domenica 29 maggio 2016

Disciplina dimissioni volontarie e risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro


Nuova procedura dimissioni volontarie, circolare Ministero Lavoro, i tutorial

 IL


ROMA – Disciplina dimissioni volontarie e risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro. Da oggi la nuova procedura obbligatoria dal 12 marzo è online. I chiarimenti del Ministero del Lavoro nella circolare n.12 del 4 marzo 2016 con modalità tecniche e istruzioni per l’accesso. I due video tutorial pubblicati questa mattina riguardanti il cittadino e i soggetti abilitati.

Indicazioni da circolare 4 marzo

La disciplina per l’invio telematico delle dimissioni (sistema informatico Smv) introdotta dall’articolo 26 Dlgs 151/2015 e dal conseguente decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 si applica a partire dal prossimo 12 marzo 2016 e riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinati ad eccezione dei casi per i quali permangono prerogative proprie come: lavoro domestico e recesso in sedi protette (articolo 26 comma 7, Dlgs 151/2015), recesso durante periodo di prova, lavoratrice in gravidanza o lavoratrice/lavoratore nei primi tre anni del bambino, lavoro marittimo, pubblica amministrazione.
A partire dal 12 marzo le dimissioni comunicate con altre modalità differenti dall’unica ora dalla disciplina saranno inefficaci e nel caso dovesse riceverne in modalità non più conforme il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare correttamente il modulo previsto. Restano ovviamente gli obblighi che regolano il preavviso e la facoltà per il lavoratore di revocare entro sette giorni le proprie dimissioni seguendo modalità speculari a quelle della dimissione stessa.
Per quanto riguarda le nuove modalità, i lavoratori che vorranno procedere in proprio potranno farlo attraverso il portale ClicLavoro del Ministero e dovranno essere in possesso del codice Inps, condizione essenziale al fine della compilazione della richiesta sul sistema informatico.
La circolare descrive passo per passo le varie fasi del sistema, la compilazione delle sezioni, i rapporti di lavoro antecedenti o successivi al 2008. Al termine della procedura il modulo di dimissioni verrà inviato sia alla e-mail o Pec del datore di lavoro, sia alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Video tutorial e FAQ

giovedì 26 maggio 2016

Lavoro marittimo, ispezioni per rispetto Convenzione, certificato.


Convenzione Ilo Lavoro marittimo, ispezioni, certificato, decreto in GU  scrITTO DA  IL


ROMA – Lavoro marittimo, ispezioni per rispetto Convenzione Ilo, certificato. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2016 il Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32 Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.
Il decreto istituiste un sistema di ispezioni e controllo al fine di verificare sulle imbarcazioni battenti bandiera italiana il rispetto delle condizioni di vita e di lavoro previste dalla Convenzione Ilo MLC 2006 ratificata ufficialmente dall’Italia il 19 novembre 2013 e per il rilascio del certificato del lavoro marittimo (Regola 5.1.3 della Convenzione).
Si tratta di provvedimenti che si applicheranno a tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana e ai lavoratori che vi saranno impiegati, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 2 paragrafo 4 della Convenzione Ilo: a “tutte le navi, appartenenti a soggetti pubblici o privati impiegate normalmente in attività commerciali, con l’eccezione delle navi dedicate alla pesca o attività analoga e delle navi tradizionali quali sambuchi e giunche. La presente Convenzione non si applica né alle navi da guerra né alle navi da guerra ausiliarie)”. Entro 180 dall’entrata in vigore del decreto inoltre un nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà definire come adattare le disposizioni sulle ispezioni appena approvate alle imbarcazioni che non effettuano navigazioni internazionali e che sono inferiori alle 200 tonnellate.
Il decreto definisce il coordinamento tra autorità nazionali competenti, coordinamento da pianificare con provvedimento “da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” e che individuerà “le modalità per assicurare il coordinamento tra le attività ispettive previste […] e l’attività di vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi”. Quindi profilo professionale degli ispettori, come funzionerà in dettaglio l’ispezione (ispezione iniziale, intermedia, di rinnovo, addizionale) per il certificato del lavoro marittimo.
Convenzione Mlc 2006 – Regola 5.1.3: “3. Ogni Stato Membro deve esigere dalle navi battenti la sua bandiera che conservino e tengano aggiornato un certificato di lavoro marittimo attestante che le condizioni di lavoro e di vita dei
marittimi a bordo, comprese le misure che tendono a garantire la continua conformità delle disposizioni adottate che devono essere citate nella dichiarazione di conformità del lavoro marittimo di cui al paragrafo 4 della presente Regola, sono state sottoposte ad ispezione e soddisfano i requisiti della legislazione nazionale o altre misure che implementano la presente Convenzione.
4. Ogni Stato Membro deve esigere dalle navi battenti la sua bandiera che abbiano e tengano aggiornata una dichiarazione di conformità del lavoro marittimo che enunci le prescrizioni nazionali che riguardano l’applicazione della presente Convenzione per quello che riguarda le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi ed enuncia le misure adottate dall’armatore per garantire il rispetto di queste prescrizioni sulla nave o sulle navi interessate”. Il certificato ha validità quinquennale“.
Il decreto riporta infine indicazioni dettagliate sui reclami a bordo, su cosa accadrà nel caso vengano accertate deficienze e sulla possibilità di fermo di una nave. Le attività di ispezione saranno a carico dell’armatore, accomandatario marittimo, o di altro suo rappresentante, in solido con il proprietario della nave. Le tariffe per il Ministero delle Infrastrutture saranno stabilite con decreto che dovrà essere approvato entro novanta giorni.

