venerdì 11 novembre 2016

ISI - Agricoltura 2016. Al via la presentazione delle domande

Giovedì, 10 Novembre 2016 10:41

ISI - Agricoltura 2016. Al via la presentazione delle domande In evidenza

Dal 10 novembre 2016 e fino al 20 gennaio 2017, le micro e piccole aziende del settore agricolo potranno presentare la domanda di accesso al finanziamento per sostenere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza.
Lo stanziamento, del valore di 45 milioni di euro sostenuto da Inail e Ministero del Lavoro, è destinato agli investimenti per l'acquisto o il noleggio di macchine e trattoricaratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore e il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende.
Per presentare la domanda le imprese agricole dovranno inserire, sul sito dell'Inail, i dati dell'azienda e le informazioni relative al progetto per cui richiedono il finanziamento, sulla base di una serie di parametri che determineranno il raggiungimento o meno della soglia minima di ammissibilità, pari a 100 punti.
L'importo, distribuito in budget regionali e provinciali, è ripartito in due assi di intervento: il primo, da cinque milioni di euro, riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria, e il secondo, da 40 milioni, destinato alla generalità delle imprese agricole.
Gli incentivi vanno da un minimo di 1000 euro ad un massimo di 60.000 euro ed il contributo coprirà il 50% delle spese ammissibili sostenute e documentate dalle imprese agricole dei giovani agricoltori e il 40% dei costi sostenuti da tutte le altre aziende.
mb
Fonte INAIL

mercoledì 9 novembre 2016

Applicazione dell’art. 109 del D.Lgs. 81/08 nel caso di cantieri stradali

Applicazione dell’art. 109 del D.Lgs. 81/08 nel caso di cantieri stradali

Sicurezza    by Amministratore Commenti chiusi

Commissione per gli Interpelli

Applicazione dell’art. 109 del D.Lgs. 81/08 nel caso di cantieri stradali

25/10/2016 - n. 12/2016 destinatario: Regione Toscana istanza: Applicazione dell’art. 109 (recinzione di cantiere) del d.lgs. n. 81/2008 nel caso di cantieri stradali
sicurezza_lavoroOggetto : art. 12, d. lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla applicazione dell’art. 109 (recinzione di cantiere) del D.Lgs. 81/08 nel caso di cantieri stradali . La Regione Toscana ha avanzato un quesito in merito all’applicazione dell’art. 109 del d . lgs. n. 81/ 20 08 ed in particolare se la segnaletica e delimitazione di cantiere prevista dal Codice della Strada e definita dal Decreto ministeriale 10 luglio 2 002 possa essere intesa anche come recinzione di cantiere ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 81/2008 ” . Al riguardo occorre premettere che nel caso di cantiere stradale spesso la recinzione di cantiere, oltre ad avere la funzione di cui all’art. 109, cioè di impedimento all’accesso di estranei , ha anche la funzione di misura di sicurezza per i lavoratori che operano all’interno del cantiere.

La valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro

La valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro

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Commissione per gli Interpelli

La valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro

25/10/2016 - n. 11/2016 destinatario: UIL Trasporti istanza: La valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree
sicurezza_lavoroOggetto : art. 12, d. lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree .
La UIL TRASPORTI ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla sussistenza dell’obbligo, in capo al datore di lavoro, di considerare, nell’ambito della valutazione dei rischi, anche i ris chi legati alla situazione ambientale (soprattutto nei paesi esteri) per il personale navigante delle compagnie aeree. In particolare, l’istante chiede di sapere: “... se nell’obbligo giuridico in capo al datore di lavoro della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), così come disciplinato dagli artt. 15, 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 sia ricompresa anche la valutazione della situazione ambientale e di sicurezza intesa anche come security, in particolare in paesi esteri ma non solo, legata a titolo esemplificativo ma non esaustivo ad eventi di natura ge o politica, atti criminali di terzi, belligeranza e più in generale di tutti quei fattori potenzialmente pericolo si per l’integrità psicofisica dagli equipaggi nei luoghi (tipicamente aeroporti, alberghi, percorso da e per gli stessi e loro immediate vicinanze) dove il personale navigante si trovi ad operare/alloggiare quando comandati in servizio”. Al riguardo va premesso che, al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza come fondamentali diritti dell'individuo, l’art. 2087 del codice civile fa obbligo al datore di lavoro di “ adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, le esperienze e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ”, principio ribadito nell’art. 18, comma 1, lett. z) , del d.lgs. n. 81/2008. In particolare, l’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro, l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed adottare, conseguentemente, le misure di prevenzione e protezione che reputi idonee allo scopo.
sicurezza_lavoroScarica Interpello 11 2016
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costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile

costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile

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Commissione per gli Interpelli

costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile

25/10/2016 - n. 13/2016 destinatario: Regione Toscana istanza: Possibilità di considerare come costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso
sicurezza_lavoroOggetto : art. 12, d. lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla possibilità di considerare come costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso . La Regione Toscana ha avanzato un quesito in merito alla possibilità di considerare fra i costi per la sicurezza una piattaforma aerea su carro impiegata al posto di un ponteggio metallico fisso perché tale soluzione nel caso specifico appare migliorativa delle condizioni di sicurezza per la esecuzione dei lavori previsti. Al riguardo occorre premettere che la Piattaforma di Lavoro E levabile (di seguito PLE) non è fra gli apprestamenti previsti nell’elenco di cui all’allegato XV.1 del d. lgs. n. 81/ 2008.

RLS e soci lavoratori

RLS e soci lavoratori

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RLS e soci lavoratori

25/10/2016 - n. 16/2016 destinatario: Regione Marche istanza: Presenza del RLS nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori
sicurezza_lavoroOggetto : art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito inerente la necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle qual i operino esclusivamente soci lavoratori. La Regione Marche ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008 che espressamente sancisce c he in tutte le aziende, o unità produttive, sia “ eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ”. In particolare l’istante evidenzia : 1. che in data 13 settembre 2011 , a norma dell’articolo 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, è stata sottoscritta la stesura definitiva dell’Accordo nazionale applicativo del d.lgs. n. 81/2008 tra CGIL, CISL e UIL da una parte e CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI - , CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI dall’altra; 2. che l’Accordo, per espressa volontà delle parti contraenti, si applica alle imprese aderenti a CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI e/o alle imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti d alle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del medesimo Accordo; 3. che le parti firmatarie valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.lgs. n. 81/2008, costituisca la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e si sono accordate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata; 4. che le parti firmatarie concordano sul fatto che la figura del Rappresentante de i lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori e che nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale operi qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale; 5. che, sempre per espressa volontà delle parti, non possano essere né eleggibili né elettori, come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari. Per quanto sopra esposto l’istante chiede a questa Commissione un formale parere “ in merito alla correttezza dell’interpretazione che porta a concludere come necessaria la presenza del rappresentante dei lavoratori - ovviamente in tali casi territoriali, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti - anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, ovvero, quella che nega tale necessità ”. Considerato che l’art. 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “ i l numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva ”, questa Commissione ritiene di non doversi esprime re in ordine ai contenuti dell’Accordo citato.

Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità E-learning

Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità E-learning

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Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità E-learning

5/10/2016 - n. 18/2016 destinatario: CNAPPC istanza: Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità di formazione a distanza
sicurezza_lavoroOggetto : art. 12, d.lgs . n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito allo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP con modalità di formazione a distanza. Il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ha avanzato istanza di interpello per sapere se “ sia possibile lo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP anche con modalità di formazione a distanza , anche coerentemente alle modifiche recentemente apportate all’art. 98, comma 3, del D.Lgs 81/2008 che ha introdotto la possibilità di svolgere in modalità di formazione a distanza i corsi di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza”. Al riguardo va premesso che l ’art. 32 , comma 2 , del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “ per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti d i cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro - correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni ”.

informazione e formazione degli addetti al primo soccorso

informazione e formazione degli addetti al primo soccorso

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Commissione per gli Interpelli

informazione e formazione degli addetti al primo soccorso

25/10/2016 - n. 19/2016 destinatario: Enea istanza: Obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso
sicurezza_lavoroOggetto : art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla obbligatorietà della designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso medico. L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha avanzato un quesito in merito alla obbligatorietà o meno in una Unità Produttiva, classificata nel gruppo A, della designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso per il datore di lavoro “ che abbia mantenuto la Camera di Medicazione ai sensi dell’articolo 30 del DPR 303/56 composta da un Medico Competente e da Infermieri Professionali, questi ultimi in turno durante tutto l’orario di servizio ”. Al riguardo occorre premettere che l ’art . 45 del d. lgs . n. 81/ 20 08 per l’individuazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, dei requisiti del personale addetto e della sua formazione, sentito il me dico competente, rimanda al DM 15 luglio 2003, n. 388. Tale decreto, in maniera differenziata per le aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B e C, individua le attrezzature minime che devono essere garantite da parte del datore di lavoro e fissa gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione teorico - pratica per l’attuazione di un primo intervento di soccorso interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso (esterno), affidando tale formazione a personale medico, che può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato per la parte pratica

domenica 6 novembre 2016

Corso di FORMAZIONE INSTALLATORI IMPIANTI FER - FONTI ENERGIE RINNOVABILI

Nuovo Corso di FORMAZIONE INSTALLATORI IMPIANTI FER - FONTI ENERGIE RINNOVABILI


Inizio corso 16-17-18 Novembre 2016 - ISCRIVITI SUBITO!!!
(La data verrà comunicata al raggiungimento del numero minimo di corsisti)

Corso di aggiornamento da 16 ore (8 ore di base + 8 specifiche) 
Percorsi specifici:
ž        macro tipologia termoidraulica: biomasse per uso energetico, pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di acs, sistemi solari termici;
ž        macro tipologia elettrica: sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici.
La frequenza del percorso è obbligatoria per il 100% delle ore.

