ditettive, Cronaca del settore e fatti del giorno,Informativa sui dati tecnici e culturali,Nozionismo, Definizioni, Modulistica del settore, Esperienze, Storia della prevenzione, etc.
giovedì 27 aprile 2017
modalita' di inserimento di dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni
mercoledì 26 aprile 2017
martedì 18 aprile 2017
La pentola di Papin
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La pentola di Papin
La pentola di Papin
Personaggio inquieto, Denis Papin. Medico e fisico, inventore, uomo modernissimo anche se vissuto oltre tre secoli fa. Nato in Francia nel 1647, dopo gli studi presso i gesuiti, si è laureato in medicina nell’Università di Angers. A 24 anni era assistente di Christiaan Huygens (1729-1695), il grande astronomo olandese, in quel periodo in Francia come direttore dell’Accademia delle Scienze e dell’osservatorio astronomico.
Papin era calvinista e dovette abbandonare il suo paese. Nel 1629 il re di Francia Luigi XIII aveva revocato l’Editto di Nantes che dal 1598 assicurava a tutti i cittadini uguali diritti e libertà religiosa e il suo successore, il “cattolicissimo” re Luigi XIV aveva privato i calvinisti di tutti i diritti civili e religiosi in tutta la Francia: esempio di stupidità che ha fatto perdere alla Francia molti degli ingegni migliori, emigrati all’estero, proprio come Hitler con le leggi razziali ha costretto all’emigrazione gli scienziati ebrei privando la Germania dei migliori cervelli.
Nel 1675 Papin passa da Londra a Venezia per un paio d’anni. Arriva sotto invito per fondare una Accademia delle Scienze simile a quelle già esistenti in Francia, Inghilterra, Germania ma i Dogi, nella loro miopia culturale, non gli danno retta e Papin torna a Londra dove presenta varie invenzioni che gli assicurano notorietà internazionale. Nel 1688 viene invitato in Germania dove ottiene un posto di professore di matematica a Marburgo; gli allievi mostrano però poco interesse per le sue lezioni e i suoi esperimenti che invece sono apprezzati dal principe e che gli assicurano la prestigiosa nomina a membro dell’Accademia di Berlino.
Dopo alcuni anni Papin lascia la Germania e nel 1707 torna a Londra dove imperversa il grande Isaac Newton (1642-1727) che non mostra interesse per le sue invenzioni e dove Papin muore isolato e in miseria nel 1712.
La pentola a pressione
Gentile lettrice e caro lettore, quando usate con successo la pentola a pressione, che consente di cuocere bene, rapidamente e con limitato consumo di gas le vostre paste e pietanze, rivolgete un riconoscente pensiero al francese Denis Papin di cui l'anno scorso ricorreva il trecentesimo anniversario della morte, in miseria, esule a Londra. Fino ad allora gli alimenti venivano cotti in acqua bollente, il che richiedeva molto tempo e molto calore e la cottura non veniva tanto bene.
Papin aveva osservato che il vapore che si libera in seguito al riscaldamento dell’acqua ha un volume molto grande, 1700 volte superiore a quello dell’acqua liquida; perciò se si scalda dell’acqua in un recipiente chiuso si forma una pressione e si raggiunge una temperatura superiore a 100 gradi Celsius, quella dell’acqua bollente all’aria aperta. Gli alimenti cotti in una pentola chiusa cuociono quindi meglio, più rapidamente e con minore consumo di energia. Papin costruì così quello che chiamò un “digestore”, un recipiente con chiusura ermetica, riscaldato dall’esterno, nel quale erano posti gli alimenti; il dispositivo era dotato di una valvola che permetteva lo sfiato del vapore quando la pressione era eccessiva
L’invenzione era ispirata al desiderio di permettere ai cittadini più poveri di estrarre qualcosa di nutritivo dalla cottura delle ossa, i residui delle macellazioni, come dimostra il titolo del libretto: “Processo per cuocere le ossa e qualsiasi tipo di carne con meno tempo e meno spese”, pubblicato nel 1679. In quel periodo Papin era a Londra come assistente del fisico Robert Boyle (1627-1691). Nel suo libretto Papin descrive i risultati ottenuti trattando vari alimenti vegetali e animali; in una lettera del 1682 John Evelyn, consigliere del re d’Inghilterra Carlo II, scrive di avere mangiato, durante un pranzo alla Royal Society di Londra, un pranzo preparato con la pentola di Papin e di avere trovato tutto ottimo.
Comunque ci sarebbe voluto molto tempo prima che la pentola a pressione assumesse la forma che potete trovare oggi nei negozi di casalinghi. Papin inventò anche un processo per conservare sotto vuoto gli alimenti, anticipando di un secolo il francese Nicolas Appert (1749-1841) che nel 1809 produsse i primi alimenti in scatole metalliche chiuse dopo averli cotti in una pentola di Papin; l’invenzione di Appert aprì le porte all’attuale industria degli alimenti conservati. Nel 1874 l’americano Andrei K. Shriver di Baltimora ottenne vari brevetti per varianti del digestore di Papin che, nei primi anni del Novecento, assunse l’attuale nome di “pentola a pressione”. Negli anni trenta del Novecento si ebbero vari perfezionamento e la prima pentola a pressione “moderna” fu esposta alla Fiera Universale di New York nel 1939 ed assunse la forma attuale, con la valvola di sicurezza, dal 1950 in avanti.
Le altre invenzioni di Papin
Ma il digestore fu solo una delle tante invenzioni di Papin. La principale fu l’applicazione della pressione del vapore per azionare delle macchine. Le macchine termiche del tempo erano basate sul limitato aumento del volume dell’aria, quando è scaldata; con il molto maggiore aumento del volume del vapore acqueo si ottenevano delle pressioni molto più forti e quindi si potevano far funzionare delle macchine molto più potenti con minore consumo di calore. Con la macchina a vapore era possibile produrre del vuoto che consentiva di sollevare l’acqua, un sistema utilizzato nel 1685 anche per spegnere gli incendi; in Inghilterra, dove si trovava in quel tempo Papin, era ancora vivo il ricordo del terribile incendio che aveva distrutto la capitale inglese nel settembre 1666.
Durante la sua successiva permanenza in Germania, Papin perfezionò la macchina a vapore con cui riuscì a muovere alternativamente un pistone in un cilindro e descrisse l’invenzione in un libro pubblicato nel 1690 col titolo: “Nuovo modo per produrre con poca spesa dei grandi movimenti”.
