sviluppare azioni positive per prevenire ogni genere di discriminazione di genere, per disabilità ed età; ottimizzare welfare
comitato unico di garanzia
Il programma del Comitato unico di garanzia per l’anno 2017 necessita di una breve premessa che consenta di inquadrare l’attività di questo organismo nel complesso sistema del lavoro pubblico e delle relazioni con le istituzioni di riferimento del Cug e le pubbliche amministrazioni, a partire ovviamente da quella di appartenenza.
I Comitati unici di garanzia, organismi presenti in tutte le pubbliche amministrazioni, a prescindere dalle dimensioni, sono stati introdotti dalla legge n.183 del 2010 che all’art. 21 ha disposto modifiche dell’art. 7 del d.lgs. 165 del 2001.
I Comitati unici di garanzia superano, innovandoli, i “Comitati per il contrasto del fenomeno del mobbing” e i “Comitati per le pari opportunità”, già regolati dalla contrattazione collettiva, in quanto il loro ambito di attività è molto più ampio poiché supera il limite di intervento relativo al
“genere” quale fattore di rischio di discriminazione, adeguandosi alle indicazioni di carattere comunitario in ordine al contrasto di altri rischi, sempre più spesso di carattere multiplo: età, disabilità, orientamento sessuale, religione, razza, origine etnica.
Altro fattore di novità è l’attenzione al benessere di chi lavora, che ovviamente comprende in sé non solo prevenzione e contrasto delle discriminazioni (chi subisce una discriminazione, qualunque essa sia, sicuramente vede messa in gioco la propria condizione di benessere), ma anche il contrasto ad ogni forma di violenza e molestia, sia fisica che psicologica. Qui entra in campo il tema del benessere organizzativo con
tutto ciò che ne consegue, non ultimo il riferimento all’etica che deve improntare il comportamento dei dipendenti pubblici e connotare l’operato e le scelte delle pubbliche amministrazioni.
Tutto questo, per l’Inail, si traduce anche in politiche di prevenzione per la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
I Comitati unici di garanzia possono, a ragione, essere considerati un valore aggiunto per la Pubblica Amministrazione, soprattutto in un momento storico come quello attuale, nel quale si susseguono interventi riformatori che legittimano aspettative di cambiamento in un’ottica di miglioramento che non vuol essere l’ennesima proclamazione di principi.
Per questo cambio di paradigma nessuna legge può bastare: è necessario un passaggio dal piano delle norme a quello dei comportamenti che deriva da una coerente e tenace permanenza nello sforzo riformatore in grado di superare l’ambito politico e normativo ed entrare nella cultura delle organizzazioni e di chi vi lavora, a partire dalla dirigenza.
I Comitati unici di garanzia, per composizione, ruolo e funzione possono dare un importante contributo al cambiamento culturale, proprio in considerazione di molteplici aspetti:
a) il ruolo dei Cug quali promotori di azioni positive, anche per l’introduzione di strumenti di flessibilità lavorativa a supporto della conciliazione vita e lavoro:
questa funzione, insieme con quella di verifica, può assumere un ruolo fondamentale nell’attuazione delle indicazioni contenute anche nella recente riforma;
b) la composizione paritetica e paritaria nel genere assicura la conoscenza puntuale dell’organizzazione delle amministrazioni di appartenenza e consente lo svolgimento di un prezioso ruolo di mediazione al fine di prevenire l’insorgere di situazioni che possano causare disagio, scontento e contenzioso;
c) la visione strategica dell’organizzazione e la valorizzazione delle diversità;
d) l’attenzione al benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, il ruolo di garanzia nel contrasto alle discriminazioni, ai fenomeni di violenza morale, fisica o psicologica sui singoli, lo sviluppo di una cultura volta a raggiungere il “benessere” dell’organizzazione: tutti elementi da cui possono trarre vantaggio sia donne che uomini in egual misura, con un effetto finale positivo sulla qualità del lavoro, sull’efficienza e sulla produttività;
e) la promozione e lo scambio di buone prassi tra pubbliche amministrazioni.
I Comitati unici di garanzia, organismi presenti in tutte le pubbliche amministrazioni, a prescindere dalle dimensioni, sono stati introdotti dalla legge n.183 del 2010 che all’art. 21 ha disposto modifiche dell’art. 7 del d.lgs. 165 del 2001.
I Comitati unici di garanzia superano, innovandoli, i “Comitati per il contrasto del fenomeno del mobbing” e i “Comitati per le pari opportunità”, già regolati dalla contrattazione collettiva, in quanto il loro ambito di attività è molto più ampio poiché supera il limite di intervento relativo al
“genere” quale fattore di rischio di discriminazione, adeguandosi alle indicazioni di carattere comunitario in ordine al contrasto di altri rischi, sempre più spesso di carattere multiplo: età, disabilità, orientamento sessuale, religione, razza, origine etnica.
Altro fattore di novità è l’attenzione al benessere di chi lavora, che ovviamente comprende in sé non solo prevenzione e contrasto delle discriminazioni (chi subisce una discriminazione, qualunque essa sia, sicuramente vede messa in gioco la propria condizione di benessere), ma anche il contrasto ad ogni forma di violenza e molestia, sia fisica che psicologica. Qui entra in campo il tema del benessere organizzativo con
tutto ciò che ne consegue, non ultimo il riferimento all’etica che deve improntare il comportamento dei dipendenti pubblici e connotare l’operato e le scelte delle pubbliche amministrazioni.
Tutto questo, per l’Inail, si traduce anche in politiche di prevenzione per la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
I Comitati unici di garanzia possono, a ragione, essere considerati un valore aggiunto per la Pubblica Amministrazione, soprattutto in un momento storico come quello attuale, nel quale si susseguono interventi riformatori che legittimano aspettative di cambiamento in un’ottica di miglioramento che non vuol essere l’ennesima proclamazione di principi.
Per questo cambio di paradigma nessuna legge può bastare: è necessario un passaggio dal piano delle norme a quello dei comportamenti che deriva da una coerente e tenace permanenza nello sforzo riformatore in grado di superare l’ambito politico e normativo ed entrare nella cultura delle organizzazioni e di chi vi lavora, a partire dalla dirigenza.
I Comitati unici di garanzia, per composizione, ruolo e funzione possono dare un importante contributo al cambiamento culturale, proprio in considerazione di molteplici aspetti:
a) il ruolo dei Cug quali promotori di azioni positive, anche per l’introduzione di strumenti di flessibilità lavorativa a supporto della conciliazione vita e lavoro:
questa funzione, insieme con quella di verifica, può assumere un ruolo fondamentale nell’attuazione delle indicazioni contenute anche nella recente riforma;
b) la composizione paritetica e paritaria nel genere assicura la conoscenza puntuale dell’organizzazione delle amministrazioni di appartenenza e consente lo svolgimento di un prezioso ruolo di mediazione al fine di prevenire l’insorgere di situazioni che possano causare disagio, scontento e contenzioso;
c) la visione strategica dell’organizzazione e la valorizzazione delle diversità;
d) l’attenzione al benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, il ruolo di garanzia nel contrasto alle discriminazioni, ai fenomeni di violenza morale, fisica o psicologica sui singoli, lo sviluppo di una cultura volta a raggiungere il “benessere” dell’organizzazione: tutti elementi da cui possono trarre vantaggio sia donne che uomini in egual misura, con un effetto finale positivo sulla qualità del lavoro, sull’efficienza e sulla produttività;
e) la promozione e lo scambio di buone prassi tra pubbliche amministrazioni.
Nessun commento:
Posta un commento