Premessa
Il D.Lgs. n. 81/2008 (il c.d. “Testo Unico della Sicurezza
del Lavoro” o, più brevemente, “TUSL”)
pone specificatamente in capo al datore di lavoro
l’obbligo di prendere le misure necessarie affinché i
lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura
elettrica connessi all’impiego dei materiali,
delle apparecchiature e degli impianti elettrici
messi a loro disposizione.
Tale obbligo, previsto
dall’art. 80 del TUSL, può essere assolto solo a seguito
di una puntuale valutazione del rischio elettrico,
finalizzata a individuare le corrette misure di
prevenzione e protezione necessarie a mitigare i livelli
di rischio a cui sono soggetti i lavoratori. Tuttavia,
per garantire la corretta applicazione delle
misure di sicurezza, il TUSL obbliga il datore di lavoro
a individuare le procedure per l’attuazione
delle misure da realizzare attraverso le quali giungere
al risultato cautelare.
Tali procedure, richiamate dall’art. 28, comma 2,
lett. d), devono prevedere, nella distribuzione delle
responsabilità, di attingere in azienda ai migliori
apporti per esperienza, competenza e responsabilità.
Questo strutturato insieme di procedure organizzative
e operative finalizzate a garantire i lavoratori
dal rischio elettrico compone il Sistema di Gestione
della Sicurezza Elettrica (SGSE), unica possibile
risposta all’obbligo di legge di stabilire e imporre
tutte le procedure necessarie per l’approntamento e
l’attuazione degli strumenti cautelari sul rischio
elettrico.
Implementare il SGSE: l’analisi iniziale
Il cuore di ogni Sistema di Gestione della Sicurezza
sono le procedure, cioè i protocolli scritti che individuano
specifici metodi per realizzare attività o
processi.
Il SGSE può essere, anche se non necessariamente,
parte integrante del Sistema di Gestione
della Sicurezza che un’azienda decide volontariamente
di adottare e si compone, a sua volta, di
procedure finalizzate a garantire uno strumento efficace
per una corretta gestione del rischio elettrico
in azienda.
Per poter implementare un SGSE è necessario innanzitutto
valutare lo stato di conformità normativa
e legislativa dell’azienda, in modo da poter prima
colmare quelle eventuali lacune che, se presenti,
risulterebbero ostative al corretto funzionamento
del Sistema di Gestione della Sicurezza Elettrica.
Strumenti di analisi che si possono utilizzare in
questa fase sono delle specifiche check list che, se
ben predisposte, mettono facilmente in luce le problematiche
e le mancanze, sia di ordine tecnico
che organizzativo, e aiutano il valutatore a individuare
e suggerire le azioni correttive da adottare.
Questa analisi preliminare, propedeutica all’implementazione
del SGSE, deve interessare i seguenti
punti.
Conformità degli impianti elettrici e delle
attrezzature ad essi connesse
Per quanto concerne gli impianti, è necessario verificare
se si dispone di documentazione attestante
la loro conformità ai sensi del D.M. 37/2008 o Legge
n. 46/1990, verificando la loro idoneità e il loro
aggiornamento allo stato di fatto.
In assenza di documentazioni conformi e/o aggiornate,
è necessario incaricare un professionista che,
eseguiti gli opportuni accertamenti, rilasci una dichiarazione
di rispondenza dell’impianto elettrico
ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.M. 37/2008.
In modo del tutto analogo è necessario verificare
la conformità delle attrezzature, vale a dire appurare
se in azienda è stato attuato quanto già previsto
dall’art. 70 del TUSL.
Classificazione dei luoghi con rischio elettrico
omogeneo
La verifica che gli impianti elettrici e le attrezzature
siano conformi alle rispettive normative richiede
di appurare che gli stessi risultino idonei per le aree
di lavoro ove sono installati. La normativa tecnica,
Approfondimenti
Igiene & Sicurezza del Lavoro 12/2016 643
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in particolare la norma CEI 64-8, prevede infatti
che si possano «classificare» gli ambienti di lavoro
in luoghi a «rischio elettrico omogeneo», vale a dire
in luoghi di lavoro accomunati da particolari rischi
che rendono necessaria l’adozione comune di
specifiche misure di prevenzione e protezione, normalmente
di carattere tecnico da adottare nella
progettazione e realizzazione dell’impianto elettrico
.