Le idee circolavano rapidamente in quella turbolenta Europa di fine Seicento. Partendo dalle osservazioni di Papin l’inglese Thomas Savery (1650-1715), pubblicò nel 1698 la descrizione di una sua macchina a vapore; i perfezionamenti seguirono rapidamente fino al 1768 quando l’inglese James Watt introdusse un condensatore e recuperatore del calore, capace di produrre la stessa energia con un consumo molto minore di calore. Era la base delle macchine termiche moderne e della termodinamica e, ancora più, della società industriale. E tutto era nato dall’intuizione di Papin.
Le idee circolavano rapidamente in quella turbolenta Europa di fine Seicento. Partendo dalle osservazioni di Papin l’inglese Thomas Savery (1650-1715), pubblicò nel 1698 la descrizione di una sua macchina a vapore; i perfezionamenti seguirono rapidamente fino al 1768 quando l’inglese James Watt introdusse un condensatore e recuperatore del calore, capace di produrre la stessa energia con un consumo molto minore di calore. Era la base delle macchine termiche moderne e della termodinamica e, ancora più, della società industriale. E tutto era nato dall’intuizione di Papin.
Sempre nel periodo trascorso in Germania, Papin costruì un sottomarino nel quale i marinai respiravano attraverso un tubo che sporgeva sulla superficie del mare e un battello a vapore che navigò per alcuni chilometri sul fiume Fulda ma venne fermato e distrutto dai battellieri che temevano di perdere il lavoro per colpa della fumigante invenzione.
Instancabile, Papin inventò un sistema per aumentare l’evaporazione dell’acqua marina nelle saline, un aspiratore per ricambiare l’aria nelle miniere, sempre attento ai bisogni dei lavoratori.
Instancabile, Papin inventò un sistema per aumentare l’evaporazione dell’acqua marina nelle saline, un aspiratore per ricambiare l’aria nelle miniere, sempre attento ai bisogni dei lavoratori.
Papin finì i suoi giorni a Londra, povero e dimenticato dai più, ma non dai francesi che gli hanno intestato una strada a Parigi e hanno costruito, nella sua città natale di Blois, una statua in cui appare pensoso, con la mano appoggiata su un modello del suo digestore. Come giusto riconoscimento del contributo di Denis Papin alla nascita della società moderna, l’Accademia dei Georgofili di Firenze alcuni giorni fa ha voluto ricordare l’anniversario della sua morte con un importante convegno dal titolo significativo: “Il vapore e la meccanizzazione”.
Rue Danis Papin a Parigi
06/02/2012
Giorgio Nebbia
Tubo di sicurezza su generatori di calore
con note
Dispositivi di sicurezza, protezione e controllo
CAP. R.2.A. DISPOSITIVI DI SICUREZZA
1. Tubo di sicurezza e tubo di carico
Il generatore di calore, negli impianti a vaso aperto, deve essere collegato ad un tubo di sicurezza e ad un tubo di carico secondo lo schema della Figura 1.(5/I)
Può essere previsto un collegamento fra la tubazione di sicurezza e il tubo di carico atto ad assicurare la circolazione per gravità. (vedi Figura 2)
Il tubo di carico deve collegare la parte inferiore del generatore con la parte inferiore del vaso d’espansione al fine di consentire il rapido riempimento del generatore con l’acqua proveniente dal vaso.
Deve essere prevista una tubazione di riempimento (carico) o direttamente nel vaso di espansione (Figura 1) o nella parte inferiore del generatore di calore tramite gruppo di riempimento (Figura 2).
Il tubo di sicurezza deve mettere in comunicazione la parte più alta del generatore con l'atmosfera e non presentare contropendenze, salvo il tratto destinato a sboccare nella parte superiore del vaso di espansione.

Può essere previsto un collegamento fra la tubazione di sicurezza e il tubo di carico atto ad assicurare la circolazione per gravità. (vedi Figura 2)
Il tubo di carico deve collegare la parte inferiore del generatore con la parte inferiore del vaso d’espansione al fine di consentire il rapido riempimento del generatore con l’acqua proveniente dal vaso.
Deve essere prevista una tubazione di riempimento (carico) o direttamente nel vaso di espansione (Figura 1) o nella parte inferiore del generatore di calore tramite gruppo di riempimento (Figura 2).
Il tubo di sicurezza deve mettere in comunicazione la parte più alta del generatore con l'atmosfera e non presentare contropendenze, salvo il tratto destinato a sboccare nella parte superiore del vaso di espansione.
- 1.1 Dimensionamento del tubo di sicurezzaEventuali cambiamenti di direzione debbono essere eseguiti con curve aventi un raggio di curvatura, misurato sull'asse del tubo, non inferiore a 1,5 volte il diametro interno del tubo.
Il diametro interno del tubo di sicurezza deve essere non minore di:con un minimo di 18 mm
Q è la potenza nominale del o dei generatori espressa in kW.
Il tubo di sicurezza non deve avere alcun organo di intercettazione totale o parziale.(6) - 1.2 Dimensionamento del tubo di caricoIl diametro interno del tubo di carico non deve essere minore di:con un minimo di 18 mm
Q è la potenza nominale del o dei generatori espressa in kW.
Il tubo di carico non deve avere alcun organo di intercettazione totale o parziale.
2. Valvole di sicurezza
3. Valvole di scarico termico
4. Valvola di intercettazione del combustibile
5. Valvole di intercettazione del fluido primario autoazionate
6. Sistema di intercettazione dei fluido primario
7. Accettazione
Valvole di sicurezza
Valvole di sicurezza
Valvole di sicurezza
Una valvola di sicurezza e' un punto di contatto tra l'interno e l'esterno della caldaia, due ambienti a pressioni diverse. Normalmente chiusa per consentire il funzionamento in pressione della caldaia, si apre al raggiungimento della pressione di taratura e scarica vapore, ad impedire ulteriore incremento di pressione ed il superamento della pressione di bollo.
Le valvole devono poter scaricare la producibilita' massima del generatore al carico massimo continuo, in altre parole: bruciatore al 100% della potenza, presa vapore chiusa, valvole di sicurezza aperte e la pressione non deve salire anche se la situazione permane per un tempo indeterminato.
Dimensionamento delle valvole di sicurezza
La formula per il calcolo (dimensionamento) e la relativa descrizione si trovano nel formulario scaricabile nell'area download. Per effettuare il dimensionamento, e' necessario determinare v1 (volume specifico a p1), e per fare questo si deve utilizzare una tabella, oppure si puo' usare il diagramma scaricabilee qui' sotto.
Diagramma da utilizzare nel calcolo dell'area delle valvole di sicurezza per la determinazione di v1 dato p1: per l'intervallo di pressione assoluta compreso tra 10 e 20 bar, scarica qui', o nell'area download.
