Esercizi di affittacamere, degli ostelli
per la gioventù e delle case per ferie. (1)
L.R. 29 Maggio 1997, n. 18 Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie. (1)
Capo I
Disposizioni generali
Art.1
(Finalità. )
1. La Regione, in conformità ai principi
contenuti nella legge 17 maggio 1983, n. 217, detta norme per la
classificazione e la disciplina degli esercizi di affittacamere, degli ostelli
per la gioventù e delle case per ferie.
Art. 2
(Definizione delle
strutture ricettive. )
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture
ricettive gestite da privati, composte da non più di sei camere, con un massimo
di dodici posti letto, ammobiliate, ubicate in non più di due appartamenti
nello stesso stabile, nei quali sono offerti alloggio ed eventualmente servizi
complementari.
2. Sono ostelli per la gioventù le strutture
ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati,
dei giovani e degli eventuali accompagnatori di gruppi di giovani.
3. Sono case per ferie le strutture ricettive
attrezzate per il soggiorno temporaneo, non superiore a novanta giorni, di
persone o gruppi di persone e gestite, al di fuori dei normali canali
commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi
operanti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità sociali,
culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da altri enti o aziende
per l'ospitalità dei propri dipendenti e loro familiari.
4. Le strutture ricettive di cui ai commi 2 e
3 possono essere realizzate in immobili destinati ad abitazione collettiva.
Capo II
Caratteristiche
tipologiche
Art.3
(Requisiti
igienico-sanitari ed edilizi. )
1. Le strutture ricettive di cui all'articolo
2 devono avere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dai
regolamenti comunali per i locali di civile abitazione ed idonei dispositivi di
sicurezza secondo le disposizioni vigenti.
Art. 4
(Requisiti strutturali
e funzionali minimi.)
1. Le strutture ricettive di cui all'articolo
2 devono avere i requisiti strutturali e funzionali minimi di cui alle tabelle
contenute negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della
presente legge.
2. Con delibera di Giunta regionale possono
essere periodicamente sottoposte a revisione o modifica le tabelle di cui al
comma 1.
Art. 5
(Servizi complementari
e accessori. )
1. Gli esercizi di affittacamere possono
offrire i seguenti servizi complementari:
a) pulizia dei locali;
b) fornitura di biancheria da letto e da bagno
e relativa sostituzione;
c) uso della cucina;
d) somministrazione della piccola colazione
e/o dei pasti e delle bevande.
2. Gli ostelli per la gioventù possono
offrire:
a) una cucina comune per la preparazione dei
pasti da parte degli ospiti;
b) un servizio di mensa;
c) un servizio di tavola calda o self-service;
d) un servizio di lavanderia e di stireria
self-service;
e) un servizio di deposito bagagli.
3. Le case per ferie possono offrire:
a) punti di cottura per uso autonomo da parte
degli ospiti;
b) somministrazione dei pasti e delle bevande.
Art. 6
(Classificazione.)
1. Le strutture ricettive di cui all'articolo
2 sono classificate sulla base dei requisiti funzionali e strutturali minimi
indicati dall'articolo 4.
2. La classificazione è obbligatoria e deve
essere indicata nell'autorizzazione amministrativa all'esercizio, negli
stampati pubblicitari e nelle tabelle di cui all'articolo 12, comma 5, esposte
nei locali.
3. Gli ostelli per la gioventù e le case per
ferie sono classificate in un'unica categoria.
