giovedì 14 marzo 2013

Criteri di Qualificazione della Figura del Formatore per la Salute e Sicurezza sul Lavoro




enlightenedApprovazione, in Commisione consultiva permanente, del documento indicante i «Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro» ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
Dopo lunga e difficile attesa, è stato finalmente approvato in Commissione consultiva permanente, sulla base di quanto elaborato nel Comitato speciale n° 5, il documento indicante i  «Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro», ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..

Indicato per ricoprire il ruolo di formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro il prerequisito minimo di base, il possesso del Diploma di scuola secondaria superiore, e il rispetto di 3 elementi fondamentaliconoscenza, esperienza e capacità didattica.
Il formatore-docente per essere considerato qualificato dovrà anche possedere almeno uno dei criterisotto elencati:

1.    Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza

2.    Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, o  in alternativa

3.    Frequenza e possesso di Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore (o in alternativa 40) in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.unitamente ad almeno dodici mesi (diciotto per chi ha frequentato corso da 40 ore) di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza o in alternativa

4.    Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento).


Nei casi citati al punto 2, 3 e 4 anche il possesso di almeno una delle seguenti specifiche:

•    Frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

•    Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia  di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

•    Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in  qualunque materia

in alternativa

•    Partecipazione a corsi  in affiancamento ad altro docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.


Il prerequisito del possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore non è richiesto ai  Datori di Lavoro.
Essi inoltre, in deroga e solo per i soli primi due anni, possono  svolgere formazione ai propri lavoratori, purché abbiano frequentato il corso per RSPP.


Individuate tre aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui fare riferimento:

1.    Area normativa/giuridica/organizzativa.
2.    Area rischi tecnici/igienico-sanitari.
3.    Area relazioni/comunicazione.

Previsti inoltre gli aggiornamenti professionali, con cadenza triennale:

•    frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
•    Effettuazione di un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
 

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