SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE,
LAVORATORI, IMPRESE E TURISMO A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
PRESO ATTO dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione
del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul
tessuto socio-economico nazionale;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2020;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per gli affari europei,
dell’agricoltura, per i beni e le attività culturali e per il turismo, della difesa, degli esteri, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno, dell’istruzione, del lavoro, per le pari
opportunità e la famiglia, della pubblica amministrazione, della salute, dello sviluppo economico e
dell'università e della ricerca;
EMANA
il seguente decreto-legge:
CAPO I
SOSPENSIONE DI TERMINI E VERSAMENTI
ART.1
(Proroga di termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020)
1. All’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole “1° gennaio 2021” sono
sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2020”.
2. Per l’anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all’articolo 16, comma 4-bis, lettera b),
quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al
31 marzo.
3. Per l’anno 2020, i termini del 16 marzo di cui all’articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31
marzo.
4. Per l’anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 5 maggio.
5. Per l’anno 2020, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti
terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente e alle
spese sanitarie rimborsate di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto
1
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il
termine del 31 marzo.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 6-sexies, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applicano a decorre dal 2021.
ART. 2
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione)
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che,
alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei
comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45 e dei soggetti diversi
dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la
sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21
febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di
sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del
periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-
sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, e a quelli di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Relativamente ai soggetti indicati dal comma 1 sono differiti al 31 maggio 2020 il termine di
versamento del 28 febbraio 2020 di cui all’articolo 3, commi 2, lettera b) e 23, e all’articolo 5,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e quello
del 31 marzo 2020 di cui all’articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
ART. 3
(Rimessione in termini per adempimenti e versamenti)
1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2020 n. 48, e successive modificazioni, si applicano
anche agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni
individuati dall’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020,
anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di
persone in cui i soci residenti nei comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50 per
cento del capitale sociale.
ART. 4
(Sospensione dei pagamenti delle utenze)
2
1. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell’energia
elettrica dell’acqua del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti
canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la
sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi
di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l’Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di
rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi
ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura
nell’ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il
versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento
alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4
giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima
fattura dell’energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione e comunque entro e
non oltre il 31 dicembre 2020.
ART. 5
(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria)
1. Nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
febbraio 2020, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal
23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai
sensi del presente articolo, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante
rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di
sanzioni e interessi.
ART. 6
(Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati)
1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali
ubicate nei territori dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 23 febbraio 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento
delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento
della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia
stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della
morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero
non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti
beneficiari, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del
3
debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate
semestrali posticipate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non
successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
ART. 7
(Sospensione dei termini per versamenti)
1. Nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
febbraio 2020, sono sospesi:
a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti dei premi o delle relative rate di premio, per
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'operatività della relativa garanzia assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi; il
successivo versamento può essere effettuato anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di
dodici rate mensili di pari importo;
b) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
c) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese
che presentano in ritardo:
1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;
2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581;
3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa
tariffa.
2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettere b) e c), sono effettuati in un’unica soluzione
entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
ART. 8
(Sospensione versamenti ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero)
1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in
qualità di sostituti d'imposta;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in
un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei
contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
3. Per le strutture turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator ^che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, restano ferme le disposizioni di cui
4
all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2020, n. 48.
CAPO II
MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO
ART. 9
(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno
ordinario)
1. I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa, per unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica di
cui al medesimo decreto, sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 148 e dai termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30,
comma 2, del predetto decreto legislativo, nonché, per l’assegno ordinario, dall’obbligo di accordo,
ove previsto. Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per
unità produttive al di fuori dei comuni di cui al primo periodo, in riferimento ai lavoratori già
residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.
La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello
in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni
caso non può essere superiore a tre mesi.
2. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al comma 1,
esclusivamente per il riconoscimento dei medesimi, non sono conteggiati ai fini delle durate
massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 148 e dei limiti previsti dagli articoli 12, 29 commi 3 e 4, 30, comma 1, e 39 del decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute nel limite massimo
di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.