4. Gli esercizi di affittacamere sono
classificati nelle categorie I^, II^ e III^, tenendo conto, oltre che dei
requisiti posseduti e dei servizi complementari offerti, di ulteriori elementi
indicati in apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro
sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Capo III
Adempimenti
amministrativi
Art. 7
(Attestato di classificazione
ed autorizzazione all'esercizio. )
2. Ai fini dell'attestato di classificazione e
della autorizzazione, il proprietario o il gestore della struttura ricettiva
interessata deve presentare all'azienda provinciale per il turismo ed al comune
competenti per territorio domanda in carta legale, da cui risulti:
a) generalità del richiedente;
b) ubicazione dei locali destinati
all'attività;
c) numero delle camere, dei posti letto e dei
servizi igienici;
d) descrizione dettagliata dell'arredamento;
e) descrizione dettagliata dei servizi
offerti, ivi compresi quelli complementari ed accessori;
f) periodo di esercizio dell'attività;
g) possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
3. Alla domanda di cui al comma 2 debbono
essere allegati i seguenti documenti:
a) planimetria dell'immobile firmata da un
tecnico iscritto all'albo professionale;
b) certificato sanitario dell'azienda unità
sanitaria locale competente per territorio;
c) atti comprovanti la disponibilità dei
locali;
d) dichiarazione sottoscritta da un tecnico
abilitato attestante la conformità della struttura e della impiantistica alle
norme vigenti;
e) certificato di iscrizione alla sezione
speciale del registro delle imprese turistiche di cui all'articolo 6 della
legge n. 217 del 1983 del gestore dell'esercizio, limitatamente agli
affittacamere ed agli ostelli per la gioventù;
f) ricevute comprovanti il pagamento delle
tasse di concessione previste dalle norme vigenti;
g) regolamento interno della struttura, da
esporre all'ingresso dell'immobile e in ogni camera, limitatamente agli ostelli
per la gioventù;
h) certificazione inerente la costituzione e
le finalità dell'ente pubblico, dell'associazione o l'iscrizione nel registro
delle persone giuridiche o dell'ente religioso gestore, limitatamente alle case
per ferie;
i) tariffe minime e massime che si intendono
praticare, riferite a ciascun servizio, comprensive di IVA.
5. Entro i trenta giorni successivi al
ricevimento del parere da parte dell'azienda provinciale per il turismo, il
comune provvede in merito all'autorizzazione amministrativa, indicando la
categoria di classificazione, nonché il numero delle camere, dei posti letto e
dei servizi autorizzati.
6. Il provvedimento di autorizzazione è
comunicato alla azienda provinciale per il turismo.
Art. 8
(Esercizio saltuario
del servizio di alloggio e prima colazione. )
1. Coloro i quali nella casa in cui abitano
offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere
con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi
ricorrenti stagionali, non sono tenuti a richiedere al comune l'autorizzazione
amministrativa ai sensi dell'articolo 7.
2. Il servizio deve essere assicurato
avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a
chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza
alcun tipo di manipolazione.
3. Coloro che intendono esercitare questa
attività devono comunque comunicare preventivamente all'azienda provinciale per
il turismo competente per territorio l'avvio dell'attività, dichiarando, con
apposita autocertificazione in carta legale, gli elementi di cui all'articolo
7, comma 2, per comprovare l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3.
5. Le strutture di cui al presente articolo,
ritenute idonee, sono inserite in specifico elenco del quale l'azienda
provinciale
per il turismo cura la diffusione.
Art. 9
(Variazione della
classificazione.)
1. Nel caso in cui si verifichino mutamenti
nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione originaria delle
strutture di cui all'articolo 2, deve essere richiesta all'azienda provinciale
per il turismo la variazione dell'attestato di classificazione.
2. La variazione di cui al comma 1 è
comunicata dalla azienda provinciale per il turismo al comune che ha rilasciato
l'autorizzazione amministrativa all'esercizio, ai fini della conseguente
rettifica del provvedimento.
Art.10
(Diffida, sospensione
e revoca dell'autorizzazione amministrativa.)
a) venir meno del possesso dei requisiti
soggettivi di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con r.d.l. n. 773 del 1931, da parte del titolare;
b) attività difforme dagli scopi per i quali è
stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa.
2. Qualora il comune rilevi irregolarità
diverse da quelle indicate al comma 1, diffida a rimuovere le irregolarità
stesse entro un termine non superiore a dieci giorni e, in caso di persistenza,
procede alla sospensione della autorizzazione amministrativa per un periodo non
superiore a sei mesi. Decorso inutilmente tale periodo, il comune procede alla
revoca dell'autorizzazione amministrativa.
3. Il provvedimento di sospensione temporanea
e di revoca dell'autorizzazione amministrativa sono comunicati alla azienda
provinciale per il turismo.