Nota: questo diagramma non esiste nella letteratura tecnica specifica perche' lo ho prodotto traducendo in diagramma parte della tabella che permette di calcolare v1 conoscendo p1.
Un consiglio pratico per semplificare i calcoli: da bar a N/cmq.
Nel dimensionamento delle valvole, con la formula, si determina l'area totale necessaria per garantire lo scarico di tutta la producibilità del generatore.
Quest'area totale risulta in cmq e viene suddivisa poi per il numero di valvole (solitamente 2), ottenendo così l'area (minima) che deve avere il singolo orifizio della singola valvola.
Seguono a questo punto due verifiche.
Verifica 1: d > 15 mm.
Dall'area della singola valvola [cmq] si risale al diametro dell'orifizio della singola valvola [cm]: moltiplicando per 10 lo si trasforma in mm e si verifica se soddisfa il requisito di essere maggiore di 15 mm.
Verifica 2: Fv < 8000 N.
La formula è semplice: Fv = pA, già, ma come si fa ad arrivare ai N?
L'area è infatti già disponibile in cmq, ma la pressione di bollo è in bar: dobbiamo trasformare i bar in N/cmq: basta moltiplicare per 10.
1bar x 10 = 10 N/cmq
Esempio: pbollo = 12 bar. 12 bar x 10 = 120 N/cmq.
Non è una unità di misura solita, ma è assolutamente corretta.
Ricapitolando:
Fv = pA
dove Fv deve risultare in N ed essere minore di 8000
p in N/cmq (bar x 10)
A in cmq
cmq e N/cmq si semplificano ottenendo i N.
Si può così verificare se è soddisfatto il secondo requisito, quello che impone alla forza vapore sull'otturatore di essere inferiore ad 8000 N.
...altrimenti a caldaia spenta, senza la pressione del vapore, l'enorme forza potrebbe deformare la sede dell'otturatore!
Dimensionamento dei condotti di scarico delle valvole di sicurezza: Documentazione ISPELS
Documentazione valvole
Esempio 1
Esempio 2
Scarico convogliato delle valvole
Modifica taratura valvole: nei fumetti...
Tratto da un fumetto che racconta di una competizione tra navi. Il caldaista decide di tener chiusa la valvola per aumentare la pressione di lavoro della caldaia, invitando i colleghi a mettere piu' legna nel focolare, e battere cosi' la nave avversaria, ma il risultato dell'operazione...
...ed irresponsabilmente nella realta'.
- - - - - UNA - BOMBA - SENZA - LA - SICURA - - - - -
Anno Domini 2012.
La valvola perdeva, cosi' non perde piu'!
Ecco come correre il rischio di far esplodere un generatore di vapore. Una caldaia in queste condizioni e' come una bomba cui e' stata tolta la sicura.
Aiuti a fondo perduto per investimenti tecnologici delle PMI - ICT
Aiuti a fondo perduto per investimenti tecnologici delle PMI - ICT
Bandi e Concorsi by Albanese PellegrinoCommenti chiusiModalità di presentazione delle domande
Aiuti a fondo perduto per investimenti tecnologici delle PMI - ICT
Riferimenti normativi
DPreg n. 136/Pres. del 1 luglio 2015 Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020, art.7 comma 3 lett.a)
D.G.R. n. 572 di data 31.03.2017 di approvazione del bando, e allegato 1 alla stessa
Regolamento (UE) n. 651/2014
Regolamento (UE) n.1407/2013 (de minimis)
Modalità di presentazione delle domande e concessione degli incentivi
La domanda di aiuto potrà essere presentata dalle ore 9:30:00 del giorno 15 maggio 2017 fino alle ore 12:00:00 del giorno 15 giugno 2017 per via telematica tramite il sistema informatico "Front end generalizzato" (FEG), accedendo dal sito internet della Regione.
I contributi sono concessi dalla CCIAA competente, tramite procedimento valutativo a Bando (ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000) a seguito dell’approvazione di una graduatoria regionale unica, elaborata sulla base delle graduatorie provinciali parziali di competenza delle singole Camere.
Aiuti a fondo perduto per la realizzazione nel territorio regionale di progetti di investimento da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, in tecnologie dell’informazione e della comunicazione, finalizzati al consolidamento delle imprese stesse in chiave innovativa, anche mediante l’introduzione e lo sviluppo di nuovi sistemi avanzati di informatizzazione nonché attraverso l’implementazione dei sistemi esistenti in funzione della trasformazione digitale dei processi produttivi secondo le modalità disciplinate dal Bando approvato con deliberazione n. 572 della Giunta regionale del 31 marzo 2017.
Gli aiuti sono destinati alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI), come definite dall'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014. Ai fini del bando in oggetto, si intendono equiparati alle PMI anche i liberi professionisti.
Ciascuna impresa può presentare un solo progetto a valere sul bando in oggetto.
Possono essere ammessi agli aiuti i progetti di investimento in tecnologie dell’informazione e della comunicazione volti alla realizzazione:
a) da parte delle PMI richiedenti, di soluzioni tecnologiche innovative per l’operatività di sistemi di informazione integrati quali le soluzioni ERP/MPR, i sistemi di gestione documentali, i sistemi di customer relationship management (CRM), la tracciabilità del prodotto, le piattaforme di gestione integrata delle funzioni aziendali, gli strumenti di business intelligence e di business analytics nonché per il commercio elettronico, la manifattura digitale, la sicurezza informatica ed il cloud computing;
b) da parte delle PMI richiedenti, di soluzioni ed applicazioni digitali che secondo il paradigma dell’Internet of Things consentano uno scambio di informazioni tra macchine e oggetti;
c) da parte delle PMI turistiche richiedenti, di servizi innovativi a favore della clientela.
I progetti di investimento di cui alle lettere a) e c), devono essere diretti al miglioramento dei processi aziendali, quali forniture alla produzione e distribuzione, marketing ed erogazione di servizi, nonché all’accrescimento della capacità di penetrare in nuovi mercati.
I progetti di investimento di cui alla lettere b), devono essere diretti all’automazione dei processi aziendali.
Gli aiuti sono destinati alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI), come definite dall'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014. Ai fini del bando in oggetto, si intendono equiparati alle PMI anche i liberi professionisti.
Ciascuna impresa può presentare un solo progetto a valere sul bando in oggetto.
