giovedì 12 settembre 2013

Un decreto per i modelli del piano di sicurezza


Sarà un decreto interministeriale a individuare i modelli semplificati per la redazione del Piano di sicurezzanei cantieri edili.
Lo prevede la Legge di conversione n. 98/2013 del DL “Del fare” che ha inserito il comma 2- bis dopo il c. 2 nell’art. 131 del DLgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)**.
Il Piano di sicurezza va consegnato dall’appaltatore (o dal  concessionario) al committente  entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori.
Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori (o in corso d’opera), possono presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori (figura prevista dal TU 81/08) proposte di modificazioni o integrazioni al piano… loro trasmesso:
  • per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa;
  • per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza, sono nulli (c. 5 del Codice dei contratti pubblici).
* Il Piano di sicurezza sostituisce il Psc, piano di sicurezza e coordinamento già previsto dal Codice dei contratti pubblici.
** Il Codice:
  • nel Titolo I – contratti di rilevanza comunitaria –  tratta dei requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento, dell’oggetto del contratto, delle procedure di scelta del contraente e della selezione delle offerte, dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, dei principi relativi all’esecuzione del contratto;
  • nel Titolo II  si occupa dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Continua martedì 10 settembre: valutazione rischio basso, Duvri, nuova attività.

domenica 8 settembre 2013

Revisione dei veicoli a motore

Novità codice della strada - Revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Scadenze previste per l’anno 2012

Aggiornata al 6 Febbraio, 2013
La revisione dei veicoli consiste nell’insieme delle operazioni tecniche volte ad accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, di silenziosità nonché, l’eventuale produzione di emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
Al fine di valutare se il proprio veicolo deve essere sottoposto a visita di revisione occorre:
  • verificare sulla carta di circolazione la categoria del veicolo ed il mese ed anno di immatricolazione;
  • consultare la tabella allegata.

REVISIONE ANNUALE

Sono soggette a revisione annuale le seguenti categorie di veicoli:
  • autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto (autobus);
  • autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
  • rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
  • autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
  • autoambulanze (ad esclusione di quelle appartenenti alla Croce Rossa Italiana, ai Vigili del Fuoco ed alle Forze Armate che vi provvedono direttamente ai sensi dell’art. 138 C.d.S),
  • autocaravan  di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
Questi veicoli devono essere sottoposti a revisione:
  • per la prima volta nell’anno successivo alla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione;
  • successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.
Per questi veicoli è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all’articolo 80 C.d.S.
Le operazioni di revisione dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e dei veicoli capaci di contenere oltre 16 persone compreso il conducente sono effettuate esclusivamente presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T.; gli altri veicoli possono essere revisionati anche presso officine autorizzate.

REVISIONE PERIODICA

Sono soggette a revisione periodica le seguenti categorie di veicoli:
  • autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi m.c.p.c. non superiore a 3.500 kg;
  • quadricicli a motore;
  • autovetture;
  • autoveicoli per uso promiscuo (immatricolati fino al 1999);
  • autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg;
Questi veicoli devono essere sottoposti a revisione:
    • a partire dal quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione;
    • successivamente alla prima revisione ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione,
Per tali veicoli non è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza per essi prescritti, anche se la prenotazione è stata effettuata entro detti termini. Il veicolo potrà essere condotto alla visita di revisione il giorno in cui la visita stessa risulti prenotata, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione.
Le operazioni di revisione periodica possono essere effettuate presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T., ovvero presso le officine autorizzate.

