Circolazione sicura dei pedoni e dei veicoli: omissione di segnaletica e di idonee vie di passaggio
Con la sentenza numero 6383 dell’ 8 febbraio 2013 la Corte di Cassazione ha stabilito che " la responsabilità per l’infortunio del lavoratore e dei terzi avvenuto nel cantiere ricade sul datore di lavoro, che ha l’obbligo di mettere in atto misure adeguate per la salvaguardia di lavoratori e pedoni " .
A detta della Cassazione, nel cantiere la circolazione deve avvenire in modo sicuro e questo è possibile solo se l’imprenditore - datore di lavoro adotta tutte le misure per tutelare non solo la salute dei lavoratori, ma anche quella dei terzi, cioè di altri soggetti presenti occasionalmente sul luogo dove si svolgono i lavori e privi dei presidi antinfortunistici.
Il caso preso in esame dalla Cassazione riguarda l’infortunio subito da un lavoratore in un cantiere dove non erano stati separati i percorsi per i pedoni e quelli per gli automezzi.
«Va sottolineato come l'incidente non si sarebbe verificato se fossero state create vie idonee di circolazione utili a separare il percorso riservato ai pedoni da quello riservato ai veicoli». «L’imputato nella sua qualità» - affermano i giudici di legittimità - «è venuto meno ai propri doveri di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro».
Per questi motivi, il ricorso presentato dall’imprenditore contro la pronuncia di condanna nei suoi confronti è stato respinto dalla Cassazione .
Con la sentenza numero 6383 dell’ 8 febbraio 2013 la Corte di Cassazione ha stabilito che " la responsabilità per l’infortunio del lavoratore e dei terzi avvenuto nel cantiere ricade sul datore di lavoro, che ha l’obbligo di mettere in atto misure adeguate per la salvaguardia di lavoratori e pedoni " .
A detta della Cassazione, nel cantiere la circolazione deve avvenire in modo sicuro e questo è possibile solo se l’imprenditore - datore di lavoro adotta tutte le misure per tutelare non solo la salute dei lavoratori, ma anche quella dei terzi, cioè di altri soggetti presenti occasionalmente sul luogo dove si svolgono i lavori e privi dei presidi antinfortunistici.
Il caso preso in esame dalla Cassazione riguarda l’infortunio subito da un lavoratore in un cantiere dove non erano stati separati i percorsi per i pedoni e quelli per gli automezzi.
«Va sottolineato come l'incidente non si sarebbe verificato se fossero state create vie idonee di circolazione utili a separare il percorso riservato ai pedoni da quello riservato ai veicoli». «L’imputato nella sua qualità» - affermano i giudici di legittimità - «è venuto meno ai propri doveri di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro».
Per questi motivi, il ricorso presentato dall’imprenditore contro la pronuncia di condanna nei suoi confronti è stato respinto dalla Cassazione .
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