venerdì 31 marzo 2017

Tra il 2011 e il 2015 le denunce di infortunio delle lavoratrici in calo del 16,3%



La flessione registrata dall’Inail nell’ultimo quinquennio osservato è stata decisamente più contenuta di quella degli uomini (-25%). Rispetto al 2014 la diminuzione è pari al 4,6%. L’analisi condotta dall’Istituto alla vigilia dell’8 marzo conferma la rilevanza per le donne del “rischio strada”

ROMA - Nel 2015 sono state oltre 227mila le denunce d’infortunio sul lavoro pervenute all’Inail che hanno riguardato le donne nelle tre gestioni principali (Industria e Servizi, Agricoltura e per conto dello Stato). A queste si aggiungono i 23 casi denunciati nel settore Navigazione e i 623 della gestione autonoma casalinghe. Dall’analisi condotta dall’Inail alla vigilia dell’8 marzo emerge anche che le denunce d’infortunio con esito mortale delle lavoratrici sono state 110, lo stesso numero registrato nel 2014. Nessuna denuncia per eventi mortali è stata registrata nel settore Navigazione, mentre tra le casalinghe ne sono state presentate cinque.

Secondo l’Istat, nel 2015 le donne rappresentavano il 52% della popolazione italiana con più di 15 anni, ma solo il 42% del totale degli occupati. Dopo la diminuzione del numero delle lavoratrici registrato nel 2013 (-1% rispetto al 2012), nel 2015 è proseguito il trend in lieve aumento già rilevato nel 2014 (+0,6%), con un incremento dello 0,5% su una popolazione di lavoratrici quantificata in circa 9,4 milioni. I 227mila infortuni sul lavoro denunciati all’Inail che hanno visto coinvolte le donne sono stati pari a poco più di un terzo (35,7%) del totale (637mila), in calo del 4,6% rispetto all’anno precedente. Questa flessione è superiore a quella che ha interessato i lavoratori (-3,6%).

Allargando il campo di osservazione al quinquennio 2011-2015, le denunce d’infortunio al femminile sono passate dai 271.306 casi del 2011 ai 227.111 del 2015 (-16,3%), a fronte di un limitato aumento dell’occupazione femminile nello stesso periodo, pari all’1,3%. Anche in questo caso, però, le differenze di genere sono evidenti: il calo infortunistico, infatti, è stato più contenuto tra le lavoratrici rispetto a quello registrato nello stesso arco di tempo tra i lavoratori (-25%). In flessione del 19,7% nel quinquennio è anche il numero delle denunce d’infortuni con esito mortale occorsi alle donne, passate dalle 137 del 2011 alle 110 del 2015. In questo caso, però, la diminuzione percentuale è stata più rilevante rispetto a quella registrata tra gli uomini (-8%).

Rispetto al numero complessivo delle denunce, la quota degli infortuni in itinere, avvenuti cioè nel tragitto casa-lavoro-casa, per le donne si conferma decisamente più elevata rispetto agli uomini, sia in valore assoluto (per il 2015 rispettivamente 49.721 casi contro 45.722) che in percentuale (21,9% contro 11,2%). L’incidenza del “rischio strada” sulle lavoratrici è ancora più marcata se si prendono in considerazione le denunce dei casi mortali: per le donne, sempre per l’anno 2015, più di un decesso su due (52,7%) è avvenuto in itinere, mentre tra gli uomini lo stesso rapporto è di circa uno su cinque (22,1%). Questo divario di genere si mantiene anche sommando le denunce dei casi mortali avvenuti in itinere e quelli in occasione di lavoro, entrambi con coinvolgimento di un mezzo di trasporto: tra le donne, infatti, quasi due decessi su tre (63,6%) sono legati al “rischio strada” rispetto al 38,8% degli uomini.

