sabato 23 luglio 2016

Nuovo codice prevenzione incendi, in GU il decreto 3 agosto 2015

Nuovo codice prevenzione incendi, in GU il decreto 3 agosto 2015

ROMA – Nuovo codice di prevenzione incendi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015 n. 192 – Suppl. Ordinario n. 51 il decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Il decreto entrerà in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione in GU, ovvero novanta giorni dal 20 agosto 2015 e ha l’obiettivo di semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo riguardante la prevenzione incendi. Riporta in cinque articoli e un lungo allegato le nuove norme tecniche di riferimento, i campi e le attività di applicazione.

Campi di applicazione

In attesa di approfondire a breve i singoli e dettagliati aspetti delle norme tecniche riportate dal decreto, eccone in serie le disposizioni generali.
Applicazione. Le nuove norme potranno essere applicate alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività indicate dall’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, co.4-quater, del dl 31.05.2010, n. 78, convertito, con mod. dalla l. 30.07.2010, n. 122), e nel dettaglio potranno essere applicate per le attività che in tale allegato sono indicate con i numeri: “9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76″. (Art.2 comma 1 del decreto 3 agosto 2015).
“Si possono applicare alle attività […] di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare”. (Art.2 comma 2).
Ancora per gli interventi di ristrutturazione parziale “di ampliamento su parti di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui all’articolo 1 si applicano all’intera attività”.
Possono inoltre essere riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di quelle attività che pur essendo indicate dall’articolo 2 comma 1 del nuovo decreto, non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
Per ognuna delle attività citate, infine, per “consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità” le nuove norme tecniche, potranno essere applicate ” in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139“. I decreti indicati sono: decreto del 30 novembre 1983, decreto del 31 marzo 2003; decreto del 3 novembre 2004; decreto del 15 marzo 2005; decreto del 15 settembre 2005; decreto del 16 febbraio 2007; decreto del 9 marzo 2007; decreto del 20 dicembre 2012.

Le norme tecniche

Elencanti gli ambiti di applicazione, è l’allegato I del decreto 3 agosto a indicare in dettaglio le nuove norme tecniche di prevenzione incendi.
Le disposizioni, sulle quali torneremo in dettaglio in approfondimenti successivi, sono raggruppate in quattro sezioni.
Sezione G Generalità, “con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezzaantincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività”:
  • G.1 Termini, definizioni e simboli grafici;
  • G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio;
  • G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività.
Sezione S Strategia antincendio, “contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio finalizzata a ridurne il rischio”:
  • S.1 Reazione al fuoco;
  • S.2 Resistenza al fuoco;
  • S.3 Compartimentazione;
  • S.4 Esodo;
  • S.5 Gestione della sicurezza antincendio;
  • S.6 Controllo dell’incendio;
  • S.7 Rivelazione ed allarme;
  • S.8 Controllo di fumi e calore;
  • S.9 Operativita’ antincendio;
  • S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Sezione V Regole tecniche verticali, “contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ambiti di esse, le cui misure tecniche sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione Strategia antincendio. La sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite a ulteriori attività”:
  • V.1 Aree a rischio specifico;
  • V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive;
  • V.3 Vani degli ascensori.
Sezione M Metodi, “con la descrizione delle metodologie progettuali”.
  • M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio;
  • M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale;
  • M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.

Prodotti antincendio e disposizioni finali

L’articolo 3 del decreto 3 agosto si sofferma infine sull’impiego dei prodotti antincendio, sulla propria identificazione, qualificazione e conformità.
Per quanto riguarda le disposizioni finali, anche con l’entrata in vigore del nuovo codice di prevenzione incendi, restano valide le disposizioni “di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente decreto”; e quelle sulle determinazioni per gli importi per i servizi dei Vigili del Fuoco.
In ultimo, da segnalare come, “Per le attività di cui all’articolo 2 (del nuovo codice decreto 3 agosto Ndr) in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti”.
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Nove regole vitali per l’utilizzo di carrelli elevatori

