venerdì 13 marzo 2020

DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI, IMPRESE E TURISMO A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI, IMPRESE E TURISMO A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; PRESO ATTO dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto; RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2020; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per gli affari europei, dell’agricoltura, per i beni e le attività culturali e per il turismo, della difesa, degli esteri, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno, dell’istruzione, del lavoro, per le pari opportunità e la famiglia, della pubblica amministrazione, della salute, dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca; EMANA il seguente decreto-legge: CAPO I SOSPENSIONE DI TERMINI E VERSAMENTI ART.1 (Proroga di termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020) 1. All’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2020”. 2. Per l’anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all’articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 31 marzo. 3. Per l’anno 2020, i termini del 16 marzo di cui all’articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo. 4. Per l’anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 5 maggio. 5. Per l’anno 2020, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto 1 legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 31 marzo. 6. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 6-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applicano a decorre dal 2021. ART. 2 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione) 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45 e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e a quelli di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 3. Relativamente ai soggetti indicati dal comma 1 sono differiti al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all’articolo 3, commi 2, lettera b) e 23, e all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e quello del 31 marzo 2020 di cui all’articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. ART. 3 (Rimessione in termini per adempimenti e versamenti) 1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2020 n. 48, e successive modificazioni, si applicano anche agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni individuati dall’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. ART. 4 (Sospensione dei pagamenti delle utenze) 2 1. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell’energia elettrica dell’acqua del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020. 2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell’ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell’energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. ART. 5 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) 1. Nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. ART. 6 (Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati) 1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del 3 debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto. ART. 7 (Sospensione dei termini per versamenti) 1. Nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, sono sospesi: a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti dei premi o delle relative rate di premio, per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'operatività della relativa garanzia assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi; il successivo versamento può essere effettuato anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di dodici rate mensili di pari importo; b) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; c) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo: 1) le domande di iscrizione alle camere di commercio; 2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; 3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70; 4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa. 2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettere b) e c), sono effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. ART. 8 (Sospensione versamenti ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero) 1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. 2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. 3. Per le strutture turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator ^che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, restano ferme le disposizioni di cui 4 all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2020, n. 48. CAPO II MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO ART. 9 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) 1. I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica di cui al medesimo decreto, sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dai termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonché, per l’assegno ordinario, dall’obbligo di accordo, ove previsto. Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni di cui al primo periodo, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi. 2. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al comma 1, esclusivamente per il riconoscimento dei medesimi, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei limiti previsti dagli articoli 12, 29 commi 3 e 4, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148. 3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020. 4. L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo n. 148 del 2015. La prestazione di cui al presente comma è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l’anno 2020. 5. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. 6. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui ai commi 3 e 4. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. ART. 10 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria) 5 1. Le aziende site nei comuni individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 9 riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a 3 mesi. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all’interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata. 2. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 1. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. ART. 11 (Cassa integrazione in deroga) 1. I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. 2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestici. 3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l’anno 2020 a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data. 4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le Regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori. 5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6 ter del decreto legislativo n. 148 del 2015. ART. 12 (Indennità lavoratori autonomi) 6 1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta, ai sensi del successivo comma 3, un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 97. 2. Il trattamento di cui al presente articolo è concesso con decreto della Regione interessata, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le Regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche i via prospettica il limite di spesa, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori. ART. 13 (Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna) 1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 5, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna possono riconoscere ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. La prestazione di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. 2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestici. 3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di tre mesi a valere sulle risorse non utilizzate, di cui all’articolo ……., come ripartite tra le regioni, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data. 4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della 7 previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori. 5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6 ter del decreto legislativo n. 148 del 2015. ART. 14 (Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico) 1. Allo scopo di agevolare l’applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al cinquanta per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante. 2. Nel caso di recesso dell’aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l’incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un’offerta valida nella procedura indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente Convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente; b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate. 8 4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al predetto comma 1 per il proprio personale. ART. 15 (Misure urgenti in materia di pubblico impiego) 1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al Covid-2019, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. 2. All’articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole “di qualunque durata,” sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),». 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-2019, adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge, laddove non sia possibile ricorrere alle modalità di lavoro agile come disciplinate dalla normativa vigente, anche emergenziale. L’Amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. 4. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all’applicazione delle disposizioni del comma 1 provvedono i competenti servizi sanitari. ART. 16 (Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall’emergenza) 1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell'istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali. CAPO III ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA E PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE, SALUTE, GIUSTIZIA E SICUREZZA PUBBLICA 9 ART. 17 (Fondo garanzia PMI) 1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 2. L’intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell’impatto economico eccezionale subìto in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell’appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari. 3. Per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati … milioni di euro per il 2020. Ai relativi oneri si provvede… ART. 18 (Estensione Fondo Gasparrini) All’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.”. ART. 19 (Fondo SIMEST) 1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Al relativo onere, pari a 350 milioni nell’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA istituito dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n.3. ART. 20 10 (Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici) 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati: a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare; b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. 2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell’ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti: a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d); b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e); c) dalla data di prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera f). 3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. 11 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggio. 5. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 3 del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. 6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall’articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. 