Sostanze e miscele pericolose, c’è l’allineamento al regolamento CE 1272/2008
SCRITTO DA ENZO GONANO IL
In materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele è stato pubblicato ilDLgs 39 del 15 febbraio 2016. Si tratta dell’allineamento della normativa italiana al Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP.
L’art. 1 modifica il TU 81/08. Ecco alcune delle modifiche apportate. In tutto il testo del TU sicurezza lavoro il termine “preparati pericolosi” viene sostituito con “miscele”.
A proposito del segnale di avvertimento “Pericolo generico” , vi si aggiunge “Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento e’ utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose”.
Sui recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e “contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del Regolamento (CE) n. 1272/2008” ma anche “i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità” al regolamento*.
“Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato…tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo”. “Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente …. per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 …. I cartelli o l’etichettatura … vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell’area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio”.
Il DLgs 39/2016, all’art. 2 porta inoltre modifiche anche al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (DLgs 151/ 2001). Lo fa portando modifiche all’allegato C, (agenti biologici , chimici e i processi industriali e …. le terapie che essi rendono necessarie e che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro).
Il Dlgs porta anche modifiche all’allegato 1 della L.977/1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), sempre a proposito degli agenti biologici, chimici e dei processi e lavori.
Il DLgs 39/2016 entrerà in vigore il 29 marzo 2016
* “L’etichettatura può essere: “sostituita da cartelli di avvertimento di cui all’allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo…; completata da ulteriori informazioni( il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi; completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l’Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose.”
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