Come emerge dai dati già diffusi dall’Inail nel canale Open data, i dati provvisori sulle denunce di infortunio presentate nel periodo gennaio-dicembre 2016, rilevati allo scorso 31 dicembre, confrontati con gli analoghi dati provvisori del 2015, rilevati al 31 dicembre dello stesso anno, fanno registrare un aumento dello 0,7% dei casi in complesso, più marcato per le donne (+1,4%), però, rispetto agli uomini (+0,3%). Per contro, si rileva una significativa diminuzione del 13,1% per gli eventi mortali, frutto di un calo più sostenuto tra i lavoratori (-14,1%) rispetto alla componente femminile (-3%).

Le malattie professionali denunciate dalle lavoratrici nel 2015 sono state quasi 17mila, pari al 28,5% delle circa 59mila tecnopatie denunciate in totale. I dati complessivi, per entrambi i sessi, hanno confermato il trend in aumento degli ultimi anni, in controtendenza rispetto all’andamento decrescente degli infortuni sul lavoro: dalle 57.370 denunce del 2014, infatti, si è passati alle 58.917 del 2015 (+2,7%). Prendendo in considerazione solo le denunce delle lavoratrici, nel confronto con il 2014 si registra una sostanziale stabilità, con 16.795 casi protocollati nel 2015 rispetto ai 16.748 dei 12 mesi precedenti. Rispetto alle 14.217 denunce del 2011, invece, l’aumento è del 18,1%, più contenuto, comunque, di quello relativo ai casi di tecnopatie denunciati dai lavoratori maschi (+27,3%).

I primi dati del 2016, se confrontati con quelli dell’anno precedente, rilevati al 31 dicembre 2015 per omogeneità di confronto, mostrano come nel complesso le denunce di malattia professionale protocollate per maschi e femmine siano aumentate del 2,3%, dalle 59mila del 2015 alle oltre 60mila nel 2016. In ottica di genere, è da sottolineare nel 2016 il calo del fenomeno per le donne: in controtendenza con i lavoratori, infatti, le denunce delle lavoratrici sono diminuite tra il 2015 e il 2016 dell’1%, da 16.817 a 16.653. Tra gli uomini, invece, si registra ancora un aumento del 3,6%, da 42.181 a 43.694.


I DATI AL FEMMINILE IN PILLOLE (anno 2015)
  • Infortuni sul lavoro denunciati nel complesso: 227.111 (-4,6% rispetto al 2014)
  • Infortuni accertati positivi dall’Inail: 145.684 (-5,7% rispetto al 2014)
  • Casi mortali denunciati: 110 (dato invariato rispetto al 2014)
  • Casi mortali accertati positivi dall’Inail: 69 (73 nel 2014)
  • Infortuni in itinere denunciati: 49.721 (-1,2% rispetto al 2014)
  • Casi mortali in itinere denunciati: 58 (55 nel 2014)
  • Infortuni domestici denunciati: 623 (-15,7% rispetto al 2014)
  • Malattie professionali denunciate: 16.795 (16.748 nel 2014)

Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili. Pubblicata la norma CEI EN 50244

Venerdì, 31 Marzo 2017 10:58

Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili. Pubblicata la norma CEI EN 50244