Possono essere ammessi agli aiuti i progetti di investimento in tecnologie dell’informazione e della comunicazione volti alla realizzazione:
a) da parte delle PMI richiedenti, di soluzioni tecnologiche innovative per l’operatività di sistemi di informazione integrati quali le soluzioni ERP/MPR, i sistemi di gestione documentali, i sistemi di customer relationship management (CRM), la tracciabilità del prodotto, le piattaforme di gestione integrata delle funzioni aziendali, gli strumenti di business intelligence e di business analytics nonché per il commercio elettronico, la manifattura digitale, la sicurezza informatica ed il cloud computing;
b) da parte delle PMI richiedenti, di soluzioni ed applicazioni digitali che secondo il paradigma dell’Internet of Things consentano uno scambio di informazioni tra macchine e oggetti;
c) da parte delle PMI turistiche richiedenti, di servizi innovativi a favore della clientela.
I progetti di investimento di cui alle lettere a) e c), devono essere diretti al miglioramento dei processi aziendali, quali forniture alla produzione e distribuzione, marketing ed erogazione di servizi, nonché all’accrescimento della capacità di penetrare in nuovi mercati.
I progetti di investimento di cui alla lettere b), devono essere diretti all’automazione dei processi aziendali.
I LAVORATORI OVER COME RISORSA
I LAVORATORI OVER COME RISORSA
Le differenze generazionali
- I Baby Boomers (50-60enni): indipendenti e grandi lavoratori. Hanno un forte senso di lealtà e di appartenenza all’azienda. Vogliono mantenere le rendite di posizione acquisite. Subiscono gli effetti della nuova riforma sulle pensioni.
- La Generazione X (40-45enni): “lavorare per vivere”, non “vivere per lavorare”. Hanno un forte bisogno di sicurezza. Caratterizzatati da una maggiore apertura verso tutti i tipi di differenze (genere, razza, orientamento sessuale), prima generazione a crescere con i computer
- La Generazione Y i Millenials, nati negli anni ’80 (30-35enni). Nativi digitali, hanno una forte capacità di adattamento, hanno un forte bisogno di appartenenza ad un network, non all’impresa. Sono pronti a sperimentare nuove tecnologie
- La Generazione Z: iperconnessi, nati dopo il 1990 (20-25enni). Ragazzi cresciuti a pane, Internet e Tablet, sempre connessi, affiancati dalla tecnologia in ogni campo della loro vita. Sono più propensi a trovare una rapida soluzione che a lavorare duramente per risolvere i problemi
Creare la Comunità Sociale d’Impresa: fattori abilitanti
VALORI Assunti di base, impliciti, profondi e radicati, influenzano i comportamenti. Sono stabili
MOTIVAZIONE Rappresenta la percezione di sé in rapporto al compito, è la spinta al miglioramento continuo, è fondamentale per l’organizzazione
SALUTE E SICUREZZA Dà al lavoratore fiducia e senso di appartenenza Sviluppa la responsabilità individuale e la proattività , esplicita la cultura d’impresa e condiziona il clima
FORMAZIONE Mantiene attive le persone, favorisce l’inclusione, trasferisce la cultura d’impresa. Sostiene la motivazione e incrementa l’impiegabilità
COMUNICAZIONE E’ sempre presente, utilizza più codici, è fondamentale per sostenere la cultura d’impresa
CLIMA Esprime il vissuto implicito, si basa su percezioni, risente di fattori esterni, è mutabile e influenzabile
- I Baby Boomers (50-60enni): indipendenti e grandi lavoratori. Hanno un forte senso di lealtà e di appartenenza all’azienda. Vogliono mantenere le rendite di posizione acquisite. Subiscono gli effetti della nuova riforma sulle pensioni.
- La Generazione X (40-45enni): “lavorare per vivere”, non “vivere per lavorare”. Hanno un forte bisogno di sicurezza. Caratterizzatati da una maggiore apertura verso tutti i tipi di differenze (genere, razza, orientamento sessuale), prima generazione a crescere con i computer
- La Generazione Y i Millenials, nati negli anni ’80 (30-35enni). Nativi digitali, hanno una forte capacità di adattamento, hanno un forte bisogno di appartenenza ad un network, non all’impresa. Sono pronti a sperimentare nuove tecnologie
- La Generazione Z: iperconnessi, nati dopo il 1990 (20-25enni). Ragazzi cresciuti a pane, Internet e Tablet, sempre connessi, affiancati dalla tecnologia in ogni campo della loro vita. Sono più propensi a trovare una rapida soluzione che a lavorare duramente per risolvere i problemi
Creare la Comunità Sociale d’Impresa: fattori abilitanti
VALORI Assunti di base, impliciti, profondi e radicati, influenzano i comportamenti. Sono stabili
MOTIVAZIONE Rappresenta la percezione di sé in rapporto al compito, è la spinta al miglioramento continuo, è fondamentale per l’organizzazione
SALUTE E SICUREZZA Dà al lavoratore fiducia e senso di appartenenza Sviluppa la responsabilità individuale e la proattività , esplicita la cultura d’impresa e condiziona il clima
FORMAZIONE Mantiene attive le persone, favorisce l’inclusione, trasferisce la cultura d’impresa. Sostiene la motivazione e incrementa l’impiegabilità
COMUNICAZIONE E’ sempre presente, utilizza più codici, è fondamentale per sostenere la cultura d’impresa
CLIMA Esprime il vissuto implicito, si basa su percezioni, risente di fattori esterni, è mutabile e influenzabile
per prevenire ogni genere di discriminazione di genere, per disabilità ed età; ottimizzare welfare
sviluppare azioni positive per prevenire ogni genere di discriminazione di genere, per disabilità ed età; ottimizzare welfare
comitato unico di garanzia
I Comitati unici di garanzia, organismi presenti in tutte le pubbliche amministrazioni, a prescindere dalle dimensioni, sono stati introdotti dalla legge n.183 del 2010 che all’art. 21 ha disposto modifiche dell’art. 7 del d.lgs. 165 del 2001.
I Comitati unici di garanzia superano, innovandoli, i “Comitati per il contrasto del fenomeno del mobbing” e i “Comitati per le pari opportunità”, già regolati dalla contrattazione collettiva, in quanto il loro ambito di attività è molto più ampio poiché supera il limite di intervento relativo al
“genere” quale fattore di rischio di discriminazione, adeguandosi alle indicazioni di carattere comunitario in ordine al contrasto di altri rischi, sempre più spesso di carattere multiplo: età, disabilità, orientamento sessuale, religione, razza, origine etnica.
Altro fattore di novità è l’attenzione al benessere di chi lavora, che ovviamente comprende in sé non solo prevenzione e contrasto delle discriminazioni (chi subisce una discriminazione, qualunque essa sia, sicuramente vede messa in gioco la propria condizione di benessere), ma anche il contrasto ad ogni forma di violenza e molestia, sia fisica che psicologica. Qui entra in campo il tema del benessere organizzativo con
tutto ciò che ne consegue, non ultimo il riferimento all’etica che deve improntare il comportamento dei dipendenti pubblici e connotare l’operato e le scelte delle pubbliche amministrazioni.
