AREA ANAGRAFE ECONOMICA REGISTRO IMPRESE DI TORINO
Edizione gennaio 2006 - 1° aggiornamento
A cura di, A. Berta, F. Caputo, L.Chinè e N.Alemanno
Coordinamento testi: G. Bonnì, E.C. Vocale e M.L.
Raso
Registro Imprese – Camera di commercio di Torino 3
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39
011 571 6424/6
Fax +39
011 571 6445 accettazionepraticheri@to.camcom.it - Web www.to.camcom.it/registroimprese
ACCONCIATORE
(attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri
affini);
SCUOLA PER
ACCONCIATORI,
con attività esercitata a fini didattici su soggetti diversi dagli
allievi
DEFINIZIONE
Per “acconciatore” si intende chi esercita, in forma di impresa,
tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico
dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano
prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba,
e ogni altro servizio inerente o complementare. La suddetta attività comprende anche le prestazioni
semplici di manicure e pedicure estetico.
REQUISITI
NECESSARI
1. Abilitazione professionale, che deve sussistere:
- in caso di impresa individuale,
in capo al titolare, o ad un eventuale responsabile tecnico, a seconda dell’interpretazione data dal comune competente al comma 5
dell’art. 3 della legge 174/2005;
- in caso di società, in capo
alla persona designata quale responsabile tecnico (socio, dipendente o terzo);
2. Autorizzazione comunale, previo accertamento (da parte del
comune) del possesso della prescritta abilitazione professionale in capo ai soggetti sopra
indicati, in caso di nuovo inizio dell’attività;
3. Dichiarazione di inizio attività (DIA), presentata al comune
competente, in caso di subingresso senza modifica dei locali e Comunicazione di inizio attività
(CIA), presentata allo stesso comune, decorsi non meno di 30 giorni dalla presentazione della
dichiarazione di inizio (art. 19
L . 241/90 così come rivisto dalla L. 80/05).
AVVERTENZE
Scuola per acconciatori:
- se l’attività è esercitata, a
fini didattici, su soggetti diversi dagli allievi, occorre apposita autorizzazione rilasciata dal comune competente, previo accertamento
(da parte dello stesso comune) del possesso della prescritta abilitazione professionale.
- se l’attività a fini didattici
è esercitata solo sugli allievi e sulle parrucche, l’attività è libera (v. scheda CORSI IN GENERE).
L’attività di acconciatore è tipicamente artigiana.
Se l’impresa non
possiede i requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane, in
quanto ad
esempio:
- titolare non in possesso
dell’abilitazione professionale o che non presta opera manuale nell’impresa (verificare presso il comune competente la
possibilità di rilascio di autorizzazione in capo ad una persona fisica con responsabile tecnico diverso dalla
stessa);
- società di persone nella quale
la maggioranza dei soci non presta opera manuale nell’impresa, oppure, nessun socio in possesso dell’abilitazione;
- società di capitali non
artigiane;
si iscrive nel R.I. oppure, se già iscritta, denuncia nel
R.I./R.E.A. l’inizio dell’attività di acconciatore, specificando, in entrambi i casi, nel modello note aggiunto al modello
base, le motivazioni per cui la stessa non si iscrive all’Albo Imprese Artigiane; tale
specifica non è richiesta per le società a r.l. pluripersonali e le s.p.a..
Accertamento dell’abilitazione
professionale:
di competenza della Commissione Provinciale per l’Artigianato sino
all’emanazione della nuova normativa regionale.
Intestatario
dell’autorizzazione:
- la persona fisica può essere
intestataria di una sola autorizzazione;
- la società può essere
autorizzata per più esercizi, a condizione che per ciascuno di essi sia nominata responsabile tecnico una persona in possesso
dell’abilitazione professionale.
Sede dell’attività:
l’attività può essere svolta:
- presso una sede fissa;
- presso il domicilio
dell’esercente o presso la sede indicata dal cliente;
- in luoghi di cura o di
riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
Non è ammessa l’attività svolta in forma ambulante o ambulante con
posto fisso.
Commercio di prodotti cosmetici o di prodotti accessori e affini inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati alla propria clientela:
non occorre la comunicazione, di cui al D.Lgs. 114/98, prevista
per il commercio al minuto (modello COM).
Attività di acconciatore e di
estetica nella stessa sede:
per le imprese già in possesso dell'autorizzazione per l’attività
di acconciatore, non occorre l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di estetica.
Manicure e pedicure estetico:
non occorre l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di
estetica, per le imprese in possesso dell'autorizzazione per l’attività di acconciatore.
Responsabile tecnico:
obbligatorio per ottenere l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività, non è, invece, soggetto ad alcun obbligo di denuncia da parte dell’impresa nel R.E.A.; si precisa
che, l'eventuale comunicazione della nomina, pur non essendo obbligatoria, comporta la comunicazione di
tutte le variazioni inerenti tale
carica.