4. L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di
lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5
dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4,
secondo periodo del decreto legislativo n. 148 del 2015. La prestazione di cui al presente comma è
riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l’anno 2020.
5. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei
datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
6. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui ai commi 3 e 4. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
ART. 10
(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa
integrazione straordinaria)
5
1. Le aziende site nei comuni individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 23 febbraio 2020 che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti del
predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale ai sensi dell’articolo 9 riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 0,9
milioni di euro per l’anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a 3 mesi. La
concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all’interruzione degli
effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.
2. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 1. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
ART. 11
(Cassa integrazione in deroga)
1. I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei
comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
febbraio 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa
nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni,
per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di
sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di
cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e
comunque per un periodo massimo di tre mesi. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione
figurativa e i relativi oneri accessori.
2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestici.
3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3
milioni di euro per l’anno 2020 a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in
forza alla medesima data.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da
trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. La ripartizione del
limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le Regioni interessate, ai
fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista
dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione
delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
alle Regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in
via prospettica il limite di spesa, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.
5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo
44, comma 6 ter del decreto legislativo n. 148 del 2015.
ART. 12
(Indennità lavoratori autonomi)
6
1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di
rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di
attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni
individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020,
o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta, ai sensi del successivo comma
3, un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo
periodo di sospensione dell’attività. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 97.
2. Il trattamento di cui al presente articolo è concesso con decreto della Regione interessata, da
trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, nel limite di spesa
complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. La ripartizione del limite di spesa complessivo
di cui al primo periodo del presente comma tra le Regioni interessate, ai fini del rispetto del limite
di spesa medesimo, è disciplinata con Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle predette prestazioni.
Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa,
fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni
interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche i via prospettica
il limite di spesa, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.
ART. 13
(Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna)
1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 5, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna
possono riconoscere ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità
produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od
operativa nelle dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle
predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in
materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, trattamenti di cassa
integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque
per un periodo massimo di tre mesi. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i
relativi oneri accessori. La prestazione di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del
settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non può
essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestici.
3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di tre mesi a valere
sulle risorse non utilizzate, di cui all’articolo ……., come ripartite tra le regioni, a decorrere dal 23
febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da
trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. Le Regioni,
unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della
7
previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono
presentate alla Regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le Regioni non
potranno emettere altri provvedimenti concessori.
5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo
44, comma 6 ter del decreto legislativo n. 148 del 2015.
ART. 14
(Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico)
1. Allo scopo di agevolare l’applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n.
81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza
epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A.
per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al
cinquanta per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso
dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni
dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.
2. Nel caso di recesso dell’aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l’incremento
dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell’ambito del Programma
di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30
settembre 2020, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50:
a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara
finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori
economici che hanno presentato un’offerta valida nella procedura indetta da Consip S.p.A.
per la conclusione della vigente Convenzione per la fornitura di personal computer portatili
e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;
b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara
finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e
servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono
in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria
del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere
presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità
completamente automatizzate.
8
4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
nonché gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le
relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al predetto comma
1 per il proprio personale.
ART. 15
(Misure urgenti in materia di pubblico impiego)
1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al Covid-2019, è
equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
2. All’articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole “di qualunque
durata,” sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in
strutture del servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza (LEA),».
3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-2019, adottati
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio
prestato a tutti gli effetti di legge, laddove non sia possibile ricorrere alle modalità di lavoro agile
come disciplinate dalla normativa vigente, anche emergenziale. L’Amministrazione non corrisponde
l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
4. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all’applicazione delle disposizioni del comma 1
provvedono i competenti servizi sanitari.
ART. 16
(Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall’emergenza)
1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non
possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica
dell'istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono
servizio dalla predetta data presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali.
