venerdì 10 agosto 2012

ACCONCIATORE / SCUOLA PER ACCONCIATORI


AREA ANAGRAFE ECONOMICA REGISTRO IMPRESE DI TORINO
Edizione gennaio 2006 - 1° aggiornamento
A cura di, A. Berta, F. Caputo, L.Chinè e N.Alemanno
Coordinamento testi: G. Bonnì, E.C. Vocale e M.L. Raso
Registro Imprese – Camera di commercio di Torino 3
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424/6
Fax +39 011 571 6445 accettazionepraticheri@to.camcom.it - Web www.to.camcom.it/registroimprese



ACCONCIATORE
(attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini);

SCUOLA PER ACCONCIATORI,
con attività esercitata a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi

DEFINIZIONE

Per “acconciatore” si intende chi esercita, in forma di impresa, tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. La suddetta attività comprende anche le prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

REQUISITI NECESSARI

1. Abilitazione professionale, che deve sussistere:
- in caso di impresa individuale, in capo al titolare, o ad un eventuale responsabile tecnico, a seconda dell’interpretazione data dal comune competente al comma 5 dell’art. 3 della legge 174/2005;
- in caso di società, in capo alla persona designata quale responsabile tecnico (socio, dipendente o terzo);

2. Autorizzazione comunale, previo accertamento (da parte del comune) del possesso della prescritta abilitazione professionale in capo ai soggetti sopra indicati, in caso di nuovo inizio dell’attività;

3. Dichiarazione di inizio attività (DIA), presentata al comune competente, in caso di subingresso senza modifica dei locali e Comunicazione di inizio attività (CIA), presentata allo stesso comune, decorsi non meno di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di inizio (art. 19 L241/90 così come rivisto dalla L. 80/05).


AVVERTENZE

Scuola per acconciatori:
- se l’attività è esercitata, a fini didattici, su soggetti diversi dagli allievi, occorre apposita autorizzazione rilasciata dal comune competente, previo accertamento (da parte dello stesso comune) del possesso della prescritta abilitazione professionale.
- se l’attività a fini didattici è esercitata solo sugli allievi e sulle parrucche, l’attività è libera (v. scheda CORSI IN GENERE).

L’attività di acconciatore è tipicamente artigiana.

Se l’impresa non possiede i requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane, in quanto ad
esempio:

- titolare non in possesso dell’abilitazione professionale o che non presta opera manuale nell’impresa (verificare presso il comune competente la possibilità di rilascio di autorizzazione in capo ad una persona fisica con responsabile tecnico diverso dalla stessa);

- società di persone nella quale la maggioranza dei soci non presta opera manuale nell’impresa, oppure, nessun socio in possesso dell’abilitazione;

- società di capitali non artigiane;

si iscrive nel R.I. oppure, se già iscritta, denuncia nel R.I./R.E.A. l’inizio dell’attività di acconciatore, specificando, in entrambi i casi, nel modello note aggiunto al modello base, le motivazioni per cui la stessa non si iscrive all’Albo Imprese Artigiane; tale specifica non è richiesta per le società a r.l. pluripersonali e le s.p.a..

Accertamento dell’abilitazione professionale:
di competenza della Commissione Provinciale per l’Artigianato sino all’emanazione della nuova normativa regionale.

Intestatario dell’autorizzazione:
- la persona fisica può essere intestataria di una sola autorizzazione;
- la società può essere autorizzata per più esercizi, a condizione che per ciascuno di essi sia nominata responsabile tecnico una persona in possesso dell’abilitazione professionale.

Sede dell’attività:
l’attività può essere svolta:
- presso una sede fissa;
- presso il domicilio dell’esercente o presso la sede indicata dal cliente;
- in luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

Non è ammessa l’attività svolta in forma ambulante o ambulante con posto fisso.

Commercio di prodotti cosmetici o di prodotti accessori e affini inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati alla propria clientela:
non occorre la comunicazione, di cui al D.Lgs. 114/98, prevista per il commercio al minuto (modello COM).

Attività di acconciatore e di estetica nella stessa sede:
per le imprese già in possesso dell'autorizzazione per l’attività di acconciatore, non occorre l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di estetica.
Manicure e pedicure estetico:
non occorre l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di estetica, per le imprese in possesso dell'autorizzazione per l’attività di acconciatore.

Responsabile tecnico:
obbligatorio per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, non è, invece, soggetto ad alcun obbligo di denuncia da parte dell’impresa nel R.E.A.; si precisa che, l'eventuale comunicazione della nomina, pur non essendo obbligatoria, comporta la comunicazione di tutte le variazioni inerenti tale
carica.

Cessazione dell’attività:
deve essere comunicata al comune competente entro 30 giorni dall’evento con contestuale restituzione dell’autorizzazione.

CASI PARTICOLARI

TRASFERIMENTO DELL’ESERCIZIO NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE:
autorizzazione comunale.


SUBENTRO SENZA MODIFICA DEI LOCALI:

L'avvio dell'attività, così come previsto dall'art. 19 L. 241/90 e modificato dalla L. 80/2005, si articola in due fasi distinte:
- Dichiarazione di inizio dell’attività (DIA).
- Comunicazione di inizio dell’attività (CIA).
- Prima di iniziare l’attività il soggetto interessato (persona fisica o società) deve presentare al comune competente una “dichiarazione di inizio dell’attività” (DIA).
L’attività oggetto della dichiarazione (DIA) non può iniziare contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio dell’attività, ma solo dopo che siano decorsi non meno di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa al comune competente per territorio.
- Contestualmente all’inizio dell’attività, il soggetto interessato deve presentare al comune competente la "comunicazione dell’effettivo inizio dell’attività" (CIA).
N.B. Alcuni comuni non applicano ancora quanto dispone il nuovo articolo 19 della L. 241/90: per questi comuni, è ancora possibile iniziare l’attività “per subingresso” sulla base della semplice presentazione della “denuncia di inizio attività (vecchio articolo 19).


SOSPENSIONE ATTIVITÀ:

- sospensione dell’attività per oltre 1 mese e sino alla durata massima di 1 anno:
comunicazione da presentare al Sindaco del comune competente con relativo deposito dell’autorizzazione;
- sospensione dell’attività oltre un anno: autorizzazione del comune competente.


DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Copia semplice dell’autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, in caso di nuova apertura.
- Copia semplice della comunicazione di inizio attività (CIA), presentata al comune competente per territorio, in caso di subingresso senza modifica dei locali.
N.B. Nel caso in cui, il comune competente ritenga ancora valida la presentazione della “denuncia di inizio attività” (vecchio art.19) copia semplice della stessa.
- Copia semplice dell’autorizzazione, rilasciata dal comune competente per territorio, in caso di trasferimento dell’esercizio.
- Copia semplice dell’autorizzazione, rilasciata dal comune competente per territorio, nel caso di proroga della sospensione oltre un anno.
N.B. In caso di prima sospensione dell’attività, per un periodo inferiore o uguale ad un anno, non occorre allegare alla domanda copia semplice della relativa comunicazione presentata al comune.


