sabato 8 agosto 2015

Dichiarazioni di conformità D.M. 37/08

Dichiarazioni di conformità D.M. 37/08

Verifica della rispondenza delle Dichiarazioni di Conformità con le risultanza del Registro Imprese

Il D.M. n. 37/2008, modificato dal D.Dirett. del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010, che regolamenta l’attività di impiantistica prevede, che al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice sia tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli seguenti impianti:
> impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere (lettera a);
> impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (lettera b);
> impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali (lettera c);
> impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (lettera d);
> impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione ed aerazione dei locali (lettera e);
> impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili (lettera f);
> impianti di protezione antincendio (lettera g)

La dichiarazione, resa sulla base dei modelli nella versione aggiornata dal decreto del 19/05/2010, deve essere depositata in duplice copia, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, che inoltrerà una copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle Imprese.

Terminato il controllo, le dichiarazioni di conformità vengono archiviate elettronicamente, in una banca dati ottica e informatica.
La banca dati è consultabile da chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante ed èpertanto soggetta alla normativa sul diritto di accesso.
La ricerca delle dichiarazioni è possibile:
> per denominazione dell’impresa esecutrice dei lavori,
> per dichiarante (titolare o legale rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori)
> per committente
> per indirizzo dell’immobile presso cui sono stati fatti i lavori.

L’impresa installatrice deve :> utilizzare il modello previsto dal D.M. 37/2008, modificato dal decreto ministeriale 19/05/2010 (sono considerate regolari sia le dichiarazioni redatte su stampati precompilati, sia dichiarazioni personalizzate dattiloscritte, purché complete di tutti i dati previsti dal decreto);
> consegnare allo Sportello Unico del Comune in cui sono stati depositati, oltre alla dichiarazione di conformità in duplice copia, anche il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati,
> compilare le dichiarazioni in maniera chiara e leggibile; le dichiarazioni devono essere complete di tutti gli elementi previsti, nonché delle firme in originale (o a ricalco) del dichiarante (titolare o legale rappresentante) e del responsabile tecnico nominato ai sensi del D.M. 37/2008, se diverso dal dichiarante.

A chi rivolgersi

UFFICIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E VISURE
Responsabile del procedimento: Rita Prodi
Tel.: 0522/796205-206
Fax: 0522/433750
Posta Elettronica Certificatacciaa@re.legalmail.camcom.it
Ricevimento al pubblico:
Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 Martedì orario continuato dalle ore 08:30 alle ore 17:15 Giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:15

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