Nuovo codice prevenzione incendi, in GU il decreto 3 agosto 2015
ROMA – Nuovo codice di prevenzione incendi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015 n. 192 – Suppl. Ordinario n. 51 il decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Il decreto entrerà in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione in GU, ovvero novanta giorni dal 20 agosto 2015 e ha l’obiettivo di semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo riguardante la prevenzione incendi. Riporta in cinque articoli e un lungo allegato le nuove norme tecniche di riferimento, i campi e le attività di applicazione.
Campi di applicazione
In attesa di approfondire a breve i singoli e dettagliati aspetti delle norme tecniche riportate dal decreto, eccone in serie le disposizioni generali.
Applicazione. Le nuove norme potranno essere applicate alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività indicate dall’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, co.4-quater, del dl 31.05.2010, n. 78, convertito, con mod. dalla l. 30.07.2010, n. 122), e nel dettaglio potranno essere applicate per le attività che in tale allegato sono indicate con i numeri: “9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76″. (Art.2 comma 1 del decreto 3 agosto 2015).
“Si possono applicare alle attività […] di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare”. (Art.2 comma 2).
Ancora per gli interventi di ristrutturazione parziale “di ampliamento su parti di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui all’articolo 1 si applicano all’intera attività”.
Possono inoltre essere riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di quelle attività che pur essendo indicate dall’articolo 2 comma 1 del nuovo decreto, non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
Per ognuna delle attività citate, infine, per “consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità” le nuove norme tecniche, potranno essere applicate ” in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139“. I decreti indicati sono: decreto del 30 novembre 1983, decreto del 31 marzo 2003; decreto del 3 novembre 2004; decreto del 15 marzo 2005; decreto del 15 settembre 2005; decreto del 16 febbraio 2007; decreto del 9 marzo 2007; decreto del 20 dicembre 2012.
Le norme tecniche
Elencanti gli ambiti di applicazione, è l’allegato I del decreto 3 agosto a indicare in dettaglio le nuove norme tecniche di prevenzione incendi.
Le disposizioni, sulle quali torneremo in dettaglio in approfondimenti successivi, sono raggruppate in quattro sezioni.
Sezione G Generalità, “con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezzaantincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività”:
- G.1 Termini, definizioni e simboli grafici;
- G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio;
- G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività.
Sezione S Strategia antincendio, “contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio finalizzata a ridurne il rischio”:
- S.1 Reazione al fuoco;
- S.2 Resistenza al fuoco;
- S.3 Compartimentazione;
- S.4 Esodo;
- S.5 Gestione della sicurezza antincendio;
- S.6 Controllo dell’incendio;
- S.7 Rivelazione ed allarme;
- S.8 Controllo di fumi e calore;
- S.9 Operativita’ antincendio;
- S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Sezione V Regole tecniche verticali, “contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ambiti di esse, le cui misure tecniche sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione Strategia antincendio. La sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite a ulteriori attività”:
- V.1 Aree a rischio specifico;
- V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive;
- V.3 Vani degli ascensori.
Sezione M Metodi, “con la descrizione delle metodologie progettuali”.
- M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio;
- M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale;
- M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.
Prodotti antincendio e disposizioni finali
L’articolo 3 del decreto 3 agosto si sofferma infine sull’impiego dei prodotti antincendio, sulla propria identificazione, qualificazione e conformità.
Per quanto riguarda le disposizioni finali, anche con l’entrata in vigore del nuovo codice di prevenzione incendi, restano valide le disposizioni “di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente decreto”; e quelle sulle determinazioni per gli importi per i servizi dei Vigili del Fuoco.
In ultimo, da segnalare come, “Per le attività di cui all’articolo 2 (del nuovo codice decreto 3 agosto Ndr) in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti”.
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