PRINCIPALI VERIFICHE ESEGUITE DALL'UFFICIO

1. Data inizio attività:
- in caso di nuova autorizzazione, la data di inizio attività non può essere antecedente alla data di rilascio dell’autorizzazione stessa, solo uguale o successiva, e comunque, non oltre i sei mesi, salvo eventuale proroga documentabile con copia della comunicazione presentata al comune competente. Se la data di inizio attività è successiva di oltre sei mesi alla data di rilascio dell'autorizzazione, si procede al rifiuto della domanda o al non accoglimento della denuncia poiché, dopo tale termine, l’autorizzazione si intende decaduta. Prima del rifiuto, contattare il comune competente per accertarsi dell'effettiva decadenza;
- in caso di subingresso senza modifica dei locali, la data di inizio attività dovrà essere corrispondente alla data della comunicazione di inizio effettivo dell’attività (CIA), presentata al comune successivamente al decorso di non meno di 30 giorni dalla presentazione allo stesso della DIA.
La data di inizio attività è quindi sempre quella della comunicazione al comune (CIA) e non quella della dichiarazione di inizio attività - (DIA).
La comunicazione di inizio può essere presentata secondo le seguenti modalità:
- direttamente agli sportelli del comune 􀃖 fa fede la data del timbro apposto per ricevuta
- con raccomandata a.r. 􀃖 fa fede la data del timbro apposto per ricevuta sulla cartolina di ritorno
- con raccomandata semplice 􀃖 fa fede la data della ricevuta di avvenuta presentazione, rilasciata dal comune, e non la data di invio della raccomandata - tramite fax 􀃖 fa fede la data di trasmissione.
Qualora, il comune competente, in caso di subingresso, ritenga ancora valida la presentazione della “denuncia di inizio attività” (vecchio art.19), la data di inizio attività dovrà coincidere con la data di presentazione della stessa.
Per la data di riferimento, vedi il punto precedente.
2. Intestatari dell’autorizzazione:
- impresa individuale: il titolare
- società: la società o una persona fisica in qualità di legale rappresentante della società. In questo caso deve risultare anche il nome del direttore tecnico.
3. Commercio al dettaglio di prodotti non inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati alla propria clientela:
comunicazione di apertura o di subingresso, presentata al comune competente, per il commercio al minuto (modello COM).
4. Sospensione dell’attività:
- sospensione dell’attività sino alla durata massima di 1 anno: non occorre alcuna
documentazione.
- sospensione dell’attività oltre un anno: copia semplice dell'autorizzazione rilasciata dal comune competente.
5. Cessazione dell’attività: non occorre alcuna documentazione.

6. Competenza dell’Ufficio:
poiché l’attività è tipicamente artigiana, l’inizio della stessa potrà essere dichiarato nel R.I./R.E.A., solo nel caso non sussistano in capo all’impresa i requisiti per l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane; la domanda dovrà contenere, nel modello "note" aggiunto al modello base, la motivazione della mancata iscrizione all’Albo, in caso contrario la domanda verrà sospesa;
tale specifica non è richiesta alle società a r.l. pluripersonali e alle s.p.a..

7. Responsabile Tecnico:
sono regolari le denunce di inizio/modifica/aggiunta attività senza che sia dichiarato anche il responsabile tecnico, in quanto la relativa denuncia nel R.E.A. non è obbligatoria per legge: la denuncia del responsabile tecnico è facoltativa; si precisa che, l'eventuale comunicazione della nomina, pur essendo facoltativa, comporta la comunicazione di tutte le variazioni inerenti tale carica.
INCOMPATIBILITÀ
L’attività professionale di acconciatore e quella esercitata a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, non possono essere effettuate nel medesimo locale; i locali possono essere adiacenti, ma devono essere separati in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni tra i due settori di attività).

MODELLI DA UTILIZZARE – DIRITTI DI SEGRETERIA – IMPOSTA DI BOLLO
IMPRESA INDIVIDUALE:
- I1 iscrizione
- I2 modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso la sede
- UL inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso l’unita' locale
Diritti di segreteria:
- pratica cartacea € 23,00
- pratica su supporto informatico/telematico € 18,00
Imposta di bollo:
- pratica cartacea € 14,62
- pratica su supporto informatico/telematico € 42,00
L'imposta di bollo è dovuta in caso di iscrizione dell’impresa o modifica/cessazione dell’attività svolta c/o la sede e non in caso di sospensione; non è dovuta neanche in caso di inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso l’unita' locale.

SOCIETÀ:
- S5 inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso la sede legale
- UL inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso l’unità locale
- SE inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso sede secondaria già esistente
- Int. P comunicazione responsabile tecnico (facoltativa)
Diritti di segreteria:
- pratica telematica € 30,00
- pratica su supporto informatico € 50,00
- pratica cartacea tale modalità non è ammessa
Imposta di bollo: - non dovuta

SANZIONI

IMPRESA INDIVIDUALE
- Prima iscrizione/ modifica/cessazione attività presso la sede:
- per la denuncia presentata oltre i 30 giorni dalla data dell’evento, l’impresa deve effettuare il pagamento in misura ridotta, a titolo di sanzione amministrativa, di € 20,00 (più € 15,00 di spese) secondo le modalità indicate nel verbale di infrazione.
In questa ipotesi, non è possibile effettuare il pagamento liberatorio in contanti, in conto corrente o attraverso il conto telematico contestualmente al deposito della denuncia, in quanto trattasi di incasso erariale.
- Sospensione attività presso la sede e denuncia relativa ad apertura/modifica/cessazione di un'unità locale:
- per la denuncia presentata dal 31° al 60° giorno dalla data dell’evento, l’impresa deve effettuare il pagamento in misura ridotta, a titolo di sanzione amministrativa, di € 10,00 (più € 15,00 di spese);
- per la denuncia presentata dal 61° giorno dalla data dell’evento, l’impresa deve effettuare il pagamento in misura ridotta a titolo di sanzione amministrativa di € 51,33 (più € 15,00 di spese).
In questa ipotesi, è possibile effettuare il pagamento liberatorio contestualmente al deposito della denuncia, in contanti, in conto corrente o attraverso il conto telematico (se sottoscrittori di contratto Telemaco Pay), solo se richiesto nel modello
NOTE aggiunto al modello base (non essendoci accertamento scritto tramite verbale, non è dovuto l’importo delle spese).

