mercoledì 13 marzo 2013

Formazione per operatori attrezzature art 72, comma 5 D.lgs 81/08


La Conferenza Stato-Regioni del 22/2/2012 ha raggiunto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui criteri di abilitazione e sulla formazione degli operatori di particolari attrezzature  di lavoro in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

La Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato l’intesa sull’Accordo previsto dall’Art. 73, comma 5, del d lgs 81 che richiede l’individuazione di  quelle attrezzature di lavoro per le quali viene richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione.

L’ Accordo dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore 12 mesi dopo la predetta pubblicazione. Alla data di entrata in vigore della normativa d’attuazione verranno riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i requisiti previsti dal punto 9 dell’Accordo. 


Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’accordo approvato in Conferenza Stato- RegioniPubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 - Supplemento Oridnario n. 47 - l’accordo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 22 febbraio 2012 , concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008,e successive modifiche e integrazioni.




I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’Accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature individuate nel testo normativo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo (punto 12).

Elenco attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori (art 72 comma 5 D.lgs 81/08)

Piattaforme di lavoro mobili elevabili
Gru a torre
Gru mobile (autogru)
Gru per autocarro
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
Trattori agricoli o forestali
Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
Pompa per calcestruzzo

L’Accordo prevede che l’abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio.

Nessun commento:

Posta un commento