Direttiva
2006/42/CE (Nuova Direttiva Macchine) - Dlgs 17/2010 (Regolamento di
Attuazione)
La
Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 sostituisce la direttiva 98/37/CE del
Parlamento Europeo (detta "direttiva
macchine"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 331 del
07.12.1998, che si riferiva a tutti i tipi di macchinario e ai loro componenti
di sicurezza messi isolatamente sul mercato (e a sua volta modificava la
direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989).
La nuova revisione della Direttiva Macchine si applica ai seguenti prodotti:
a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine (insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata - ad es. un sistema di azionamento - unicamente destinati ad essere incorporati o assemblati ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina).
Tale direttiva definisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute pubblica ai quali devono rispondere i prodotti sopra indicati in occasione della loro fabbricazione e prima della loro immissione sul mercato.
La conformità ai suddetti requisiti è stabilita nel corso di procedure di valutazione eseguite da appositi Enti (Organismi notificati) per le macchine comprese nell'Allegato IV della direttiva stessa. Per tutte le altre è sufficiente redigere e conservare un fascicolo tecnico in accordo con quanto riportato nell'allegato V della direttiva stessa.
Tutte le macchine immesse sul mercato o modificate dopo l’entrata in vigore della direttiva, devono riportare su di esse la marcatura CE e devono essere accompagnate da appropriata documentazione. I prodotti non rispondenti ai requisiti della direttiva non possono accedere al mercato comune europeo e quindi nemmeno a quello italiano che ne fa parte.
La nuova revisione della Direttiva Macchine si applica ai seguenti prodotti:
a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine (insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata - ad es. un sistema di azionamento - unicamente destinati ad essere incorporati o assemblati ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina).
Tale direttiva definisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute pubblica ai quali devono rispondere i prodotti sopra indicati in occasione della loro fabbricazione e prima della loro immissione sul mercato.
La conformità ai suddetti requisiti è stabilita nel corso di procedure di valutazione eseguite da appositi Enti (Organismi notificati) per le macchine comprese nell'Allegato IV della direttiva stessa. Per tutte le altre è sufficiente redigere e conservare un fascicolo tecnico in accordo con quanto riportato nell'allegato V della direttiva stessa.
Tutte le macchine immesse sul mercato o modificate dopo l’entrata in vigore della direttiva, devono riportare su di esse la marcatura CE e devono essere accompagnate da appropriata documentazione. I prodotti non rispondenti ai requisiti della direttiva non possono accedere al mercato comune europeo e quindi nemmeno a quello italiano che ne fa parte.
Dlgs
17/2010 – (Nuova Direttiva Macchine)
Sul
supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010
è stato pubblicato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 recante
"Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori."
Leggi la presentazione ed il testo del decreto
Leggi la presentazione ed il testo del decreto
Dlgs
17/2010 – Recepimento della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE
Sul
Supplemento Ordinario n. 36 della Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010
è stata pubblicato il D.Lgs. 17/2010, che ha dato attuazione alla nuova
direttiva Macchine 2006/42/CE, con notevole ritardo rispetto ai termini
previsti dalla stessa direttiva. Ricordiamo, come già comunicato in precedenti
circolari, che gli Stati Membri avrebbero dovuto recepire la direttiva entro il
29/06/2008 ed applicarne le disposizioni a partire dal 29/12/2009. Di fatto la
direttiva 2006/42/CE è quindi già vigente dal 29 dicembre scorso, ma con
l’entrata in vigore del D.Lgs. 17/2010, prevista per il 6 marzo 2010, si potrà
considerare definitivamente completato il passaggio dalla vecchia direttiva
(98/37/CE) alla nuova.
Il Decreto 17/2010 non ha riservato particolari sorprese, ed ha ricalcato in modo molto fedele la direttiva 2006/42/CE. Sono presenti tuttavia due aspetti principali da rimarcare:
1) l’abrogazione, come ovvio, del Dpr 459/96 (recepimento della “vecchia” direttiva 89/392/CE con i successivi emendamenti), fatta salva la residua applicabilità dell’art. 11, commi 1 e 3; rimangono perciò valide le regole da seguire in occasione della vendita, noleggio o concessione in uso o in locazione finanziaria di macchine già immesse sul mercato o già in servizio prima del 21/09/1996 e prive di marcatura CE.
2) Cosa ancora più importante ed innovativa è l’introduzione di sanzioni (aspetto peraltro previsto dall’art. 23 della direttiva 2006/42/CE); l’art. 15 del D.Lgs. 17/2010 prevede, per il fabbricante o il mandatario, sanzioni proporzionali al reato commesso (es. mancato rispetto dei requisiti di sicurezza, assenza della dichiarazione di conformità CE, ecc.). In funzione del fatturato totale riferito alle macchine per cui si è accertata la violazione, le sanzioni possono accumularsi ed arrivare (in casi estremi) a diverse decine di migliaia di euro.