SOCIETÀ

- Denuncia di inizio/modifica o cessazione dell’attività presso la sede legale e presso l'unità locale, compresa l'apertura:
- per la denuncia presentata dal 31° al 60° giorno dalla data dell’evento, l’impresa deve effettuare il pagamento in misura ridotta, a titolo di sanzione amministrativa, di € 10,00 per ogni socio amministratore o liquidatore in caso di società di persone, per l’amministratore unico, oppure, per ogni componente il consiglio di amministrazione o di gestione o per ogni liquidatore in caso di società di capitali e cooperative.
A tali importi dovranno essere aggiunti € 15,00 di spese per ogni verbale di infrazione amministrativa notificato;
- per la denuncia presentata dal 61° giorno dalla data dell’evento, l’impresa deve effettuare il pagamento in misura ridotta, a titolo di sanzione amministrativa, di € 51,33 per ogni socio amministratore o liquidatore in caso di società di persone, per l’amministratore unico, oppure, per ogni componente il consiglio di amministrazione o di gestione o per ogni liquidatore in caso di società di capitali e cooperative.
A tali importi dovranno essere aggiunti € 15,00 di spese per ogni verbale di infrazione amministrativa notificato.
È comunque possibile effettuare il pagamento liberatorio contestualmente al deposito della denuncia, in contanti, in conto corrente o attraverso il conto telematico (se sottoscrittori di contratto Telemaco Pay), solo se richiesto nel modello
NOTE aggiunto al modello base (non essendoci accertamento scritto tramite verbale, non è dovuto l’importo delle spese).
Per qualsiasi ulteriore informazione consultare il sito www.to.camcom.it alla sezione "Sanzioni Amministrative del R.I."


NORMATIVA SPECIFICA PER ACCONCIATORI ED ESTETISTIE

- Regolamento per la Disciplina della attività di parrucchiere ed estetica approvato dal Consiglio Comunale di Torino in data 11/10/1999

- Legge 241/1990, art. 19 – Dichiarazione e comunicazione di inizio attività così come rivisto dalla Legge 80/2005.

L. 17-8-2005 n. 174 (file in formato pdf - 4 pagine, 52 Kbyte)

Nuova disciplina dell´attività di acconciatore.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 settembre 2005, n. 204.

L. 14-2-1963 n. 161 (file in formato pdf - 4 pagine, 91 Kbyte)
Disciplina dell´attività di barbiere, parrucchiere ed affini.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1963, n. 66.

L. 4-1-1990 n. 1 (file in formato pdf - 8 pagine, 110 Kbyte)
Disciplina dell´attività di estetista.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1990, n. 4.

L.R. 9-12-1992 n. 54 (file in formato pdf - 15 pagine, 175 Kbyte)
Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 ´´Disciplina dell´attività di estetista´´.
Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1992, n. 53.

D.P.G.R. 4-11-1999 n. 78
 (file in formato pdf - 5 pagine, 101 Kbyte)
Prime indicazioni tecnico - operative per l´esecuzione di attività di SOLARIUM.
Pubblicata nel B.U. Piemonte 10 novembre 1999, n. 45.

D.P.G.R. 7-4-2003 n. 6/R (file in formato pdf - 13 pagine, 146 Kbyte)
Regolamento regionale delle attività di solarium.
Pubblicato nel B.U. Piemonte 17 aprile 2003, n. 16.

D.P.G.R. 22-5-2003 n. 46 (file in formato pdf - 10 pagine, 142 Kbyte)
Prime indicazioni tecnico-sanitarie per l´esecuzione dell´attività di tatuaggio e di piercing.
Pubblicato nel B.U. Piemonte 29 maggio 2003, n. 22.




giovedì 9 agosto 2012

Medicinali, oggetti di medicatura e utensili sanitari a bordo delle navi...



Ministero della Salute  Decreto 28 febbraio 2012
Modificazioni delle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico. 
G.U. 7 agosto 2012, n. 183

Il Capo del Dipartimento della sanità pubblica e innovazione del ministero della salute 
di concerto con 
Il direttore generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1899 che approva il testo unico coordinato dal regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste alle navi addette al trasporto passeggeri; 

Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che stabilisce i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto; 
Visto il Regolamento per la pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; 
Vista la legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge 5 giugno 1974, n. 282, che, integrando il citato art. 88 della legge n. 1045 del 1939, consente ai Ministri della sanità e della marina mercantile di aggiornare o modificare le tabelle annesse alla citata legge n. 1045/1939, art. 88; 
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1988 n. 279 che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto; 
Visto il Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435 e successive modificazioni; 
Vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi; 
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485» e successive modificazioni; 
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca» e successive modificazioni; 
Visto l'art. 75 del decreto ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 «Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto»; 
Considerata la necessità di aggiornare le tabelle allegate al citato decreto ministeriale del 25 maggio 1988 n. 279 alla luce dell'evoluzione in materia di farmaci e presidi medico-chirurgici e anche di meglio individuare sia i materiali che devono essere contenuti nelle dotazioni sanitarie di bordo previste dal menzionato regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto che l'ambito di applicabilità delle disposizioni del presente decreto alle unità addette alla pesca costiera ravvicinata ed alla navigazione da diporto; 
Acquisito il parere favorevole della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
Acquisito il parere della Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 dicembre 2011;

Decretano: 


Art. 1 
Dotazioni di bordo

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto dovranno avere in dotazione, secondo le istruzioni dell'allegato 1, i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari indicati nelle tabelle riportate in allegato 2. 
2. L'allegato 1 - Istruzioni e l'allegato 2- Tabelle Dotazioni costituiscono parte integrante del presente decreto. 


Roma, 28 febbraio 2012 

Il capo del Dipartimento della sanità pubblica e innovazione del Ministero della salute Oleari 
Il direttore del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Puja 
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 7, foglio n. 31


Allegato 1
ISTRUZIONI
Tabella "A": quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla: 
- navigazione litoranea, così come definita all'articolo 1, punto 40 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa); 
- navigazione nazionale e internazionale costiera, così come definite all'articolo 1, punti 37 e 39, del suddetto DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti appartenenti allo stesso Stato o a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa); 
- navigazione locale, così come definito all'articolo 1, punto 41, del suddetto DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge all'interno di porti, ovvero di radi, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa ) 
- pesca costiera ravvicinata, così come definita nel paragrafo 9, comma terzo, del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, aventi stazza lorda superiore alle 10 tonnellate; 
- navigazione da diporto "senza alcun limite", effettuata da imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, con equipaggio formato, anche in arte, da personale marittimo arruolato. 


Tabella "B": quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla: 
- navigazione nazionale, così come definita all'articolo 1, punti 38 del suddetto DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa); 
- pesca mediterranea o d'altura, così come definita nel paragrafo 9 comma quarto del predetto regolamento per la pesca marittima. 



Tabella "C": quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere provviste le navi abilitate alla: 
- navigazione internazionale breve e lunga, così come definite all'articolo 1, punti 35 e 36, del DPR 8 novembre 1991, n. 435 (lunga: navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; breve: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreché la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non superi 600 miglia); 
- pesca oltre gli stretti od oceanica, così come definita nel paragrafo 9, comma quinto, del predetto regolamento per la pesca marittima 



Tabella "D": quantità minima indispensabile del materiale sanitario che deve essere contenuto nelle cassette di pronto soccorso che devono far parte della dotazione di bordo delle: 
- navi abilitate alla pesca costiera locale, così come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per la pesca marittima; 
- navi abilitate alla pesca costiera ravvicina, come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per la pesca marittima, aventi stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate; 
- imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dalla citata legge n. 50/1971 e successive modificazioni e integrazioni, il cui equipaggio non sia formato, nemmeno in parte, da personale marittimo arruolato. 



