DIPARTIMENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE
CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Comunicazione di
avvenuta
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale di
norme attinenti la prevenzione incendi
.
Si informa
che nella Gazzetta
Ufficiale serie generale
n. 70 del
17 marzo 2020
è stato
pubblicato il DECRETO-LEGGE 17
marzo 2020 ,
n. 18
recante
“Misure di
potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di
sostegno economico per
famiglie, lavoratori e
imprese connesse ll’emergenza
epidemiologica da COVID -19”.
Per
quanto attiene aspetti relativi alla prevenzione incendi, si segnalano i
seguenti articoli:
-
Art. 4
-
Disciplina delle
aree sanitarie temporanee
-
che dispone
che
le opere
edilizie
Disciplina delle aree sanitarie temporanee
-
che dispone
che
le opere edilizie
del Presidente
della Repubblica 6
giugno 2001, n.
380, delle leggi
regionali, dei piani
regolatori
e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di
emergenza
deliberato
dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 20
20,
agli obblighi di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 1
agosto 2011, n.
151.
Il rispetto
dei requisiti minimi
antincendio si
intende assolto con
l'osservanza delle disposizioni
del decreto legislativo
9
aprile
2008, n. 81
;
-
Art. 103
-
Sospensi
one dei
termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti
degli atti
amministrativi in
scadenza
-
comma 2
(
tutti i
certificati, attestati, permessi,
concessioni,
autorizzazioni e
atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza
tra il 31
gennaio e il 15
aprile
2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020
):
in tale fattispecie, ricadono
,
in
particolare,
le
attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio
di
cui all’art 5
del D.P.R.
151/
2011
,
i
corrispondenti
procedimenti previsti
dal D.Lgs.
105/2015
, le
DIPARTIMENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE
CENTRALE PER
LA
PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
omologazioni
dei
prodotti
antincendio
nonché
i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto
2011
e s.m.i. ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti
antincendio negli
elenchi
di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006
e
s.m.i.
;
-
Art. 103
-
Sospensione dei
termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti
degli atti
amministrativi
in scadenza
-
comma
1
(
Ai
fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali
ed
esecutivi, relativi
allo svolgimento di
procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23
febbraio
2020
o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data
e quella del 1
5 aprile
2020. Le pubbliche
amministrazioni adottano ogni
misura organizzativa
idonea ad assicurare
comunque la ragionevole
durata e la
celere
conclusione
dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla
base
di
motivate istanz
e
degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i
termini
di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del
silenzio
significativo previste
dall’ordinamento) ,
in tale
fattispecie, ricadono, in
particolare,
i procedimenti
ed i controlli di cui del D.P.R.
151/2011 e quelli relativi al D.Lgs.
105/2015
.
IL
DIRETTORE CENTRALE
( Cavriani
)
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