CEIPubblicata dal CEI la norma CEI EN 50244 “Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili in ambienti domestici - Guida alla scelta, installazione, uso e manutenzione
La Norma fornisce informazioni sulla selezione, installazione, uso e manutenzione degli apparecchi per la rivelazione di gas combustibili destinati al funzionamento continuo per installazioni fisse in ambienti domestici. Essa dovrebbe essere utilizzata congiuntamente ad ogni aggiuntivo regolamento nazionale o locale pertinente. La presente Norma si riferisce alla installazione di due tipi di apparecchi progettati per funzionare in caso di fughe di gas di città, gas naturale o gas di petrolio liquefatto (GPL):
  • apparecchio di Tipo A: attiva un allarme visivo ed acustico nonché un'azione esecutiva in forma di segnale in uscita che può azionare direttamente o indirettamente un dispositivo di blocco e/o altri dispositivi ausiliari;
  • apparecchio di Tipo B: attiva solo allarmi visivi ed acustici.
La Norma non è applicabile agli apparecchi destinati alla rivelazione di gas tossici quali il monossido di carbonio (EN 50292) e agli apparecchi destinati ad essere utilizzati in ambienti industriali o commerciali (EN 60079-29-2). La Norma in oggetto supera completamente la CEI UNI EN 50244:2001-07 che rimane applicabile fino al 14-03-2019 e rispetto alla quale introduce le seguenti modifiche:
  • sono state aggiunte informazioni di carattere generale per l'utilizzo degli apparecchi in ambienti domestici, barche e roulotte;
  • è stato aggiornato il testo dell'art. 4 "Rivelazione di gas combustibile" relativo alla soglia di intervento dell'allarme per apparecchi conformi alla EN 50194-1;
  • un nuovo art. 5 "Tipi di apparecchi" è stato aggiunto per fornire all'utente ulteriori informazioni inerenti le differenze tra apparecchi di Tipo A e di Tipo B;
  • l'art. 5 è stato rinumerato in art. 6 "Installazione" all'interno del quale il testo è stato riformulato per evitare ripetizioni e renderlo più facilmente comprensibile;
  • sono state aggiunte le nuove Figure 1 e 2 al fine di mostrare le tipiche posizioni degli allarmi di gas combustibile quando utilizzati nelle installazioni con gas naturale o GPL;
  • il testo dell'art. 7 "Funzioni esecutive (solo apparecchi di Tipo A)" è stato allineato alla EN 50292, dove applicabile, per gli allarmi di gas combustibile;
  • il testo dell'art. 8 "Consigli all'utente" è stato aggiornato evidenziando le differenze tra la posizione di un rivelatore di gas combustibile e quella di un allarme di monossido di carbonio.
La presente Norma riporta la traduzione completa della EN 50244; la versione inglese è riportata nel fascicolo 15321E di gennaio 2017.
mb
Fonte CEI

Energie rinnovabili e rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori

Energie rinnovabili e rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori In evidenza

Cop-Lavori-Verdi newPubblicato dall’INAIL il report "Proposte e riflessioni per una politica condivisa di tutela della salute e sicurezza nel settore delle energie rinnovabili" che illustra le fasi del percorso di ricerca e offre un’analisi complessiva dei risultati ottenuti, nonché delle principali policy da adottare per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nel settore delle energie rinnovabili.
Il Dimeila - Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene Del Lavoro ed Ambientale dell'INAIL, ha avviato una specifica linea di ricerca con l’obiettivo di costruire un quadro conoscitivo approfondito ed esaustivo dei rischi lavoro-correlati riferibili ai lavori verdi e di promuovere la definizione e l’adozione di strumenti idonei per la loro prevenzione e/o riduzione.
L'INAIL, in qualità di Centro di collaborazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si propone di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo posto dalla stessa Oms in merito alla tutela dei lavoratori impiegati nel settore della green economy, a testimonianza della crescente importanza di tale tematica in ottica di salute e sicurezza sul lavoro.
Il lavoro si è concentrato esclusivamente sul settore delle energie rinnovabili, dato che si tratta del settore industriale più importante della green economy relativamente al profilo occupazionale e alle prospettive di sviluppo, nonché sul suo legame con l'innovazione tecnologica e sulle conseguenti implicazioni sul piano dei rischi nuovi ed emergenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Per ciascuna delle fonti di energia rinnovabile (eolico, solare termico, solare fotovoltaico, biomasse, geotermico ed idroelettrico) sono state analizzate le diverse fasi del ciclo produttivo, ovvero: le attività di ricerca e sviluppo, produzione, installazione, manutenzione e smaltimento delle tecnologie.