2 - Prescrizioni 
Le prescrizioni dei farmaci potranno essere effettuate da un medico di fiducia del proprietario o dell'armatore dell'unità ovvero da un dirigente delle professionalità sanitarie medico di uno degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera - USMAF, del Ministero della Salute (autorità sanitaria marittima). Le prescrizioni sono redatte a norma di legge a seconda del tipo di farmaco o di articolo o presidio medico-chirurgico necessario 



3 - Registrazioni 
A bordo delle unità che, ai sensi del presente decreto, debbano essere dotate dei medicinali elencati nelle tabelle A, B e C, sarà tenuto apposito registro di carico e scarico dei farmaci in generale; a bordo delle unità provviste di medicinali di cui alle tabelle B e C sarà tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico di presidi etichettati "stupefacente". 



4 - Cassette di pronto soccorso e dotazioni sanitarie delle lance di salvataggio 
Ogni nave, a prescindere dalla Tabella di pertinenza, dovrà detenere comunque almeno una cassetta di Pronto Soccorso nella quale inserire i farmaci e i presidi elencati nella annessa tabella D necessari per interventi di emergenza - urgenza in qualsiasi punto della nave. 
Detta cassetta dovrà essere di materiale rigido, a chiusura stagna, facilmente asportabile e galleggiante. 
Le dotazioni sanitarie delle Lance di Salvataggio sono controllate secondo le modalità stabilite dalla Autorità Marittima. Le cassette sono munite di chiusura tale da consentire, qualora ritenuto opportuno, lo smaltimento e il reintegro dei farmaci e presidi scaduti senza dover necessariamente invalidare l'intero kit di dotazioni, nonché di rendere più agevole il controllo periodico. 



5 - Controlli 
I controlli delle dotazioni del materiale sanitario di bordo sulle unità comprese tra 10 e 200 tonnellate di stazza lorda che, a norma del presente decreto siano tenute a essere provviste dei medicinali, oggetti di medicatura e utensili vari di cui alle annesse tabelle A, B e C, saranno effettuati dall'autorità marittima, insieme con l'autorità sanitaria marittima, con periodicità annuale, come previsto dall'art. 100 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. 
I controlli sulle unità di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate avranno luogo nelle forme e con le modalità e periodicità stabilite dalla normativa vigente in materia di sanità marittima e di sicurezza della navigazione. Sulle unità tenute a esserne provviste, i controlli delle cassette di pronto soccorso e del loro contenuto, di cui alla annessa tabella D, saranno effettuati dall'autorità marittima in occasione dei controlli delle altre dotazioni di bordo, con le modalità e periodicità stabilite per queste ultime dai regolamenti di sicurezza.




Allegato 2











martedì 7 agosto 2012

APPARECCHI PER MASSAGGIO AD ARIA 08


SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 8

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico  - 12 maggio 2011, n. 110 - Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. (11G0151)  -  (GU n. 163 del 15-7-2011) .

Categoria : APPARECCHI PER MASSAGGIO AD ARIA

Elenco apparecchi : Apparecchio per massaggio ad aria (come da Allegato con pressione non superiore a 100 kPa alla Legge n. 1 del 04.01.1990)


1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Descrizione apparecchio:
Apparecchio azionato da un motore elettrico per generare un flusso d'aria continuo o battente con pressione non superiore a 100 kPa, da dirigere sulle parti da trattare per mezzo di un tubo flessibile collegato con un apposito ugello. L'eventuale regolazione del flusso puo' essere determinata mediante variazione della velocita' del motore e/o del diametro dell'ugello.
Alimentato a corrente di rete e/o a batteria.

- Meccanismo d'azione (applicazione): Attraverso le apposite cannule o coppette di varie forme e dimensioni, si dirige il flusso d'aria continua o battente verso le zone da trattare. Cosi' facendo e con opportuni movimenti delle cannule in questione, si ottiene un leggero massaggio della pelle.

2) MODALITA' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Non dirigere il flusso d'aria verso l'occhio, le zone perioculari e verso l'orecchio. AVVERTENZE
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare. Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE anche ai fini dei meccanismi di regolazione

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali +
VARIANTI: CEI EN 60335- 1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 -
Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2
- CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class.
CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-32 - Class. CEI 61-163 - CT 59/61 - Fascicolo 7782 E - Anno 2005 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per massaggio + VARIANTE: CEI EN 60335-2-32/A1 - Class.
CEI 61-163;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 10240 E - Anno 2010 e relative varianti Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia e' possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.



A cidade de Taubaté  ganhou um importante centro educacional e de serviços à população. A Associação Criança Feliz, entidade filantrópica fundada pela Vereadora Graça e seu esposo, Prof. Edson Oliveira, abrirá as portas de sua primeira unidade própria.

A sede, localizada no bairro São Gonçalo, possui uma área construída de 160m² que vai abrigar cursos e atividades gratuitas para crianças e adolescentes, com aulas de Inglês, Informática, Artesanato em Bijuterias e Costura Industrial, além de um consultório odontológico para atendimento aos alunos.

Construída em parceria com a ONG Italiana CISCOS/UGL e a Diocese de Taubaté, o novo Centro Educacional Criança Feliz tem como missão contribuir para o desenvolvimento humano e a inclusão social no bairro do São Gonçalo e região. “Hoje no nosso bairro falta creche, falta escola e tem muitas crianças usando e vendendo drogas. Agora com estes cursos dentro do bairro vai ser muito bom porque eles vão poder ter um lugar para estudar e não ficar na rua”, afirma a moradora Esmerlinda Suttanni, moradora do São Gonçalo.

Os cursos profissionalizantes estão presentes nos bairros Parque Aeroporto, Independência, Quinta das Frutas, São Gonçalo, Cecap e na área rural de Taubaté. O coordenador voluntário da Associação, Prof. Edson Oliveira, explica que desde os espaços onde são realizados os cursos até os profissionais envolvidos no projeto, tudo é resultado do trabalho voluntário: “A Associação Criança Feliz é um exemplo vivo de que, com a união de pessoas e instituições com o verdadeiro espírito solidário, é possível promover a verdadeira transformação social.”

Essa transformação à qual o coordenador se refere é comprovada no relato de milhares de jovens que já passaram pelos cursos oferecidos pela Associação Criança Feliz. Atualmente, a entidade oferece cursos de Logística, Hidráulica, Pneumática, Desenho Técnico Mecânico, Controle Dimensional, Tecnologia Mecânica, Auxiliar de RH, Costura Industrial, Informática, Inglês e Contabilidade. São cerca de 1000 alunos que se formam por semestre e conquistam seu espaço no mercado de trabalho. “Eu trabalhava numa empresa de menor porte e ganhava pouco. Me casei e precisava ganhar mais. Fui me aperfeiçoar nos cursos da associação e consegui entrar numa grande empresa” conta Robson Pereira, aluno formado pela Associação Criança Feliz. Para Alexandre Aparecido da Silva, hoje com 37 anos, os cursos são responsáveis pelo seu sucesso profissional: “Fiz o primeiro módulo em 2001 já completei 14 cursos. Consegui um bom emprego porque tive essa capacitação. A qualidade do ensino é ótima e sem custo para o aluno. Pra mim foi melhor do que ter feito uma faculdade”.