Alcuni esempi di questi ambienti sono i luoghi
conduttori ristetti, gli ambienti a maggior rischio
in caso di incendio, i luoghi con pericolo di esplosione,
i locali ad uso medico, i cantieri ecc. È doveroso
appurare se la classificazione in azienda sia
stata fatta, in modo da verificare con accuratezza se
gli impianti e le attrezzature ivi installate tengano
conto anche delle prescrizioni derivanti dai rischi
presenti, anche ad esempio a seguito di modifiche
del processo produttivo, in ottemperanza di quanto
previsto dall’art. 71, comma 2, e dall’art. 80, comma
2, del TUSL.
Attività di manutenzione e verifica di impianti
elettrici e di attrezzature
L’art. 86 del TUSL prevede che «ferme restando le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche
periodiche, il datore di lavoro provvede affinché
gli impianti elettrici e gli impianti di protezione
dai fulmini siano periodicamente sottoposti a
controllo secondo le indicazioni delle norme di
buona tecnica e la normativa vigente per verificarne
lo stato di conservazione e di efficienza ai fini
della sicurezza» e che «l’esito dei controlli … è
verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di
vigilanza.»
Tali precetti inequivocabili devono risultare attuati
secondo i piani di manutenzione e verifica che l’azienda
ha adottato. Analogo discorso vale per le
attrezzature, nel qual caso è l’art. 71, comma 8,
TUSL, a chiarire e prescrivere l’esigenza dei controlli
periodici e la loro registrazione.
Organizzazione aziendale per il corretto
esercizio e manutenzione degli impianti
elettrici
È importante verificare come l’azienda si sia organizzata
per garantire la corretta manutenzione ed
esercizio degli impianti elettrici, se sono state individuate
specifiche figure deputate a garantire ciò e
se esistono procedure che definiscono i compiti e
le responsabilità. Oltre a ciò è necessario verificare
l’esistenza di eventuali istruzioni operative che descrivono
la sequenza più appropriata da seguire per
esercire in sicurezza gli impianti.
Formazione degli operatori
Ai fini della formazione del personale responsabile
della conduzione degli impianti elettrici e dell’esecuzione
dei lavori elettrici in azienda . In questa fase
è necessario non solo verificare che gli attestati
di formazione del personale coinvolto nei lavori
elettrici siano conformi ai requisiti previsti dalla
norma CEI 11-27, per i livelli teorici 1A, 2A e i livelli
pratici 1B e 2B, ma anche che il personale
coinvolto nel processo realizzativo di lavori elettrici
sia stato adeguatamente opportunatamente formato.
Se in azienda sono presenti lavoratori incaricati alle
attività di manutenzione delle cabine elettriche
di trasformazione MT/BT o distribuzione MT/MT
è necessario accertare che essi risultino specificatamente
formati secondo le integrazioni deducibili
della norma CEI 0-15, ora sostituita dalla CEI 78-
17 e, analogamente, qualora vi siano lavoratori addetti
alla manutenzione di impianti elettrici installati
in luoghi classificati con pericolo di esplosione,
si deve verificare la loro formazione come indicato
dalla norma CEI EN 60079-17. In tutti i casi è necessario
analizzare lo stato dell’aggiornamento formativo
come previsto dall’art. 37 del TUSL.
Qualifica del personale
Un ulteriore aspetto da esaminare sono le qualifiche
del personale esperto e avvertito (PES/PAV)
che è coinvolto nel processo organizzativo ed esecutivo
di lavori elettrici in azienda.
Le qualifiche devono essere scritte e risultare conformi
ai requisiti previsti dalla normativa tecnica
di riferimento, in particolare devono indicare le
precise tipologie di lavori elettrici che i lavoratori
sono tenuti a eseguire e se questi sono svolti fuori
tensione, in prossimità o sotto tensione. In quest’ultimo
caso, oltre alla qualifica PES o PAV, il
datore di lavoro deve conferire al lavoratore una
specifica idoneità a operare sotto tensione nel rispetto
dei requisiti previsti dalla norma CEI 11-27
punto 6.3.2.