Nove regole vitali per l’utilizzo di carrelli elevatori

Sicurezza    by Ing. A RuggieroCommenti chiusi

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza sul lavoro

Nove regole vitali per l’utilizzo di carrelli elevatori

carrelli elevatoriIl datore di lavoro è responsabile della sicurezza sul lavoro.Pertanto, deve fare in modo che tutti i dipendenti della sua impresa siano istruiti con questo vademecum. Le statistiche parlano chiaro: negli ultimi dieci anni 30 persone hanno perso la vita a seguito di un infortunio con il carrello elevatore. 247 lavoratori hanno subito lesioni invalidanti. Chi rispetta e applica in maniera coerente «le regole vitali » sul lavoro, può fare molto per evitare inutili sofferenze. Se non si rispetta una regola vitale, bisogna dire STOP, sospendere i lavori e riprenderli solo dopo aver eliminato il pericolo.
La Suva ha messo a punto le «Nove regole vitali per l’utilizzo di carrelli elevatori» in collaborazione con le associazioni del settore logistica e trasporti e con le scuole per carrellisti. Questo rispecchia fedelmente lo spirito dell’organizzazione paritetica della Suva.
I superiori, sia che abbiano il ruolo di direttori di stabilimento, capigruppi o addetti alla sicurezza, sono i portavoce più credibili delle regole di sicurezza e quindi anche le persone più indicate per far conoscere le regole vitali.
Con questo vademecum, è possibile organizzare una mini-lezione per ogni regola, meglio se direttamente sul luogo di lavoro.
È importante adattare il contenuto della lezione alla situazione reale in azienda.
Il formatore deve fare in modo che tutti i dipendenti che manovrano carrelli elevatori o lavorano in prossimità degli stessi siano istruiti sul contenuto di questo vademecum.
Bisogna tener conto anche dei lavoratori interinali e dei neo-assunti. Non impartire tutte le regole in una sola volta, ma ad es. una alla settimana. Verifi care che siano rispettate e tenere delle mini-lezioni a intervalli regolari. Le mini-lezioni dovrebbero essere svolte in un luogo di lavoro adeguato in azienda.
Ogni lezione dovrebbe durare non più di 10 minuti. Nella fase di preparazione, esercitarsi nel formulare con parole proprie e semplici le regole e come applicarle.Tenere conto anche dei lavoratori stranieri.
Per ogni regola di sicurezza c’è un’apposita scheda, la cui parte frontale può essere usata come manifestino. Suggeriamo di esporla dopo ogni lezione.Sul retro sono riportate varie informazioni per il responsabile della formazione. È importante adattare il contenuto della lezione alla situazione reale in azienda.
Le norme fanno riferimento all' Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) della comunità Elvetica

venerdì 22 luglio 2016

Tu si che vali ad Ostia Lido

In assenza di opere provvisionali anti caduta l'operatore indossa la cintura di sicurezza che non è vincolata a nessun sistena di trattenuta come richiesto dalle norme tecniche  (All. al DLgs 81/2008 e s.m.e i.)

Dov'è il Direttore dei lavori ?

Lotta al caporalato, vigilanza interforze, siglato protocollo 0





Occorre una legge definitiva e un impegno costante delle parti sociali. Ma i proprietari dei terreni non hanno nessuna responsabilità nell'affidare i lavori stagionali a persona notoriamente caporali. Lo stato esiste o non esiste in agricoltura che sembra terra di nessuno o soltanto del prendere ?
I lavoratori stagiolali dovrebbero essere schedati presso gli uffici comunali del territorio di appartenenza senza pagare dazio per avere la mappatura del fenomeno e la costante dell'evasione fiscale e legislativa degli bblighi che derivano dal fenomeno stagionale. G. Ruocco

domenica 17 luglio 2016

CAPORALATO

Per il contrasto del CAPORALATO che è peggio della Sacra Corona o della Camorra che non dichiarano i loro affiliati a nessun ente e se versano contributi sono contributi di sangue che lo stato dovrebbe mettere in conto oltre ai reati che tali organizzazioni mettono in atto, occorre un provvedimento legislativo se non è stato finora emanato o rendere operativo quello esistente colpendo il fenomeno dal suo dante causa che va identificato nel proprietario dei terreni o del conduttore degli stessi.

Occorre una legge definitiva e un impegno costante delle parti sociali per accertarne, come fenomeno sociale, le sue radici sui territori dove si sviluppa, le connivenze e i responsabili fino al, come le parentele, al grado massimo di coinvolgimento a cominciare dai proprietari dei terreni  o ai conduttori degli stessi nell'affidare i lavori stagionali a persona conosciuta come caporale. 
Lo stato deve esistere in agricoltura con tutti i suoi gradi di responsabilità intervenendo dal nascere dei fenomini delittuosi che si protraggono dalla fine del 1800. L'agricoltura non può essere una terra di nessuno o soltanto quella del prendere.
I lavoratori stagiolali debbono essere schedati presso gli uffici comunali del territorio di appartenenza senza pagare dazio per avere la mappatura del fenomeno e la costante dell'evasione fiscale e legislativa degli obblighi che derivano dal fenomeno per assicurare ai lavoratori situazioni quantomeno di accoglienza che non trascendano quelle che erano le raccamandazione contenute me DPR 303 del 1956, assicurati e vigilati a livello sanitario e non vengno sfruttati fisicamente ed economicamente.

G. Ruocco