Rua Francisca de Freitas Cortes, 311
Bairro São Gonçalo - Taubaté/SP
Informações:  (12) 9721-2878 
e-mail: criancafeliztaubate@gmail.com

Fonte:
Diário de Taubaté

Ristoranti: sicurezza antincendio. 2008


Norme di sicurezza antincendio

ottobre 2008

Per trattare il problema della sicurezza antincendio dei ristoranti, in primo luogo si  deve puntualizzare che i ristoranti non sono elencati nel decreto 16 febbario 1982 e che, quindi, per essi non esiste l’obbligo di chiedere il certificato di prevenzione incendi.


Questo fatto è attestato anche dalla circolare del Ministero n. 36 del  11.12.1985, che prevede:



I ristoranti, bar e simili non rientrano tra le attività di cui al punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 come già chiarito con circolare 20 novembre 1982, n. 52 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, fatto salvo quanto previsto all’art. 15, punto 5., del D.P.R. n. 577/1982. Sono comunque soggetti ai controlli antincendio i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del Decreto ministeriale citato.

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Per quanto riguarda le misure tecniche di sicurezza, anche se non esistono delle norme di sicurezza antincendio studiate proprio per i ristoranti, esistono alcune norme alle quali i ristoranti si devono attenere. In particolare, le cucine costituiscono dei locali in cui sono presenti molti fornelli e che quindi sono assimilabili a centrali termiche. Per le centrali termiche, fino a 35 kW le norme di sicurezza sono stabilite per l’alimentazione a gas dalle norme UNI CIG (mentre non esiste l’analogo per le piccole centrali termiche a gasolio).



Al di sopra dei 35 kW si applicano dei decreti ministeriali (il 12 aprile 1996 per l’alimentazione a gas e 28 aprile 2005 per il gasolio).

Queste norme si applicano anche se  i fornelli complessivamente non superano i 116 kW (per una valutazione rapida si deve tenere conto che un fornello domestico disolito non supera i 10 kW). Se questa soglia è superata, la norma da rispettare non cambia ma si deve anche chiedere il certificato di prevenzione incendi.


Un altro problema  che i proprietari dei ristoranti devono controllare è la sicurezza delle persone presenti al loro interno. A questo scopo, se i fornelli sono a diretta presenza dei clienti, nel decreto 12 aprile 1996 (fornelli a gas di potenza supertiore a 35 kW) sono indicate le precazioni da verificare, e cioè:



L’installazione di apparecchi a servizio di cucine negli stessi locali di consumazione pasti, è consentita alle seguenti ulteriori condizioni:



a) gli apparecchi utilizzati devono essere asserviti a un sistema di evacuazione forzata ( p.e.: cappa munita di aspiratore meccanico)



b) l’alimentazione del gas alle apparecchiature deve essere direttamente asservita al sistema di evacuazione forzata e deve interrompersi nel caso che la portata di questo scenda sotto i valori prescritti in seguito; la riammissione del gas alle apparecchiature deve potersi fare solo manualmente;



c) l’atmosfera della zona cucina, durante l’esercizio, deve essere mantenuta costantemente in depressione rispetto a quella della zona consumazione pasti.



d) il sistema di evacuazione deve consentire l’aspirazione di un volume almeno uguale a 1 m 3 /min di fumi per ogni kW di potenza assorbita dagli apparecchi ad esso asserviti;



e) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e dotati di filtri per grassi e di dispositivi per la raccolta delle eventuali condense;



f) tra la zona cucina e la zona consumazione pasti deve essere realizzata una separazione verticale, pendente dalla copertura fino a quota 2,2 m dal pavimento, atta ad evitare l’espandersi dei fumi e dei gas caldi in senso orizzontale all’interno del locale, in materiale di classe 0 di reazione al fuoco ed avente adeguata resistenza meccanica, particolarmente nel vincolo;


g) le comunicazioni dei locali con altri, pertinenti l’attività servita, deve avvenire tramite porte REI 30 con dispositivo di autochiusura;
h) il locale consumazione pasti, in relazione all’affollamento previsto, deve essere servito da vie di circolazione ed uscite, tali da consentire una rapida e sicura evacuazione delle persone presenti in caso di emergenza.



Per l’esodo e la sicurezza dei clienti sarebbe necessario sempre provvedere alla segnaletica di sicurezza, all’illuminazione di emergenza se il locale è frequentato anche di sera e ai maniglioni antipanico se l’affluenza è superiore 100 persone.



E’ anche importante evidenziare che il rispetto delle norme sull’accessibilità aiuta molto a realizzare un ambiente sicuro per le persone che hanno difficoltà motorie. Le norme sull’accessibilità non sono difficili da leggere o da applicare, per la maggior parte sono regole di buon senso.



L’elemento fondamentale da ricordare per rispettare queste norme (obbligatorie nei locali pubblici ed aperti al pubblico) è quello di eliminare al massimo i gradini ed anche le soglie (si deve sempre ricordare che anche un elemento in risalto di pochi cm può dare fastidio a chi usa le sedie a ruote o i passeggini, alle persone anziane, alle persone distratte ecc.). Per questo tema, la normativa di riferimento è il DM 236 del 1989 (che è richiamato dalla circolare n. 4 del 2002 per la parte di sicurezza antincendio delle persone disabili).



Bisogna anche aggiungere, però, che non sempre è possibile eliminare i gradini e sostituirli con rampe o piani inclinati. Nei casi in cui è impossibile farlo, la norma è abbastanza elastica e permette di prendere in considerazione delle misure alternative, che spiegheremo in un altro post.

Se, infine, il locale è usato per manifestazioni che possono essere classificate come di “pubblico spettacolo o intrattenimento” è probabile che debbano essere applicate per l’esodo le relative norme e che debba essere chiesta una specifica autorizzazione al Comune.
Molte risposte al problema di verificare la sicurezza dei ristoranti si possono trovare in questo stesso sito, in articoli e successivi commenti, ma un quadro complessivo specifico sui ristoranti si può trovare nella Guida alla sicurezza dei ristoranti; un libro poco costoso pubblicato su Lulu


Un libro particolare perché non si tratta della solita raccolta normativa, la cui utilità è limitata dalle conoscenze pregresse del lettore, ma di una raccolta completa di risposte ai problemi che si pongono nella progettazione e nella conduzione dei ristoranti, che guida concretamente all’applicazione delle norme di sicurezza a questi locali.

giovedì 2 agosto 2012

SOLARIUM PER L'ABBRONZATURA - scheda 07


SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 7

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico  - 12 maggio 2011, n. 110 - Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. (11G0151)  -  (GU n. 163 del 15-7-2011) .