CAPO III
ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA E PER IL
SOSTEGNO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI SVILUPPO
ECONOMICO, ISTRUZIONE, SALUTE, GIUSTIZIA E SICUREZZA PUBBLICA
9
ART. 17
(Fondo garanzia PMI)
1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle
piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali
ubicate nei territori dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 23 febbraio 2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri
interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli
interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la
percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro
fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale
massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel
rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
2. L’intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per periodi determinati e nei
limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle
di cui al comma 1, in considerazione dell’impatto economico eccezionale subìto in ragione della
collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell’appartenenza a una filiera
particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.
3. Per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati … milioni di euro per il 2020. Ai
relativi oneri si provvede…
ART. 18
(Estensione Fondo Gasparrini)
All’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c), è aggiunta la
seguente: “c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno
30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di
sostegno del reddito.”.
ART. 19
(Fondo SIMEST)
1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono
incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Al relativo onere, pari a 350 milioni nell’anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle disponibilità del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi
effetti sull’indebitamento netto delle PA istituito dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5
febbraio 2020, n.3.
ART. 20
10
(Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità
della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle
acque interne o terrestre stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva
ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità
sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel
medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di
allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto- legge 23 febbraio
2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei
predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con
sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da
parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con
riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza,
quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree
interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio
dei Ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai
contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di
selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma
di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e
religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle
autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del
decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel
periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati
esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione
emergenziale epidemiologica da COVID-19.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al
medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell’ipotesi di cui alla lettera e), la
documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o
eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni
decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);
b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della
manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e);
c) dalla data di prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera f).
3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso
del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari
importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
11
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di
viaggio sia stato acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggio.
5. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da
eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai
decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 3 del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei
termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua
emissione, di importo pari al rimborso spettante.
6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall’articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un
voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il
titolo di viaggio in favore dell’organizzatore ovvero all’emissione di un voucher di pari
importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell’articolo 17 della legge
del 31 maggio 1995, n. 218 e dell’articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e
del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593/2008, norme di applicazione necessaria.
9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai
sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 2 e dei conseguenti
provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima
dell’inizio del pacchetto di viaggio nonché l’articolo 1463 del codice civile.
ART. 21
(Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono
rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti
presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i Comuni di cui all’allegato
1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, ad eccezione delle udienze
nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei
procedimenti cautelari, nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di
amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del
trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli
abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di
cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea, in quelli di cui all’articolo 283 del codice di procedura
civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave
pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente
dell’ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le
cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non
impugnabile.
12
2. Sino al 31 marzo 2020:
a) nei procedimenti di cui al comma 1 e con le eccezioni ivi previste sono sospesi i termini per il
compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba
svolgere nelle Regioni cui appartengono i Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;
b) in tutti i procedimenti civili, con le eccezioni di cui al comma 1, sono sospesi i termini per il
compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba
svolgere nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020.
3. In tutti i procedimenti civili sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze
dei processi in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei Comuni di
cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 alla
medesima data.
4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede
operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei Comuni di cui
all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, il decorso dei
termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e
decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti
contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di
sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso
periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini
relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di
esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la
presentazione di ricorsi giurisdizionali.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel
periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e
ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La
sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la
facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
6. Nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di
Corte di appello cui appartengono i Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti
in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si
presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d’ufficio a data
successiva al 31 marzo 2020 le udienze nei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei
circondari dei Tribunali cui appartengono i Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020:
a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte
di appello cui appartengono i Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 febbraio 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto,
comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei medesimi distretti;
b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto,
comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei Comuni di cui all’allegato 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.
13
9. Nei procedimenti penali in cui, alla data del 22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro
difensori è residente nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 febbraio 2020, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità
o decadenza sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del 31 marzo 2020.
10. Nei procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro difensori non presente
all’udienza risulta residente in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, il giudice dispone d’ufficio il rinvio dell’udienza in data
successiva al 31 marzo 2020.