Corso abilitante da 80 ore 
- 20 ore per il modulo unico comune
- 60 ore per i moduli specifici, di cui 30 di pratica.
La frequenza del percorso è obbligatoria per l’80% delle ore.
In caso di superamento dell'esame viene rilasciato l’attestato di competenza con valore di qualificazione professionale di “Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28.
L'attestato fornito è valido sull'intero territorio nazionale.
Le selezioni sono aperte: inviare dettagliato curriculum e elementi comprovanti i requisiti a formazione@gas.it.

Per informazioni è possibile contattare l'Ing. Sabrina De Marianis addetta alla segreteria tecnica alnumero 0236604434 (ore 09.00-18.00)

venerdì 21 ottobre 2016

Microclima

Sicurezza    by Amministratore Commenti chiusi

Documento di Ing. Luigi Carlo Chiarenza

Microclima

sicurezza_lavoroIl confort e il discomfort, il calcolo degli indici PMV e PPD, il benessere termico, le norme tecniche, gli ambienti moderati e gli ambienti severi.
Il microclima di un ambiente di lavoro, cioè quel complesso di parametri fisici (temperatura dell’aria, temperatura media radiante, velocità dell’aria, umidità relativa) che insieme a parametri quali attività metabolica ed abbigliamento caratterizzano gli  scambi termici tra ambiente e lavoratori, è un elemento molto importante di ogni valutazione dei rischi. Infatti l’ambiente termo-igrometrico in cui opera un lavoratore non solo può comprometterne la sicurezza e salute, ma può essere non adeguato alla attività e creare vere e proprie sensazioni di disagio (discomfort).
All’interno dei rischi di tipo fisico, oggetto della valutazione dei rischi aziendali così come descritti nell’art 180 (Titolo VIII, Capo I) del D.Lgs 81/08, rientra anche il discorso legato al microclima. Spesso, soprattutto in passato ed almeno fino all’avvento della normativa 626/94, le situazioni di disagio all’interno dei luoghi di lavoro legate alle condizioni microclimatiche (livelli di temperatura, umidità, correnti e sbalzi d’aria), sono state sottovalutate se non addirittura ignorate; in realtà i disagi derivanti possono avere un impatto anche significativo sia sulla salute fisica che sul benessere psicologico dei lavoratori, con ricadute non trascurabili sull’economia aziendale se poi si riflettono, come può accadere, in giorni di assenza o di malattia.
Una componente importante da considerare in fase di valutazione dei rischi da inadeguato microclima, è poi quella dell’affollamento del luogo di lavoro; per esempio ambienti in cui lavorano tante persone contemporaneamente (come call center o grandi open space aziendali) espongono a rischi diretti di natura microclimatica (adeguati ricambi d’aria) che a rischi indiretti di natura più soggettiva e psicologica (stress da affollamento, sensazione di mancanza d’aria, rischio biologico da trasmissione interpersonale, rischio da rumore).
L’organismo    umano  può  essere  paragonato  ad  una  macchina  termica alimentata   da   combustibili   sotto   forma   di   alimenti che   vengono trasformati parte in lavoro(10-20 %) parte in calore (80-90%). Ne consegue che l’individuo per essere in grado di mantenere costante la sua  temperatura  interna,  deve  essere  di  dissipare  il  calore  metabolico prodotto in eccesso nell’ambiente. Quindi per  mantenere la condizione di equilibrio stabile è necessario che il Bilancio Termico sia nullo, cioè la quantità di calore prodotta e assunta dall’organismo deve essere uguale a quella dissipata
Ricordiamo che un ambiente si trova in condizioni termicamente confortevoli "quando una elevata percentuale di persone poste all’interno dello stesso, soggette ad analoghe condizioni di vestiario ed attività fisica, non è in grado di dire se preferirebbe una temperatura più alta o più bassa".
A questo proposito si elencano le condizioni di benessere in periodi invernali (con riscaldamento) e con riferimento ad attività leggere, fondamentalmente sedentarie.
Ne riprendiamo brevemente alcune:
- la “temperatura operativa deve essere compresa tra 20 °C e 24 °C”;
- “la differenza verticale di temperatura dell’aria tra 1,1 m e 0,1 m dal pavimento (livello testa e caviglia) deve essere minore di 3 °C;
- la temperatura superficiale del pavimento normalmente deve essere compresa tra 19 °C e 26 °C, ma si possono progettare sistemi di riscaldamento a pavimento a 29 °C”;
- “l’asimmetria della temperatura radiante dovuta a finestre o ad altre superfici fredde verticali deve essere minore di 10 °C (rispetto ad un piccolo elemento piano verticale posto a 0,6 m dal pavimento);
- l’asimmetria della temperatura radiante dovuta ad un soffitto caldo (riscaldato) deve essere minore di 5 °C (rispetto ad un piccolo elemento piano orizzontale posto a 0,6 m dal pavimento);
- l’umidità relativa deve essere compresa tra il 30% e il 70%”.
E riguardo alle condizioni di benessere estive, con riferimento alle stesse attività:
- la “temperatura operativa deve essere compresa tra 23 °C e 26 °C”;
- “la differenza verticale di temperatura dell’aria tra 1,1 m e 0,1 m dal pavimento (livello testa e caviglia) deve essere minore di 3 °C”;
- “l’umidità relativa deve essere compresa tra il 30% e il 70%”.
In entrambi i casi è necessario anche tener conto della velocità media dell’aria (secondo quanto riportato nelle tabelle nel documento).
Il documento da scaricare è stato presentato nell'ambito del progetto formativo, rivolto specificatamente alle professioni deputate alla sicurezza nelle strutture sanitarie, nasce dalla collaborazione tra l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e l’Università degli Studi Roma Tre, coinvolgendo tra i propri partner Enti ed Istituzioni di prestigio quali: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Luiss Business School.