Categoria : SOLARIUM PER L'ABBRONZATURA

Elenco apparecchi : a) Lampade abbronzanti UV-A (come da Allegato alla Legge n. 1 b) Lampade di quarzo con applicazioni del 04.01.1990) combinate o indipendenti di raggi Ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)

1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Introduzione generale e descrizione apparecchi: Le sorgenti di radiazione ultravioletta (UV) e le varie apparecchiature nelle quali esse sono opportunamente collocate (solarium, lettini etc) sia del tipo a) che del tipo b) vengono impiegate per irradiare la pelle al fine di produrre vari fenomeni fotochimici che si traducono in una pigmentazione della pelle esposta (abbronzatura fotoindotta con UV da sorgenti artificiali); puo' essere previsto l'utilizzo combinato o indipendente con lampade a infrarossi (IR). Dalla comparsa delle prime apparecchiature per l'abbronzatura artificiale, si e' assistito ad un processo evolutivo, soprattutto per quanto attiene a) gli spettri di emissione delle sorgenti radianti, b) l'esposizione radiante o dose, per singola seduta e c)
l'irradianza massima consentita, che continua anche in ragione della ricerca volta a individuare e ridurre il rischio di danni a breve e a lungo termine connessi con questo tipo di trattamenti estetici. Le prime lampade utilizzate emettevano contemporaneamente UV-C, UV-B, UV-A e visibile. Il loro impiego nei trattamenti estetici era accompagnato dal rischio, non infrequente, di eritema e scottature.
Anche per tale ragione, a partire dagli anni '80 del secolo scorso sono state sostituite da altri tipi di emettitori come le lampade fluorescenti e le lampade a scarica ad alta pressione ad alogenuri metallici opportunamente filtrate. Con l'impiego di questi nuovi tipi di lampade si sono ottenuti vari risultati: a) e' stata sostanzialmente eliminata l'emissione di UV-C; b) e' stato possibile produrre apparecchiature con differenti spettri di emissione, cioe' differenti rapporti fra le intensita' della componente UV-B e UV-A, fino alle ben note apparecchiature UV-A che emettono soltanto in quest'ultima regione spettrale. Attualmente la comunita' scientifica competente ritiene che probabilmente le sorgenti di radiazione UV piu' adatte a produrre l'abbronzatura della pelle siano quelle che hanno uno spettro molto simile a quello del sole.

2) MODALITA' DI ESERCIZIO E DI APPLICAZIONE e CAUTELE D'USO

Gli apparecchi per l'abbronzatura indoor dovranno essere costruiti in conformita' alle norme di riferimento ed utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni impartite dal costruttore e riportate nel "Manuale d'Uso" che accompagna ogni singolo modello di apparecchiatura. Le radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono causare danni alla pelle o agli occhi. Questi effetti biologici dipendono dalla qualita' e dalla quantita' delle radiazioni cosi' come dalla sensibilita' cutanea e oculare dell' individuo. Le esposizioni alle radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono portare a un invecchiamento prematuro della cute cosi' come inducono un aumento del rischio di sviluppo di neoplasie cutanee (l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha infatti classificato nel 2009 i dispositivi che emettono radiazione UV per l'abbronzatura artificiale come cancerogeni per l'uomo, Gruppo 1). Per questi motivi l'Organizzazione Mondiale della Sanita' sconsiglia l'uso delle apparecchiature per l'abbronzatura artificiale a chiunque. L'occhio non protetto puo' sviluppare un'infiammazione superficiale e, in alcuni casi, dopo un intervento alla cataratta, puo' verificarsi un danno alla retina dopo un'eccessiva esposizione. La cataratta puo' svilupparsi dopo esposizioni ripetute. E' necessaria un'attenzione speciale nei casi di pronunciata sensibilita' individuale alle radiazioni ultraviolette e nei casi in cui siano impiegati alcuni medicinali o cosmetici. Bisogna quindi prendere le seguenti precauzioni:
- utilizzare sempre gli occhiali protettivi con caratteristiche idonee che devono essere messi a disposizione dei clienti per la loro utilizzazione durante le sedute abbronzanti;
- rimuovere ogni tipo di prodotto cosmetico e non applicare creme protettive o prodotti che accelerano l'abbronzatura;
- non sottoporsi ad esposizione mentre si assumono farmaci che accrescono la sensibilita' alle radiazioni ultraviolette. Se in dubbio, farsi consigliare dal medico;
- seguire le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli delle esposizioni e le distanze dalle lampade;
- chiedere il consiglio medico se si sviluppano sulla cute, irritazioni o lesioni pigmentate o comunque modificazioni rilevanti.
E' opportuno che chi e' particolarmente sensibile alla luce solare lo segnali all'operatore, prima di sottoporsi al trattamento abbronzante. E' altamente consigliato che il fruitore del trattamento acquisisca la conoscenza del proprio fototipo di appartenenza e sia consapevole dei rischi correlati all'esposizione. L'operatore addetto al servizio di abbronzatura consiglia l'apparecchiatura e i tempi di esposizione piu' idonei, in base al fototipo dell'utilizzatore e secondo le indicazioni fornite dal costruttore. Prima del trattamento, il soggetto deve essere informato sugli effetti nocivi dell'esposizione a raggi UV.
Dovranno inoltre, allo stesso scopo, essere esposti appositi cartelli in maniera ben visibile, nelle immediate vicinanze delle apparecchiature, nei quali siano fornite precise indicazioni relative al rischio di effetti nocivi per la salute degli utilizzatori, e che ne e' sconsigliata l'utilizzazione, in particolare a coloro che appartengono alle seguenti categorie:
• Soggetti con un elevato numero di nevi (> 25).
• Soggetti che tendono a produrre lentiggini.
• Individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in eta' infantile e nell'adolescenza.
• Persone che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico curante per appurare se essi possano aumentare la propria fotosensibilita' agli UV. Queste indicazioni vanno chiaramente esposte insieme alle seguenti raccomandazioni:
• Non si espongano soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente alla esposizione naturale al sole (fototipo I e II)
• Non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante
• Indossare gli occhialetti protettivi
• Non si espongano soggetti con la pelle danneggiata dal sole.
• Non si espongano persone che soffrono di eritema solare
• Non si espongano persone che soffrono o che hanno in precedenza sofferto di neoplasia cutanea o che hanno una familiarita' per neoplasie cutanee L'uso di apparecchiature che emettano anche UV-B richiede particolari precauzioni d'uso e la valutazione della dose cumulativa a cui il soggetto e' stato esposto L'utente deve essere fornito di una scheda personale che riporti la dose assorbita sia di UV-A sia degli eventuali UV-B. Non utilizzare in soggetti con patologie dermatologiche che possono essere aggravate dall'esposizione ad UV. Togliersi le eventuali lenti a contatto prima di sottoporsi al trattamento. Come per qualsiasi altro apparecchio elettrico, usare estrema prudenza con l'acqua. Non utilizzare mai l'apparecchio in un ambiente molto umido. Non far mai arrossare la pelle. E' proibito l'utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a:
- minori di 18 anni
- donne in stato di gravidanza
- soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute
- soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all'esposizione al sole.
L'utilizzo delle apparecchiature e' esclusivo per fini estetici e non terapeutici. Non devono essere pertanto vantati effetti benefici.
L'irradianza efficace eritemale degli apparecchi non deve essere superiore a 0,3 W/m2.