Testimoni: rilascio attestazione di testimonianza e rimborso spese

COSA E'
La persona che ha assistito ad un fatto o che comunque ha informazioni su di un fatto rilevante in un processo penale puo' essere citata e sentita nell'ambito di un processo penale in qualita' di Testimone.
L'atto di intimazione per comparire quale Testimone in un causa penale o civile dinanzi al Tribunale di Milano contiene gli estremi della causa per cui e' stata ammessa la prova testimoniale, nonche' l'indicazione del giorno, dell'ora e dell'aula nella quale il Testimone dovra' presentarsi per rendere la testimonianza.
Presentarsi a rendere testimonianza in una causa penale e' una forma di collaborazione fondamentale per il buon funzionamento della Giustizia e rappresenta un dovere morale prima ancora che un obbligo giuridico: la mancata comparizione di un Testimone all'udienza fissata per la sua deposizione pregiudica l'aspettativa di giustizia delle parti e comporta sempre un rinvio dell'udienza con conseguente allungamento della durata del processo.
Nel caso il Testimone non si presenti, senza giustificato motivo, il Giudice, a norma dell'art. 133 del c.p.p., puo' disporne l'accompagnamento a mezzo della Polizia Giudiziaria e puo' condannarlo al pagamento:
- per le cause penali, di una somma da € 51 a € 516 e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa a norma dell'art. 142 disp. att. c.p.p. ;
- per le cause civili, di una somma da € 100 a € 1.000.
Se, per gravi e giustificati motivi, al Testimone fosse impossibile comparire in Tribunale nel giorno fissato per la sua audizione, egli deve comunicare tempestivamente l'impossibilita' della comparizione inviando una comunicazione scritta (lettera, fax) alla Cancelleria della Sezione del Tribunale indicata nell'atto di citazione oppure, nel caso di processo civile, contattando lo studio legale che ne ha chiesto la citazione. Nel caso di processo civile, se il luogo di residenza e' distante dalla citta' di Milano il testimone puo' comunicare la preferenza ad essere sentito, per prova delegata, presso il Tribunale del luogo di residenza.
I Testimoni che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ad un permesso per l'assenza dal luogo di lavoro. Al riguardo, dopo aver ricevuto l'atto di intimazione, occorre comunicare in anticipo al datore di lavoro il fatto di essere stato citato come teste; dopo aver reso la testimonianza, al Testimone sara' rilasciata dal Cancelliere d'Udienza una certificazione della sua comparizione quale teste.
LA SUA PRESENZA IN UDIENZA COME TESTIMONE E' QUANTO MAI IMPORTANTE PER IL BUON ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA; LE SIAMO GRATI PER LA COLLABORAZIONE E CI IMPEGNIAMO, ANCHE CON IL SUO CONTRIBUTO, A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO GIUSTIZIA.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DPR 115/2002; art. 142 disp. att. c.p.p. ; art. 255 c.p.c. ; art. 372 c.p.

