Esperienza e titoli di studio dei “verificatori” delle attrezzature di lavoro
Tenuto conto delle numerose richieste di chiarimenti sull’applicazione del D.L. 11 aprile 2011*, la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali (direzioni coordinate dei Ministeri del lavoro, della sanità e dello sviluppo economico) ha fornito delle indicazioni a proposito dei criteri di idoneità dei verificatori dei soggetti abilitati per poter effettuare le verifiche di cui all’art.71, c. 11, del TU 81/08**.
La circolare con le informazioni (n. 22 del 29 luglio 2015), sottolinea che i “verificatori”, secondo quanto previsto al punto 1, lett.d), dell’All. I del DL del 2011, devono dimostrare di: avere esperienza temporale acquisita nelle attività tecnico-professionali per eseguire le verifiche; ed essere in possesso dei relativi titoli di studio.
A proposito dell’esperienza temporale, essa “può essere acquisita, per ogni specifico gruppo di attrezzature(SP, sollevamento persone; SC, apparecchiature per il sollevamento di materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga; GVR, gas, vapore, riscaldamento),seguendo un’attività di addestramento come verificatore … che si articola con:
- affiancamento con verificatori abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di un “soggetto abilitato”, che assumono la funzione di tutor, nel rapporto massimo di 1 a 2. A questo scopo, alla firma del verificatore sul verbale di verifica … deve essere apposta la seguente dicitura: “Alla verifica ha assistito in affiancamento esclusivamente al fine didattico il sig. (indicare il titolo professionale posseduto);
- effettuazione di attività di verifica a) di almeno due attrezzature al mese, b) di diversa tipologia, nell’ambito dello stesso gruppo, che può svolgersi anche in un solo accesso presso il luogo in cui sono presenti le attrezzature”.
La copia dei verbali di verifica deve essere consegnata al tecnico in affiancamento.
* Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del TU81/08 e criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, c. 13 dello stesso TU.
** “… Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’all. VII, a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’Inail, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni …, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al c. 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle Asl o dall’Arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al c.13″.
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