REVISIONE DEI MOTOVEICOLI E DEI CICLOMOTORI

Con il Decreto Ministeriale 29 novembre 2002 sono state disciplinate le operazioni di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori; pertanto le seguenti categorie di veicoli:
  • ciclomotori;
  • quadricicli leggeri;
  • motocicli (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale);
  • motocarrozzette (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale);
  • motoveicoli per trasporto promiscuo (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale);
  • motocarri;
  • mototrattori;
  • motoveicoli per trasporti specifici;
  • motoveicoli per uso speciale;
sono sottoposti a revisione periodica:
  • a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione, ovvero, di rilascio del certificato di idoneità tecnica o del certificato di circolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione o del C.I.T. o del certificato di circolazione (prima revisione);
  • successivamente alla prima revisione, ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione,
Per tali veicoli non è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza per essi prescritti, anche se la prenotazione è stata effettuata entro detti termini. Il veicolo potrà  circolare  nel  solo giorno della revisione per recarsi ad effettuare l’operazione. Fanno eccezione i ciclomotori a tre o quattro ruote e dei motoveicoli a tre o quattro ruote con motore a 2 e 4 tempi, non conformi alla direttiva 97/24/CE, per i quali la deroga è riportata sulla prenotazione.
Le operazioni di revisione periodica possono essere effettuate presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T., ovvero presso le officine autorizzate.

SANZIONI
Articolo 80 Codice della Strada

Circolare con un veicolo senza averlo sottoposto a visita di revisione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di euro 163,00 entro 60 gg. dalla contestazione del verbale. Alla contestazione della violazione consegue la sospensione del veicolo dalla circolazione che viene annotata dall’agente accertatore sulla carta di circolazione.
Se la revisione è stata omessa per più di una volta la sanzione pecuniaria prevista è raddoppiata (euro 326,00 entro 60 gg. dalla contestazione del verbale).
A seguito della sospensione dalla circolazione il veicolo non può più circolare; è consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T., ovvero presso le officine autorizzate per la prescritta revisione, con documentazione attestante la prenotazione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 1.941,00 entro 60 gg. e la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Disponibile la tabella delle scadenze previste per l’anno 2013.

PRIMA VERIFICA PERIODICA SC-SP


Prima verifica periodica (INAIL - ex ISPESL) - gruppo SC-SP
La «prima» delle verifiche periodiche dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata in allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008.
La prima verifica periodica e' finalizzata a:
a) identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In particolare devono essere rilevate le seguenti informazioni:
  • nome del costruttore.
  • tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio,
  • anno di costruzione.
  • matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio.
Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione:
  1. dichiarazione CE di conformità;
  2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
  3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti):
  4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
  5. istruzioni per l'uso.
b) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;
c) verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;
d) controllarne lo stato di conservazione;
e) effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.
Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro.

Verifiche periodiche (INAIL - ex ISPESL) - gruppo SC - Macchine per centrifugare
La prima verifica periodica delle macchine per centrifugare deve essere articolata, di norma, in due parti:
  1. prova di funzionamento;
  2. verifica di integrità a macchina smontata.

La prova di funzionamento, viene effettuata secondo la periodicità prevista in allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008; consiste nel verificare il corretto stato di conservazione e manutenzione e ad accertare il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza installati; per gli idroestrattori con carica di tipo discontinuo, deve essere verificata la corretta sequenza delle fasi che costituiscono il ciclo di lavoro.

La verifica a macchina smontata deve essere effettuata con la periodicità e le modalità stabilite dal fabbricante e riportate sul manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione; per le centrifughe messe in servizio in data antecedente all’entrata in vigore della specifica direttiva di prodotto, la verifica a macchina
smontata viene effettuata con la periodicità prevista in allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008.

Vengono sottoposti a particolari controlli di tipo visivo e strumentale, con macchina smontata, i seguenti componenti:
a) paniere,
b) albero,
c) apparato frenante (disco o tamburo freno).

Vengono controllati inoltre, l’involucro di contenimento esterno e il collegamento dell’intera macchina alle parti strutturali dell’edificio.

Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro.

Articolo 71 comma 11 D.Lgs. 81/08:
L’art. 71 comma 11 prescrive che il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13.
(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)

L’ITER
Il 23/05/2012, è entrato in vigore il nuovo regime che per la richiesta della prima verifica periodica prevede:
Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine stabilito dall'allegato VII del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche, nelle stesse modalità discusse in precedenza, comunicando inoltre il luogo presso il quale e' disponibile l'attrezzatura ed il nominativo di IPI Srl come Organismo Abilitato cui INAIL si avvale in caso di impossibilità indicando:
• la ragione sociale: I.P.I. - INGEGNERIA PER L’INDUSTRIA S.R.L.
• e la P.IVA: 05566471008.
La verifica dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro potrà richiedere la verifica direttamente ad IPI Srl.