CHI PUO' TESTIMONIARE
La persona che ha assistito ad un fatto o che comunque ha informazioni su di un fatto rilevante in un processo civile o penale e che ha ricevuto un atto di intimazione da parte del Tribunale.
Nel processo penale i testi sono citati:
- dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
- dal Tribunale
- dall'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Art 107 DPR 115/02).
Nel processo civile i testi sono citati dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Art. 131 DPR 115/02).

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
Per la deposizione in udienza come testimone non e' prevista l'assistenza di un legale.

COME SI ACCEDE
Il Testimone deve recarsi per tempo nei pressi dell'aula ove, all'orario indicato nell'atto di citazione, o comunque nel piu' breve tempo possibile, sara' sentito come teste: previa dichiarazione di impegno a dire la verita' e dopo aver declinato le sue generalita', sara' sentito dal Giudice o dal Collegio sulla sua conoscenza di circostanze di fatto che possono essere utili ai fini di causa.
Per l'accesso al Palazzo di Giustizia si consiglia ai Testimoni di usare l'ingresso di via San Barnaba ove e' presente un punto informativo che consentira' loro di avere le indicazioni necessarie per meglio raggiungere l'aula di udienza nella quale devono comparire.

RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE: COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
Il Testimone non residente nel Comune di Milano ha diritto al rimborso delle spese di viaggio pari al prezzo del biglietto (andata e ritorno) di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica se autorizzato dal Giudice.
Ai fini della liquidazione delle spese di viaggio il testimone non residente deve, entro 100 giorni dalla data di testimonianza (pena la decadenza del rimborso), produrre la seguente documentazione che dovra' essere consegnata all'ufficio Spese di Giustizia:
1. Richiesta di liquidazione con attestazione in calce, da parte della cancelleria competente, della presenza in udienza del teste (modello);
2. Atto di citazione testimoniale con la relativa notifica in originale;
3. Originale del titolo di viaggio di andata e copia conforme del titolo di viaggio di ritorno, che sara' effettuata dall'ufficio Spese di Giustizia il giorno della testimonianza; Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritenuto che in mancanza del titolo di viaggio la spesa potra' essere rimborsata, in via eccezionale, nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile produrre il titolo (es. per smarrimento o utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, ecc.) sulla base di idonea documentazione, quale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal teste ai sensi dell'art. 47DPR 445/2000 (modello);
4. Eventuale autorizzazione all'uso del mezzo aereo (da richiedere preventivamente all'Autorita' Giudiziaria, tramite la cancelleria del giudice che raccoglie la deposizione).
Le spese di viaggio spettanti ai testimoni non residenti citati a richiesta di parte sono quantificate dal funzionario dell'Ufficio Spese di Giustizia che emette l'ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione. Le modalita' di richiesta restano le stesse.
L'Ufficio Spese di Giustizia si trova all'interno del Palazzo di Giustizia,
ingresso da via Freguglia, ascensore n.4
piano 1 - stanza 502
spesegiustizia.tribunale.milano@giustizia.it

TEMPI
La liquidazione della spesa avviene senza ritardo non appena ne sussistono i presupposti e la completa documentazione di spesa sia stata trasmessa all'Ufficio Spese di Giustizia. Per accelerare i tempi di liquidazione e' assolutamente consigliata la forma di pagamento tramite versamento su conto corrente bancario o postale, i cui riferimenti dovranno essere indicati dal richiedente all'interno del modulo per richiesta di rimborso.
In caso di richiesta di "rimborso in contanti", il pagamento sara' effettuato presso la sede della Banca d'Italia piu' vicina al luogo di residenza dell'interessato o del domicilio da lui indicato, o, solo in caso di eccessiva distanza, il pagamento sara' effettuato tramite l'Ufficio Postale piu' vicino. L'interessato ricevera' un avviso di pagamento con il quale potra' recarsi presso l'ufficio pagatore per la riscossione. Tramite questa modalita', tuttavia, i tempi di liquidazione si allungano notevolmente.