Valutazione del rischio elettrico e la
redazione del relativo documento
Questa delicata fase dell’analisi preliminare si pone
l’obiettivo di verificare se il datore di lavoro abbia
effettuato una corretta valutazione del rischio elettrico
connessa all’impiego di materiali, apparecchiature
e impianti elettrici messi a disposizione
Approfondimenti
644 Igiene & Sicurezza del Lavoro 12/2016
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dei lavoratori e, in particolare, da rischi elettrici
derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni
dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici
e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta e indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
La valutazione e il relativo documento (DVR) dovrà
tenere in considerazione inoltre:
— le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
— i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
— tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
Protezione dalle scariche atmosferiche
Tutti gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature,
devono risultare protetti dagli effetti dei fulmini
e di tale obbligo il datore se ne deve far carico.
È necessario verificare se è presente la valutazione
del rischio fulminazione in azienda, se questa risulta
conforme alle norme tecniche in vigore e se sono
state adempiute le eventuali prescrizioni previste
dalla stessa valutazione.
Caratteristiche dei DPI e delle attrezzature
utilizzate nell’esecuzione dei lavori elettrici
La norma tecnica CEI 11-27 definisce quali siano i
dispositivi di protezione individuale da utilizzare
per i lavori elettrici sotto tensione e quali siano le
caratteristiche delle attrezzature (CEI EN 60900) e
degli strumenti di misura (CEI EN 61557) che l’operatore
deve avere in dotazione.
In questa fase di analisi è quindi necessario verificare
se i lavoratori sono provvisti di strumenti di
lavoro adeguati per l’esecuzione in sicurezza dei lavori
elettrici come risultato di una corretta valutazione
del rischio vista precedentemente.
Idoneità tecnico-professionale degli eventuali
appaltatori che eseguono lavori elettrici
In quest’ultima fase di analisi preliminare è necessario
appurare come il datore di lavoro verifica l’idoneità
tecnico professionale degli appaltatori che
svolgono lavori elettrici in azienda.
Non è sufficiente riferirsi solo alle minime prescrizioni
legislative, inserite nell’art. 26 o nell’Allegato
XVII del TUSL, ma più concretamente bisogna
verificare come il committente appura il possesso
da parte dell’appaltatore delle capacità organizzative,
nonché della disponibilità di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori
da realizzare.
Si ricorda infatti che l’esclusione della penale responsabilità
in capo al soggetto appaltante presuppone
che questi si sia affidato ad un soggetto che
avesse tutte le caratteristiche per garantire un sicuro
rispetto della normativa antinfortunistica posta
a tutela dei lavoratori, oltre che una completa e
sufficiente capacità tecnica e organizzativa per lo
svolgimento delle specifiche attività commissionate.
Definizione delle procedure del SGSE
Ultimata quest’analisi preliminare e corrette le
non conformità riscontrate, si può passare all’implementazione
del Sistema di Gestione della Sicurezza
Elettrica (SGSE).
Le procedure che il SGSE dovrà prevedere sono le
seguenti:
1) Procedura per la gestione dei lavori elettrici;
2) Procedura per la manutenzione degli impianti e
delle attrezzature elettriche;
3) Procedura per l’esercizio degli impianti;
4) Procedura per la qualifica del lavoratori addetti
ai lavori elettrici;
5) Procedura per l’esecuzione dei lavori elettrici;
6) Procedura per l’esecuzione dei lavori non elettrici
con rischio elettrico;
7) Procedura per la verifica dell’idoneità tecnico
professionale degli appaltatori;
8) Procedura per lo svolgimento dell’audit del
SGSE.
Vediamo di seguito più in dettaglio lo scopo delle
suddette procedure.