PERIODICITÀ ALL VII D.Lgs 81/08

Periodicità verifiche secondo l’ALL VII del D.Lgs 81/08 – Gruppo SP

Periodicità verifiche secondo l’ALL VII del D.Lgs 81/08 – Gruppo SC


Periodicità verifiche secondo l’ALL VII del D.Lgs 81/08 – Gruppo SC


ALLEGATO VII

VERIFICHE DI ATTREZZATURE – GRUPPO SP-SC


Attrezzatura
Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile
Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano
Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani
Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)
Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)
Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm
Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico
Verifica annuale
Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne
Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente
Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.
Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni
Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni
Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni
Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
Verifica triennale


Prevenzione


Le immagini sembrano discordanti dal tema prevenzione, ma a ben guardarle ci si accorge di quanta poca attenzione si mette in quello che si fa per salvaguardare la propria incolumità fisica e quella degli altri con i quali  collaboriamo, anzi rappresentano forme di ignoranza della materia che rasentano l'incoscienza.










Tutto il mondo è paese: Londra 2012


Termini di prescrizione del credito




I tempi di prescrizione vengono definiti a seconda della tipologia del credito ed in generale, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, il credito si prescrive in 10 anni (art. 2946 c.c).La perdita del diritto alla riscossione del credito si determina nel caso in cui il proprio diritto non venga esercitato per un delimitato periodo.
Il decorso della prescrizione del credito può essere interrotto con la notifica al debitore di un atto con cui il creditore manifesti in maniera esplicita la propria intenzione di interrompere il decorso della prescrizione oltreché costituire in mora il debitore.
Dalla data di ricezione di tale atto il termine di prescrizione ricomincerà a decorrere.
  

TERMINI BREVI DI PRESCRIZIONE

 

Per alcuni diritti sono previsti termini di prescrizione significativamente più brevi rispetto all'ordinaria prescrizione decennale.
Si prescrivono in cinque anni:
 - le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
 - il capitale nominale dei titoli di Stato;
 - le annualità delle pensioni alimentari;
 - le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni; 
 - le bollette per utenze domestiche (luce, gas, acqua, telefono, rifiuti);
 - i bollettini - ricevute pagamento ICI;
 - le rate dei mutui;
 - le spese condominiali;
 - le spese di ristrutturazione;
 - Le assicurazioni;
 - Le dichiarazioni dei redditi, IVA e documentazione allegata;
 - Le multe
 - gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
 - le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro;
 - i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese;
 - l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori;
- Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2 anni per i danni occorsi dalla circolazione dei veicoli)

Si prescrivono in tre anni:
 - la tassa automobilistica di circolazione comunemente definita "BOLLO AUTO";
  - il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (decorrenti dalla data di cessazione del rapporto);
 - il diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;

 - il diritto dei notai, per gli atti del loro ministero;
 - il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.
  
Si prescrive in un anno:
- il diritto del mediatore al pagamento della provvigione;
 - i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. Se tuttavia il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa, la prescrizione è di diciotto mesi.
 - i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea;
 - il diritto al pagamento delle rate di premi assicurativi RC, furto e incendio. Tutti gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione o di riassicurazione si prescrivono in due anni;
 - il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
 - le rette scolastiche;
 - gli abbonamenti a palestre, piscine e centri sportivi;
 - il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese;
 - il diritto di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;
 - il diritto degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;
 - il diritto dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
 - il diritto dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.

Si prescrive in sei mesi:
 -  il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano;
 -  il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

martedì 3 settembre 2013

TECNICI DEL FREDDO :Requisiti minimi...












