I tempi di prescrizione vengono definiti a
seconda della tipologia del credito ed in generale, salvi i casi in cui la
legge dispone diversamente, il credito si prescrive in 10 anni (art. 2946 c.c).La perdita del diritto alla riscossione del
credito si determina nel caso in cui il proprio diritto non venga esercitato
per un delimitato periodo.
Il decorso della prescrizione del credito può
essere interrotto con la notifica al debitore di un atto con cui il creditore
manifesti in maniera esplicita la propria intenzione di interrompere il decorso
della prescrizione oltreché costituire in mora il debitore.
Dalla data di ricezione di tale atto il termine
di prescrizione ricomincerà a decorrere.
TERMINI
BREVI DI PRESCRIZIONE
Per alcuni diritti sono previsti termini di
prescrizione significativamente più brevi rispetto all'ordinaria prescrizione
decennale.
Si prescrivono in
cinque anni:
- le annualità delle rendite perpetue o
vitalizie;
- il capitale nominale dei titoli di
Stato;
- le annualità delle pensioni alimentari;
- le pigioni delle case, i fitti dei beni
rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
- le bollette per utenze domestiche (luce,
gas, acqua, telefono, rifiuti);
- i bollettini - ricevute pagamento ICI;
- le rate dei mutui;
- le spese condominiali;
- le spese di ristrutturazione;
- Le assicurazioni;
- Le dichiarazioni dei redditi, IVA e
documentazione allegata;
- Le multe
- gli interessi e, in generale, tutto ciò
che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
- le indennità spettanti per la cessazione
del rapporto di lavoro;
- i diritti che derivano dai rapporti
sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese;
- l'azione di responsabilità che spetta ai
creditori sociali verso gli amministratori;
- Il diritto al risarcimento del danno derivante
da fatto illecito (2 anni per i danni occorsi dalla circolazione dei veicoli)
Si prescrivono in tre
anni:
- la tassa automobilistica di circolazione
comunemente definita "BOLLO AUTO";
- il diritto dei prestatori di
lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese
(decorrenti dalla data di cessazione del rapporto);
- il diritto dei professionisti, per il
compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
- il diritto dei notai, per gli atti del
loro ministero;
- il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.
Si prescrive in un anno:
- il diritto del mediatore al pagamento della provvigione;
- i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. Se tuttavia il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa, la prescrizione è di diciotto mesi.
- i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea;
- il diritto al pagamento delle rate di premi assicurativi RC, furto e incendio. Tutti gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione o di riassicurazione si prescrivono in due anni;
- il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
- le rette scolastiche;
- gli abbonamenti a palestre, piscine e centri sportivi;
- il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese;
- il diritto di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;
- il diritto degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;
- il diritto dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
- il diritto dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
Si prescrive in sei mesi:
- il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano;
- il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
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