Medico competente, obbligo di nomina nelle scuole pubbliche

Medico competente, obbligo di nomina nelle scuole pubbliche In evidenza

nomina-medico-competenteSulla problematica dell’obbligo di nomina del medico competente si è pronunciato L’USR (Ufficio Scolastico Regionale) della Lombardia, con il condivisibile parere del 9 ottobre 2013. Secondo l’Ufficio, il Dlgs 81/08 ha affidato al medico competente una duplice funzione: una di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti–obblighi di cui all’articolo 25 (tra i quali quello di partecipare alla valutazione dei rischi), e l’altra finalizzata alla gestione dell’eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerga, appunto, a seguito della valutazione dei rischi (articolo 18).
L’articolo 28, comma 2, alla lettera e, richiede al datore di lavoro di indicare, nel documento di valutazione dei rischi, il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione stessa. Pertanto, secondo l’Ufficio, risulta «senz’altro opportuno interessare comunque preventivamente un medico competente, in possesso dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, affinché visiti i luoghi di lavoro (articolo 25, comma 1, lettera l) e collabori con il datore e con l’eventuale RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione E Protezione) nella effettuazione della valutazione dei rischi presenti nell’istituzione scolastica. Dopo di ciò, sarà lo stesso medico ad esprimere un parere qualificato circa la necessità o meno, così come espressamente indicato nell’articolo 25, comma 1, lettera a, di nomina di un medico competente al quale affidare la sorveglianza sanitaria obbligatoria, che tra l’altro può essere anche affidata ad altro e diverso medico».
fattori di rischio più comuni sono i seguenti:
  1. rischio chimico (collaboratori scolastici, insegnanti impiegati in attività tecnico pratiche, assistenti di laboratorio, studenti);
  2. rischio biologico (personale scolastico);
  3. rischio movimentazione carichi (collaboratori scolastici, personale della scuola dell’infanzia e insegnanti di sostegno);
  4. rischio videoterminali (personale di segreteria, insegnanti e studenti nelle ore di laboratorio);
  5. rischio rumore (insegnanti);
  6. rischio stress lavoro–correlato (numerosissimi gli studi che attestano l’esposizione delle cosiddette helping professions a fenomeni di usura psicofisica);
  7. rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza.
AdA
fonte Sole24Ore 11/17 MMP

sabato 25 marzo 2017

Valutazione di Impatto Ambientale

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Giovedì, 16 Marzo 2017 08:31

Valutazione di Impatto Ambientale, via libera alle nuove norme In evidenza

viaIl Consiglio dei Ministri ha approvato nuove norme sulla “Verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA)”. Il decreto attua la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Il provvedimento inserisce una nuova definizione di "impatti ambientali", modulata in aderenza con le prescrizioni della direttiva Ue, che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio.
Le nuove norme modificano l’attuale disciplina della VIA al fine di efficientare le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese.
Il decreto introduce la facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali. Una norma transitoria, in virtù delle semplificazioni procedimentali introdotte, consente al proponente di richiedere l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti.
Inoltre, è prevista la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, cui è abbinata la qualificazione di tutti i termini come “perentori” ai sensi e agli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza.
Il decreto consente di presentare nel procedimento di VIA elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti, con la possibilità di aprire con l’autorità in qualsiasi momento un confronto per condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali. È prevista l’eliminazione per il proponente dell’obbligo, nella verifica di assoggettabilità a Via, di presentare gli elaborati progettuali: per la fase dello “screening” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea. Nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, sarà possibile richiedere all’autorità competente un “pre-screening”, ovvero una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare.
Infine è prevista la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, anche prevedendo l’eliminazione degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa.
AdA