mercoledì 25 maggio 2016

Testo unico sicurezza, ecco il dettaglio delle ultime modifiche


Testo unico sicurezza, il Cni spiega nel dettaglio il contenuto delle nuove disposizioni introdotte nel D.Lgs. 81/2008 dal D.L. 151/2015

Abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni da parte delle imprese, aumentato l’importo delle sanzioni previste per mancata o inadeguata formazione del lavoratore, del dirigente o del preposto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsto l’aggiornamento dei corsi per coordinatore della sicurezza in modalità e-learning.
Queste sono alcune delle novità recentemente introdotte nel testo unico sulla sicurezza e spiegate dal Cni (Consiglio nazionale degli ingegneri) nella Circolare 649 dell’11 gennaio 2016.

Modifiche testo unico sicurezza, l’analisi del Cni

Il D.Lgs. 151/2015 al Capo III si occupa nello specifico di “razionalizzazione e semplificazione” in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare l’art. 20 elenca le modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008.
Di seguito si riporta l’analisi effettuata dal Cni contenente tutte le modifiche al D.Lgs. 81/2008, entrate in vigore il 24 settembre 2015.
A) Art. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE
La modifica è inerente i lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, e precisamente: «Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista….omissis..».
La legge specifica successivamente che continuano ad essere esclusi dall’applicazione del decreto e dalle norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario. Qualora non si rientri nelle citate ipotesi, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/2008, ovvero quelle previste a tutela delle attività svolte dai componenti dell’impresa familiare e dai lavoratori autonomi. Analogamente, le disposizioni di cui all’art. 21 troveranno applicazione con riferimento ai soggetti che svolgono attività di volontariato in favore di associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni religiose, volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale.
B) Art. 5 COMITATO PER L’INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Viene modifica la composizione del Comitato che ha sede presso il Ministero della salute, con l’obiettivo di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri.
Restano immutati i compiti affidati a tale Ente, chiamato a definire le politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuando gli obiettivi da perseguire ed elaborando una programmazione per la realizzazione degli stessi.
C) Art. 6 COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
E’ stata modificata la composizione dei rappresentanti della Commissione Consultiva permanente, riducendo da 40 a 33 il numero dei componenti. Un nuovo ingresso in Commissione è rappresentato da 3 esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale e da un rappresentante dell’ANMIL. «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i termini per la designazione e l’individuazione dei componenti».
Tra gli importanti compiti assegnati alla Commissione vengono aggiunti:
  • monitoraggio dell’applicazione delle procedure standardizzate della valutazione dei rischi al fine di verificare l’efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima
  • rielaborazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese
  • elaborazione dei criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’art. 27 del D.Lgs.81/08 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”
D) Art.12 INTERPELLO
Anche le Regioni e le Province autonome possono inoltrare alla Commissione Interpelli quesiti generali riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro.
E) Art. 28 – OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Dopo il comma 3-bis viene inserito il nuovo comma: «3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»
F) Art. 29 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il comma 6-quater e’ sostituito dal seguente: «6-quater Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment)»; l’OiRA è una piattaforma informatica gratuita prodotta dall’Unione Europea con l’obiettivo di supportare le PMI nell’ottemperare agli adempimenti inerenti la valutazione dei rischi e la redazione del relativo DVR.
Sarà introdotta in Italia a seguito di un Decreto del Ministero del Lavoro.
G) Art. 34 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Abrogato il comma 1-bis dell’art. 34 che recitava «Salvo che nei casi di cui all’art. 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, …..omiss……»
Viene modificato il comma 2-bis dell’art. 34 «il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46».
Pertanto il datore di lavoro potrà svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e antincendio anche per aziende con più di 5 lavoratori, sempre con le eccezioni di cui all’art. 31 c. 6 articolo 31, comma 6.
H) Art. 53 TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE
Abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni. Infatti al comma 6, le parole «al registro infortuni» sono soppresse.
L’art. 21 del D.Lgs. 151/2015 chiarisce poi che l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni è a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015. Dunque l’abolizione sarà effettiva dal 23 dicembre 2015.
I) Art. 55 SANZIONI
L’impianto sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008 si arricchisce di nuove previsioni: vengono individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il raddoppio dell’importo della sanzione, qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori od una triplicazione dell’importo stesso, qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori.
In particolare la nuova previsione si riferisce alle seguenti violazioni:
  1. Art. 18, comma 1, lettera g): mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Sanzione prevista: ammenda da 2.000 a 4.000 euro (Art. 55, comma 5, lettera e)
  2. Art. 37, comma 1: mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c)
  3. Art. 37, comma 7: mancata o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c)
  4. Art. 37, comma 9: mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c)
  5. Art. 37, comma 10: mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c)
J) Art. 69 DEFINIZIONI (relative alle attrezzature di lavoro)
L’articolo 69 elenca le definizioni relative alle attrezzature di lavoro: si aggiunge alla definizione di operatore il riferimento al datore di lavoro. Il comma 1 lettera e) diventa perciò il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.
K) Art. 73 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (riferimento attrezzature di lavoro)
L’articolo 73 viene del tutto rinnovato per legittimare l’attività di conduzione dei generatori di vapore e il rilascio delle abilitazioni e attestazioni.
E’ inserito il seguente: «Art. 73-bis (Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore). – 1. All’Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e’ soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l’equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente».
L) Art. 88 CAMPO DI APPLICAZIONE (riferimento cantieri temporanei e mobili)
Ritorna il comma originario dell’81/2008, inserito art. 88 «g-bis) che prevede che il titolo 4 Capo 1 non si applica ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X».
M) Art. 98 REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
Al comma 3, sono inseriti i seguenti periodi: «L’allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2» (al riguardo, il Cni ha già inviato una specifica nota in data 23/11/2015 n° 632/XVIII Sess/2015).
N) art. 190 VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente: «L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti puo’ essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e’ fatto riferimento».

