La Somministrazione
di lavoro è una
fattispecie complessa di rapporto di lavoro introdotta dal D. lgs. n°
276 del 2003 (legge Biagi), artt. da 20 a 28, sulla base della
legge delega n° 30/2003, e prevede il coinvolgimento di tre soggetti:
§
il somministratore,
un'Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto con un
lavoratore;
§
l'utilizzatore, un'azienda pubblica o privata che necessita di
tale figura professionale;
§
il lavoratore.
Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto
di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e
il contratto di lavoro concluso tra somministratore e
lavoratore. In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore
e l'Agenzia per il lavoro, che per legge dovrà
retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto
dell'azienda utilizzatrice.
La Somministrazione di lavoro sostituisce il
rapporto di lavoro
interinaleprecedentemente presente nel diritto del lavoro, ed istituito
dalla legge n° 196/1997, la cosiddetta riforma Treu.
L'evoluzione
storica
La locazione di personale lavorante è
tipicamente un fenomeno vietato, contro cui si erige un patrimonio giuridico
che va dal codice del 1942 alla Convenzione OIL
del1969.
La legge n. 1369 del 1960 nasceva con lo scopo di combattere un
fenomeno di sfruttamento della manodopera, il "caporalato", con il
quale uno pseudo-appaltatore si interponeva tra il vero datore e il lavoratore,
in modo che il datore non dovesse assumersi le responsabilità del rapporto di
lavoro.
Il regime sanzionatorio coerente prevedeva la
nullità di questi contratti ab
origine, equindi la
ricostituzione del rapporto di lavoro in capo al datore precedente. Simili
tutele sono previste dalla legge attuale, che vieta condizioni discriminatorie
fra assunti e lavoratori in somministrazione, e per la quale, se
l'esternalizzazione o ricorso alla somministrazione di lavoro sono fuori dai
casi previsti dalle legge, il contratto è nullo in partenza, non diviene
inefficace, ed ha come conseguenza quindi non la cessazione del rapporto di
lavoro, ma la ricostituzione in capo al datore precedente.
Invece, la normativa presente, nello stesso Codice Civile del 1942, facoltizza e
disciplina l'appalto, contratto con cui si mette a disposizione
un'organizzazione e un'opera finale, contro corrispettivo. L'appalto di
personale lavorante pertanto non è né la locazione di lavoratori vietata dalla
Convenzione suddetta, né la fattispecie di interposizione vietata di cui
all'art. 2127 c.c.. Quest'ultima, infatti, vietava ai lavoratori a cottimo di
assegnare a loro volta un lavoro a cottimo ad altri. È per queste vie che la
legge n° 197/1996 inizia a far penetrare nel sistema dei dubbi di obsolescenza
dei divieti definiti sopra, introducendo il concetto di lavoro
interinale. Tuttavia, la norma non abroga esplicitamente il divieto
posto dalla legge n° 1369 del 1960, relativo
all'interposizione di manodopera nel contratto di lavoro.
Solo con il D. lgs. n° 276/2003 si abroga la
precedente disciplina della legge Treu,
abrogando contestualmente la legge n° 1369/1960, disciplinando compiutamente il
nuovo istituto dellasomministrazione. Ora, pertanto è un contratto
perfettamente lecito tra un'agenzia e
un'impresa con cui la prima si impegna a fornire lavoratori, retribuendoli essa
stessa, alla seconda. Ciò che viene punito - penalmente - è la somministrazione
abusiva o irregolare. Questo contratto, come definito dal D.Lgs 276/2003 in
origine poteva anche prevedere una prestazione a tempo indeterminato da parte
dell'agenzia, mentre ciò non era previsto nella legge Treu, la n. 196/1997. Le
Agenzie sono registrate, altrimenti si realizza il fenomeno interpositorio
vietato già dalla legge del 1960, nonché dal D. Lgs. n. 276/2003 e anche dalla
Convenzione OIL. I lavoratori, per stipulare il contratto di somministrazione,
non versano alcun corrispettivo all'Agenzia, salvo per alcune professioni
particolarmente sofisticate.