Procedura per la gestione dei lavori elettrici
Scopo della procedura è la descrizione dell’organizzazione
per la sicurezza nei lavori elettrici in azienda:
infatti definire quali siano le figure deputate a
garantire la gestione del rischio elettrico è di fondamentale
importanza. È bene ricordare che in occasione
dei lavori elettrici la norma CEI 11-27
non individua una rigida organizzazione aziendale e
consente al datore di lavoro, o comunque al soggetto
che ha il compito di creare tale organizzazione,
molteplici soluzioni in funzione delle dimensioni,
delle deleghe di funzione e delle competenze disponibili.
Approfondimenti
Igiene & Sicurezza del Lavoro 12/2016 645
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L’organizzazione potrà pertanto avere una forma
estesa, con persone distinte che svolgono le varie
funzioni di URI (Persona o Unità Responsabile
dell’impianto elettrico), RI (Persona designata alla
conduzione dell’impianto elettrico), URL (Persona
o Unità Responsabile della realizzazione del lavoro)
e PL (Persona preposta alla conduzione dell’attività
lavorativa), ovvero con tutte le possibili contrazioni
di tale catena di comando, sino ad arrivare
al caso estremo dell’unica persona che svolge tutte
le suindicate funzioni.
Come indicato nella norma CEI 11-81 «La URI
deve essere vista come il proprietario dell’impianto
elettrico, o un datore di lavoro oppure,
per le Società strutturate e/o di grandi dimensioni,
uno staff di tecnici: ad essi fanno capo le responsabilità
complessive dell’impianto elettrico
durante l’esercizio normale dello stesso. Sono
inoltre i soggetti che, in quanto gestori dell’impianto,
sono portatori delle necessità di manutenzione
o, più in generale, di effettuazione di lavori
sullo stesso. In termini più espliciti, l’URI,
nelle figure sopra esemplificate, ha la responsabilità
di gestire l’impianto durante il normale esercizio
dello stesso, vale a dire in tutte le condizioni
in cui sull’impianto non si eseguano lavori di
alcun genere.»
Elenco della modulistica di un SGSE
Modulo Utilizzo Destinatari
Piano di Lavoro Pianificazione dei lavori elettrici
complessi, come previsto
dalla norma CEI 11-27
RI
Piano di Intervento Pianificazione dei lavori elettrici
complessi, come previsto
dalla norma CEI 11-27
URL, PL
Consegna dell’Impianto
elettrico
Consegna dell’impianto per
l’esecuzione dei lavori, come
previsto dalla norma CEI 11-
27
RI
Restituzione dell’Impianto
elettrico
Restituzione dell’impianto a
lavori ultimati, come previsto
dalla norma CEI 11-27
URL, PL
Delega del ruolo operativo
di Responsabile
dell’Impianto da
URI a RI
Individuazione formale del
soggetto che durante i lavori
assumerà il ruolo di Responsabile
dell’Impianto (RI) da
parte di URI
URI
Lettera di nomina
della figura dell’Unità
Responsabile della
realizzazione del Lavoro
(URL) e del Preposto
al Lavoro (PL)
Individuazione formale dei
soggetti che durante i lavori
assumeranno i ruoli di Unità
Responsabile della realizzazione
del Lavoro (URL) e di
Preposto al Lavoro (PL)
Datore
di lavoro
URL
Modulo Utilizzo Destinatari
Nomina del Responsabile
dell’Impianto
(RI)
Individuazione formale del
soggetto che durante i lavori
assumerà il ruolo di Responsabile
dell’Impianto (RI) da
parte del Datore di lavoro
Datore
di lavoro
Lettera di qualifica
del personale addetto
ai lavori elettrici
PES/PAV/PEI
Qualificazione del personale
addetto ai lavori elettrici
Datore
di lavoro
Documento di valutazione
delle distanze
Documento di valutazione
delle distanze per l’esecuzione
di lavori non elettrici
Datore
di lavoro
La URI, che chiaramente può non avere le conoscenze
dirette per poter condurre o mettere in sicurezza
un impianto elettrico al fine di predisporlo all’esecuzione
di un determinato lavoro, deve individuare,
prima di iniziare qualsiasi lavoro, una persona,
il Responsabile Impianto (RI), cui assegnare il
compito suddetto. Il Responsabile Impianto designato
deve essere una PES e dovrà consegnare
l’impianto elettrico nelle condizioni idonee per il
lavoro all’URL e/o PL.
