A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto delle Circolari n. 21 /2011, n. 11/2012, n. 22/2012 e n. 23/2012 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'Allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.
VERBALI DI VERIFICA
Con l'entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati dovranno adottare modelli di "scheda tecnica" e di "verbale di verifica periodica" conformi a quelli previsti dall'Allegato IV dello stesso decreto; quanto sopra deriva dal combinato disposto del D.M. 11.04.2011 e dell'articolo 71, comma 13, del D.Lgs. n. 81 /2008 e s.m.i ..
Su ogni verbale di verifica e su ogni scheda tecnica identificativa deve essere presente I 'intestazione dell 'ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica (attraverso il logo, il timbro o un altro riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato.
COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA VERIFICA PERIODICA AL SOGGETTO ABILITATO
Sulla base di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera a), del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro che trascorsi i sessanta giorni o i trenta giorni dalla richiesta (in relazione alla "data di richiesta" si rinvia al punto l, della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero), rispettivamente nel caso di prima verifica periodica o di verifica periodica successiva alla prima, decida di affidare la verifica periodica ad un soggetto abilitato deve comunicare, nel più breve tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato che effettui o abbia effettuato la verifica.
Circolare 09/2013
Vedi anche :
Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
Tag : modalità di effettuazione delle verifiche periodiche , Verbali di verifica, attrezzature non marcate CE, verifica di carrelli elevatori, tariffe, data di decorrenza per l’effettuazione delle verifiche ,
VERBALI DI VERIFICA
Con l'entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati dovranno adottare modelli di "scheda tecnica" e di "verbale di verifica periodica" conformi a quelli previsti dall'Allegato IV dello stesso decreto; quanto sopra deriva dal combinato disposto del D.M. 11.04.2011 e dell'articolo 71, comma 13, del D.Lgs. n. 81 /2008 e s.m.i ..
Su ogni verbale di verifica e su ogni scheda tecnica identificativa deve essere presente I 'intestazione dell 'ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica (attraverso il logo, il timbro o un altro riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato.
COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA VERIFICA PERIODICA AL SOGGETTO ABILITATO
Sulla base di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera a), del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro che trascorsi i sessanta giorni o i trenta giorni dalla richiesta (in relazione alla "data di richiesta" si rinvia al punto l, della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero), rispettivamente nel caso di prima verifica periodica o di verifica periodica successiva alla prima, decida di affidare la verifica periodica ad un soggetto abilitato deve comunicare, nel più breve tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato che effettui o abbia effettuato la verifica.
Circolare 09/2013
Vedi anche :
Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
Tag : modalità di effettuazione delle verifiche periodiche , Verbali di verifica, attrezzature non marcate CE, verifica di carrelli elevatori, tariffe, data di decorrenza per l’effettuazione delle verifiche ,
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