Cessazione dell’attività:
deve essere comunicata al comune competente entro 30 giorni
dall’evento con contestuale restituzione dell’autorizzazione.
CASI PARTICOLARI
TRASFERIMENTO
DELL’ESERCIZIO NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE:
autorizzazione comunale.
SUBENTRO SENZA
MODIFICA DEI LOCALI:
L'avvio dell'attività, così come previsto dall'art. 19 L . 241/90 e modificato
dalla L. 80/2005, si articola in due fasi distinte:
- Dichiarazione di inizio
dell’attività (DIA).
- Comunicazione di inizio
dell’attività (CIA).
- Prima di iniziare l’attività il soggetto interessato (persona
fisica o società) deve presentare al comune competente una “dichiarazione di inizio dell’attività”
(DIA).
L’attività oggetto della dichiarazione (DIA) non può iniziare
contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio dell’attività, ma solo
dopo che siano decorsi non meno di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa
al comune competente per territorio.
- Contestualmente all’inizio dell’attività, il soggetto
interessato deve presentare al comune competente la "comunicazione dell’effettivo inizio
dell’attività" (CIA).
N.B. Alcuni comuni non applicano
ancora quanto dispone il nuovo articolo 19 della L. 241/90: per questi comuni, è ancora possibile iniziare l’attività “per
subingresso” sulla base della semplice presentazione della “denuncia di inizio attività (vecchio
articolo 19).
SOSPENSIONE
ATTIVITÀ:
- sospensione dell’attività per
oltre 1 mese e sino alla durata massima di 1 anno:
comunicazione da presentare al Sindaco del comune competente con
relativo deposito dell’autorizzazione;
- sospensione dell’attività oltre
un anno: autorizzazione del comune competente.
DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
- Copia semplice
dell’autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, in caso di nuova apertura.
- Copia semplice della
comunicazione di inizio attività (CIA), presentata al comune competente per territorio, in caso di subingresso senza modifica dei locali.
N.B. Nel caso in cui, il comune
competente ritenga ancora valida la presentazione della “denuncia di inizio attività” (vecchio art.19) copia semplice
della stessa.
- Copia semplice
dell’autorizzazione, rilasciata dal comune competente per territorio, in caso
di trasferimento dell’esercizio.
- Copia semplice
dell’autorizzazione, rilasciata dal comune competente per territorio, nel caso
di proroga della sospensione oltre un anno.
N.B. In caso di prima sospensione
dell’attività, per un periodo inferiore o uguale ad un anno, non occorre allegare alla domanda copia semplice della relativa
comunicazione presentata al comune.
PRINCIPALI VERIFICHE ESEGUITE DALL'UFFICIO
1. Data inizio attività:
- in caso di nuova
autorizzazione, la data di inizio attività non può essere antecedente alla data
di rilascio dell’autorizzazione stessa, solo uguale o successiva, e
comunque, non oltre i sei mesi, salvo eventuale proroga documentabile con copia della
comunicazione presentata al comune competente. Se la data di inizio attività è successiva di oltre
sei mesi alla data di rilascio dell'autorizzazione, si procede al rifiuto della domanda o al non
accoglimento della denuncia poiché, dopo tale termine, l’autorizzazione si intende decaduta.
Prima del rifiuto, contattare il comune competente per accertarsi dell'effettiva decadenza;
- in caso di subingresso senza
modifica dei locali, la data di inizio attività dovrà essere corrispondente alla data della comunicazione di inizio effettivo
dell’attività (CIA), presentata al comune successivamente al decorso di non meno di 30 giorni dalla
presentazione allo stesso della DIA.
La data di inizio attività è quindi sempre quella della
comunicazione al comune (CIA) e non quella della dichiarazione di inizio attività - (DIA).
La comunicazione di inizio può essere presentata secondo le
seguenti modalità:
- direttamente agli sportelli del comune fa
fede la data del timbro apposto per ricevuta
- con raccomandata a.r. fa fede la data del timbro
apposto per ricevuta sulla cartolina di ritorno
- con raccomandata semplice fa fede la data della ricevuta
di avvenuta presentazione, rilasciata dal comune, e non la data di invio della
raccomandata - tramite fax fa fede la data di trasmissione.
Qualora, il comune competente, in caso di subingresso, ritenga
ancora valida la presentazione della “denuncia di inizio attività” (vecchio art.19), la data di
inizio attività dovrà coincidere con la data di presentazione della stessa.
Per la data di riferimento, vedi il punto precedente.
2. Intestatari dell’autorizzazione:
- impresa individuale: il
titolare
- società: la società o una
persona fisica in qualità di legale rappresentante della società. In questo caso deve risultare anche il nome del direttore tecnico.