Al via l’attività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

giovedì 29 settembre 2016

Al via l’attività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Generale    by Marcello Parrella Commenti chiusi

Min.Lavoro: cir. 29/2016

Al via l’attività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

ministero del lavoroLa Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 29 del 26 settembre 2016,  con la quale comunica l’inizio delle attività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, così come previsto nella convenzione sottoscritta il 14 settembre tra lo stesso Ispettorato del Lavoro ed il Ministero del Lavoro.
La convenzione, in attesa che vengano definiti gli ultimi provvedimenti che daranno piena autonomia all’Agenzia, consentirà all’Ispettorato di avvalersi delle strutture del Ministero per emanare le prime indicazioni volte ad uniformare tutta l’attività ispettiva esercitata dal personale ispettivo di provenienza ministeriale, INPS e INAIL.
In questa fase, l’Ispettorato si avvarrà, prevalentemente, della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, alla quale restano comunque affidati gli ulteriori compiti concernenti, fra l’altro, il cosiddetto diritto di interpello.
Il 15 settembre si sono inoltre insediati il Consiglio di Amministrazione dell’Ispettorato – composto dal Dott. Ugo Menziani (Presidente) e dal Dott. Romolo De Camillis in rappresentanza del Ministero del Lavoro, dal Dott. Flavio Marica in rappresentanza dell’INPS e dal Dott. Agatino Cariola, in rappresentanza dell’INAIL- e il Collegio dei Revisori, che hanno iniziato a lavorare sui provvedimenti di competenza.

In mostra l'arte della sicurezza sul lavoro "Manifesto del maestro Vincenzo Schirripa di Roma"


Anmil in occasione della giornata nazionale delle vittime sul lavoro

La sicurezza sul lavoro è una priorità e costituisce il banco di prova dell'efficienza di un Paese

Sicurezza    by Amministratore Commenti chiusi

Anmil in occasione della giornata nazionale delle vittime sul lavoro

"La sicurezza sul lavoro è una priorità e costituisce il banco di prova dell'efficienza di un Paese. Sul tema non è accettabile alcun calo di attenzione da parte delle istituzioni e delle forze sociali". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio all'Anmil in occasione della giornata nazionale delle vittime sul lavoro.

