Valutazione del rischio e verifiche INAIL 2016
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
Pubblicazione realizzata da INAIL Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici
Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/08 e s.m.i, artt. 80 e 84) è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini. A tal fine redige un documento di valutazione del rischio fulmini e predispone, se del caso, un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Ai sensi del DPR 462/01 e della legge 30 luglio 2010, n. 122, all’INAIL è assegnato il compito di verifica a campione della prima installazione degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.
Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/08 e s.m.i, artt. 80 e 84) è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini. A tal fine redige un documento di valutazione del rischio fulmini e predispone, se del caso, un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Ai sensi del DPR 462/01 e della legge 30 luglio 2010, n. 122, all’INAIL è assegnato il compito di verifica a campione della prima installazione degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.
Le norme per la valutazione del rischio sono state recentemente (2013) emesse in seconda edizione e sono state pubblicate altre novità normative che possono avere un certo impatto sugli adempimenti per essere in regola (in particolare abrogazione della guida CEI 81-3 ed emissione delle guide CEI 81-29 “Linee guida per l’applicazione delle Norme CEI EN 62305” e CEI 81-30 “Protezione contro i fulmini - Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Linee guida per l’impiego di sistemi LLS per l’individuazione dei valori di NG di cui alla Norma CEI EN 62305-2” - quest’ultima guida nazionale sarà presto sostituita dalla norma armonizzata EN 62858:2015 “Lightning density based on lightning location systems - General principles”).
L’INAIL ha preso parte all’evoluzione della normativa e svolge attività di ricerca e di formazione sulla valutazione del rischio di fulminazione.
Il presente lavoro ha lo scopo di presentare:
• la procedura per la valutazione del rischio di fulminazione di una struttura, e
• le indicazioni per lo svolgimento delle verifiche.
L’INAIL ha preso parte all’evoluzione della normativa e svolge attività di ricerca e di formazione sulla valutazione del rischio di fulminazione.
Il presente lavoro ha lo scopo di presentare:
• la procedura per la valutazione del rischio di fulminazione di una struttura, e
• le indicazioni per lo svolgimento delle verifiche.
Il d.p.r. 462/01 disciplina i procedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro. In particolare prevede l’invio all’Ispesl (oggi Inail), da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
Con la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del d.l. 78/2010, è stato stabilito che la comunicazione sia indirizzata all’Inail cui sono state attribuite le funzioni in precedenza svolte dall’Ispesl. Il successivo d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro, di seguito indicato come d.lgs. 81/08) ha lasciato ferme le disposizioni del d.p.r. 462/01 in materia di “verifiche periodiche”, e ha introdotto, con l’art. 86, un ulteriore regime di “controllo” degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a carico del datore di lavoro.
Con la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del d.l. 78/2010, è stato stabilito che la comunicazione sia indirizzata all’Inail cui sono state attribuite le funzioni in precedenza svolte dall’Ispesl. Il successivo d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro, di seguito indicato come d.lgs. 81/08) ha lasciato ferme le disposizioni del d.p.r. 462/01 in materia di “verifiche periodiche”, e ha introdotto, con l’art. 86, un ulteriore regime di “controllo” degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a carico del datore di lavoro.
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