11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano all’udienza di convalida
dell’arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di
custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di
imputati minorenni.
12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, sino alla data
del 31 marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del
comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 è assicurata, ove possibile,
mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento
del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate
le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell’articolo 146-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini
procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10.
14. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle Regioni in cui si
trovano i Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020, sino alla data del 31 marzo 2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone cui
hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio
1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 e 19 del
decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 sono svolti a distanza, mediante, ove possibile,
apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o
mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all’articolo 39,
comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all’articolo 19,
comma 1, del predetto decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli istituti penitenziari e negli istituti
penali per minorenni ubicati in Regioni diverse da quelle indicate nel periodo precedente, si
applicano le medesime disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti o che
esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei Comuni di cui all’allegato 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.
15. Fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonché presso le
relative procure, sono rinviate d’ufficio le udienze relative ai processi, e sono sospese le connesse
attività istruttorie preprocessuali, concernenti persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede
legale nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020. Analogamente, fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni di controllo della Corte dei
conti, sono rinviate d’ufficio le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per i procuratori dei
soggetti di cui al presente comma, il cui mandato risulti conferito anteriormente al 22 febbraio
2020, si ha riguardo alla residenza e alla sede dello studio legale. Presso i medesimi uffici della
Corte dei conti, con riferimento ai processi e alle attività di cui al presente comma, tutti i termini in
corso alla data del 22 febbraio 2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e
riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020.
14
16. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti
rinviati d’ufficio a norma del presente articolo, non si tiene conto del periodo compreso tra la data
di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 marzo 2020.
17. Nei procedimenti pendenti presso gli organi della Giustizia Amministrativa:
a) sono sospesi, sino al 31 marzo 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale,
comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei Comuni di cui all’allegato 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;
b) sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta
che i difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite personalmente sono residenti o
domiciliati nella sede nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 febbraio 2020;’
c) il giudice amministrativo concede la remissione in termini se è provato o appare verosimile che
il mancato rispetto di termini perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto sia conseguenza delle misure adottate in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.
18. In caso di aggiornamento dell’elenco dei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con
diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai
medesimi Comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo
provvedimento.
ART. 22
(Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14)
1. All’articolo 389, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è aggiunto il seguente
periodo: “Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, relative all’obbligo di segnalazione, si
applicano a decorrere dal 15 febbraio 2021.”.
ART. 23
(Proroga validità tessera sanitaria)
1. La validità delle tessere sanitarie di cui all’articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché di cui
all’articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30
giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non
è efficace per la Tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della Tessera sanitaria.
Per le Tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di
duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all’assistito, il Ministero
dell’economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la
ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d’intesa
con il Ministero della salute, sentito il Garante della protezione dei dati personali. La copia non
assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).
15
ART. 24
(Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio
2019-2022)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, e successive modificazioni, e all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro
della salute 7 marzo 2006 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
60 del 13 marzo 2006, sono ammessi con riserva a frequentare il corso di formazione
specifica in medina generale, relativo al triennio 2019- 2022, anche i laureati in medicina e
chirurgia, collocatisi utilmente in graduatoria, che non possono sostenere l’esame di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo a seguito di quanto
disposto con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca in data 24 febbraio 2020.
2. L’abilitazione all'esercizio professionale di cui al comma 1, dovrà in ogni caso essere
conseguita dai suddetti corsisti entro e non oltre la prima sessione utile di esami di Stato
fissata dal Ministro dell'università e della ricerca. Fino al conseguimento della predetta
abilitazione all'esercizio professionale, i suddetti corsisti non possono svolgere gli incarichi
di cui all’articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, né partecipare
all'assegnazione degli incarichi convenzionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
ART. 25
(Carta della famiglia)
1. Per l’anno 2020, nelle regioni nel cui territorio è ricompreso quello dei comuni nei quali
ricorrono i presupposti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, la
carta della famiglia, di cui all'art. 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come
sostituito dall'articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata alle famiglie
con almeno un figlio a carico.