Accelerazione di gravità sulla superficie terrestre

L'accelerazione di gravità (o accelerazione gravitazionale) è l'accelerazione che un corpo subisce quando è lasciato libero di muoversi in caduta libera in un campo di gravità.

Accelerazione di gravità sulla superficie terrestre[modifica | modifica wikitesto]

L'accelerazione gravitazionale si indica con la lettera g e la sua unità di misura è il metro al secondo quadrato. Sulla superficie terrestre il valore esatto di g varia a seconda del luogo, in particolare della latitudine e dell'altitudine: per questo motivo è stato anche introdotto un valore convenzionale per g, pari a 9,80665 m/s²,[1]dalla terza CGPM nel 1901
Si tratta di un valore medio che approssima il valore dell'accelerazione di gravità presente al livello del mare a una latitudine di 45,5°. 
Tale valore viene a volte rappresentato con g0, quando g viene invece usato per rappresentare l'effettiva accelerazione di gravità locale. L'accelerazione di gravità gè talvolta usata come unità di misura non-SI.
Il simbolo è scritto g minuscolo[2] per distinguerlo dalla costante gravitazionale G che compare nella equazione di Newton e fu calcolata per la prima volta da Henry Cavendish.

lunedì 23 maggio 2016

Architetti di Mantova - Serata di Estimo.

Dalle 17:00 alle 19:30 presso l'Ordine degli Architetti di Mantova - Serata di Estimo.