L’URL ha il mandato di progettare ed eseguire un
lavoro, e, in molte situazioni, detta Unità può essere
ricondotta alla stessa persona che ha la funzione
di Preposto ai Lavori (PL). Va ricordato che la
consegna dell’impianto tra RI e URL/PL e la successiva
restituzione deve essere fatta sempre per
iscritto a meno che RI e PL non coincidano con la
stessa persona. Quest’ultimo vincolo, oltre alla necessità
di dover pianificare i lavori complessi per
iscritto con la redazione del Piano di Lavoro da
parte del RI e del Piano di Intervento da parte dell’URL/PL
richiede uno studio accorto su come individuare
tali persone in modo da non appesantire
troppo la mole documentale che deve essere redatta
in occasione dei lavori elettrici e assicurando,
nel contempo, la sicurezza durante l’esecuzione degli
interventi nel pieno rispetto normativo.
La procedura si completa quindi delle lettere di nomina
delle varie figure oltre che di una dettagliata
descrizione di come devono essere gestiti i lavori
elettrici in occasione di appalti in modo da assolvere
correttamente all’esigenza di cooperazione e
coordinamento prevista dall’art. 26 del TUSL.
Procedura per la manutenzione degli impianti
e delle attrezzature elettriche
Questa procedura, peraltro obbligatoria come previsto
dall’art. 80 comma 3 del TUSL, è finalizzata
a stabilire i piani di manutenzione degli impianti e
Approfondimenti
646 Igiene & Sicurezza del Lavoro 12/2016
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delle attrezzature, le modalità di registrazione di tali
attività e le relative responsabilità dei soggetti
coinvolti.
È compito dell’URI definire i piani di manutenzione
sia sulla base delle indicazioni di legge ma anche
sulla base delle indicazioni fornite dagli installatori
e fabbricanti nonché dalle indicazioni delle
norme tecniche (CEI 64-8, CEI 78-17, CEI 0-10,
CEI EN 60079-17, ecc.).
È infine sempre compito dell’URI garantire il rispetto
di tali piani nella disponibilità delle risorse
necessarie che il datore di lavoro dovrà mettere a
disposizione.
Procedura per l’esercizio degli impianti
Gli impianti necessitano talora di specifiche istruzioni
per il loro corretto funzionamento. In questa
procedura dovranno essere raccolte tutte le istruzioni
operative che consentono le corrette operazioni
di manovra, controllo, monitoraggio dell’impianto
nonché l’elenco delle persone autorizzate a
effettuare tali operazioni e le loro necessarie competenze.
Procedura per la qualifica del lavoratori
addetti ai lavori elettrici
La procedura individua le modalità con cui il datore
di lavoro o il soggetto delegato qualifica gli addetti
ai lavori elettrici tenendo conto di tre requisiti
complementari quali: l’istruzione, l’esperienza di
lavoro e le caratteristiche personali.
Oltre a questi requisiti, il datore di lavoro potrà
conferire l’idoneità a lavorare sotto tensione su sistemi
di categoria 0 e I basandosi anche sull’accertamento
di altri necessari requisiti del lavoratore
quali l’idoneità psicofisica, il curriculum professionale
e i comportamenti durante l’attività lavorativa
svolta con riferimento alla sicurezza.
Procedura per l’esecuzione dei lavori elettrici
Le finalità sono quelle di individuare la specifica
applicazione delle modalità esecutive rintracciabili
nella norma CEI 11-27 ai lavori elettrici effettivamente
eseguiti dal personale operante in azienda,
siano essi in tensione, fuori tensione o in prossimità.
La procedura deve fornire agli operatori le istruzioni
da seguire nonché l’indicazione dei dispositivi di
protezione individuale e delle attrezzature da adottare
per l’esecuzione del lavoro elettrico in piena
sicurezza.
Procedura per l’esecuzione dei lavori non
elettrici con rischio elettrico
Questa tipologia di lavori, regolamentati dall’art.
