sabato 21 marzo 2020

Disciplina delle aree sanitarie temporanee - Disciplina delle aree sanitarie temporanee - che dispone che le opere edilizie


DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Comunicazione  di  avvenuta    
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  di  norme attinenti la prevenzione incendi        
.
Si  informa  che  nella  Gazzetta  Ufficiale  serie  generale  n.  70  del  17  marzo  2020  è  stato
pubblicato  il   DECRETO-LEGGE  17  marzo  2020  ,  n.  18   
recante “Misure  di  potenziamento  del Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse ll’emergenza epidemiologica da COVID -19”.
Per quanto attiene aspetti relativi alla prevenzione incendi, si segnalano i seguenti articoli:
-
Art.  4 
-
Disciplina  delle  aree  sanitarie  temporanee    
-
che  dispone   
che 
le  opere  edilizie
Disciplina  delle  aree  sanitarie  temporanee    

-
che  dispone   
che 
le  opere  edilizie

del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  delle  leggi  regionali,  dei  piani
regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 20        
20, agli obblighi di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  1  agosto  2011,  n.  151.    
Il  rispetto  dei  requisiti  minimi
antincendio  si  intende  assolto  con  l'osservanza  delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81         
;
-
Art.  103          
-
Sospensi
one  dei  termini  nei  procedimenti  amministrativi  ed  effetti  degli  atti
amministrativi  in  scadenza     
-
comma  2        
(
tutti  i  certificati,  attestati,  permessi,  concessioni,
autorizzazioni  e  atti  abilitativi  comunque  denominati,  in  scadenza  tra  il  31  gennaio  e  il  15
aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020  
): in tale fattispecie, ricadono   
,
in particolare,   
le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio           
di cui all’art 5
del  D.P.R.  151/          
2011
,
i 
corrispondenti
procedimenti  previsti  
dal  D.Lgs.  105/2015   
,  le
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER   
LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
omologazioni dei         
prodotti antincendio     
nonché i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto
2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli
elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006      
e s.m.i.
;
-
Art.  103          
-
Sospensione  dei  termini  nei  procedimenti  amministrativi  ed  effetti  degli  atti
amministrativi in scadenza       
-
comma 1
(
Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici,   endoprocedimentali,   finali   ed            
esecutivi,   relativi   allo   svolgimento   di
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio
2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  compreso tra la
medesima  data  e  quella  del  1         
5  aprile  2020.  Le  pubbliche  amministrazioni  adottano  ogni
misura  organizzativa  idonea  ad  assicurare  comunque  la  ragionevole  durata  e  la  celere
conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base
di motivate istanz        
e degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i
termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio
significativo  previste  dall’ordinamento) , 
in  tale   fattispecie,  ricadono,  in  particolare, 
i procedimenti ed i controlli di cui          del D.P.R. 151/2011  e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015
.
IL DIRETTORE CENTRALE
( Cavriani )


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