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ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL RSPP “INTERNO”
News pubblicata il 20-02-2017
La Corte di Appello di Messina, Sez. Lav., con la Sentenza del 5 ottobre 2016 n.1117 si è pronunciata sul tema del Licenziamento del RSPP ed in particolare sul collegamento tra la norma che prevede la “priorità interna” dell’organizzazione del Servizio di Prevenzione (legge 98/2013 attuativa del Decreto Fare) e l’Illegittimità del Licenziamento del RSPP per “contenere i costi gestionali” nell’ambito di un licenziamento collettivo.
Con ricorso al giudice del lavoro il RSPP aveva impugnato il Licenziamento che gli era stato intimato con una nota dalla sua Società “a conclusione della procedura di licenziamento collettivo, e ne contestava la legittimità adducendo ragioni attinenti alla regolarità della procedura e alla mancata inclusione dei dirigenti nel novero del personale chiarendo che egli aveva svolto fin dal 14 settembre 2000 il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per le strutture di Hotel tutte appartenenti alla società”.
Con ricorso al giudice del lavoro il RSPP aveva impugnato il Licenziamento che gli era stato intimato con una nota dalla sua Società “a conclusione della procedura di licenziamento collettivo, e ne contestava la legittimità adducendo ragioni attinenti alla regolarità della procedura e alla mancata inclusione dei dirigenti nel novero del personale chiarendo che egli aveva svolto fin dal 14 settembre 2000 il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per le strutture di Hotel tutte appartenenti alla società”.
Il RSPP “deduceva inoltre Illegittimità del recesso per violazione dell’art. 31 D. Lgs. 81/2008, giacché con la riduzione del personale veniva soppressa la funzione da lui svolta fino a quel momento, nonostante la normativa imponesse di ricorrere a personale interno per il servizio di prevenzione e protezione.”
Pertanto egli chiedeva “che venisse accertata la nullità del recesso, con la condanna alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione goduta al momento della cessazione e decorrente dal licenziamento fino all’effettiva riammissione in servizio, ovvero, riconoscendo la violazione delle procedure previste per il licenziamento collettivo, con la condanna al pagamento del’indennità risarcitoria nella misura massima.”
Dal canto suo la società, costituitasi in giudizio, rilevava che “la procedura si era svolta regolarmente, che era stato risolto il rapporto anche con sei dirigenti, e quanto alla violazione del D. Lgs. 81/2008, che la normativa in questione poneva l’obbligo di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione all’interno solo nei casi specificati, tra i quali non erano comprese le strutture alberghiere, sicché risultava legittima la soppressione della posizione di Responsabile Sicurezza e Manutenzione.”
La Sentenza della Corte di Appello di Messina dà ragione al RSPP: “La controversia sulla legittimità del Licenziamento intimato al RSPP si accentra sulla possibilità per il datore di lavoro di sopprimere la posizione del lavoratore per contenere i costi gestionali, nonostante la posizione lavorativa di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, a cui questi era addetto. Il Licenziamento, infatti, è stato espressamente motivato con la necessità si sopprimere la posizione di responsabile sicurezza e manutenzione […]”. Non può quindi che ritenersi assolutamente Illegittimo il comportamento della società, la quale ha proceduto al licenziamento dell'unico lavoratore che svolgeva la indicata funzione provvedendo, secondo l’assunto addotto a motivazione del recesso, ad esternalizzare il servizio, nonostante fosse presente in azienda un lavoratore dotato delle competenze richieste, il quale svolgeva fino a quel momento proprio tali funzioni.
Per la consultazione integrale della Sentenza della Corte di Appello di Messina n. 1117 è possibile scaricare l’allegato messo a disposizione da Vega Engineering.
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