Il decreto legislativo in argomento consta di 19 articoli e dei seguenti 11 allegati:
Allegato I - Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine
Allegato II - Dichiarazioni
Allegato III - Marcatura "CE"
Allegato IV - Categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 9, commi 3 e 4
Allegato V - Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c)
Allegato VI - Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine
Allegato VII - A. Fascicolo tecnico per le macchine, B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine
Allegato VIII - Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine
Allegato IX - Esame CE del tipo
Allegato X - Garanzia qualità totale
Allegato XI - Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi
Il provvedimento, già approvato nel Consiglio dei Ministri del 22 gennaio scorso, interviene sulla materia con norme che consentono - in maniera più efficace di quelle già in vigore - di integrare la sicurezza nella progettazione e nella costruzione di macchinari di vario genere, di effettuarne un'installazione e manutenzione corretta, nonché di garantire un'adeguata sorveglianza del mercato a fini di sicurezza e di efficienza.
Differimento, invece, delle modifiche alla direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori ed ai montacarichi alla successiva emanazione di un Regolamento ed, infatti all'articolo 16 (relativo agli ascensori ed ai montacarichi) del decreto in argomento, viene precisato che "Le disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11."
Il Decreto 17/2010 non ha riservato particolari sorprese, ed ha ricalcato in modo molto fedele la direttiva 2006/42/CE. Sono presenti tuttavia due aspetti principali da rimarcare:
1) l’abrogazione, come ovvio, del Dpr 459/96 (recepimento della “vecchia” direttiva 89/392/CE con i successivi emendamenti), fatta salva la residua applicabilità dell’art. 11, commi 1 e 3; rimangono perciò valide le regole da seguire in occasione della vendita, noleggio o concessione in uso o in locazione finanziaria di macchine già immesse sul mercato o già in servizio prima del 21/09/1996 e prive di marcatura CE.
2) Cosa ancora più importante ed innovativa è l’introduzione di sanzioni (aspetto peraltro previsto dall’art. 23 della direttiva 2006/42/CE); l’art. 15 del D.Lgs. 17/2010 prevede, per il fabbricante o il mandatario, sanzioni proporzionali al reato commesso (es. mancato rispetto dei requisiti di sicurezza, assenza della dichiarazione di conformità CE, ecc.). In funzione del fatturato totale riferito alle macchine per cui si è accertata la violazione, le sanzioni possono accumularsi ed arrivare (in casi estremi) a diverse decine di migliaia di euro.
Il decreto legislativo in argomento consta di 19 articoli e dei seguenti 11 allegati:
Allegato I - Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine
Allegato II - Dichiarazioni
Allegato III - Marcatura "CE"
Allegato IV - Categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 9, commi 3 e 4
Allegato V - Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c)
Allegato VI - Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine
Allegato VII - A. Fascicolo tecnico per le macchine, B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine
Allegato VIII - Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine
Allegato IX - Esame CE del tipo
Allegato X - Garanzia qualità totale
Allegato XI - Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi
Il provvedimento, già approvato nel Consiglio dei Ministri del 22 gennaio scorso, interviene sulla materia con norme che consentono - in maniera più efficace di quelle già in vigore - di integrare la sicurezza nella progettazione e nella costruzione di macchinari di vario genere, di effettuarne un'installazione e manutenzione corretta, nonché di garantire un'adeguata sorveglianza del mercato a fini di sicurezza e di efficienza.
Differimento, invece, delle modifiche alla direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori ed ai montacarichi alla successiva emanazione di un Regolamento ed, infatti all'articolo 16 (relativo agli ascensori ed ai montacarichi) del decreto in argomento, viene precisato che "Le disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11."
D.Lgs.
17/2010 - Nuova direttiva macchine
Con
il D.Lgs. 17/10 viene recepita la direttiva comunitaria 2006/42/CE e viene
abrogato il precedente DPR 459/96.
Viene ampliato il campo di applicazione della precedente direttiva macchine, includendo anche le quasi-macchine, cioè quegli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata (per es. un sistema di azionamento).
Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina.
Il Decreto stabilisce misure per l’immissione, la messa in servizio e la valutazione di conformità di macchine e quasi-macchine:
Viene ampliato il campo di applicazione della precedente direttiva macchine, includendo anche le quasi-macchine, cioè quegli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata (per es. un sistema di azionamento).
Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina.