giornata nazionale delle vittime sul lavoro"Qualsiasi incidente sul lavoro - aggiunge - è infatti intollerabile, e anche una sola vittima infligge al corpo sociale una ferita non rimarginabile". Tema essenziale per la prevenzione è l'effettività delle norme "Un Paese moderno si misura anche dalla capacità di creare e conservare ambienti di lavoro sicuri: morire sul lavoro, ammalarsi per una causa professionale o restare invalidi o mutilati a seguito di un infortunio sul lavoro non è accettabile in un contesto industriale avanzato", scrive il presidente della Repubblica. "Giornate come questa nel ricordare le vittime degli incidenti sul lavoro, forniscono l'occasione di riflettere su un dramma che non vede fine", e contribuiscono "a diffondere quella cultura della prevenzione che è la base per la creazione di condizioni di lavoro che prevengano rischi e incidenti". "Un tema essenziale in questo senso - prosegue Mattarella - è quello dell'effettività delle norme. Non è sufficiente dotarsi di una legislazione sofisticata, occorre altresì che essa venga concretamente attuata, anche nella disciplina di dettaglio". Mattarella si rivolge quindi alle autorità presenti al convegno Anmil di Venezia, per un invitarle ad adoperarsi "affinche' vuoti di legislazione non si traducano in assenze di tutele per i lavoratori e in incertezze applicative per i datori di lavoro". "L'attuazione dei provvedimenti sulla sicurezza sul lavoro, a partire da quelli che discendono dal testo unico promulgato nel 2008 - conclude - deve assumere un significato prioritario".

Ricordiamo che, calano gli infortuni sul lavoro nel 2015 ma, dopo un decennio, tornano ad aumentare i morti. In totale, riferisce l'Inail, l'anno scorso si sono avute 632.665 denunce, con una riduzione del 3,9% rispetto al 2014. Le denunce di infortunio mortale sono state invece 1.172, contro le 1.009 di un anno prima.
I settori più a rischio Il maggior incremento di denunce si è registrato nei settori fabbricazione dei macchinari (da 4 a 15), costruzioni (da 106 a 132), trasporto e magazzinaggio (da 74 a 91) attività dei servizi di alloggio e ristorazione.
Se dovesse proseguira la tendenza al rialzo degli infortuni sul lavoro, "dopo un decennio ininterrotto di contrazione delle morti sul lavoro, l'anno in corso vedrà segnare una preoccupante inversione nell'andamento del fenomeno come non si verificava dal 2006". Lo ha affermato il presidente Anmil Franco Bettoni che ha anche sottolineato come gli infortuni sul lavoro restano "un'emergenza". Nei primi 8 mesi di quest'anno infatti le denunce di infortuni mortali arrivate all'Inail sono sono aumentate, 752 contro le 652 dello stesso periodo del 2014 (+15%), secondo i dati dell'Anmil.

lunedì 17 ottobre 2016

Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

Valutazione del rischio e verifiche INAIL 2016

Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

Pubblicazione realizzata da INAIL Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici

Valutazione del rischio e verifiche INAIL 2016Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/08 e s.m.i, artt. 80 e 84) è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini. A tal fine redige un documento di valutazione del rischio fulmini e predispone, se del caso, un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Ai sensi del DPR 462/01 e della legge 30 luglio 2010, n. 122, all’INAIL è assegnato il compito di verifica a campione della prima installazione degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.
Le norme per la valutazione del rischio sono state recentemente (2013) emesse in seconda edizione e sono state pubblicate altre novità normative che possono avere un certo impatto sugli adempimenti per essere in regola (in particolare abrogazione della guida CEI 81-3 ed emissione delle guide CEI 81-29 “Linee guida per l’applicazione delle Norme CEI EN 62305” e CEI 81-30 “Protezione contro i fulmini - Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Linee guida per l’impiego di sistemi LLS per l’individuazione dei valori di NG di cui alla Norma CEI EN 62305-2” - quest’ultima guida nazionale sarà presto sostituita dalla norma armonizzata EN 62858:2015 “Lightning density based on lightning location systems - General principles”).
L’INAIL ha preso parte all’evoluzione della normativa e svolge attività di ricerca e di formazione sulla valutazione del rischio di fulminazione.
Il presente lavoro ha lo scopo di presentare:
• la procedura per la valutazione del rischio di fulminazione di una struttura, e
• le indicazioni per lo svolgimento delle verifiche.
Il d.p.r. 462/01 disciplina i procedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro. In particolare prevede l’invio all’Ispesl (oggi Inail), da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
Con la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del d.l. 78/2010, è stato stabilito che la comunicazione sia indirizzata all’Inail cui sono state attribuite le funzioni in precedenza svolte dall’Ispesl. Il successivo d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro, di seguito indicato come d.lgs. 81/08) ha lasciato ferme le disposizioni del d.p.r. 462/01 in materia di “verifiche periodiche”, e ha introdotto, con l’art. 86, un ulteriore regime di “controllo” degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a carico del datore di lavoro.