83 del TUSL e dal punto 6.4.4 della norma CEI
11-27, non vengono effettuati direttamente sull’impianto
elettrico, ma in vicinanza dello stesso e
spesso determinano infortuni anche di natura mortale.
Appare opportuno regolamentare in azienda
tali attività così critiche, poiché svolte da lavoratori
non formati specificatamente in merito ai rischi
derivanti dall’energia elettrica.
Procedura per la verifica dell’idoneità tecnico
professionale degli appaltatori
Estremamente importante, come già visto in precedenza,
è la verifica dell’idoneità tecnico professionale
degli appaltatori incaricati all’esecuzione di lavori
elettrici in azienda.
La procedura ha l’obiettivo di definire quali siano i
requisiti minimi da richiedere agli appaltatori, nel
rispetto delle indicazioni legislative e normative
(CEI 11-27, CEI 78-17 e CEI EN 60079-17) e per
garantire che l’affidamento dei lavori sia conferito
a imprese con capacità, mezzi e professionalità adeguate,
tutelando il committente da responsabilità
per culpa in eligendo.
Procedura per lo svolgimento dell’audit del
SGSE
Un Sistema di Gestione deve prevedere una fase di
verifica, pertanto è necessario definire una procedura
di audit del sistema stesso, finalizzata ad individuare
le competenze dei soggetti che effettueranno
attività di AUDIT e le modalità per verificare
la corretta applicazione delle procedure che compongono
il SGSE.
Allegata alla procedura, che mira a verificare se il
Sistema sia attuato e correttamente implementato,
vi sarà una check list di verifica del tutto simile, ma
non equivalente, a quella utilizzata in fase di analisi
preliminare.
Le procedure appena descritte dovranno inserirsi
ed integrarsi nel Sistema di Gestione della Sicurezza
eventualmente implementato in azienda, servendosi,
dove possibile, di strumenti già previsti
(permessi di lavoro, verbali di nomina ecc.) e questo
per non replicare e produrre ulteriori protocolli
che produrrebbero confusione e sovrapposizioni.
Ulteriore aspetto che consentirà l’attuazione del
SGSE è la formazione dei soggetti coinvolti sulle
nuove procedure elaborate, quale momento anche
Approfondimenti
Igiene & Sicurezza del Lavoro 12/2016 647
Sinergie Grafiche srl
di aggiornamento formativo previsto dalla legislazione
nazionale.
Conclusioni
Sono stati riassunti i passi fondamentali per implementare
in azienda un Sistema di Gestione della
Sicurezza Elettrica (SGSE) utile, se non necessario,
per una corretta gestione del rischio elettrico.
L’applicazione del SGSE costituisce certamente
un’eccellenza nella gestione del rischio elettrico e
consente al datore di lavoro e a tutti gli attori della
sicurezza presenti in azienda di contenere efficacemente
i potenziali infortuni di natura elettrica che
possono manifestarsi in caso di mancata gestione e
organizzazione.
Inoltre consente di rispettare la complessa ed articolata
organizzazione e gestione dei lavori previste
dalla norma CEI 11-27 e dalla norma CEI EN
50110-1, la cui applicazione è implicitamente richiesta
dal TUSL. È chiaro che il sistema si dimostra
efficace se ben calibrato sulle esigenze dell’azienda,
evitando la proliferazione di regole non
strettamente necessarie e di discutibile utilità. Tutto
ciò può essere realizzato anche avvalendosi dell’esperienza
e della competenza di professionisti capaci
a valutare le migliori soluzioni.
Concludiamo con un passo tratto dalla CEI EN
50110-1, norma europea di riferimento per il corretto
esercizio degli impianti elettrici e che sintetizza
il requisito fondamentale di qualsiasi Sistema
di Gestione della Sicurezza «… anche le migliori
regole e procedure non hanno alcun valore se tutte
le persone che operano sugli impianti elettrici, con
essi e vicino ad essi non sono profondamente al
corrente di esse e di tutte le prescrizioni legali e
non vi si attengono strettamente.»
Approfondimenti
648 Igiene & Sicurezza del Lavoro 1
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