- Manutenzione dell'apparecchio Il costruttore rilascia una dichiarazione di conformita' per ciascuna apparecchiatura. L'operatore deve seguire il programma di controlli tecnici periodici indicato dal produttore e riferito a criteri di efficienza e sicurezza. Nell'intento di mantenere le condizioni di sicurezza iniziali e di cautelare l'utilizzatore da possibili manomissioni delle apparecchiature, e' opportuno che i ricambi autorizzati per le singole apparecchiature siano definiti unicamente dal produttore e/o dal responsabile dell'immissione sul mercato. Si consiglia di posizionare le apparecchiature abbronzanti in locali o aree idonee sotto il profilo igienico-sanitario e in posizione tale da evitare eventuali radiazioni accidentali.

- Indicazioni e consigli per l'uso corretto:
Il tempo massimo per la prima esposizione e per le sedute successive vengono indicati dal costruttore sulla base delle analisi spettrofotometriche eseguite sull'apparecchiatura e sulla base del fototipo del soggetto da trattare. In presenza di pelli sensibili, che risultano leggermente disidratate dopo il trattamento abbronzante, al termine dello stesso potranno essere applicati specifici prodotti cosmetici emollienti, secondo le indicazioni fornite dall'operatore estetico. Tra un periodo di trattamenti abbronzanti e l'altro, si consiglia una interruzione di circa un mese. Consultare la tabella fornita dal costruttore circa i tempi di esposizione e la durata del trattamento abbronzante, nonche' la durata minima delle stesse lampade.
- Avvertenze:
Dopo la prima applicazione occorre attendere 48 ore prima di effettuare la successiva, dopo di che le applicazioni dovranno essere effettuate a non meno di 24 ore di distanza l'una dall'altra. Si ricorda che l'esposizione al sole successiva al trattamento abbronzante nello stesso giorno e' pericolosa.
Si raccomanda la disinfezione di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare. L'uso di apparecchiature abbronzanti (UV) deve essere riservato a personale adeguatamente addestrato e con specifica preparazione teorico-pratica, quindi in grado non solo di condurre un corretto utilizzo delle apparecchiature stesse, ma anche di valutare le condizioni della cute del soggetto. Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE (anche ai fini dei meccanismi di regolazione): Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali +
VARIANTI: CEI EN 60335- 1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150; V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-27 - Class. CEI 61-184 - CT 59/61 - Fascicolo 7753 - Anno 2005 - Edizione Quarta -Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi + VARIANTI: CEI EN 60335-2-27/A1 - Class. CEI 61-184;V1 -
CT 59/61 - Fascicolo 9710 - Anno 2009 - CEI EN 60335-2-27/A2 - Class. CEI 61-184; V2 - CT 59/61 - Fascicolo 9711 - Anno 2009 e relative varianti

mercoledì 1 agosto 2012

APPARECCHI PER MASSAGGI - scheda 6.


SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 6

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico  - 12 maggio 2011, n. 110 - Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. (11G0151)  -  (GU n. 163 del 15-7-2011) .

Categoria : APPARECCHI PER MASSAGGI

Elenco apparecchi : a) Apparecchi per massaggi meccanici (come da Allegato solo a livello cutaneo e non in alla Legge n. 1 profondita' del 04.01.1990)
b) Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole
c) Rulli elettrici e manuali (anche in versione portatile)
d) Vibratori elettrici oscillanti
e) Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti (non elettrici)
f) Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti


1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Descrizione apparecchi:
Apparecchi meccanici o dotati di un motore elettrico, destinati ad ottenere un massaggio picchiettante, ruotante, oscillante o vibrante mediante l'utilizzo di particolari applicatori a forma di sfere, rulli, cilindri, piastre o altre forme atte ad eseguire il trattamento, realizzate in legno, plastica, gomma, metallo o altro materiale idoneo.

- Meccanismo d'azione (applicazione): Gli apparecchi estetici considerati in questa categoria servono a rendere piu' facile e meno faticoso per l'operatore il tradizionale massaggio estetico.

2) MODALITA' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Prima dell'inizio del trattamento, assicurarsi dell'integrita' e funzionalita' degli apparecchi scelti per il trattamento. Non usare in soggetti con fragilita' capillare, edemi visibili ed ematomi. AVVERTENZE Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare. Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE anche ai fini dei meccanismi di regolazione

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali +
VARIANTI: CEI EN 60335- 1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 -
Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2
- CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418
- Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 -
Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-32 - Class. CEI 61-163 - CT 59/61 - Fascicolo 7782 E - Anno 2005 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per massaggio + VARIANTE: CEI EN 60335-2-32/A1 - Class.
CEI 61-163;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 10240 E - Anno 2010 e relative varianti
Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificatamente nei centri di estetica, tuttavia e' possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.

APPARECCHI PER IL TRATTAMENTO DI CALORE TOTALE O PARZIALE


SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 13

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico  - 12 maggio 2011, n. 110 - Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. (11G0151)  -  (GU n. 163 del 15-7-2011) .

Categoria : APPARECCHI PER IL TRATTAMENTO DI CALORE TOTALE O PARZIALE

Elenco apparecchi : a) Apparecchio per il trattamento (come da Allegato di calore totale o parziale alla Legge n. 1 del 04.01.1990) b) Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofrequenza resistiva
c) Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofrequenza capacitiva
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1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Descrizione apparecchio (a): Apparecchio elettrico per la generazione di calore, mediante l'utilizzo di lampade, fasce, termocoperte, termofori o altri accessori similari, da applicare su di una parte o su tutto il corpo.
Nelle apparecchiature con generazione di calore mediante lampade a raggi infrarossi, queste devono essere protette con griglie o schermi trasparenti o filtri per evitare contatti accidentali con la persona trattata o con l'operatore. Tale apparecchio e' costituito da strutture in legno, plastica, metallo o tessuto, con opportuni isolamenti termici ed elettrici. Deve essere dotato di meccanismi di regolazione della temperatura. Alimentato a corrente di rete e/o a batteria. Nel caso di alimentazione tramite corrente di rete l'impianto deve essere conforme alla Legge 46/90. Nel caso di parti applicate a contatto del soggetto da trattare, l'apparecchio deve essere corredato di dispositivo di limitazione della corrente e della corrente dispersa.

- Descrizione apparecchio (b): Apparecchio elettrico alimentato a corrente di rete e/o batteria, composto da un generatore di corrente a radiofrequenza trasmessa al corpo tramite uno o piu' applicatori. L'applicatore deve essere dotato di appositi elettrodi conduttivi di forma, superficie e numero variabile che devono essere posti in contatto diretto con il corpo (la resistenza tra il contatto dell'applicatore ed il corpo deve essere molto bassa) La potenza erogata dall'apparecchiatura deve essere minore o uguale a 25W con una frequenza base compresa tra i 400 ed i 1500 kHz. Nel caso in cui il sistema sia alimentato dalla rete l'apparecchiatura deve essere dotata di un isolamento di sicurezza tra la rete elettrica e l'uscita del generatore di corrente.