Germania - Basf : esplosioni in fabbrica




mercoledì 12 ottobre 2016

Defibrillatore Semiautomatico per le società sportive amatoriali


Il 30 novembre 2016 è la nuova scadenza

Defibrillatore Semiautomatico per le società sportive amatoriali

Decreto 19 luglio 2016Il ruolo determinante di un defibrillatore semiautomatico all’interno di un centro sportivo, nel caso una persona sia colpita da arresto cardiaco, è ormai riconosciuto da tutti. Proprio a conferma dell’importanza della presenza di un DAE in loco, il Governo italiano ha emanato un apposito decreto che obbliga per legge le società sportive a dotarsi di defibrillatori semiautomatici.
Secondo quanto sancito dal Decreto Balduzzi, le società sportive, sia dilettantistiche sia professionistiche, hanno l’obbligo di dotarsi di defibrillatori entro tempi stabiliti. Per le società sportive professionistiche il limite massimo entro il quale adeguarsi alla normativa è di 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Le società sportive dilettantistiche, invece, hanno 30 mesi di tempo per uniformarsi alla legge, sempre a decorrere dall’entrate in vigore dello stesso decreto. Sono per il momento escluse dell’obbligo di legge attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio, come bocce, biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e simili.
Il Decreto Balduzzi contiene anche specifiche linee guida inerenti alla dotazione e all’utilizzo di un defibrillatore. Il decreto prevede tra le altre cose la presenza sul posto di personale formato all’utilizzo del DAE pronto a intervenire in caso una persona venga colpita da arresto cardiaco. Il defibrillatore dovrà, inoltre, essere posizionato in un luogo facilmente accessibile, essere adeguatamente segnalato, e naturalmente dovrà essere perfettamente funzionante.
Il 30 novembre 2016 è la nuova scadenza entro la quale le società sportive amatoriali e non agonistiche devono dotarsi del Defibrillatore Semiautomatico (DAE) e del personale formato per l’utilizzo di tale apparecchio salvavita per mezzo di corsi BLS-D.
Il Ministero della Salute, infatti, ha recentemente emanato il Decreto 19 luglio 2016 che modifica nuovamente la scadenza dell’obbligo suddetto, inizialmente prevista al 20/01/2016 dal cosiddetto “Decreto Balduzzi”. La scadenza era stata dapprima prorogata di 6 mesi da parte del Decreto 11 gennaio 2016, ed ora viene ulteriormente posticipata di 4 mesi e 10 giorni, individuando il giorno 30/11/2016, come giorno della scadenza.

