Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 66
"Attuazione
delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE,
in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2000
Art. 1.
Disposizioni generali
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e'
sostituito dal seguente: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.".Disposizioni generali
2. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituita dalla seguente: "Protezione da agenti cancerogeni mutageni".
3. Nelle disposizioni del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, fatta eccezione per gli articoli 61 e 71, dopo le parole: "cancerogeno" o: "cancerogeni" sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti: "o mutageno" e "o mutageni".
Art. 2.
Campo di applicazione
Campo di applicazione
"2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attivita' disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.".
Art. 3.
Definizioni
Definizioni
"Art. 61 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, nonche' una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato VIII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato VIII-bis.".
Art. 4.
Valore limite di esposizione
1. All'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e' aggiunto il seguente periodo: "L'esposizione non deve
comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis".Valore limite di esposizione
Art. 5.
Valutazione del rischio
1. All'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e' aggiunto il seguente periodo: "La valutazione deve tener
conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi e'
assorbimento cutaneo.".Valutazione del rischio
Art. 6
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
"Art. 70 (Registro di esposizione e cartele sanitarie). - 1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente cangerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o l'unita' produttiva sotto la responsabilita' del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attivita' con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalita' di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita' dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.".
Art. 7.
Monitoraggio dei tumori
Monitoraggio dei tumori
"
Art. 8.
Adeguamenti normativi
Adeguamenti normativi
"Art. 72 (Adeguamenti normativi). - 1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
b) e' pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.".
Art. 9.
Sostanze, preparati e processi che espongono ad agenti cancerogeni
Sostanze, preparati e processi che espongono ad agenti cancerogeni
"Allegato VIII
(art. 61, comma 1, lettera a), numero 3), e
art. 72, comma 2, lettera a)
ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI
1. Produzione di auramina col metodo Michler.2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro (1).
(1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.".
Art. 10.
Elenco dei valori limite di esposizione professionale
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto
il seguente allegato VIII-bis:Elenco dei valori limite di esposizione professionale
Allegato VIII-bis
(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72,
comma 2, lettera a)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
Nome agente |
EINECS
(1)
|
CAS
(2)
|
Valore
limite di esposizione professionale
|
Osservazioni
|
Misure
transitorie
|
|
|
|
|
Mg/m3(3)
|
Ppm
(4)
|
|
|
Benzene |
200-753-7
|
71-43-2
|
3,25
(5)
|
1 (5)
|
Pelle
(6)
|
Sino
al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75 mg/m3)
|
Cloruro di vinile monomero |
200-831
|
75-01-4
|
7,77
(5)
|
3 (5)
|
---
|
---
|
Polveri di legno |
---
|
---
|
5,00
(5) (7)
|
---
|
---
|
---
|
(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).
(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a
(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.
(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione".
Art. 11.
S a n z i o n i
1. All'articolo 89, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, le parole: "70, commi 2 e 3;" sono sostituite dalle
seguenti: "70, commi 3, 4, 5, 6, e 8;".S a n z i o n i
2. All'articolo 92, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunte le seguenti parole: ", e 70, comma 2.".
Art. 12.
Norme transitorie
1. I datori di lavoro che gia' svolgono, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, attivita' comportanti esposizione dei lavoratori a
polveri di legno duro si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 62 e
70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificati dal
presente decreto, entro il 31 dicembre 2002.Norme transitorie
Art. 13.
Abrogazione
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 962, e' abrogato.Abrogazione