- Descrizione apparecchio (c): Apparecchio elettrico alimentato a corrente di rete e/o batteria, composto da un generatore di corrente a radiofrequenza trasmessa al corpo tramite uno o piu' applicatori.
L'applicatore deve essere dotato di appositi elettrodi di forma, superficie e numero variabile i quali sono isolati elettricamente a mezzo di un dielettrico dal corpo. La potenza erogata dall'apparecchiatura deve essere minore o uguale a 50W con una frequenza base compresa tra i 400 ed i 1500 kHz. Per garantire una maggiore sicurezza al soggetto trattato, nel caso in cui il sistema sia alimentato dalla rete, l'apparecchiatura deve essere dotata di un isolamento di sicurezza tra la rete elettrica e l'uscita del generatore di corrente. Per quanto attiene ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, si applicano quelli previsti dalla normativa vigente in Italia per i lavoratori e la popolazione.

- Meccanismo d'azione (applicazione): L'azione termica produce una moderata sudorazione ed un aumento della circolazione sottocutanea.

2) MODALITA' DI APPLICAZIONE, DI ESERCIZIO E CAUTELE D'USO

- Modalita' d'uso apparecchio (a): Seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante. Non utilizzare in soggetti con fragilita' capillare o teleangiectasie. La durata del trattamento non deve superare i 30 minuti. Nel caso di applicazione con lampade occorre che la persona trattata e l'operatore indossino occhiali di protezione. Nel Manuale d'uso occorre evidenziare i limiti di esposizione dati dall'ICNRP (2004), recepiti nella Direttiva Europea 2006/25/CE a protezione delle Radiazioni Ottiche in ambito lavorativo.

- Modalita' d'uso apparecchio (b): Seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante. Non utilizzare in soggetti con stimolatore cardiaco o un defibrillatore interno. Per ridurre la resistenza di contatto tra elettrodi e cute e ridurre le emissioni, utilizzare un liquido/gel/crema conduttore. Le parti che vengono a contatto con la pelle devono essere pulite tra un trattamento e l'altro usando i metodi di normale pulizia riportati nel manuale utente fornito dal costruttore.

- Modalita' d'uso apparecchio (c): Seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante. Non utilizzare in soggetti con stimolatore cardiaco o defibrillatore interno.
Per ridurre la resistenza di contatto tra elettrodi e cute e ridurre le emissioni, utilizzare un liquido/gel/crema conduttore. Le parti che vengono a contatto con la pelle devono essere pulite tra un trattamento e l'altro usando i metodi di normale pulizia riportati nel manuale utente fornito dal costruttore.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE anche ai fini dei meccanismi di regolazione

Per i soli apparecchi di cui al punto a) Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali +
VARIANTI: CEI EN 60335- 1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 -
Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2
- CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class.
CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-17 - Class. CEI 61-216 - CT 59/61 - Fascicolo 7160 - Anno 2003 - Edizione Seconda - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per coperte, termofori ed apparecchi similari flessibili riscaldanti +
VARIANTI: CEI EN 60335-2-17/A1 - Class. CEI 61-216;V1 - CT 59/61 -
Fascicolo 8694 - Anno 2007 - CEI EN 60335-2-17/A2 - Class. CEI 61-216;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10037 - Anno 2009 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-27 - Class. CEI 61-184 - CT 59/61 - Fascicolo 7753 - Anno 2005 - Edizione Quarta - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi + VARIANTI: CEI EN 60335-2-27/A1 - Class. CEI 61-184;V1 -
CT 59/61 - Fascicolo 9710 - Anno 2009 - CEI EN 60335-2-27/A2 - Class.
CEI 61-184;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 9711 - Anno 2009 e relative varianti e relative varianti

Per gli apparecchi di cui ai punti b) e c) Norma CEI 62-39 - Class. CEI 62-39 - CT 62 - Fascicolo 3639 R - Anno 1998 - Edizione Prima - Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida generale per la sicurezza e relative varianti

Norma CEI EN 60601-2-3 - Class. CEI 62-14 - CT 62 - Fascicolo 3635 R
- Anno 1998 - Edizione Seconda - Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi di terapia a onde corte + VARIANTE: CEI EN 60601-2-3/A1 - Class. CEI 62-14;V1 - CT 62 - Fascicolo 5227 - Anno 1999 e relative varianti (Si fa riferimento a questa Norma esclusivamente ai fini delle caratteristiche costruttive e dei meccanismi di regolazione, in quanto la destinazione d'uso non e' medica).

APPARECCHI PER MASSAGGIO ASPIRANTE CON ASPIRAZIONE NON SUPERIORE A 80 kPa


SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 14

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico  - 12 maggio 2011, n. 110 - Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. (11G0151)  -  (GU n. 163 del 15-7-2011) .

Categoria : APPARECCHI PER MASSAGGIO ASPIRANTE CON ASPIRAZIONE NON SUPERIORE A 80 kPa

Elenco apparecchi: : Apparecchio per massaggio aspirante (come da Allegato con coppe di varie misure e alla Legge n. 1 applicazioni in movimento, fisse e del 04.01.1990) ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa

1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Descrizione apparecchio:
Apparecchio composto da un motore, che aziona un generatore aspirante, o da un'elettropompa, non superiore a 80 kPa, con dispositivo per ottenere un'aspirazione costante e/o ritmata. L'apparecchio e' dotato di dispositivi di regolazione ed eventuale manometro. Tubi flessibili consentono il collegamento delle coppe di varie misure con il corpo dell'apparecchio.
Alimentato a corrente di rete e/o a batteria.

- Meccanismo d'azione (applicazione): L'applicazione dell'azione aspirante continua o battente, attraverso le coppe di varie forme e dimensioni, produce un benefico effetto drenante e tonificante nei tessuti sottocutanei. L'operatore realizza l'azione aspirante facendo scorrere le coppe lungo le linee di massaggio dalla periferia verso il centro del corpo. In alternativa l'operatore puo' ottenere un'azione ritmica agendo sulle coppe in posizione fissa, senza farle scorrere.

2) MODALITA' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Dopo aver opportunamente collegato le coppe dell'apparecchio, posizionarle sulle superfici da trattare. Le coppe possono essere utilizzate fisse o in movimento, con aspirazione costante o ritmata. Prima dell'applicazione, verificare l'integrita' delle coppe ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni circa l'azione aspirante, secondo le parti da trattare, fornite dal costruttore. Non utilizzare in soggetti con fragilita' capillare o teleangiectasie.
AVVERTENZE Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare. Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE anche ai fini dei meccanismi di regolazione

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali +
VARIANTI: CEI EN 60335- 1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 -
Fascicolo 9943 - Anno 2009 - e relative varianti CEI EN 60335-1/EC -
Class. CEI 61-150;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 -
Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 -
Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-32 - Class. CEI 61-163 - CT 59/61 - Fascicolo 7782 E - Anno 2005 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per massaggio + VARIANTE: CEI EN 60335-2-32/A1 - Class.
CEI 61-163;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 10240 E - Anno 2010 e relative varianti
Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia e' possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.