7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell’organizzatore ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell’articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell’articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593/2008, norme di applicazione necessaria. 9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 2 e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio nonché l’articolo 1463 del codice civile. ART. 21 (Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, ad eccezione delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea, in quelli di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell’ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. 12 2. Sino al 31 marzo 2020: a) nei procedimenti di cui al comma 1 e con le eccezioni ivi previste sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nelle Regioni cui appartengono i Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020; b) in tutti i procedimenti civili, con le eccezioni di cui al comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020. 3. In tutti i procedimenti civili sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 alla medesima data. 4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. 5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. 6. Nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze nei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020. 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020: a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei medesimi distretti; b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020. 13 9. Nei procedimenti penali in cui, alla data del 22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro difensori è residente nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del 31 marzo 2020. 10. Nei procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro difensori non presente all’udienza risulta residente in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, il giudice dispone d’ufficio il rinvio dell’udienza in data successiva al 31 marzo 2020. 11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano all’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni. 12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, sino alla data del 31 marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10. 14. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle Regioni in cui si trovano i Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino alla data del 31 marzo 2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all’articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all’articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati in Regioni diverse da quelle indicate nel periodo precedente, si applicano le medesime disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti o che esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020. 15. Fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonché presso le relative procure, sono rinviate d’ufficio le udienze relative ai processi, e sono sospese le connesse attività istruttorie preprocessuali, concernenti persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020. Analogamente, fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni di controllo della Corte dei conti, sono rinviate d’ufficio le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per i procuratori dei soggetti di cui al presente comma, il cui mandato risulti conferito anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo alla residenza e alla sede dello studio legale. Presso i medesimi uffici della Corte dei conti, con riferimento ai processi e alle attività di cui al presente comma, tutti i termini in corso alla data del 22 febbraio 2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020. 14 16. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati d’ufficio a norma del presente articolo, non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 marzo 2020. 17. Nei procedimenti pendenti presso gli organi della Giustizia Amministrativa: a) sono sospesi, sino al 31 marzo 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020; b) sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che i difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;’ c) il giudice amministrativo concede la remissione in termini se è provato o appare verosimile che il mancato rispetto di termini perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sia conseguenza delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. 18. In caso di aggiornamento dell’elenco dei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi Comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento. ART. 22 (Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) 1. All’articolo 389, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è aggiunto il seguente periodo: “Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, relative all’obbligo di segnalazione, si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2021.”. ART. 23 (Proroga validità tessera sanitaria) 1. La validità delle tessere sanitarie di cui all’articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché di cui all’articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la Tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della Tessera sanitaria. Per le Tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all’assistito, il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d’intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante della protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). 15 ART. 24 (Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022) 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, e all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, sono ammessi con riserva a frequentare il corso di formazione specifica in medina generale, relativo al triennio 2019- 2022, anche i laureati in medicina e chirurgia, collocatisi utilmente in graduatoria, che non possono sostenere l’esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo a seguito di quanto disposto con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca in data 24 febbraio 2020. 2. L’abilitazione all'esercizio professionale di cui al comma 1, dovrà in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti entro e non oltre la prima sessione utile di esami di Stato fissata dal Ministro dell'università e della ricerca. Fino al conseguimento della predetta abilitazione all'esercizio professionale, i suddetti corsisti non possono svolgere gli incarichi di cui all’articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, né partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. ART. 25 (Carta della famiglia) 1. Per l’anno 2020, nelle regioni nel cui territorio è ricompreso quello dei comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, la carta della famiglia, di cui all'art. 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico. 2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l’anno 2020 si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. ART. 26 (Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale) 1. All’articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l’abbigliamento e per l’arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l’edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;”; b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 16 “3-bis) Il donatore o l’ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell’ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3.”. ART. 27 (Conservazione validità anno scolastico 2019-2020) 1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche. ART. 28 (Disposizioni finalizzate a garantire il contrasto alla diffusione di agenti virali trasmissibili) 1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia. Al relativo onere, pari a euro 0,38 milioni su base annua a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazione e integrazioni, nel quadro delle finalità previste dalla lettera b), del medesimo comma. 2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «per un massimo di due volte e comunque cessano» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021». 3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell’ambito del contingente di cui all’articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ART. 29 (Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali) 1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all’ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n. 630, sono autorizzati, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell’intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 17 2. In relazione all’emergenza di cui al presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L’efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. 3. E’ consentito, in relazione all’emergenza di cui al presente decreto, ove suggerito da linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, fare ricorso per la protezione degli operatori sanitari a dispositivi medici provvisti di marcatura CE. ART. 30 (Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni: a) i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell’interno e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza ed investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l’esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi; b) i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4, e dell’articolo 13, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. ART. 31 (Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell’articolo 6, primo comma, lettera z), e dell’art. 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell’articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d’intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende. 2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell’Amministrazione civile dell’interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. 18 ART. 32 (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture – U.t.G.) 1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.110.989 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo il contingente di personale delle Forze Armate di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato di 253 unità per 30 giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 2. Ai medesimi fini e per la stessa durata di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000,00 per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Al fine di assicurare, per un periodo di trenta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Prefetture –U.t.G. in relazione all’emergenza sanitaria in atto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 132.524,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell’amministrazione civile dell’interno in servizio presso le stesse. 4. Agli oneri necessari derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a euro 4.675.513, si provvede ……… ART. 33 (Misure per il settore agricolo) 1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a 15 anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all’apertura di apposita contabilità speciale. 3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui. 4. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi. 19 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 4. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell’irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli. ART. 34 (Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti) 1. A seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e sono inefficaci le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali. ART. 35 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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