Art.11
(Sospensione
temporanea dell'attività, cessazione. )
1. Il titolare dell'autorizzazione
amministrativa che intende sospendere temporaneamente l'esercizio, deve darne
preventiva comunicazione al comune e all'azienda provinciale per il turismo. La
sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal
comune per comprovati motivi per ulteriori sei mesi. Decorso tale termine,
l'attività si considera definitivamente cessata.
2. Nel caso di cessazione definitiva
dell'attività il titolare dell'autorizzazione amministrativa deve darne
comunicazione all'azienda provinciale per il turismo ed al comune.
Art. 12
(Tariffe.)
1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n.
284, entro il 1^ ottobre di ogni anno, i gestori delle strutture ricettive di
cui all'articolo 2 devono comunicare all'azienda provinciale per il turismo le
tariffe che intendono praticare l'anno successivo, comprensive di I.V.A.,
relative a ciascun servizio offerto o alla somma di più servizi, ivi compresi
quelli complementari ed accessori.
2. La mancata comunicazione delle tariffe
entro il termine indicato implica l'automatica conferma di quelle in vigore.
4. Le tariffe comunicate all'azienda
provinciale per il turismo devono essere vidimate dall'azienda stessa.
5. Prima della riapertura dell'esercizio o
prima dell'inizio del nuovo anno, il gestore, sulla base delle tariffe
comunicate e vidimate dall'azienda provinciale per il turismo, deve compilare
la "tabella dei prezzi", secondo un modello predisposto dalla Regione
Lazio. Tale tabella è depositata presso l'azienda provinciale per il turismo,
in duplice esemplare, ed è esposta in luogo visibile nella struttura ricettiva,
a disposizione degli ospiti e delle autorità vigilanti.
6. Il gestore deve, altresì, compilare, su
apposito modello predisposto dalla Regione, il "cartellino prezzi" da
tenere esposto in ciascuna camera.
7. Qualsiasi pubblicazione che riporti i
prezzi delle strutture ricettive regolamentate dalla presente legge deve fare
riferimento alle tabelle di cui al comma 5.
Art. 13
(Obblighi del
titolare. )
1. I gestori delle strutture ricettive
disciplinate dalla presente legge, oltre agli adempimenti di cui agli articoli
precedenti, sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza
relative alla denuncia delle persone alloggiate e alle vigenti norme in materia
fiscale e tributaria.
2. I gestori delle strutture devono, altresì,
presentare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento,
all'azienda provinciale per il turismo competente per territorio i modelli
ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico secondo le vigenti
disposizioni in materia.
Art. 14
(Sanzioni
amministrative. )
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 10,
l 'inosservanza delle disposizioni contenute nella
presente legge sono punite, oltre che con le sanzioni previste dalle leggi
statali, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) esercizio abusivo dell'attività: da un
minimo di 3 milioni ad un massimo di 15 milioni;
b) applicazione di tariffe non autorizzate: da
un minimo di 1 milione ad un massimo di 5 milioni;
c) superamento della capacità ricettiva
autorizzata: da un minimo di 500.000 ad un massimo di 2,5 milioni;
d) mancata esposizione della "tabella dei
prezzi" o del "cartellino dei prezzi": da un minimo di 300.000
ad un massimo di 1,5 milioni;
e) errata o incompleta pubblicizzazione della
categoria di classificazione, delle tariffe dell'esercizio e delle
caratteristiche strutturali e funzionali: da un minimo di 300.000 ad un massimo
di 1,5 milioni.
2. Oltre alle sanzioni di cui al comma 1, il
sindaco può disporre il sequestro di eventuali pubblicazioni errate, non
veritiere o ingannevoli.
Art. 15
(Vigilanza e
controlli.)
1. La vigilanza sull'osservanza delle
disposizioni della presente legge è esercitata dai comuni e dall'azienda
provinciale per il turismo competenti per territorio.
2. Per l'accertamento delle infrazioni e
l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le
disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive
modificazioni.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 16
(Norma transitoria. )
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le aziende provinciali per il turismo
provvedono alla ricognizione delle strutture ricettive di cui all'articolo 2
già operanti nei rispettivi ambiti territoriali e invitano i gestori delle
strutture stesse ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro i
successivi centottanta giorni.