giovedì 23 marzo 2017

Corso di specializzazione antincendio 120 ore


23 Marzo 2017 13:25 Sistemi di evacuazione di fumo e calore. Pubblicate due parti della UNI 9494

Giovedì, 23 Marzo 2017 13:25

Sistemi di evacuazione di fumo e calore. Pubblicate due parti della UNI 9494

9494La commissioni tecniche Protezione attiva contro gli incendi e Sistemi per il controllo di fumo e calore hanno pubblicato le norme UNI 9494-1 e UNI 9494-2 in materia di sistemi di evacuazione di fumo e calore naturale e forzata.
La UNI 9494-1, che ritira e sostituisce l’edizione del 2012,stabilisce i criteri di progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC) in caso d’incendio.
La norma si applica ad ambienti da proteggere con una superficie minima di 600 m2 e un'altezza minima di 3 m nel caso di:
  • edifici monopiano;
  • ultimo piano di edifici multipiani;
  • piano intermedio di edifici multipiani collegabile alla copertura.
La norma è relativa a SENFC realizzati con Evacuatori Naturali di Fumo e Calore (ENFC) installati su tetto; inoltre fornisce indicazioni e concetti (vedere appendice B informativa) per SENFC realizzati con ENFC installati su parete.
La UNI 9494-2, che ritira e sostituisce l’edizione del 2012, stabilisce i criteri di progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) in caso d'incendio. La norma si riferisce ai Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) in ambienti di altezza h pari ad almeno 3 m, aventi superficie minima di 600 m2. La norma contiene prospetti e procedure per il calcolo delle altezze libere da fumo al fine di rispettare i requisiti imposti dai diversi livelli di protezione.
Il dimensionamento dell'impianto secondo la presente norma non si applica ai seguenti casi:
  • ambienti a rischio di esplosione;
  • corridoi;
  • corridoi con scale.
Le norme sono disponibili sia in formato elettronico sia in formato cartaceo.
mb
Fonte UNI

Patenti gas tossici: un decreto sul rinnovo quinquennale

Patenti gas tossici: un decreto sul rinnovo quinquennaleIn evidenza

gas toxCon Decreto 6 febbraio 2017 il Ministero della Salute indica la revisione quinquennale delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012.
Il decreto di riferimento per le patenti di gas tossici è il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni: si prevede che l'«utilizzazione, custodia e conservazione» dei gas tossici siano subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta Autorità competente sanitaria.
Con decreto dirigenziale 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89, del 17 febbraio 2016 è avvenuta l'ultima revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2011; la patente è soggetta a revisione periodica quinquennale e può essere revocata in ogni momento quando vengono meno i presupposti del suo rilascio e decade se non è rinnovata in tempo utile ai sensi dell'art. 35 del regio decreto n. 147/27.
AdA

La sicurezza dei prodotti chimici per la tutela della

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29 marzo 2017. Seminario su "La sicurezza dei prodotti chimici per la tutela della salute dei lavoratori" In evidenza

REACH 29-03-17Si terrà il prossimo 29 marzo, alle ore 9:30, presso la Camera di Commercio di Napoli, un workshop su "La sicurezza dei Prodotti chimici per la tutela della Salute dei Lavoratori" organizzato dal Consorzio Promos Ricerche, l'OsservatorioSaluteLavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il partner della rete EEN (Enterpise Europe Network) S. I. Impresa e con il patrocinio dell'Inail.
Nel corso del workshop saranno affrontate le tematiche relative a:
  • innovazioni introdotte dai nuovi regolamenti REACH e CLP
  • obblighi di aggiornamento del documento di valutazione ai sensi del D.Lgs 81/08
  • attività di verifica e controllo da parte degli organi di vigilanza preposti
  • ruolo attivo delle associazioni di categoria nel trasmettere conoscenze e informazioni aggiornate
Il workshop si rivolge non soltanto agli operatori della prevenzione interessati alla corretta gestione dei prodotti chimici (Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, Medici Competenti), ma anche a tutti i produttori/importatori di sostanze chimiche ed utilizzatori a valle di prodotti chimici.
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Per identificare al meglio i temi di specifici interessi nei vari settori produttivi, Vi invitiamo a compilare il questionario che ci permetterà di approfondire, in tale occasione, eventuali criticità riscontrate.
Questionario Compila