Tutto questo, per l’Inail, si traduce anche in politiche di prevenzione per la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
I Comitati unici di garanzia possono, a ragione, essere considerati un valore aggiunto per la Pubblica Amministrazione, soprattutto in un momento storico come quello attuale, nel quale si susseguono interventi riformatori che legittimano aspettative di cambiamento in un’ottica di miglioramento che non vuol essere l’ennesima proclamazione di principi.
Per questo cambio di paradigma nessuna legge può bastare: è necessario un passaggio dal piano delle norme a quello dei comportamenti che deriva da una coerente e tenace permanenza nello sforzo riformatore in grado di superare l’ambito politico e normativo ed entrare nella cultura delle organizzazioni e di chi vi lavora, a partire dalla dirigenza.
I Comitati unici di garanzia, per composizione, ruolo e funzione possono dare un importante contributo al cambiamento culturale, proprio in considerazione di molteplici aspetti:
a) il ruolo dei Cug quali promotori di azioni positive, anche per l’introduzione di strumenti di flessibilità lavorativa a supporto della conciliazione vita e lavoro:
questa funzione, insieme con quella di verifica, può assumere un ruolo fondamentale nell’attuazione delle indicazioni contenute anche nella recente riforma;
b) la composizione paritetica e paritaria nel genere assicura la conoscenza puntuale dell’organizzazione delle amministrazioni di appartenenza e consente lo svolgimento di un prezioso ruolo di mediazione al fine di prevenire l’insorgere di situazioni che possano causare disagio, scontento e contenzioso;
c) la visione strategica dell’organizzazione e la valorizzazione delle diversità;
d) l’attenzione al benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, il ruolo di garanzia nel contrasto alle discriminazioni, ai fenomeni di violenza morale, fisica o psicologica sui singoli, lo sviluppo di una cultura volta a raggiungere il “benessere” dell’organizzazione: tutti elementi da cui possono trarre vantaggio sia donne che uomini in egual misura, con un effetto finale positivo sulla qualità del lavoro, sull’efficienza e sulla produttività;
e) la promozione e lo scambio di buone prassi tra pubbliche amministrazioni.
Sicurezza elettrica
Il sistema di gestione della
sicurezza elettrica
Cristian Masiero e Federico Maritan – Ingegneri, Vega Engineering S.r.l.
Premessa
Il D.Lgs. n. 81/2008 (il c.d. “Testo Unico della Sicurezza
del Lavoro” o, più brevemente, “TUSL”)
pone specificatamente in capo al datore di lavoro
l’obbligo di prendere le misure necessarie affinché i
lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura
elettrica connessi all’impiego dei materiali,
delle apparecchiature e degli impianti elettrici
messi a loro disposizione.
Tale obbligo, previsto
dall’art. 80 del TUSL, può essere assolto solo a seguito
di una puntuale valutazione del rischio elettrico,
finalizzata a individuare le corrette misure di
prevenzione e protezione necessarie a mitigare i livelli
di rischio a cui sono soggetti i lavoratori. Tuttavia,
per garantire la corretta applicazione delle
misure di sicurezza, il TUSL obbliga il datore di lavoro
a individuare le procedure per l’attuazione
delle misure da realizzare attraverso le quali giungere
al risultato cautelare.
Tali procedure, richiamate dall’art. 28, comma 2,
lett. d), devono prevedere, nella distribuzione delle
responsabilità, di attingere in azienda ai migliori
apporti per esperienza, competenza e responsabilità.
Questo strutturato insieme di procedure organizzative
e operative finalizzate a garantire i lavoratori
dal rischio elettrico compone il Sistema di Gestione
della Sicurezza Elettrica (SGSE), unica possibile
risposta all’obbligo di legge di stabilire e imporre
tutte le procedure necessarie per l’approntamento e
l’attuazione degli strumenti cautelari sul rischio
elettrico.
Implementare il SGSE: l’analisi iniziale
Il cuore di ogni Sistema di Gestione della Sicurezza
sono le procedure, cioè i protocolli scritti che individuano
specifici metodi per realizzare attività o
processi.
Il SGSE può essere, anche se non necessariamente,
parte integrante del Sistema di Gestione
della Sicurezza che un’azienda decide volontariamente
di adottare e si compone, a sua volta, di
procedure finalizzate a garantire uno strumento efficace
per una corretta gestione del rischio elettrico
in azienda.
Per poter implementare un SGSE è necessario innanzitutto
valutare lo stato di conformità normativa
e legislativa dell’azienda, in modo da poter prima
colmare quelle eventuali lacune che, se presenti,
risulterebbero ostative al corretto funzionamento
del Sistema di Gestione della Sicurezza Elettrica.
Strumenti di analisi che si possono utilizzare in
questa fase sono delle specifiche check list che, se
ben predisposte, mettono facilmente in luce le problematiche
e le mancanze, sia di ordine tecnico
che organizzativo, e aiutano il valutatore a individuare
e suggerire le azioni correttive da adottare.
Questa analisi preliminare, propedeutica all’implementazione
del SGSE, deve interessare i seguenti
punti.
Conformità degli impianti elettrici e delle
attrezzature ad essi connesse
Per quanto concerne gli impianti, è necessario verificare
se si dispone di documentazione attestante
la loro conformità ai sensi del D.M. 37/2008 o Legge
n. 46/1990, verificando la loro idoneità e il loro
aggiornamento allo stato di fatto.
In assenza di documentazioni conformi e/o aggiornate,
è necessario incaricare un professionista che,
eseguiti gli opportuni accertamenti, rilasci una dichiarazione
di rispondenza dell’impianto elettrico
ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.M. 37/2008.
In modo del tutto analogo è necessario verificare
la conformità delle attrezzature, vale a dire appurare
se in azienda è stato attuato quanto già previsto
dall’art. 70 del TUSL.
Classificazione dei luoghi con rischio elettrico
omogeneo
La verifica che gli impianti elettrici e le attrezzature
siano conformi alle rispettive normative richiede
di appurare che gli stessi risultino idonei per le aree
di lavoro ove sono installati. La normativa tecnica,
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Igiene & Sicurezza del Lavoro 12/2016 643
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in particolare la norma CEI 64-8, prevede infatti
che si possano «classificare» gli ambienti di lavoro
in luoghi a «rischio elettrico omogeneo», vale a dire
in luoghi di lavoro accomunati da particolari rischi
che rendono necessaria l’adozione comune di
specifiche misure di prevenzione e protezione, normalmente
di carattere tecnico da adottare nella
progettazione e realizzazione dell’impianto elettrico
.