3. Commercio al dettaglio di prodotti non inerenti ai trattamenti e
ai servizi effettuati alla propria clientela:
comunicazione di apertura o di subingresso, presentata al comune
competente, per il commercio al minuto (modello COM).
4. Sospensione dell’attività:
- sospensione dell’attività sino
alla durata massima di 1 anno: non occorre alcuna
documentazione.
- sospensione dell’attività oltre un anno: copia semplice
dell'autorizzazione rilasciata dal comune competente.
5. Cessazione dell’attività: non occorre alcuna documentazione.
6. Competenza dell’Ufficio:
poiché l’attività è tipicamente artigiana, l’inizio della stessa
potrà essere dichiarato nel R.I./R.E.A., solo nel caso non sussistano in capo all’impresa i
requisiti per l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane; la domanda dovrà contenere, nel modello
"note" aggiunto al modello base, la motivazione della mancata iscrizione all’Albo, in caso contrario
la domanda verrà sospesa;
tale specifica non è richiesta alle società a r.l. pluripersonali
e alle s.p.a..
7. Responsabile Tecnico:
sono regolari le denunce di inizio/modifica/aggiunta attività
senza che sia dichiarato anche il responsabile tecnico, in quanto la relativa denuncia nel R.E.A.
non è obbligatoria per legge: la denuncia del responsabile tecnico è facoltativa; si precisa che,
l'eventuale comunicazione della nomina, pur essendo facoltativa, comporta la comunicazione di
tutte le variazioni inerenti tale carica.
INCOMPATIBILITÀ
L’attività professionale di acconciatore e quella esercitata a
fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, non possono essere effettuate nel medesimo locale; i
locali possono essere adiacenti, ma devono essere separati in modo assoluto (ingressi e servizi
igienici indipendenti, assenza di passaggi interni tra i due settori di attività).
MODELLI DA UTILIZZARE – DIRITTI DI SEGRETERIA – IMPOSTA DI BOLLO
IMPRESA INDIVIDUALE:
- I1 iscrizione
- I2 modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta
presso la sede
- UL inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività
svolta presso l’unita' locale
Diritti di segreteria:
- pratica cartacea € 23,00
- pratica su supporto informatico/telematico € 18,00
Imposta di bollo:
- pratica cartacea € 14,62
- pratica su supporto informatico/telematico € 42,00
L'imposta di bollo è dovuta in caso di iscrizione dell’impresa o
modifica/cessazione dell’attività svolta c/o la sede e non in caso di sospensione; non è dovuta
neanche in caso di inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta
presso l’unita' locale.
SOCIETÀ:
- S5 inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività
svolta presso la sede legale
- UL inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività
svolta presso l’unità locale
- SE inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività
svolta presso sede secondaria già esistente
- Int. P comunicazione responsabile tecnico (facoltativa)
Diritti di segreteria:
- pratica telematica € 30,00
- pratica su supporto informatico € 50,00
- pratica cartacea tale modalità non è ammessa
Imposta di bollo: - non dovuta
SANZIONI
IMPRESA
INDIVIDUALE
- Prima iscrizione/ modifica/cessazione
attività presso la sede:
- per la denuncia presentata
oltre i 30 giorni dalla data dell’evento, l’impresa deve effettuare il pagamento in misura ridotta, a titolo di sanzione
amministrativa, di € 20,00 (più € 15,00 di spese) secondo le modalità indicate nel verbale di infrazione.
In questa ipotesi, non è possibile effettuare il pagamento
liberatorio in contanti, in conto corrente o attraverso il conto telematico contestualmente al
deposito della denuncia, in quanto trattasi di incasso erariale.
- Sospensione attività presso la
sede e denuncia relativa ad apertura/modifica/cessazione di un'unità locale:
- per la denuncia presentata dal
31° al 60° giorno dalla data dell’evento, l’impresa deve effettuare il pagamento in misura ridotta, a titolo di sanzione
amministrativa, di € 10,00 (più € 15,00 di spese);
- per la denuncia presentata dal
61° giorno dalla data dell’evento, l’impresa deve effettuare il pagamento in misura ridotta a titolo di sanzione amministrativa di
€ 51,33 (più € 15,00 di spese).
In questa ipotesi, è possibile effettuare il pagamento liberatorio
contestualmente al deposito della denuncia, in contanti, in conto corrente o
attraverso il conto telematico (se sottoscrittori di contratto Telemaco Pay), solo se
richiesto nel modello
NOTE aggiunto al modello base (non essendoci accertamento scritto
tramite verbale, non è dovuto l’importo delle spese).
