378.
Abbigliamento.
I lavoratori non
devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamenti che, in
relazione alla natura delle operazioni od alle caratteristiche dell'impianto,
costituiscano pericolo per la incolumità personale.
379. Indumenti
di protezione.
Il datore di
lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di
condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle
disposizioni del Capo III del presente Titolo, mettere a disposizione dei
lavoratori idonei indumenti di protezione.
380. Protezione
dei capelli.
Le lavoratrici
che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di
impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono
essere provviste di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e
che racchiuda i capelli in modo completo.
381. Protezione
del capo.
I lavoratori
esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali
dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere
provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti
copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto
l'azione prolungata dei raggi del sole.
382. Protezione
degli occhi.
I lavoratori
esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di
materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti
di occhiali, visiere o schermi appropriati.
383. Protezione
delle mani.
Nelle lavorazioni
che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni,
causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di manopole, guanti
o altri appropriati mezzi di protezione.
384. Protezione
dei piedi.
Per la
protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di
ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono
essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del
rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.
385. Protezione
delle altre parti del corpo.
Qualora sia
necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i
lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi
adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose.
386. Cinture di
sicurezza.
I lavoratori che
sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare
la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono
essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.
387. Maschere
respiratorie.
I lavoratori
esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi
nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi
idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al
personale.
388. Denuncia
dell'infortunio e soccorsi d'urgenza.
I lavoratori,
salvo impedimento per causa di forza maggiore sono tenuti a segnalare subito al
proprio datore di lavoro od ai propri capi gli infortuni, comprese le lesioni
di piccola entità, loro occorsi in occasione di lavoro. Il datore di lavoro
deve disporre che per gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità,
siano immediatamente prestati all'infortunato i soccorsi d'urgenza.
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