professioni tecniche verso il futuro della salute e sicurezza sul lavoro


Reti, sinergie, appropriatezza, innovazione Atti del 9° Seminario Contarp

professioni tecniche verso il futuro della salute e sicurezza sul lavoro

5-7 ottobre 2016 - Centro Congressi Porto Antico, Genova Edizione 2016
professioni tecniche sicurezza sul lavoroIl mondo del lavoro è in tumultuoso cambiamento: la globalizzazione finanziaria e dei mercati, così come i nuovi cicli produttivi e le nuove tecnologie, sempre più orientate verso l’innovazione digitale e l’hi-tech, mutano le relazioni, i rapporti di lavoro e il concetto stesso di lavoro. Si parla sempre più di nuove tipologie contrattuali (smart working, lavoratori flessibili, crowdsourcing, ecc.), di programmi di strategia hi-tech che promuovono l’informatizzazione delle industrie tradizionali e hanno come obiettivo la fabbrica intelligente, o Smart Factory, di cambiamenti demografici della stessa forza-lavoro. In un contesto così mutevole e di fronte a nuove sfide che vanno colte, gli aspetti di prevenzione e di tutela assicurativa mantengono in pieno la loro importanza e possono anzi rappresentare uno strumento indispensabile per la competitività del sistema produttivo nazionale. Gli ultimi anni hanno visto la contrazione del numero degli infortuni sul lavoro, con un trend importante ma che non consente di abbassare la guardia, e l’incremento delle denunce di malattia professionale. Le politiche e le strategie dell’Inail, ormai avviato, con l’integrazione dell’Ispesl e dell’Ipsema, a diventare il polo nazionale salute e sicurezza sul lavoro, ampliano le attività prevenzionali e di riabilitazione e reinserimento, mentre quelle tipicamente assicurative si confrontano con questo quadro mutevole e puntano al rinnovamento. La Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp) è chiamata a fornire il proprio supporto tecnico e professionale in modo sempre più appropriato all’evoluzione del mondo del lavoro in tutti i suoi aspetti, mettendo a disposizione dell’Istituto, e dunque di aziende e lavoratori, competenze e strumenti che le sono propri: valutazione del rischio nell’ambito del rapporto assicurativo, indicazioni di soluzioni tecniche, organizzative e procedurali al passo con l’evoluzione scientifica e tecnologica, trasmissione del patrimonio conoscitivo attraverso nuove modalità di formazione ed informazione. L’appropriatezza delle valutazioni e del proprio operato è un tema tradizionale per l’attività della Consulenza che trova oggi nuova applicazione nelle attività di sostegno economico alle attività di prevenzione delle imprese, così come in quelle più tradizionali, quali la trattazione delle richieste di indennizzo o di inquadramento dei processi aziendali ai fini dell’applicazione del premio assicurativo. L’apporto professionale e tecnico della Consulenza risulta di importanza crescente nelle valutazioni che consentono la corretta attribuzione di benefici e risorse. In ogni sua attività la Contarp opera in maniera sempre più integrata nel modello organizzativo Inail e nel sistema delle relazioni con il mondo delle istituzioni, delle aziende, dei lavoratori, della comunità scientifica e professionale, in un’ottica di dinamica proiezione verso il futuro della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In tale contesto, la Contarp propone il suo 9° Seminario di aggiornamento, organizzato congiuntamente alla Sovrintendenza sanitaria dell’Istituto, con il comune auspicio di approfondire temi fondamentali per la tutela della salute e sicurezza, quale ad esempio quello dell’appropriatezza, trattato nella sessione congiunta di apertura. L’evento si svilupperà successivamente in sessioni parallele, per poi tornare a tracciare in comune i risultati dei lavori di un evento che, nel rendere conto delle esperienze maturate, si propone di delineare ulteriori obiettivi e nuove attività per raggiungere traguardi importanti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, coltivando il sogno di “zero infortuni”.
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ott 8 assicurazione degli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima Generale    by Ing. A Ruggiero Commenti chiusi circolare n.35 del 4 ottobre Inail manuale utenti assicurazione degli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima Con circolare n. 35 del 4 ottobre 2016 sono state definite le modalità operative per l'integrazione dei servizi relativi al settore della navigazione marittima e della pesca con le altre gestioni assicurative affidate all’Inail. Dal 3 ottobre 2016 la gestione dei rapporti assicurativi del settore navigazione e pesca marittima, sia per quanto riguarda i premi che le prestazioni assicurative, è ricondotta ai criteri di ripartizione della competenza territoriale applicati alle altre gestioni assicurative. Tutte le posizioni assicurative sono individuate, oltre che dal certificato, anche da un numero di Posizione Assicurativa Navigazione (Pan, di 8 cifre). Sono stati previsti Pan e certificati, corrispondenti a quelli esistenti nel sistema Ipsema, e precisamente PAN Nave, PAN Ruolo Unico, PAN Comandata, PAN Tecnici e Ispettori, PAN Concessionari servizi di bordo, PAN Appalti servizi di officina e PAN Prove in mare. In occasione dell'integrazione sono stati revisionati tutti i modelli del settore navigazione e della pesca marittima precedentemente in uso. I moduli possono essere consultati nella relativa sezione del portale istituzionale. Con il servizio Denuncia di iscrizione, corrispondente al preesistente servizio “Denunce di prima iscrizione”, l’armatore/soggetto assicurante si iscrive per la prima volta all’INAIL. All’iscrizione consegue il rilascio del codice ditta e del numero di PAN/certificato per l’assicurazione di: - Equipaggi di navi di prima iscrizione; - Equipaggi di navi armate per la prima volta dell’armatore stesso ma che in precedenza sono state armate da altri soggetti (certificato già presente negli archivi). Il servizio in questo caso prevede la ricerca della nave già censita in modo che l’armatore verifichi l’attualità dei dati presenti nell’archivio dell’Istituto, mantenendo il numero di certificato abbinato alla nave; - Altre tipologie di personale, nello specifico Personale di comandata, Concessionari di bordo, Personale addetto alle prove in mare, Tecnici e ispettori, Appalti servizi di officina. Sono stati previsti i seguenti tipi di PAN e certificati, corrispondenti a quelli esistenti nel sistema Ipsema: PAN Nave; PAN Ruolo Unico; PAN Comandata; PAN Tecnici e Ispettori; PAN Concessionari servizi di bordo; PAN Appalti servizi di officina; PAN Prove in mare”.