Alcuni esempi di questi ambienti sono i luoghi
conduttori ristetti, gli ambienti a maggior rischio
in caso di incendio, i luoghi con pericolo di esplosione,
i locali ad uso medico, i cantieri ecc. È doveroso
appurare se la classificazione in azienda sia
stata fatta, in modo da verificare con accuratezza se
gli impianti e le attrezzature ivi installate tengano
conto anche delle prescrizioni derivanti dai rischi
presenti, anche ad esempio a seguito di modifiche
del processo produttivo, in ottemperanza di quanto
previsto dall’art. 71, comma 2, e dall’art. 80, comma
2, del TUSL.
Attività di manutenzione e verifica di impianti
elettrici e di attrezzature
L’art. 86 del TUSL prevede che «ferme restando le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche
periodiche, il datore di lavoro provvede affinché
gli impianti elettrici e gli impianti di protezione
dai fulmini siano periodicamente sottoposti a
controllo secondo le indicazioni delle norme di
buona tecnica e la normativa vigente per verificarne
lo stato di conservazione e di efficienza ai fini
della sicurezza» e che «l’esito dei controlli … è
verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di
vigilanza.»
Tali precetti inequivocabili devono risultare attuati
secondo i piani di manutenzione e verifica che l’azienda
ha adottato. Analogo discorso vale per le
attrezzature, nel qual caso è l’art. 71, comma 8,
TUSL, a chiarire e prescrivere l’esigenza dei controlli
periodici e la loro registrazione.
Organizzazione aziendale per il corretto
esercizio e manutenzione degli impianti
elettrici
È importante verificare come l’azienda si sia organizzata
per garantire la corretta manutenzione ed
esercizio degli impianti elettrici, se sono state individuate
specifiche figure deputate a garantire ciò e
se esistono procedure che definiscono i compiti e
le responsabilità. Oltre a ciò è necessario verificare
l’esistenza di eventuali istruzioni operative che descrivono
la sequenza più appropriata da seguire per
esercire in sicurezza gli impianti.
Formazione degli operatori
Ai fini della formazione del personale responsabile
della conduzione degli impianti elettrici e dell’esecuzione
dei lavori elettrici in azienda . In questa fase
è necessario non solo verificare che gli attestati
di formazione del personale coinvolto nei lavori
elettrici siano conformi ai requisiti previsti dalla
norma CEI 11-27, per i livelli teorici 1A, 2A e i livelli
pratici 1B e 2B, ma anche che il personale
coinvolto nel processo realizzativo di lavori elettrici
sia stato adeguatamente opportunatamente formato.
Se in azienda sono presenti lavoratori incaricati alle
attività di manutenzione delle cabine elettriche
di trasformazione MT/BT o distribuzione MT/MT
è necessario accertare che essi risultino specificatamente
formati secondo le integrazioni deducibili
della norma CEI 0-15, ora sostituita dalla CEI 78-
17 e, analogamente, qualora vi siano lavoratori addetti
alla manutenzione di impianti elettrici installati
in luoghi classificati con pericolo di esplosione,
si deve verificare la loro formazione come indicato
dalla norma CEI EN 60079-17. In tutti i casi è necessario
analizzare lo stato dell’aggiornamento formativo
come previsto dall’art. 37 del TUSL.
Qualifica del personale
Un ulteriore aspetto da esaminare sono le qualifiche
del personale esperto e avvertito (PES/PAV)
che è coinvolto nel processo organizzativo ed esecutivo
di lavori elettrici in azienda.
Le qualifiche devono essere scritte e risultare conformi
ai requisiti previsti dalla normativa tecnica
di riferimento, in particolare devono indicare le
precise tipologie di lavori elettrici che i lavoratori
sono tenuti a eseguire e se questi sono svolti fuori
tensione, in prossimità o sotto tensione. In quest’ultimo
caso, oltre alla qualifica PES o PAV, il
datore di lavoro deve conferire al lavoratore una
specifica idoneità a operare sotto tensione nel rispetto
dei requisiti previsti dalla norma CEI 11-27
punto 6.3.2.
Valutazione del rischio elettrico e la
redazione del relativo documento
Questa delicata fase dell’analisi preliminare si pone
l’obiettivo di verificare se il datore di lavoro abbia
effettuato una corretta valutazione del rischio elettrico
connessa all’impiego di materiali, apparecchiature
e impianti elettrici messi a disposizione
Approfondimenti
644 Igiene & Sicurezza del Lavoro 12/2016
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dei lavoratori e, in particolare, da rischi elettrici
derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni
dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici
e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta e indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
La valutazione e il relativo documento (DVR) dovrà
tenere in considerazione inoltre:
— le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
— i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
— tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
Protezione dalle scariche atmosferiche
Tutti gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature,
devono risultare protetti dagli effetti dei fulmini
e di tale obbligo il datore se ne deve far carico.
È necessario verificare se è presente la valutazione
del rischio fulminazione in azienda, se questa risulta
conforme alle norme tecniche in vigore e se sono
state adempiute le eventuali prescrizioni previste
dalla stessa valutazione.
Caratteristiche dei DPI e delle attrezzature
utilizzate nell’esecuzione dei lavori elettrici
La norma tecnica CEI 11-27 definisce quali siano i
dispositivi di protezione individuale da utilizzare
per i lavori elettrici sotto tensione e quali siano le
caratteristiche delle attrezzature (CEI EN 60900) e
degli strumenti di misura (CEI EN 61557) che l’operatore
deve avere in dotazione.
In questa fase di analisi è quindi necessario verificare
se i lavoratori sono provvisti di strumenti di
lavoro adeguati per l’esecuzione in sicurezza dei lavori
elettrici come risultato di una corretta valutazione
del rischio vista precedentemente.
Idoneità tecnico-professionale degli eventuali
appaltatori che eseguono lavori elettrici
In quest’ultima fase di analisi preliminare è necessario
appurare come il datore di lavoro verifica l’idoneità
tecnico professionale degli appaltatori che
svolgono lavori elettrici in azienda.
Non è sufficiente riferirsi solo alle minime prescrizioni
legislative, inserite nell’art. 26 o nell’Allegato
XVII del TUSL, ma più concretamente bisogna
verificare come il committente appura il possesso
da parte dell’appaltatore delle capacità organizzative,
nonché della disponibilità di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori
da realizzare.
Si ricorda infatti che l’esclusione della penale responsabilità
in capo al soggetto appaltante presuppone
che questi si sia affidato ad un soggetto che
avesse tutte le caratteristiche per garantire un sicuro
rispetto della normativa antinfortunistica posta
a tutela dei lavoratori, oltre che una completa e
sufficiente capacità tecnica e organizzativa per lo
svolgimento delle specifiche attività commissionate.
