mercoledì 05 agosto 2015
2015AGO
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Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 subisce una nuova modifica. Questa volta le modifiche arrivano dalla Legge 29 luglio 2015, n. 115 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015.
L'art. 16 della Legge n. 115/2015, dal titolo Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL sostituisce, infatti, la lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la seguente:
«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».
Quindi, non si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV (cantieri temporanei o mobili), Capo I(misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonchè ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di :
Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015
L'art. 16 della Legge n. 115/2015, dal titolo Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL sostituisce, infatti, la lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la seguente:
«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».
Quindi, non si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV (cantieri temporanei o mobili), Capo I(misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonchè ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di :
Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015
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