Il giorno 9 giugno 2016 è programmato presso Ordine degli Architetti PPC della provincia di Mantova la seconda sessione dell’esame per la certificazione delle competenze della figura del Valutatore Immobiliare ai sensi della norma UNI 11558:2014 così come richiamato anche dalle Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie promosse dall’ABI.
L’esame è svolto da un ente di certificazione di terza parte accreditato da ACCREDIA ai sensi della norma UNI 11558:2014 Valutatore Immobiliare – requisiti di conoscenza, abilità e competenza, mediante una prova scritta e una prova orale che si svolgeranno nella stessa giornata.
Il superamento dell’esame consentirà ai partecipanti di ottenere la certificazione di terza parte, delle loro competenze per i prossimi 10 anni e rappresenta il punto di arrivo di un percorso di crescita professionale e di formazione che ha visto impegnati i partecipanti in 64 ore di formazione da giugno 2015 a marzo 2016.
L’ottenimento della certificazione rappresenta uno strumento di garanzia per lo svolgimento di un’attività professionale che presenta risvolti di estrema importanza, al di là del mero valore economico del bene oggetto di valutazione, in funzione delle motivazioni che la rendono necessaria e dei soggetti committenti quali ad esempio: istituti di credito, tribunali, società immobiliari, organi di vigilanza, società di revisione.
L’incontro incontro programmato a titolo gratuito per gli interessati ha lo scopo di approfondire i temi proposti dalla norma UNI 11558:2014 e di proporre l’analisi critica e condivisa di casi reali di valutazioni immobiliari, oltre a presentare i risultati della prima sessione d’esame svoltasi il 4 maggio u.s.
partecipazione gratuita previa adesione
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domenica 22 maggio 2016

Condannato un preposto per omissione di vigilanza in materia di MMC


Condannato un preposto per omissione di vigilanza in materia di MMC SCRITTO DA  IL


La Corte penale Sez. 4 con sentenza del 3 marzo, n. 8872 ha dichiarato inammissibile il ricorso di un preposto di una ditta nella quale rivestiva l’incarico di responsabile del settore ricambi, e ciò per omissione di vigilanza in materia di movimentazione manuale dei carichi.
Il fatto. Un dipendente della ditta X rimase infortunato durante il trasporto, insieme a un collega, di un assiale, il cui peso era superiore a quello consentito dalle disposizioni sulla movimentazione dei carichi.
Dell’episodio il Tribunale di P. ha dichiarato responsabile il preposto al reparto dove l’infortunato svolgeva la propria attività. Responsabilità derivata dalla circostanza che il preposto chiese all’interessato di aiutare un collega a portare in magazzino un peso superiore ai 40 Kg, peso che doveva essere considerato comunque non “sopportabile “(fatta, quindi, la ripartizione del peso con quello del secondo dipendente) in quanto superava la soglia del di 15 Kg stabilita dalla competente Commissione medica. Infatti , il dipendente infortunato (che subì una lombalgia durata oltre 4 mesi) non doveva essere adibito a quel posto di lavoro perché a rischio in quanto portatore di una patologia pregressa.
Il preposto, proprio come addetto alle etichettature dei ricambi, avrebbe invece dovuto vigilare sulla movimentazione dei carichi manuali per evitare o, comunque, ridurre il rischio di lesioni dorso lombari anche tenuto conto dei fattori individuali di rischio*.
L’omissione delle cautele previste dalla legge è quindi aggravata dal fatto, conosciuto dallo stesso preposto, che l’infortunato era stato assunto nella quota riservata agli affetti da disabilità e, proprio per tale motivo, era stato destinato a mansioni di ufficio quali la etichettatura dei pezzi in magazzino.
Aggiunge la sentenza: “Del resto tale conclusione si pone in linea con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché, come nel caso di specie, sia titolare dei poteri necessari per impedire l’evento lesivo in concreto verificatosi.”
La Cassazione sottolinea che “la Corte di appello, nel ritenere l’imputato responsabile dell’infortunio verificatesi ha fatto corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Come è noto, la normativa riconosce una specifica posizione di garanzia nei confronti del lavoratore in capo al preposto. In particolare l’art. 1, c. 4 bis del DLgs 626/94 prevedeva che siano obbligati all’osservanza delle norme in tema di sicurezza anche i preposti nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze.
* Art. 48, c. 4 lett. b DLgs 626/94.