Definizione delle procedure del SGSE
Ultimata quest’analisi preliminare e corrette le
non conformità riscontrate, si può passare all’implementazione
del Sistema di Gestione della Sicurezza
Elettrica (SGSE).
Le procedure che il SGSE dovrà prevedere sono le
seguenti:
1) Procedura per la gestione dei lavori elettrici;
2) Procedura per la manutenzione degli impianti e
delle attrezzature elettriche;
3) Procedura per l’esercizio degli impianti;
4) Procedura per la qualifica del lavoratori addetti
ai lavori elettrici;
5) Procedura per l’esecuzione dei lavori elettrici;
6) Procedura per l’esecuzione dei lavori non elettrici
con rischio elettrico;
7) Procedura per la verifica dell’idoneità tecnico
professionale degli appaltatori;
8) Procedura per lo svolgimento dell’audit del
SGSE.
Vediamo di seguito più in dettaglio lo scopo delle
suddette procedure.
Procedura per la gestione dei lavori elettrici
Scopo della procedura è la descrizione dell’organizzazione
per la sicurezza nei lavori elettrici in azienda:
infatti definire quali siano le figure deputate a
garantire la gestione del rischio elettrico è di fondamentale
importanza. È bene ricordare che in occasione
dei lavori elettrici la norma CEI 11-27
non individua una rigida organizzazione aziendale e
consente al datore di lavoro, o comunque al soggetto
che ha il compito di creare tale organizzazione,
molteplici soluzioni in funzione delle dimensioni,
delle deleghe di funzione e delle competenze disponibili.
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Igiene & Sicurezza del Lavoro 12/2016 645
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L’organizzazione potrà pertanto avere una forma
estesa, con persone distinte che svolgono le varie
funzioni di URI (Persona o Unità Responsabile
dell’impianto elettrico), RI (Persona designata alla
conduzione dell’impianto elettrico), URL (Persona
o Unità Responsabile della realizzazione del lavoro)
e PL (Persona preposta alla conduzione dell’attività
lavorativa), ovvero con tutte le possibili contrazioni
di tale catena di comando, sino ad arrivare
al caso estremo dell’unica persona che svolge tutte
le suindicate funzioni.
Come indicato nella norma CEI 11-81 «La URI
deve essere vista come il proprietario dell’impianto
elettrico, o un datore di lavoro oppure,
per le Società strutturate e/o di grandi dimensioni,
uno staff di tecnici: ad essi fanno capo le responsabilità
complessive dell’impianto elettrico
durante l’esercizio normale dello stesso. Sono
inoltre i soggetti che, in quanto gestori dell’impianto,
sono portatori delle necessità di manutenzione
o, più in generale, di effettuazione di lavori
sullo stesso. In termini più espliciti, l’URI,
nelle figure sopra esemplificate, ha la responsabilità
di gestire l’impianto durante il normale esercizio
dello stesso, vale a dire in tutte le condizioni
in cui sull’impianto non si eseguano lavori di
alcun genere.»
Elenco della modulistica di un SGSE
Modulo Utilizzo Destinatari
Piano di Lavoro Pianificazione dei lavori elettrici
complessi, come previsto
dalla norma CEI 11-27
RI
Piano di Intervento Pianificazione dei lavori elettrici
complessi, come previsto
dalla norma CEI 11-27
URL, PL
Consegna dell’Impianto
elettrico
Consegna dell’impianto per
l’esecuzione dei lavori, come
previsto dalla norma CEI 11-
27
RI
Restituzione dell’Impianto
elettrico
Restituzione dell’impianto a
lavori ultimati, come previsto
dalla norma CEI 11-27
URL, PL
Delega del ruolo operativo
di Responsabile
dell’Impianto da
URI a RI
Individuazione formale del
soggetto che durante i lavori
assumerà il ruolo di Responsabile
dell’Impianto (RI) da
parte di URI
URI
Lettera di nomina
della figura dell’Unità
Responsabile della
realizzazione del Lavoro
(URL) e del Preposto
al Lavoro (PL)
Individuazione formale dei
soggetti che durante i lavori
assumeranno i ruoli di Unità
Responsabile della realizzazione
del Lavoro (URL) e di
Preposto al Lavoro (PL)
Datore
di lavoro
URL
Modulo Utilizzo Destinatari
Nomina del Responsabile
dell’Impianto
(RI)
Individuazione formale del
soggetto che durante i lavori
assumerà il ruolo di Responsabile
dell’Impianto (RI) da
parte del Datore di lavoro
Datore
di lavoro
Lettera di qualifica
del personale addetto
ai lavori elettrici
PES/PAV/PEI
Qualificazione del personale
addetto ai lavori elettrici
Datore
di lavoro
Documento di valutazione
delle distanze
Documento di valutazione
delle distanze per l’esecuzione
di lavori non elettrici
Datore
di lavoro
La URI, che chiaramente può non avere le conoscenze
dirette per poter condurre o mettere in sicurezza
un impianto elettrico al fine di predisporlo all’esecuzione
di un determinato lavoro, deve individuare,
prima di iniziare qualsiasi lavoro, una persona,
il Responsabile Impianto (RI), cui assegnare il
compito suddetto. Il Responsabile Impianto designato
deve essere una PES e dovrà consegnare
l’impianto elettrico nelle condizioni idonee per il
lavoro all’URL e/o PL.
L’URL ha il mandato di progettare ed eseguire un
lavoro, e, in molte situazioni, detta Unità può essere
ricondotta alla stessa persona che ha la funzione
di Preposto ai Lavori (PL). Va ricordato che la
consegna dell’impianto tra RI e URL/PL e la successiva
restituzione deve essere fatta sempre per
iscritto a meno che RI e PL non coincidano con la
stessa persona. Quest’ultimo vincolo, oltre alla necessità
di dover pianificare i lavori complessi per
iscritto con la redazione del Piano di Lavoro da
parte del RI e del Piano di Intervento da parte dell’URL/PL
richiede uno studio accorto su come individuare
tali persone in modo da non appesantire
troppo la mole documentale che deve essere redatta
in occasione dei lavori elettrici e assicurando,
nel contempo, la sicurezza durante l’esecuzione degli
interventi nel pieno rispetto normativo.
La procedura si completa quindi delle lettere di nomina
delle varie figure oltre che di una dettagliata
descrizione di come devono essere gestiti i lavori
elettrici in occasione di appalti in modo da assolvere
correttamente all’esigenza di cooperazione e
coordinamento prevista dall’art. 26 del TUSL.
