Sarà un decreto interministeriale a individuare i modelli semplificati per la redazione del Piano di sicurezza* nei cantieri edili.
Lo prevede la Legge di conversione n. 98/2013 del DL “Del fare” che ha inserito il comma 2- bis dopo il c. 2 nell’art. 131 del DLgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)**.
Il Piano di sicurezza va consegnato dall’appaltatore (o dal concessionario) al committente entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori.
Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori (o in corso d’opera), possono presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori (figura prevista dal TU 81/08) proposte di modificazioni o integrazioni al piano… loro trasmesso:
- per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza, sono nulli (c. 5 del Codice dei contratti pubblici).
* Il Piano di sicurezza sostituisce il Psc, piano di sicurezza e coordinamento già previsto dal Codice dei contratti pubblici.
** Il Codice:
- nel Titolo I – contratti di rilevanza comunitaria – tratta dei requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento, dell’oggetto del contratto, delle procedure di scelta del contraente e della selezione delle offerte, dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, dei principi relativi all’esecuzione del contratto;
- nel Titolo II si occupa dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Continua martedì 10 settembre: valutazione rischio basso, Duvri, nuova attività.
Nessun commento:
Posta un commento