Elenchi professionisti prevenzione incendi, modifiche al decreto 5 agosto 2011SCRITTO DA REDAZIONE IL
ROMA – Prevenzione incendi. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2016 il decreto del Ministero dell’Interno 7 giugno 2016 – Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del Dlgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Il decreto in vigore dal 25 giugno 2016, apporta la seguente integrazione al comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011:
“1. Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore.
Il termine dei cinque anni decorre:
a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1;
b) dalla data di riattivazione dell’iscrizione stessa in caso di sospensione per l’inadempienza di cui al comma 2;
c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all’art. 1″.
a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1;
b) dalla data di riattivazione dell’iscrizione stessa in caso di sospensione per l’inadempienza di cui al comma 2;
c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all’art. 1″.
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