Regione Abruzzo - bando per Pmi

Formazione sicurezza luoghi di lavoro, bando per Pmi da Regione Abruzzo

L’AQUILA -Pubblicato dalla Regione Abruzzo, l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature per il progetto Formazione sicurezza luoghi di lavoro.
Finalità del progetto emanato nell’ambito dell’obiettivoCompetitività regionale e occupazione, del Piano operativo del Fondo sociale europeo Abruzzo 2007-2013,è “supportare l’innalzamento dei livelli di salute e sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro delle micro, piccole e medie imprese private con sede legale/operativa nella Regione Abruzzo, attraverso l’erogazione di contenuti formativi essenziali per la formazione e informazione dei lavoratori secondo le normative del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Nello specifico il bando finanzia interventi di formazione ai sensi degli artt. 36 e 37comma 1 e 3 del D. Lgs. 81/08, validati dagli Organismi di cui al comma 12 dell’art. 37. Per l’attuazione degli interventi sono disponibili risorse complessive pari a 1.000.000 di euro di cui 250.000 euro riservati ai settori a più alto rischio delle costruzioni e dell’agricoltura.
Le candidature per gli interventi aziendali e interaziendali devono essere presentate esclusivamente da Organismi di formazione con sedi operative accreditate/accreditande nella Regione Abruzzo per la macrotipologia Formazione continua.
Gli Organismi di formazione devono essere espressamente incaricati da una o più aziende beneficiarie e, nel caso in cui tra i destinatari della formazione fossero presenti lavoratori svantaggiati, devono possedere l’accreditamento anche per l’area speciale di riferimento.
Gli Organismi di Formazione non possono presentare candidature il cui finanziamento complessivo superi il tetto massimo di  200.000 euro.
Sono finanziabili sia interventi di formazione aziendale che interventi interaziendali per gruppi di lavoratori che operano in ambiti omogenei di attività produttive. Gli interventi di formazione potranno essere erogati in diverse modalità: docenze in aula (sia in azienda che presso l’Odf), seminari, action learning, affiancamento, training on the job e coaching.
Destinatari ultimi della formazione sono i lavoratori di Pmi private e i soci lavoratori di società cooperative che operano in unità produttive ubicate nella Regione Abruzzo. Sono esclusi i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i lavoratori che fanno parte dell’organico del Organismo di formazione.
L’invio dei dossier di candidatura deve avvenire esclusivamente nella forma di raccomandata con prova di consegna a partire dal 23 settembre 2013 ed entro l’11 ottobre 2013.

venerdì 23 agosto 2013

certificazione di esposizione all’amianto rilasciati dall’Inail

le novità della legge di conversione del “Del Fare”

Per effetto dell’ art. 42-quater della Legge 98/2013 di conversione del DL “Del fare”, restano validi ed efficaci ai fini previdenziali i provvedimenti di certificazione di esposizione all’amianto rilasciati dall’Inail ai lavoratori:
  • cessati per mobilità;
  • titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà;
  • autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
La revoca delle certificazioni a suo tempo adottata aveva interessato un numero consistente di lavoratori di aziende con attività di utilizzo dell’amianto nei cicli produttivi.
Secondo i presentatori dell’emendamento sul DL 69/2013 che ha portato al ripristino delle certificazioni Inail, le revoche erano avvenute “in modo massivo e non a seguito di verifica della loro illegittimità…” e avevano riguardato sia ex lavoratori già pensionati sia lavoratori ancora in attività, ai quali era stata accertata l’insorgenza di patologie derivanti dall’esposizione all’amianto e che si erano visti privare l’accesso ai benefici previsti.
Altra disposizione sull’ambiente/lavoro presente nella legge di conversione del “Del fare” riguarda l’utilizzazione delle terre e rocce da scavo in deroga al regolamento specifico (Dm 161/2012) la cui applicazione viene limitata alle sole terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a Via*.
Sempre in materia di salvaguardia dell’ambiente/lavoro, l’inserimento dell’art. 41- ter  che prevede l’inclusione dei silos per i materiali vegetali, delle cantine che trasformano fino a 600 tonnellate di uva l’anno, degli stabilimenti di produzione di aceto e i frantoi fra le tipologie di impianti  assoggettati all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera** e alle prescrizioni specificamente previsti  dai piani e programmi di qualità dell’aria e dalle normative regionali.
*È la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, e cioè delle “modifiche, positive o negative, degli stati ambientali di fatto, indotti dall’attuazione di un determinato progetto”.
** Il DLgs 152/2006Norme in materia ambientale –  disciplina, fra l’altro le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera  (per la convenzione di Ginevra del 1979, “…le emissioni causate dall’uomo sono dovute alle attività industriali, alla produzione di energia, ai trasporti nonché ai consumi ed allo stile di vita degli individui…”).