Procedura per la manutenzione degli impianti
e delle attrezzature elettriche
Questa procedura, peraltro obbligatoria come previsto
dall’art. 80 comma 3 del TUSL, è finalizzata
a stabilire i piani di manutenzione degli impianti e
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646 Igiene & Sicurezza del Lavoro 12/2016
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delle attrezzature, le modalità di registrazione di tali
attività e le relative responsabilità dei soggetti
coinvolti.
È compito dell’URI definire i piani di manutenzione
sia sulla base delle indicazioni di legge ma anche
sulla base delle indicazioni fornite dagli installatori
e fabbricanti nonché dalle indicazioni delle
norme tecniche (CEI 64-8, CEI 78-17, CEI 0-10,
CEI EN 60079-17, ecc.).
È infine sempre compito dell’URI garantire il rispetto
di tali piani nella disponibilità delle risorse
necessarie che il datore di lavoro dovrà mettere a
disposizione.
Procedura per l’esercizio degli impianti
Gli impianti necessitano talora di specifiche istruzioni
per il loro corretto funzionamento. In questa
procedura dovranno essere raccolte tutte le istruzioni
operative che consentono le corrette operazioni
di manovra, controllo, monitoraggio dell’impianto
nonché l’elenco delle persone autorizzate a
effettuare tali operazioni e le loro necessarie competenze.
Procedura per la qualifica del lavoratori
addetti ai lavori elettrici
La procedura individua le modalità con cui il datore
di lavoro o il soggetto delegato qualifica gli addetti
ai lavori elettrici tenendo conto di tre requisiti
complementari quali: l’istruzione, l’esperienza di
lavoro e le caratteristiche personali.
Oltre a questi requisiti, il datore di lavoro potrà
conferire l’idoneità a lavorare sotto tensione su sistemi
di categoria 0 e I basandosi anche sull’accertamento
di altri necessari requisiti del lavoratore
quali l’idoneità psicofisica, il curriculum professionale
e i comportamenti durante l’attività lavorativa
svolta con riferimento alla sicurezza.
Procedura per l’esecuzione dei lavori elettrici
Le finalità sono quelle di individuare la specifica
applicazione delle modalità esecutive rintracciabili
nella norma CEI 11-27 ai lavori elettrici effettivamente
eseguiti dal personale operante in azienda,
siano essi in tensione, fuori tensione o in prossimità.
La procedura deve fornire agli operatori le istruzioni
da seguire nonché l’indicazione dei dispositivi di
protezione individuale e delle attrezzature da adottare
per l’esecuzione del lavoro elettrico in piena
sicurezza.
Procedura per l’esecuzione dei lavori non
elettrici con rischio elettrico
Questa tipologia di lavori, regolamentati dall’art.
83 del TUSL e dal punto 6.4.4 della norma CEI
11-27, non vengono effettuati direttamente sull’impianto
elettrico, ma in vicinanza dello stesso e
spesso determinano infortuni anche di natura mortale.
Appare opportuno regolamentare in azienda
tali attività così critiche, poiché svolte da lavoratori
non formati specificatamente in merito ai rischi
derivanti dall’energia elettrica.
Procedura per la verifica dell’idoneità tecnico
professionale degli appaltatori
Estremamente importante, come già visto in precedenza,
è la verifica dell’idoneità tecnico professionale
degli appaltatori incaricati all’esecuzione di lavori
elettrici in azienda.
La procedura ha l’obiettivo di definire quali siano i
requisiti minimi da richiedere agli appaltatori, nel
rispetto delle indicazioni legislative e normative
(CEI 11-27, CEI 78-17 e CEI EN 60079-17) e per
garantire che l’affidamento dei lavori sia conferito
a imprese con capacità, mezzi e professionalità adeguate,
tutelando il committente da responsabilità
per culpa in eligendo.
Procedura per lo svolgimento dell’audit del
SGSE
Un Sistema di Gestione deve prevedere una fase di
verifica, pertanto è necessario definire una procedura
di audit del sistema stesso, finalizzata ad individuare
le competenze dei soggetti che effettueranno
attività di AUDIT e le modalità per verificare
la corretta applicazione delle procedure che compongono
il SGSE.
Allegata alla procedura, che mira a verificare se il
Sistema sia attuato e correttamente implementato,
vi sarà una check list di verifica del tutto simile, ma
non equivalente, a quella utilizzata in fase di analisi
preliminare.
Le procedure appena descritte dovranno inserirsi
ed integrarsi nel Sistema di Gestione della Sicurezza
eventualmente implementato in azienda, servendosi,
dove possibile, di strumenti già previsti
(permessi di lavoro, verbali di nomina ecc.) e questo
per non replicare e produrre ulteriori protocolli
che produrrebbero confusione e sovrapposizioni.
Ulteriore aspetto che consentirà l’attuazione del
SGSE è la formazione dei soggetti coinvolti sulle
nuove procedure elaborate, quale momento anche
Approfondimenti
Igiene & Sicurezza del Lavoro 12/2016 647
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di aggiornamento formativo previsto dalla legislazione
nazionale.
Conclusioni
Sono stati riassunti i passi fondamentali per implementare
in azienda un Sistema di Gestione della
Sicurezza Elettrica (SGSE) utile, se non necessario,
per una corretta gestione del rischio elettrico.
L’applicazione del SGSE costituisce certamente
un’eccellenza nella gestione del rischio elettrico e
consente al datore di lavoro e a tutti gli attori della
sicurezza presenti in azienda di contenere efficacemente
i potenziali infortuni di natura elettrica che
possono manifestarsi in caso di mancata gestione e
organizzazione.
Inoltre consente di rispettare la complessa ed articolata
organizzazione e gestione dei lavori previste
dalla norma CEI 11-27 e dalla norma CEI EN
50110-1, la cui applicazione è implicitamente richiesta
dal TUSL. È chiaro che il sistema si dimostra
efficace se ben calibrato sulle esigenze dell’azienda,
evitando la proliferazione di regole non
strettamente necessarie e di discutibile utilità. Tutto
ciò può essere realizzato anche avvalendosi dell’esperienza
e della competenza di professionisti capaci
a valutare le migliori soluzioni.
Concludiamo con un passo tratto dalla CEI EN
50110-1, norma europea di riferimento per il corretto
esercizio degli impianti elettrici e che sintetizza
il requisito fondamentale di qualsiasi Sistema
di Gestione della Sicurezza «… anche le migliori
regole e procedure non hanno alcun valore se tutte
le persone che operano sugli impianti elettrici, con
essi e vicino ad essi non sono profondamente al
corrente di esse e di tutte le prescrizioni legali e
non vi si attengono strettamente.»
Approfondimenti
648 Igiene & Sicurezza del Lavoro 1
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