Soggetti
coinvolti, ripartizione di diritti, obblighi ed oneri
Il lavoratore,
come si diceva, è legato da un rapporto lavorativo con un somministratore, un soggetto autorizzato secondo precise regole previste dalla
legge, da parte del Ministero del lavoro e definita Agenzia per il lavoro, registrata in un
apposito albo. Il prestatore di lavoro, pertanto viene richiesto, e dunque
utilizzato, da un terzo soggetto utilizzatore, in sostanza l'azienda, nel
periodo interessato ne assume tuttavia la direzione ed il controllo, con
possibilità di utilizzazione in appalto e di distacco presso
altre strutture, alla stregua di qualsiasi altro dipendente e quindi seguendo
le regole contrattuali previste. L'utilizzatore non assume tuttavia il potere disciplinare che rimane riservato al
somministratore, salvo tuttavia l'onere per il primo di comunicare a questi gli
elementi che possano costituire oggetto di contestazione disciplinare. Al lavoratore spetta una retribuzione non inferiore
a quella dei lavoratori dipendenti dal soggetto utilizzatore, ed alla
corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali sono obbligati in solido il somministratore e l'utilizzatore. A
titolo di sanzione civile la legge prevede che il mancato
rispetto delle disposizioni del decreto predetto portano a costituire in capo
all'utilizzatore un rapporto di lavoro subordinato ordinario. Sono fatte salve
le sanzioni penali previste dal D. Lgs. n. 276/2003, art.
29 ss.
Tipologie
di somministrazione
Il contratto di somministrazione sino alla legge
n° 247/2007, relativa all'approvazione del cosiddetto "Protocollo
Welfare", il rapporto poteva essere stipulato come:
§
contratto di lavoro a tempo determinato;
§
contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In questo ultimo caso si dava luogo, secondo il decreto legislativo n. 276 del 2003, attuativo della
cosiddetta Legge Biagi,
al fenomeno dello staff leasing.
Con la legge 247/2007, la somministrazione a
tempo indeterminato è abrogata, la Legge Finanziaria 2010 la reintroduce
nell'ordinamento abrogando la norma precedente ed introducendo un nuovo caso di
ammissibilità e delegando alla contrattazione aziendale la facoltà di
individuarne di aggiuntive.
L'agenzia per il lavoro può offrire solitamente:
§
contratti a tempo determinato part time, cioè a tempo parziale;
§
contratti a tempo determinato full time, cioè a tempo pieno.
Tali contratti sono della durata massima di 12
mesi. Ogni contratto può essere oggetto al massimo di quattro proroghe della
durata massima di 6 mesi ciascuna. Sino all'abrogazione predetta l'Agenzia
poteva stipulare contratti di "Staff leasing", ovvero servizio di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ma solo per la realizzazione
di servizi o attività espressamente individuate dalla legge o dalla contrattazione
collettiva. Questo tipo di contratto era ammesso nei seguenti casi:
§
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico,
compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti
internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento
dati;
§
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
§
c) per la gestione, da e per lo stabilimento, di trasporto di
persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
§
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi,
magazzini, nonché servizi di economato;
§
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla
certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e
cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
§
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione
della funzione commerciale;
§
g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove
iniziative imprenditoriali nelle aree. Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
§
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per
installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività
produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale,
le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera
diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
§
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di
lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Nullità
dei contratti
La Suprema Corte (Sentenza n. 2583 del 1984) ha dichiarato la
nullità dei contratti di somministrazione al di fuori degli ambiti
espressamente previsti dalla legge. In altre parole, la somministrazione deve
essere una tipologia contrattuale regolamentata, e non può essere oggetto di
contrattazione libera.
Lo stesso D. Lgs. 276/2003 ribadisce tale
divieto. L'art. 29, comma 1, fornisce i requisiti per distinguere una mera
fornitura di manodopera da un appalto.
Se la somministrazione è difforme dalla legge,
il giudice del lavoro può dichiarare il contratto illegittimo e imporre la reintegra in capo al datore di lavoro appaltante
(art. 29, comma 3 bis, la consolidata giurisprudenza precedente la legge, e in
generale la normativa dei contratti di lavoro: la dichiarazione di
illegittimità non comporta la risoluzione, ma il ripristino della situazione
preesistente).
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