Edilizia e urbanistica
Edilizia: il doppio regime per gli oneri di urbanizzazione
Per gli interventi che prevedono trasformazione urbanistica ed edilizia c’è bisogno del permesso di costruire, che comporta per il privato “la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché' al costo di costruzione” (art. 16, comma 1, D.P.R. 380/2001). Tali contributi sono dovuti sia per le nuove costruzioni, sia nei casi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d'uso, in base alla superficie realizzata.
Il calcolo degli oneri è diverso da comune a comune, in ragione di alcuni parametri propri dell'insediamento edilizio; ciò che non cambia, invece, è l'obbligo - da parte degli enti - di utilizzarne i proventi secondo regole che negli anni hanno subito costanti modifiche. L'ultima in ordine temporale è contenuta nella legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 460-461) che detta una disciplina permanente in vigore dal 2018.
I comuni, quindi, dovranno seguire un doppio regime per l'utilizzo degli oneri nel nuovo bilancio di previsione: uno in vigore per il solo 2017 e uno che si applicherà definitivamente dal 2018.
Il calcolo degli oneri è diverso da comune a comune, in ragione di alcuni parametri propri dell'insediamento edilizio; ciò che non cambia, invece, è l'obbligo - da parte degli enti - di utilizzarne i proventi secondo regole che negli anni hanno subito costanti modifiche. L'ultima in ordine temporale è contenuta nella legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 460-461) che detta una disciplina permanente in vigore dal 2018.
I comuni, quindi, dovranno seguire un doppio regime per l'utilizzo degli oneri nel nuovo bilancio di previsione: uno in vigore per il solo 2017 e uno che si applicherà definitivamente dal 2018.
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