2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l’anno 2020 si
provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248.
ART. 26
(Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale)
1. All’articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
“d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l’abbigliamento e per l’arredamento, dei giocattoli, dei
materiali per l’edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e
altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità
all’utilizzo o per altri motivi similari;”;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
16
“3-bis) Il donatore o l’ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto,
ferma restando la responsabilità del donatore o dell’ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere
b) e c) di cui al comma 3.”.
ART. 27
(Conservazione validità anno scolastico 2019-2020)
1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non possono effettuare
almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno
scolastico conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 74 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per
la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche.
ART. 28
(Disposizioni finalizzate a garantire il contrasto alla diffusione di agenti virali trasmissibili)
1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche
tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del
personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile di cui all’articolo 9-ter del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è incrementata nella misura di un posto di prima fascia e
di un posto di seconda fascia. Al relativo onere, pari a euro 0,38 milioni su base annua a decorrere
dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazione e integrazioni, nel quadro delle finalità
previste dalla lettera b), del medesimo comma.
2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e successive modificazioni e
integrazioni, le parole: «per un massimo di due volte e comunque cessano» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo
presso il Dipartimento della protezione civile nell’ambito del contingente di cui all’articolo 9-ter,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 rimane comunque a carico delle
amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in
materia, anche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
ART. 29
(Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)
1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento
della protezione civile fra quelli di cui all’ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n. 630,
sono autorizzati, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come
individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi
medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell’intera fornitura, in deroga al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
17
2. In relazione all’emergenza di cui al presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito l’utilizzo di
dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi
di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L’efficacia di tali dispositivi è valutata
preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.
3. E’ consentito, in relazione all’emergenza di cui al presente decreto, ove suggerito da linee guida
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, fare ricorso per la protezione degli operatori sanitari a
dispositivi medici provvisti di marcatura CE.
ART. 30
(Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire la piena
utilizzazione del personale della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni:
a) i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle
autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell’interno e delle
Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi,
esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti
preziosi, istituti di vigilanza ed investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché dei
procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per
l’esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli
impianti sportivi;
b) i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di
soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall’ingresso dello straniero nel
territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni
successivi alla scadenza, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4, e dell’articolo 13, comma 2,
lettera b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.
ART. 31
(Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della
diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, comprese le attività formative e addestrative,
le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti
servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell’articolo 6, primo comma, lettera z), e dell’art.
14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell’articolo 181 del
decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee
guida adottate d’intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell’Amministrazione civile
dell’interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale.
18
ART. 32
(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco e delle Prefetture – U.t.G.)
1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un
periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti
connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva
di euro 4.110.989 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di
cui ai successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo il contingente di
personale delle Forze Armate di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 è integrato di 253 unità per 30 giorni a decorrere dalla data di effettivo
impiego. Al personale di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
2. Ai medesimi fini e per la stessa durata di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva
di euro 432.000,00 per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Al fine di assicurare, per un periodo di trenta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del
presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Prefetture –U.t.G. in
relazione all’emergenza sanitaria in atto, è autorizzata la spesa complessiva di euro
132.524,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale
dell’amministrazione civile dell’interno in servizio presso le stesse.
4. Agli oneri necessari derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a euro 4.675.513, si provvede ………
ART. 33
(Misure per il settore agricolo)
1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni
individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio
2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti sono concessi mutui a tasso zero, della durata non
superiore a 15 anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31
gennaio 2020.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno
2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all’apertura di apposita contabilità
speciale.
3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.
4. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi
della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 la
subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al
COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare
antecedenti agli accordi stessi.
19
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che
contravviene agli obblighi di cui al comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al
beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 4. L'Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e
dell’irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di
qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al
presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per le politiche
agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e
per il rafforzamento dei controlli.
ART. 34
(Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti)
1. A seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e sono inefficaci le ordinanze sindacali
contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali.
ART. 35
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Nessun commento:
Posta un commento