2. Fino alla data del rilascio dell'attestato
di classificazione e dell'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo
7, e, comunque, non oltre la scadenza del termine di centottanta giorni
previsto dal comma 1, le predette strutture ricettive proseguono la relativa
attività secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Alla scadenza del termine di centottanta
giorni previsto dal comma 1 per l'adeguamento alle disposizioni della presente
legge, le strutture ricettive che non hanno adempiuto a tale obbligo, non
possono proseguire la propria attività.
Art. 17
(Abrogazione di norme.
)
1. Sono abrogate tutte le norme contenute
nelle leggi regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge.
Art. 18
(Dichiarazione
d'urgenza. )
1. La presente legge è dichiarata urgente ai
sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto
regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Tabella "A"
Requisiti minimi obbligatori per gli esercizi
di affitacamere
- Camere da letto, aventi accesso indipendente
da altri locali e non più di tre posti letto ciascuna arredate con:
1) letto, comodino, lampada e sedia per
persona;
2) armadio;
3) specchio e presa di corrente;
4) cestino per rifiuti.
- Un servizio igienico ogni sei posti letto,
in caso di camere prive di bagni completi annessi, con:
1) water;
2) bidet;
3) lavabo;
4) vasca o doccia;
5) specchio e presa di corrente;
6) chiamata di allarme.
- Fornitura di energia elettrica, di acqua
calda e fredda e di riscaldamento.
Tabella "B"
Requisiti minimi obbligatori per gli ostelli
per la gioventù
- Camere da letto, distinte per uomini e
donne, aventi non più di sei posti letto ciascuna, anche sovrapposti del tipo a
castello, arredate con:
1) letto, comodino, lampada e sedia per
persona;
2) armadio, suddiviso in scomparti per
persona;
3) specchio e presa di corrente;
4) tavolo scrittoio;
5) cestino per rifiuti.
- Un servizio igienico ogni otto posti letto,
in caso di camere prive di bagni completi annessi, e comunque almeno uno per
ogni piano, con:
1) water;
2) bidet;
3) lavabo;
4) specchio e presa di corrente;
5) doccia;
6) chiamata di allarme.
Le docce possono essere ubicate, separatamente
dai servizi di cui ai punti da 1) a 4), in appositi locali, distinti per uomini
e donne, in ragione di una ogni dieci posti letto.
- Locali polifunzionali per il soggiorno con
una superficie complessiva non inferiore a metri 0,50 per ogni posto letto;
- Pulizia dei locali di cui alle lettere a) e
c) ogni giorno e dei locali di cui alla lettera b) due volte al giorno;
- Fornitura di biancheria da letto e da bagno
e relativa sostituzione una volta alla settimana e ad ogni cambio ospite;
- Fornitura di energia elettrica, di acqua
calda e fredda e di riscaldamento;
- Servizio telefonico ad uso comune;
- Cassetta di pronto soccorso secondo le
indicazioni dell'azienda unità sanitaria locale.
Tabella "C"
Requisiti minimi obbligatori per le case per ferie
Requisiti minimi obbligatori per le case per ferie
- Camere da letto aventi non più di quattro
posti letto ciascuna, arredate con:
1) letto, comodino, lampada e sedia per
persona;
2) armadio;
3) specchio e presa di corrente;
4) cestino per rifiuti.
- Un servizio igienico ogni sei posti letto, in
caso di camere prive di bagni completi annessi, e comunque almeno uno per ogni
piano, con:
1) water;
2) bidet;
3) lavabo;
4) specchio e presa di corrente;
5) vasca o doccia;
6) chiamata di allarme.
- Cucina;
- Sala da pranzo;
- Sala di soggiorno;
- Pulizia giornaliera dei locali;
- Fornitura di biancheria da letto e da bagno
e relativa sostituzione una volta alla settimana e ad ogni cambio di ospite;
- Fornitura di energia elettrica, di acqua
calda e fredda e di riscaldamento;
- Servizio telefonico ad uso comune;
- Cassetta di pronto soccorso secondo le
indicazioni dell'azienda unità sanitaria locale;
- Somministrazione di piccola colazione.
Note:
(1) Pubblicata sul BUR 10 giugno 1997, n. 16
(S.O. n. 3).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 22
novembre 1997, n. 46 (S.S. n. 3).
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