SOCIETÀ
- Denuncia di inizio/modifica o
cessazione dell’attività presso la sede legale e presso l'unità locale, compresa l'apertura:
- per la denuncia presentata dal
31° al 60° giorno dalla data dell’evento, l’impresa deve effettuare il pagamento in misura ridotta, a titolo di sanzione
amministrativa, di € 10,00 per ogni socio amministratore o liquidatore in caso di società di
persone, per l’amministratore unico, oppure, per ogni componente il consiglio di amministrazione
o di gestione o per ogni liquidatore in caso di società di capitali e cooperative.
A tali importi dovranno essere aggiunti € 15,00 di spese per ogni
verbale di infrazione amministrativa notificato;
- per la denuncia presentata dal
61° giorno dalla data dell’evento, l’impresa deve effettuare il pagamento in misura ridotta, a titolo di sanzione amministrativa,
di € 51,33 per ogni socio amministratore o liquidatore in caso di società di persone, per
l’amministratore unico, oppure, per ogni componente il consiglio di amministrazione o di
gestione o per ogni liquidatore in caso di società di capitali e cooperative.
A tali importi dovranno essere aggiunti € 15,00 di spese per ogni
verbale di infrazione amministrativa notificato.
È comunque possibile effettuare il pagamento liberatorio
contestualmente al deposito della denuncia, in contanti, in conto corrente o
attraverso il conto telematico (se sottoscrittori di contratto Telemaco Pay), solo se
richiesto nel modello
NOTE aggiunto al modello base (non essendoci accertamento scritto
tramite verbale, non è dovuto l’importo delle spese).
Per qualsiasi ulteriore informazione consultare il sito www.to.camcom.it alla sezione
"Sanzioni Amministrative del R.I."
NORMATIVA SPECIFICA PER ACCONCIATORI ED ESTETISTIE
- Regolamento per la Disciplina
della attività di parrucchiere ed estetica approvato dal Consiglio Comunale di Torino in data 11/10/1999
- Legge 241/1990, art. 19 –
Dichiarazione e comunicazione di inizio attività così come rivisto dalla Legge 80/2005.
L. 17-8-2005 n. 174 (file in formato pdf - 4 pagine, 52 Kbyte)
Nuova disciplina dell´attività di acconciatore.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 settembre 2005, n. 204.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 settembre 2005, n. 204.
L. 14-2-1963 n. 161 (file in formato pdf - 4 pagine, 91 Kbyte)
Disciplina dell´attività di barbiere, parrucchiere ed affini.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1963, n. 66.
L. 4-1-1990 n. 1 (file in formato pdf - 8 pagine, 110 Kbyte)
Disciplina dell´attività di estetista.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1990, n. 4.
L.R. 9-12-1992 n. 54 (file in formato pdf - 15 pagine, 175 Kbyte)
Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 ´´Disciplina dell´attività di estetista´´.
Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1992, n. 53.
D.P.G.R. 4-11-1999 n. 78 (file in formato pdf - 5 pagine, 101 Kbyte)
Prime indicazioni tecnico - operative per l´esecuzione di attività di SOLARIUM.
Pubblicata nel B.U. Piemonte 10 novembre 1999, n. 45.
D.P.G.R. 7-4-2003 n. 6/R (file in formato pdf - 13 pagine, 146 Kbyte)
Regolamento regionale delle attività di solarium.
Pubblicato nel B.U. Piemonte 17 aprile 2003, n. 16.
D.P.G.R. 22-5-2003 n. 46 (file in formato pdf - 10 pagine, 142 Kbyte)
Prime indicazioni tecnico-sanitarie per l´esecuzione dell´attività di tatuaggio e di piercing.
Pubblicato nel B.U. Piemonte 29 maggio 2003, n. 22.
Disciplina dell´attività di barbiere, parrucchiere ed affini.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1963, n. 66.
L. 4-1-1990 n. 1 (file in formato pdf - 8 pagine, 110 Kbyte)
Disciplina dell´attività di estetista.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1990, n. 4.
L.R. 9-12-1992 n. 54 (file in formato pdf - 15 pagine, 175 Kbyte)
Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 ´´Disciplina dell´attività di estetista´´.
Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1992, n. 53.
D.P.G.R. 4-11-1999 n. 78 (file in formato pdf - 5 pagine, 101 Kbyte)
Prime indicazioni tecnico - operative per l´esecuzione di attività di SOLARIUM.
Pubblicata nel B.U. Piemonte 10 novembre 1999, n. 45.
D.P.G.R. 7-4-2003 n. 6/R (file in formato pdf - 13 pagine, 146 Kbyte)
Regolamento regionale delle attività di solarium.
Pubblicato nel B.U. Piemonte 17 aprile 2003, n. 16.
D.P.G.R. 22-5-2003 n. 46 (file in formato pdf - 10 pagine, 142 Kbyte)
Prime indicazioni tecnico-sanitarie per l´esecuzione dell´attività di tatuaggio e di piercing.
Pubblicato nel B.U. Piemonte 29 maggio 2003, n. 22.
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