Generale    by Ing. A Ruggiero Commenti chiusi

circolare n.35 del 4 ottobre Inail manuale utenti

assicurazione degli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima

assicurazioneCon circolare n. 35 del 4 ottobre 2016 sono state definite le modalità operative per l'integrazione dei servizi relativi al settore della navigazione marittima e della pesca con le altre gestioni assicurative affidate all’Inail. Dal 3 ottobre 2016 la gestione dei rapporti assicurativi del settore navigazione e pesca marittima, sia per quanto riguarda i premi che le prestazioni assicurative, è ricondotta ai criteri di ripartizione della competenza territoriale applicati alle altre gestioni assicurative. Tutte le posizioni assicurative sono individuate, oltre che dal certificato, anche da un numero di Posizione Assicurativa Navigazione (Pan, di 8 cifre). Sono stati previsti Pan e certificati, corrispondenti a quelli esistenti nel sistema Ipsema, e precisamente PAN Nave, PAN Ruolo Unico, PAN Comandata, PAN Tecnici e Ispettori, PAN Concessionari servizi di bordo, PAN Appalti servizi di officina e PAN Prove in mare. In occasione dell'integrazione sono stati revisionati tutti i modelli del settore navigazione e della pesca marittima precedentemente in uso. I moduli possono essere consultati nella relativa sezione del portale istituzionale.
Con il servizio Denuncia di iscrizione, corrispondente al preesistente servizio “Denunce di prima iscrizione”, l’armatore/soggetto assicurante si iscrive per la prima volta all’INAIL.
All’iscrizione consegue il rilascio del codice ditta e del numero di PAN/certificato per l’assicurazione di:
- Equipaggi di navi di prima iscrizione;
- Equipaggi di navi armate per la prima volta dell’armatore stesso ma che in precedenza sono state armate da altri soggetti (certificato già presente negli archivi). Il servizio in questo caso prevede la ricerca della nave già censita in modo che l’armatore verifichi l’attualità dei dati presenti nell’archivio dell’Istituto, mantenendo il numero di certificato abbinato alla nave;
- Altre tipologie di personale, nello specifico Personale di comandata, Concessionari di bordo, Personale addetto alle prove in mare, Tecnici e ispettori, Appalti servizi di officina.
Sono stati previsti i seguenti tipi di PAN e certificati, corrispondenti a quelli esistenti nel sistema Ipsema:
  1. PAN Nave;
  2. PAN Ruolo Unico;
  3. PAN Comandata;
  4. PAN Tecnici e Ispettori;
  5. PAN Concessionari servizi di bordo;
  6. PAN Appalti servizi di officina;
  7. PAN Prove in mare”.

venerdì 7 ottobre 2016

Settimana europea sicurezza lavoro, guida gestione sicurezza ora in italiano

Settimana europea sicurezza lavoro, guida gestione sicurezza ora in italiano







SCRITTO DA  IL


BILBAO – Settimana per la sicurezza sul lavoro. Come di consueto e contestuale alla campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri che per il biennio 2016-2017 è sul tema Ad ogni età, Eu-Osha annuncia che si svolgerà dal24 al 28 ottobre la “Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro”, appuntamento basilare del calendario dell’Agenzia europea, fissato sempre ad ottobre, quarantatreesima settimana dell’anno.

Eventi

Gli appuntamenti, gli incontri organizzati da enti e focal point di tutti i Paesi europei vengono raccolti da Eu-Osha in una pagina dedicata.
Il tema portante della Settimana e degli eventi sarà ovviamente Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età. Ovvero l’invecchiamento in buona salute, lavoro sostenibile in ogni fase della vita lavorativa, prevenzione e comprensione delle diverse esigenze derivanti dall’età dei lavoratori.

Guida

In occasione della Settimana per la sicurezza, Eu-Osha comunica di aver tradotto in trenta lingue europee, tra le quali l’italiano, la Guida elettronica multilingue sulla gestione della sicurezza e della salute sul lavoro per una forza lavoro che invecchia, ovvero lo strumento online e interattivo che aiuta a comprendere e gestire l’evoluzione delle età sul lavoro, l’invecchiamento.
“La presente guida è strutturata in quattro sezioni, che presentano i diversi aspetti dell’invecchiamento al lavoro e forniscono suggerimenti in merito alla gestione della salute e della sicurezza e alle relative criticità per una forza lavoro in costante invecchiamento. Inoltre ogni sezione include esempi di buone pratiche e link per ulteriori approfondimenti”.
La consultazione della guida parte dalla possibilità offerta all’utente di scegliere tra quattro profili, che sono: datore di lavoro, lavoratore, responsabile risorse umane, esperto di salute e sicurezza.
Una volta all’interno, approfondimenti e pratiche su invecchiamento e lavoro, luoghi di lavoro sani e sicuri per tutte le età, promozione della salute sul lavoro, ritorno al lavoro. Sapevi che?. Glossario.

Inps, applicazione congedo paternità per padre lavoratore autonomo

Inps, applicazione congedo paternità per padre lavoratore autonomo









 IL

ROMA – Applicazione telematica invio domanda paternità. Con messaggio n.3980 del 3 ottobre 2016 Inps comunica che l’applicazione per le domande di maternità è stata integrata con l’acquisizione delle domande di congedo di paternità per padre lavoratore autonomo. Congedo “ai sensi della circolare 128 11/07/2016(articoli 5, 15 e 16 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015)”.