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Testo completo Articolo 21 della Manovra Monti -
Soppressioni enti e organismi:
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione dei bilanci di
chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla data di entrata in
vigore del presente decreto legge e sulla base delle risultanze dei bilanci
medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e
finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all’INPS.
Conseguentemente la dotazione organica dell’INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all’articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell’INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell’Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza.
Conseguentemente la dotazione organica dell’INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all’articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell’INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell’Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza.
3. L’Inps subentra, altresì, nella titolarità dei
rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua
durata.
4. Gli organi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e integrazioni,
degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, cessano dalla data di adozione dei
decreti di cui al comma 2.
5. I posti corrispondenti all’incarico di componente del
Collegio dei sindaci dell’INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo
istituzionale, sono così attribuiti:
a) in considerazione dell’incremento dell’attività dell’INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell’ INPS; b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in
attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l’organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza.
a) in considerazione dell’incremento dell’attività dell’INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell’ INPS; b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in
attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l’organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera
a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui
corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi di
cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS è integrato di
sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti di cui al
comma 2, l’Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente
alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione
dell’organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una
riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all’INPS ed agli Enti
soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per
l’anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono
versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo
ammortamento titoli di Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il
correlato versamento all’entrata del bilancio statale, derivante dall’attuazione
delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza,
previste dall’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di
efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione
dell’organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonché la riduzione
dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell’INPS, la cui durata in carica,
a tal fine, è differita al 31 dicembre 2014, promuove le più adeguate
iniziative, ne verifica l’attuazione, predispone rapporti, con cadenza
quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al
Ministero dell’economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del
processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige
alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati
conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le attività di
approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata,
nonché nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione
e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto
in liquidazione.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative
risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono
trasferiti, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto al soggetto
costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata
rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. La tutela
occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con l’ente soppresso. A far data dalla
soppressione di cui al comma 10 e fino all’adozione delle misure di cui al
presente comma, la gestione liquidatoria dell’Ente è assicurata dall’attuale
gestione commissariale.
13. Gli enti di cui all’allegato A sono soppressi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi
organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13
dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza
che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle
amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.
15. Con decreti non regolamentari del Ministro
interessato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
trasferite le risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi. Fino
all’adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già
in capo all’ente soppresso, l’amministrazione incorporante può delegare uno o
più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione,
ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti già intestati all’ente soppresso che rimangono aperti fino alla data
di emanazione dei decreti medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono
deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell’ente, corredati
della relazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla data di
soppressione dell’ente medesimo e trasmessi per l’approvazione al Ministero
vigilante al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti degli
organi degli enti di cui al comma 13 i compensi, indennità o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di
soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai
componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso
delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi
ordinamenti.
17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le
amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel
limite massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cui alle
leggi istitutive degli enti soppressi.
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i
compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del
relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle
attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente
comma fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato, l’attività facente capo ai predetti enti
continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine
utilizzati.
19. Con riguardo all’Agenzia nazionale per la regolazione
e la vigilanza in materia di acqua, in deroga a quanto previsto dall’allegato
A, sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni
attinenti alla regolazione e alla vigilanza della tariffa relativa ai servizi
idrici, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle
Risorse idriche è soppressa.
17 / 12 /
2011
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