Proroga antincendio strutture ricettive 25 posti, Legge bilancio 2018
SCRITTO DA CORRADO
DE PAOLIS IL 3 GENNAIO 2018LEGGI
ROMA – Legge di bilancio 2018. È stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017 la Legge 27 dicembre 2017, n.
205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Legge approvata in
via definitiva dal Senato il 23 dicembre 2017. È in
vigore dal 1° gennaio 2018.
Antincendio strutture
ricettive
La legge
posticipa al 30 giugno 2019 l’adeguamento alle
disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive e alberghiere che
abbiano più di 25 posti letto.
Il provvedimento è all’articolo 1 comma 1122, i. “i) le attività
ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data
di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso
dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento
antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano
l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019,
previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º
dicembre 2018 della SCIA parziale”.
La possibilità
di procrastinare l’adeguamento è concessa previa presentazione
entro il 1° dicembre 2018 al Comando provincia dei VVF della
Scia parziale che dimostri da regola tecnica specifica il rispetto di quattro
prescrizioni tra: “resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei
materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi;
impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei
punti ove e’ prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso
promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei
materiali; locali adibiti a deposito”.
Edilizia e bonus
Tra le decine
di novità introdotte dalla nuova legge segnaliamo per quanto riguarda edilizia
e sgravi fiscali: proroga al 31 dicembre 2018 e per ristrutturazioni iniziate
dal 1° gennaio 2017 del bonus 50% per mobili ed
elettrodomestici; conferma del 65% per il 2018 delle detrazioni per
risparmio energetico, che viene ridotta al “al 50 per cento per le spese,
sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in
opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A”.
“Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo
precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla
classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013
e contestuale installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione”. (Articolo 1 comma 3). Confermata la possibilità dei casi di cessione delle detrazioni.
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione”. (Articolo 1 comma 3). Confermata la possibilità dei casi di cessione delle detrazioni.
Detrazioni 50% impianti a biomassa, 65% micro-generatori. Parti
condominiali: riduzione rischio sismico ed energia: 80% per una classe di
rischio inferiore; 85% due classi di rischio.
Impianti calcistici Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale
dilettanti. Articolo 1 comma 352: “Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 22, dopo il
comma 3 e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Al fine di incentivare
l’ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di
concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di
serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato
della mutualità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta,
nella misura del 12 per cento dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione
degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante
l’impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo d’imposta
successivo alla loro attribuzione”. Modalità dell’incentivo con decreto da
adottare dal Ministero dell’Economia entro 90 giorni. Limite spesa annuale 4
milioni di euro.
Imprese
Formazione nella
tecnologia, comma 46. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica,
dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, e’ attribuito un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui e’ occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 48.
dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, e’ attribuito un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui e’ occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 48.
47. Il credito d’imposta di cui al comma 46 è riconosciuto, fino ad un
importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le
attività di formazione, negli ambiti richiamati al comma 48, pattuite
attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
48. Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione
svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal
Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog
computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi
di visualizzazione e
realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A”.
realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A”.
30% per imprese
creative per sviluppo e produzione servizi culturali e creativi (fondo di 500.000
euro per 2018, 1 milioni sia per il 2019 che per il 2020). Credito di imposta
del 36% per le imprese su spese sostenute per acquisto plastiche miste
riciclate, fino a 20 mila euro.
Deduzione integrale
Irap lavori stagionali. Comma 116. “Per l’anno 2018, per i soggetti che
determinano un valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9
del Decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore
stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a
decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro
nell’arco
temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all’articolo 11, comma 4-octies, del medesimo decreto legislativo.
temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all’articolo 11, comma 4-octies, del medesimo decreto legislativo.
117. Al fine di
promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
con eta’ inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella
previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, e’
riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal
versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero
di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, e’ riconosciuto per un
periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo
massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento”.
Enoturismo. Regime
fiscale di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
“Il regime forfettario dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 5,
comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli
di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006”. “Con il termine enoturismo si intendono tutte le
attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite
nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili
alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle
produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative
a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine”. Linee guida e indirizzi qualitativi di settore da
approvare con decreto Mipaaf Mibact e Conferenza Stato Regioni. Inizio attività
con Scia.
Iper e super
ammortamento per tutto il 2018. Istituita l’imposta del 3% sulle transazioni digitali. Comma 1011. Dove “si
considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti
attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione
essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e
impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”.
Istituito il
Fondo per l’emergenza avicola: 15 milioni di euro 2018 e 5 milioni 2019.
Verifica mancanze in caso di pagamenti della Pubblica Amministrazione anche su importi da 5.000 euro.
“A tutte le
imprese e’ riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei
limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro
effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o
ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti
concessionari”.
Sistri rinviato al 31
dicembre 2018.
Famiglie
Bonus di 80 euro fino a 24.600 euro di reddito. Detrazione 19%
sulle spese per abbonamenti ai trasporti pubblici fino a 250 euro e rimborsi
del datore di lavoro che non concorrono a reddito. Proroga per il 2018 del
bonus una tantum del 65% per strumenti musicali nuovi, fino esaurimento fondo
di 10 milioni di euro.
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