Il Decreto stabilisce misure per l’immissione, la messa in servizio e la valutazione di conformità di macchine e quasi-macchine:
·
Contempla delle
misure specifiche per categorie di macchine potenzialmente pericolose;
·
Prevede inoltre una
sorveglianza del mercato anche per le quasi macchine;
·
Le prescrizioni per
le attività di certificazione CE e per la non conformità della marcatura
rimangono analoghe rispetto alla precedente normativa;
·
Per quanto riguarda
ascensori e montacarichi rinvia ad un apposito regolamento di modifica del DPR
30 aprile 1999, n. 162;
Prevede
sanzioni per le seguenti violazioni:
·
Immissione sul
mercato o messa in servizio di macchine non conformi: da 4.000 euro a 24.000
euro;
·
Violazione delle
procedure di valutazione della conformità delle quasi macchine: da 3.000 euro a
18.000 euro;
·
Mancata esibizione
della documentazione autorità di sorveglianza: da 2.000 euro a 12.000 euro;
·
Immissione sul
mercato o messa in servizio macchine sprovviste della dichiarazione di
conformità: da 2.000 euro a 12.000 euro;
·
Apposizione di
marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il
significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE: da 1.000 euro
a 6.000 euro;
·
Pubblicità per
macchine non conformi: da 1.000 euro a 6.000 euro;
Le
sanzioni possono inoltre aumentare fino ad un massimo di 150.000 euro in base
al fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-macchine per cui viene
accertata una violazione.
IN
SINTESI:
Il
D.Lgs. 17/2010: - ABROGA il precedente DPR 24 luglio 1996, n. 459; è fatta
salva la residua applicazione delle disposizioni transitorie contenute nel
precedente regolamento governativo, che riguarda le macchine costruite ante
direttiva 89/392/CEE e che comunque continuano ad essere vendute, noleggiate o
concesse in uso o in locazione finanziaria.
·
sono inseriti anche
le quasi-macchine tra i prodotti normati, oltre a quanto contenuto nel campo di
applicazione della precedente direttiva macchine.
·
contiene esclusioni
dal campo di applicazione.
·
viene meglio
definito il confine tra la direttiva macchine e la direttiva 2006/95/CE, c.d.
"direttiva bassa tensione".
·
"definizioni":
sono definite le «quasi-macchine», che risultano essere gli insiemi che
costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di
garantire un'applicazione ben determinata.
Le
quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad
altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una
macchina disciplinata dal decreto.
·
le
"quasi-macchine" subiscono una sorveglianza del mercato.
I
provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo sono ora comunicati anche
al Coordinamento regionale di settore istituito presso la Conferenza
Stato-Regioni.
·
contiene Misure
specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose.
·
per le macchine a
pericolosità più elevate (allegato IV) varia la procedura fin'ora adottata per
la direttiva precedente.
·
indica le procedure
di valutazione della conformità delle "quasi macchine". Anche per le
quasi-macchine sono stabilite ora procedure di valutazione della conformità di
una quasi-macchina, da parte del fabbricante o suo mandatario, prima
dell'immissione sul mercato.
·
Marcatura «CE» e
l'articolo 13 - Non conformità della marcatura: non presentano differenze con
gli adempimenti stabiliti nella precedente direttiva.
·
rinvia la parte
relativa agli ASCENSORI a fonte secondaria, per le necessarie modifiche al DPR
30 aprile 1999, n. 162.
·
SANZIONI. Fatte
salve le ipotesi, nei casi più gravi, di configurabilità di reato quali la
frode in commercio, la truffa, ecc., in particolare, il D.Lgs. 17/2010 prevede:
·
la condotta più
grave è stata ravvisata nell'assenza dei requisiti di conformità richiesti
dall'allegato I del decreto (sanzione amministrativa da euro 4.000,00 ad euro
24.000,00);
·
al fine di agevolare
l'attività di sorveglianza, è stata prevista l'autonoma rilevanza - a fini
sanzionatori - dell'omessa esibizione della documentazione tecnica che il
fabbricante o il suo mandatario è tenuto ad avere ed esibire (sanzione
amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00);
·
è stata sanzionata
autonomamente la meno grave immissione sul mercato di un bene sì conforme ai
requisiti tecnici ma privo della dichiarazione di conformità (sanzione
amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00); -
·
tutela la marcatura
CE sanzionando maliziose apposizioni di marcature, segni od iscrizioni che
possano creare confusione ovvero che ne possano limitare la visibilità e la
leggibilità (sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00);
·
infine sanziona la
pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del decreto
legislativo (sanzione amministrativa da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00).
Ultimo
aggiornamento Martedì 12 Ottobre 2010 08:16
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